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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/04/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 08.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1154 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Licia Paola Colombraro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Strongoli, al viale del Tempio di Apollo n. 115, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. ), RT P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Caforio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Mantova, alla via Mazzini n. 32, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 5 CONVENUTA - OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del Prefetto p.t.;
TERZA CHIAMATA - CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
, al fine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. RT
09520239001434847000, notificata il 28.03.2023, recante l'importo di € 17.001,51, fondata su tre cartelle di pagamento, di cui, nell'odierno giudizio, veniva contesta la n. 09520200003237900000, dell'importo di euro 15.632,04, avente a oggetto sanzioni amministrative irrogate dalla CP_2 ai sensi della L. 689/1981 e della L. 386/1990, per aver esso opponente, negli anni 2015 e
[...]
2016, emesso assegni senza autorizzazione o provvista.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'incompetenza dell' Controparte_3
[... Reggio Emilia per violazione dell'art. 46, c. 1, del DPR 602/1973; l'omessa notifica dell'impugnata cartella e dell'atto presupposto;
nonché l'estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione.
2. Si costituiva in giudizio l' , la quale chiedeva il rigetto RT
dell'opposizione, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea.
Chiedeva, altresì, di essere autorizzata alla chiamata in causa della Prefettura di CP_2
3. Autorizzata la chiamata, nonostante la rituale notifica dell'atto di chiamata in causa, non intendeva costituirsi in giudizio la e, pertanto, con ordinanza del 14.02.2025 Controparte_2
ne veniva dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 5 4. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 08.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Preliminarmente, va dichiarata la parziale carenza di legittimazione passiva dell
[...]
, in relazione alle doglianze relative all'omessa notificazione degli atti Controparte_4
prodromici alla cartella di pagamento per cui è causa e all'intervenuta prescrizione, poiché imputabili all'ente impositore.
Per quanto concerne, invece, il vizio di incompetenza territoriale ex art. 46, c. 1, del DPR
602/1973 e di omessa notifica della cartella di pagamento in parola, l' RT
risulta dotata di legittimazione passiva.
[...]
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, stabilisce che
"il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità
o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite". Sulla base di tale disposizione si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale "il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. (cfr. Cass. S.U. nn. 16412/07,
10528/17, 8295/2018 e 16685/2019)” (Cass. civ., sez. VI, sent. 37940/2021); ancora “Allorché la controversia ha ad oggetto la denuncia di vizi propri riconducibili all'attività di riscossione, quali in particolari quelli afferenti alla notificazione della cartella, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'ente della riscossione ex articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, con conseguente esclusione della legittimazione dell'ente impositore estraneo all'attività notificatoria e inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, non essendo infatti configurabile alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore ed ente incaricato della riscossione e non potendo quindi disporsi successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di costui” (Cass civ., sez. I, sent. n.
36390/2022).
pagina 3 di 5 6. Ciò detto, si rileva che risulta fondata la preliminare eccezione di incompetenza territoriale ex art. 46, c. 1, del DPR 602/1973, sollevata da parte opponente, in quanto, nonostante la stessa avesse domicilio fiscale in Villapiana, l'intimazione di pagamento risulta essere stata emessa dall' di Reggio nell'Emilia. RT
Invero, l'art. 46 del DPR 602/1973 dispone che “1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.
2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato”.
Per tale ragione, è illegittima per carenza di competenza territoriale la cartella di pagamento emessa dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 8049/2017; Cass.
Civ., Sez. Trib., ord. n. 10701/2018).
Né tale motivo può essere sussunto nell'ambito dei motivi di opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c.p.c., come sostenuto da parte opposta, atteso che la doglianza in parola non incide sulla regolarità formale dell'atto di riscossione, ma sul potere di agire in via esecutiva da parte dell'Agente della Riscossione.
7. Per tutto quanto precede, l'opposizione deve essere accolta.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si compensano le spese nei confronti della atteso che il vizio che ha Controparte_2
determinato l'accoglimento dell'opposizione è imputabile all' . RT
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09520239001434847000, limitatamente alla cartella di pagamento n.
