Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 04/06/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01750/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02478/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2478 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Alessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Rizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego n. 1/2023/Urb espresso, in relazione alla SCIA in sanatoria – P.E. n. 432/2021, presentata, in data 14/5/2022, ai sensi dell'art. 37 della l. r. n. 16/2016, per la regolarizzazione delle strutture precarie realizzate abusivamente, oggetto dell’ordinanza di demolizione n.4/Urb del 4/2/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il dott. Salvatore Accolla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti impugnavano l’atto di diniego adottato dal Comune di Avola in relazione alla SCIA in sanatoria da loro presentata per la regolarizzazione di alcune strutture zincato realizzate abusivamente sul terreno sito in Contrada Limarri, distinto in catasto al foglio n. 50, particelle 437-434-482-580 e 641, fatte oggetto di una precedente ordinanza di demolizione adottata dallo stesso Comune, avverso la quale avevano presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione, tuttora pendente.
Aggiungevano che, con SCIA in sanatoria protocollata in data 6/5/2021, la ricorrente -OMISSIS-, nella qualità di usufruttuaria degli immobili all’interno dei quali risultavano realizzate le predette strutture, aveva richiesto l’accertamento di conformità ed il rilascio della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per la realizzazione di alcune strutture precarie realizzate all’interno dei terreni.
Il Comune, con nota prot. gen. n. 31035/2022 del 19/7/2022, notificata il 22/7/2022, aveva comunicato alla segnalante il preavviso di diniego, ritenendo non sussistenti le condizioni di cui all’art. 37 della l. r. n. 16/2016, assegnando termine di 10 giorni per eventuali deduzioni difensive.
La parte aveva inviato controdeduzioni e, a seguito di un ulteriore sollecito per l’effettuazione dell’integrazione documentale richiesta, una relazione tecnico descrittiva integrativa.
All’esito, tuttavia, con il provvedimento impugnato il Comune di Avola aveva denegato il rilascio della SCIA in sanatoria.
2. Ad opinione dei ricorrenti, il provvedimento sarebbe stato illegittimo per i seguenti motivi.
2.1. Mettevano in rilievo, anzitutto, che, ai sensi dell’art. 20 della legge della Regione siciliana, “ non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a m² 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie ”
In proposito, la giurisprudenza avrebbe chiarito che avrebbero dovuto considerarsi precarie le strutture facilmente rimovibili (a prescindere dal carattere stagionale e temporaneo), per tali non potendosi intendere solamente quelle non ancorate stabilmente a terra come nel caso in esame, poiché, altrimenti, avrebbe dovuto farsi riferimento a manufatti in realtà non sicuri e non adatti ad un’eventuale autorizzazione sismica.
Nel caso in esame, posto che i materiali usati per la realizzazione delle opere (e cioè tubolari metallici bullonati, travi in legno, strutture da serra a tunnel, coperture realizzate con pannelli in coibentato, in parte in lamierino zincato ed in parte in polimero biodegradabile), per loro natura sarebbero risultati facilmente amovibili, le opere, avrebbero dovuti ritenersi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 L.R. Sicilia n. 4/2003, strutture precarie e, come tali, non soggette a concessioni e/o autorizzazioni.
2.2. In un secondo motivo di ricorso affermavano che il preavviso di diniego sarebbe stato affetto da contraddittorietà ed illogicità in quanto, da un lato, avrebbe fatto riferimento alla mancata produzione della documentazione richiesta dal Comune di Avola in data 25/6/2021 con nota prot. n. 30896/2021, mentre, dall’altro, avrebbe ancorato l’espressione del parere contrario all’accoglimento della sanatoria all’ubicazione delle opere abusive in zona rurale e al mancato rispetto delle N.T.A. del P.R.G.
Tale contraddittorietà delle motivazioni addotte dal Comune nel preavviso di diniego avrebbe impedito ai ricorrenti di fornire il proprio apporto collaborativo, atteso che non sarebbe stato possibile comprendere se la produzione della documentazione già richiesta dalla P.A. avrebbe potuto effettivamente determinare una revisione del parere del Comune o, per come - secondo il ricorrente - sarebbe stato desumibile dalla lettura del preavviso, la produzione in questione si sarebbe rivelata, comunque, inutile, stante l’espresso parere contrario per le ragioni richiamate nella parte motiva dello stesso preavviso.
