Sentenza 1 agosto 1986
Massime • 1
L'estensione al proprio personale, da parte dell'ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo - ente pubblico economico, che, come tale, intrattiene con i dipendenti rapporti di lavoro soggetti alla disciplina privatistica (art. 2093 cod. civ.) ed alle Disposizioni regolamentari (aventi natura negoziale) dello stesso ente, dell'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti, statali dall'art. 1 della legge 27 maggio 1959 n. 326 (modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960 n. 185), estensione effettuata ai sensi e nei limiti dell'art. 16, primo comma, della stessa legge n. 326 del 1959 (modificato dall'art. 7, primo comma, della citata legge n. 185 del 1960), non ha riguardato l'intera disciplina della detta indennità; questa, pertanto, essendo l'equivalente dell'indennità di contingenza, è, ai sensi dell'art. 2121 cod. civ., computabile, in quanto compenso fisso e continuativo, ai fini della Determinazione dell'indennità di anzianità dovuta al personale del detto ente pubblico economico, restando inapplicabile ai relativi rapporti di lavoro la norma del terzo comma del citato art. 1 della legge n. 324 del 1959, affermativa (in relazione al personale statale) della non computabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza (buonuscita) e della indennità di licenziamento (costituente per alcune categorie di personale statale l'equivalente del trattamento di previdenza). ( V 4770/86, mass n 447476; ( V 5260/85, mass n 442541; ( V 2798/82, mass n 420667; ( V 4/73, mass n 361737).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/1986, n. 4943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4943 |
| Data del deposito : | 1 agosto 1986 |
Testo completo
L'estensione al proprio personale, da parte dell'ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo - ente pubblico economico, che, come tale, intrattiene con i dipendenti rapporti di lavoro soggetti alla disciplina privatistica (art. 2093 cod. civ.) ed alle Disposizioni regolamentari (aventi natura negoziale) dello stesso ente, dell'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti, statali dall'art. 1 della legge 27 maggio 1959 n. 326 (modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960 n. 185), estensione effettuata ai sensi e nei limiti dell'art. 16, primo comma, della stessa legge n. 326 del 1959 (modificato dall'art. 7, primo comma, della citata legge n. 185 del 1960), non ha riguardato l'intera disciplina della detta indennità; questa, pertanto, essendo l'equivalente dell'indennità di contingenza, è, ai sensi dell'art. 2121 cod. civ., computabile, in quanto compenso fisso e continuativo, ai fini della Determinazione dell'indennità di anzianità dovuta al personale del detto ente pubblico economico, restando inapplicabile ai relativi rapporti di lavoro la norma del terzo comma del citato art. 1 della legge n. 324 del 1959, affermativa (in relazione al personale statale) della non computabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza (buonuscita) e della indennità di licenziamento (costituente per alcune categorie di personale statale l'equivalente del trattamento di previdenza). ( V 4770/86, mass n 447476; ( V 5260/85, mass n 442541; ( V 2798/82, mass n 420667; ( V 4/73, mass n 361737).*