09520200003237900000;
pagina 4 di 5 2. condanna l' alla refusione, in favore di RT
, delle spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 (di cui e 500,00 per la Parte_1
fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed €
1.000,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPa, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3. compensa le spese nei confronti della . Controparte_2
Castrovillari, 14.04.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il processo.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 08.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1154 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Licia Paola Colombraro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Strongoli, al viale del Tempio di Apollo n. 115, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. ), RT P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Caforio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Mantova, alla via Mazzini n. 32, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 5 CONVENUTA - OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del Prefetto p.t.;
TERZA CHIAMATA - CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
, al fine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. RT
09520239001434847000, notificata il 28.03.2023, recante l'importo di € 17.001,51, fondata su tre cartelle di pagamento, di cui, nell'odierno giudizio, veniva contesta la n. 09520200003237900000, dell'importo di euro 15.632,04, avente a oggetto sanzioni amministrative irrogate dalla CP_2 ai sensi della L. 689/1981 e della L. 386/1990, per aver esso opponente, negli anni 2015 e
[...]
2016, emesso assegni senza autorizzazione o provvista.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'incompetenza dell' Controparte_3
[... Reggio Emilia per violazione dell'art. 46, c. 1, del DPR 602/1973; l'omessa notifica dell'impugnata cartella e dell'atto presupposto;
nonché l'estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione.
2. Si costituiva in giudizio l' , la quale chiedeva il rigetto RT
dell'opposizione, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea.
Chiedeva, altresì, di essere autorizzata alla chiamata in causa della Prefettura di CP_2
3. Autorizzata la chiamata, nonostante la rituale notifica dell'atto di chiamata in causa, non intendeva costituirsi in giudizio la e, pertanto, con ordinanza del 14.02.2025 Controparte_2
ne veniva dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 5 4. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 08.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Preliminarmente, va dichiarata la parziale carenza di legittimazione passiva dell
[...]
, in relazione alle doglianze relative all'omessa notificazione degli atti Controparte_4
prodromici alla cartella di pagamento per cui è causa e all'intervenuta prescrizione, poiché imputabili all'ente impositore.
Per quanto concerne, invece, il vizio di incompetenza territoriale ex art. 46, c. 1, del DPR
602/1973 e di omessa notifica della cartella di pagamento in parola, l' RT
risulta dotata di legittimazione passiva.
[...]
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, stabilisce che
"il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità
o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite". Sulla base di tale disposizione si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale "il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. (cfr. Cass. S.U. nn. 16412/07,
10528/17, 8295/2018 e 16685/2019)” (Cass. civ., sez. VI, sent. 37940/2021); ancora “Allorché la controversia ha ad oggetto la denuncia di vizi propri riconducibili all'attività di riscossione, quali in particolari quelli afferenti alla notificazione della cartella, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'ente della riscossione ex articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, con conseguente esclusione della legittimazione dell'ente impositore estraneo all'attività notificatoria e inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, non essendo infatti configurabile alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore ed ente incaricato della riscossione e non potendo quindi disporsi successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di costui” (Cass civ., sez. I, sent. n.
36390/2022).
pagina 3 di 5 6. Ciò detto, si rileva che risulta fondata la preliminare eccezione di incompetenza territoriale ex art. 46, c. 1, del DPR 602/1973, sollevata da parte opponente, in quanto, nonostante la stessa avesse domicilio fiscale in Villapiana, l'intimazione di pagamento risulta essere stata emessa dall' di Reggio nell'Emilia. RT
Invero, l'art. 46 del DPR 602/1973 dispone che “1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.
2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato”.
Per tale ragione, è illegittima per carenza di competenza territoriale la cartella di pagamento emessa dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 8049/2017; Cass.
Civ., Sez. Trib., ord. n. 10701/2018).
Né tale motivo può essere sussunto nell'ambito dei motivi di opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c.p.c., come sostenuto da parte opposta, atteso che la doglianza in parola non incide sulla regolarità formale dell'atto di riscossione, ma sul potere di agire in via esecutiva da parte dell'Agente della Riscossione.
7. Per tutto quanto precede, l'opposizione deve essere accolta.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si compensano le spese nei confronti della atteso che il vizio che ha Controparte_2
determinato l'accoglimento dell'opposizione è imputabile all' . RT
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09520239001434847000, limitatamente alla cartella di pagamento n.
09520200003237900000;
pagina 4 di 5 2. condanna l' alla refusione, in favore di RT
, delle spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 (di cui e 500,00 per la Parte_1
fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed €
1.000,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPa, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3. compensa le spese nei confronti della . Controparte_2
Castrovillari, 14.04.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il processo.
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