2.2.1. Inoltre, nella motivazione del provvedimento sarebbe mancato ogni riferimento alle note difensive, con conseguente illegittimità del diniego anche sotto questo ulteriore profilo.
3. Per tali ragioni, in conclusione, chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.
4. Si costituiva in giudizio il Comune di Avola, il quale rilevava che le strutture realizzate, per caratteristiche, dimensioni e uso, avrebbero assunto caratteristiche stabili, di tipo industriale, che avrebbero escluso nettamente la loro considerazione come strutture precarie.
4.1. In relazione al primo motivo di ricorso, l’Amministrazione convenuta evidenziava che la fattispecie in esame, riguardante costruzioni insistenti su un terreno agricolo, avulse da qualsiasi unità immobiliare, e, perciò, autonome e prive di ogni carattere di pertinenzialità, sarebbe sfuggita al dettato normativo previsto dall’art. 20 della legge regione Sicilia n. 4/2003, che, anche sulla base di recente giurisprudenza del giudice di appello siciliano richiamata dalla stessa Amministrazione, avrebbe fatto esclusivo riferimento alla realizzazione di opere interne.
4.2. Riguardo al secondo motivo di ricorso, il Comune sottolineava che il carattere vincolato del provvedimento, che avrebbe escluso qualsiasi spazio per scelte discrezionali dell’Ente, avrebbe escluso ogni profilo di contraddittorietà, incongruità e/o illogicità della motivazione.
4.3. Evidenziava, infine, che il diniego degli interventi segnalati dalla parte ricorrente sarebbe dipesa anche dal mancato rispetto delle prescrizioni in materia di distanze minime di protezione sia del nastro stradale e sia della fascia di rispetto della ferrovia, ove dette opere sarebbero ricadute.
Rispetto a tali profili della motivazione del provvedimento, i ricorrenti non avrebbero formulato alcuna censura.
4.4. Per tutte le predette ragioni chiedeva il rigetto del ricorso.
5. All’udienza del 15 aprile 2025 nessuna delle parti era presente; il Collegio, preso atto delle rispettive istanze di passaggio in decisione senza discussione orale, depositate in precedenza, poneva la causa in decisione.
DIRITTO
6. Ciò premesso, il ricorso risulta evidentemente infondato.
7. In relazione al primo motivo di ricorso, rileva il Collegio che anche dalla documentazione fotografica allegata al verbale di accertamento emerge come i manufatti oggetto dell’istanza di sanatoria, al di là della loro (peraltro discutibile) precarietà “strutturale”, presentano, comunque, una destinazione e una funzionalità stabile, essendo finalizzati al deposito dei materiali oggetto della stabile attività commerciale/industriale dei ricorrenti.
In definitiva, come affermato dal Comune resistente, tali opere hanno una propria autonomia funzionale (sono adibite a deposito di materiale edile) e non hanno il carattere della pertinenzialità ma, al contrario, per caratteristiche, dimensioni e uso, assumono caratteristiche industriali.
A questo proposito, va richiamata la giurisprudenza secondo la quale i manufatti “ stabilmente funzionali alle esigenze dell'impresa, non possono beneficiare del regime proprio delle opere precarie, anche qualora fossero realizzati con materiali facilmente amovibili " (Cons. Stato, sez. VI, n. 8 del 2022). Ancora, “ il carattere precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiali utilizzati per la sua realizzazione, ma avendo riguardo all'uso cui lo stesso è destinato, nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersi la natura precaria dell'opera, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata " (Cons. Stato, sez. VI, n. 150 del 2018).
Deve, dunque, ritenersi consolidata la giurisprudenza in base alla quale la natura precaria di un manufatto, non può essere desunta solo dai materiali utilizzati o dall’agevola rimovibilità dell’opera, ma deve ricollegarsi all’intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo (Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2025, n. 2597 e giurisprudenza ivi richiamata; 9 luglio 2024, n. 6076; 30 aprile 2024, n. 3948; 17 novembre 2023, n. 9865; C.G.A., 7 agosto 2024, n. 646; 23 febbraio 2024, n. 131; T.A.R. Lazio-Roma, II quater, 21 marzo 2025, n. 5830; T.A.R. Piemonte, sez. II, 20 marzo 2025, n. 527; T.A.R. Lombardia – Milano, sez. IV, 18 gennaio 2025, n. 185;T.A.R. Sicilia - NI, sez. I, 29 ottobre 2024, n.3527; sez. II, 7 ottobre 2024, n. 3295;sez. III 25 luglio 2024, n. 2327).
7.1. Improprio, poi, deve ritenersi il richiamo, nel medesimo motivo di ricorso, a quanto disposto dall’art. 20 della l.r. 4/2003, norma facente riferimento esclusivamente alle opere interne di un edificio, e non, come nel caso in esame, a manufatti autonomi e privi di riferimento a qualsiasi unità immobiliare.
8. A prescindere da tali rilievi, già di per sé assorbenti, va, poi evidenziato, come correttamente messo in rilievo dal Comune nelle sue difese, che nella motivazione del provvedimento, il diniego alla realizzazione dell’intervento è giustificata anche con il riferimento alla violazione delle distanze minime previste dal nastro stradale e ferroviario.
Su tale punto della motivazione, tuttavia, nel ricorso, non è stata formulata alcuna censura e, dunque, già per tale ragione, a prescindere dal carattere stabile e non precario delle opere, il ricorso dovrebbe essere rigettato, poiché a fronte di un atto plurimotivato, l’accertamento della legittimità di una motivazione è sufficiente a sorreggere autonomamente il provvedimento.
9. Prive di fondamento devono ritenersi le censure articolate nel secondo motivo di ricorso, nel quale si rileva una presunta “ contraddittorietà ed illogicità ” del contenuto del preavviso di diniego, in verità non sussistente, dal momento che le richieste di integrazione documentale ed i rilievi in esso contenuti non risultano incompatibili, bensì rappresentano due diversi profili di carenza della segnalazione presentata dai ricorrenti, che l’Amministrazione, per esigenze di completezza dell’istruttoria, ha ritenuto di dover contestualmente segnalare.
9.1. Più a monte, deve poi rilevarsi che il potere esercitato, nella fattispecie, dall’Amministrazione, aveva carattere vincolato, sicché, non era sussistente neanche un obbligo di assicurare la partecipazione procedimentale.
Anche secondo la giurisprudenza, infatti, “ il rilascio del titolo in sanatoria si sostanzia in un esame di conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia della zona, pertanto l'eventuale vizio procedimentale derivante dalla violazione dell’art. 10 bis è superabile in ragione della natura vincolata del potere esercitato dall’Amministrazione “(Consiglio di Stato, sez. IV, 20/10/2022, n. 8943).
Deve aggiungersi che tale carattere vincolato del potere, nel caso in esame, è vieppiù rafforzato dai citati vincoli di rispetto delle distanze minime di protezione sia del nastro stradale e sia della fascia di rispetto della ferrovia.
Emerge, dunque, da quanto riportato, che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo diverso rispetto a quello impugnato, considerato, inoltre, che, anche dopo il dispiegarsi dell'attività difensiva in sede processuale, non sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre l'Amministrazione resistente a non adottare il provvedimento avversato (cfr., in termini analoghi, T.A.R. Sicilia, NI, sez. II, n. 3304 del 2023).
Sarebbe, d’altronde, contraria ai principi di economicità, speditezza ed efficienza proclamati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la valorizzazione di irregolarità meramente formali, allorché emerga che, comunque, il contenuto dispositivo della determinazione impugnata non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, giusta quanto previsto dall'art. 21- octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 6 marzo 2020, n. 1643; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 19 giugno 2023, n. 2038; T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 24 novembre 2022, n. 3160).
9.2. In ogni caso, in riferimento all'asserita mancata considerazione delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90, è condivisibile l'orientamento secondo cui " nell'ambito di un procedimento amministrativo, la presentazione di memorie ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 non impone la puntuale e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata, essendo sufficiente la motivazione complessivamente resa a sostegno dell'atto stesso " (Cons. Stato, sez. VII, 29/3/2023, n. 3283).
10. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso è infondato e, in quanto tale, deve essere rigettato.
11. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore del Comune di Avola, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in NI, nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
Paola Anna Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.