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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/02/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CE IO, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6117/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione – mutuo ipotecario
TRA Part
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Aldo D'Angelo, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Caterina Alfano, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.11.2015 la
[...]
esponeva che con atto per Notaio di Parte_3 Persona_1
Pagani (Repertorio 87264, Raccolta 31899) del 23.11.2005, ebbe a stipulare, nella qualità di mutuataria, con la Controparte_1 già MPS Gestione Crediti Banca S.p.A., nella qualità di mutuante, un contratto di mutuo fondiario per €.440.000,00 “da destinare a consolidamento delle passività” e da rimborsare mediante pagamento di n.120 rate mensili e che a garanzia del capitale mutuato e dei relativi accessori, in data
25.11.2005, veniva iscritta ipoteca ai numeri 57493–14616, per €.880.000,00, presso l'Agenzia del Territorio di Salerno, Ufficio di Pubblicità Immobiliare, già Conservatoria dei RR.II. di Salerno, sui seguenti immobili di proprietà dell'opponente: 1) appartamento in piano terra sito nel Comune di Scafati
(SA) alla Via San Pietro, iscritto nel NCEU di detto Comune al foglio 20, particella 693, sub 99; 2) appartamento in piano terra sito nel Comune di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/12 Scafati (SA) alla Via San Pietro, iscritto nel NCEU di detto Comune al foglio
20, particella 693, sub 100; 3) appartamento in primo piano sito nel Comune di Scafati (SA) alla Via San Pietro, iscritto nel NCEU di detto Comune al foglio 20, particella 693, sub 102; 4) unità immobiliare ad uso ufficio in primo piano sito nel Comune di Scafati (SA) alla Via San Pietro, iscritta nel
NCEU di detto Comune al foglio 20, particella 693, sub 107; 5) appartamento in primo piano sito nel Comune di Scafati (SA) alla Via San Pietro, iscritto nel NCEU di detto Comune al foglio 20, particella 693, sub 108. Ad ulteriore garanzia della restituzione del capitale mutuato e degli accessori, la CP_1 pretendeva ed otteneva, inoltre, il rilascio di fideiussioni solidali -per
€.880.000,00- da parte di e Parte_4 Parte_5
In data 10.01.2007, la Banca acquisiva, altresì, il Parte_6 rilascio di un'ulteriore garanzia costituita da n. 14 effetti cambiari di
€.10.000,00 cadauno aventi scadenza al 31.05.2007, 30.06.2007, 31.07.2007,
31.08.2007, 30.11.2007, 31.12.2007, 31.01.2008, 28.02.2008, 31.03.2008,
30.04.2008, 31.05.2008 e 30.06.2008. Con atto di precetto notificato in data
25.06.2008, la in virtù del predetto Controparte_1 contratto e deducendo il mancato pagamento delle rate di mutuo scadute, per effetto della dedotta intervenuta risoluzione del rapporto, intimava all'esponente il pagamento della complessiva somma di €.450.863,69, di cui
€.101.713,01 per le rate insolute fino al 31.05.2008 ed €.349.150,68 a titolo di capitale residuo, ma a tale atto di precetto non seguiva alcuna procedura esecutiva. Con ulteriore atto di precetto notificato il 31.03.2009, la CP_1 convenuta, sempre in virtù del predetto contratto di mutuo, intimava alla società istante il pagamento del debito asseritamente dovuto a seguito dell'intervenuta risoluzione del contratto, quantificandolo in €.465.878,97. In data 21.04.2009, su istanza dell' convenuto e in virtù del contratto di CP_2 mutuo suindicato, veniva notificato ad essa opponente un atto di pignoramento sui predetti immobili già gravati da ipoteca e veniva avviava la procedura iscritta al n.87/2009 R.G.E. del Tribunale di CE IO. La si opponeva alla procedura esecutiva Parte_3 suindicata depositando, in data 28.11.2014, relativo ricorso in opposizione ex art. 615, secondo comma c.p.c. con espressa richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. Con ordinanza del 29.09.2015, comunicata a mezzo PEC in pari data, il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e assegnava “termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena relativo all'opposizione, da effettuarsi con atto di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/12 citazione, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà”, per cui, in Part ottemperanza alla citata ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, la VA.
proponeva la presente opposizione, deducendo a Parte_2 motivi:
1) l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per vizi propri del contratto di mutuo, per carenza di causa in concreto e/o causa Part illecita. Esponeva che essa VA. aveva intrattenuto con la Parte_2 un rapporto di conto corrente Controparte_1 stipulato sin dal lontano 1987, contraddistinto col n.21653.01, affidato con apertura di credito, e un rapporto di conto corrente avente n.25499.45. In data
23.11.2005, per far fronte a quella che veniva fatta apparire una gravissima e patologica posizione debitoria derivante dai summenzionati rapporti di conto corrente, la società istante, su invito di vari funzionari della stessa Banca, ebbe a sottoscrivere il suddetto contratto di mutuo da destinare a
“consolidamento delle passività”, per cui, non essendo stata messa a disposizione della mutuataria la somma oggetto del contratto, in quanto utilizzata per estinguere preesistenti debiti del mutuatario verso la banca mutuante, il mutuo era carente di causa in concreto;
2) l'inidoneità del contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo a supporto dell'azione esecutiva. Sul punto precisava che in l'accertata destinazione della somma mutuata “a consolidamento delle passività” determina l'inapplicabilità delle norme di cui all'art. 38 e seguenti del Testo Unico Bancario e, quindi, l'intera sezione relativa al “credito fondiario e alle opere pubbliche”, ivi compreso l'art. 41 che rende possibile azionare il contratto di mutuo fondiario quale titolo esecutivo legittimante l'espropriazione forzata;
3) la nullità del contratto di mutuo per inesistenza delle passività che con esso le parti avevano inteso consolidare, in quanto, determinate dallo scoperto dei conti correnti nn. 21653.01 e 25499.45 erano, in realtà, inesistenti, ovvero avevano origine illecita, atteso che risultavano, da un punto di vista meramente contabile, solo a causa dei calcoli contra legem operati dall'istituto di credito convenuto, il quale aveva preteso, addebitandoli, interessi ultralegali, usurari, anatocistici, commissioni di massimo scoperto, giorni valuta e spese mai validamente pattuite o in violazione di norme imperative quali gli artt.1283 e 1815 c.c. In particolare alla data di notifica del pignoramento immobiliare del 21.04.2009, per effetto della depurazione dei rapporti dalle predette poste illegittimamente
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/12 addebitate, la situazione debitoria prospettata dalla era sicuramente CP_1 inesistente e, di conseguenza, la stessa ha promosso la vendita dei beni pretesi in garanzia nonostante l'inesistenza del credito asseritamente vantato;
4) la nullità del titolo esecutivo relativamente alla convenzione del tasso di interesse, in quanto il TAEG del contratto di mutuo, comprensivo degli interessi di mora, al momento della sottoscrizione del 23.11.2005, era pari al 7,26%, ovvero era superiore al “tasso soglia” vigente per la categoria dei mutui a tasso variabile, pari al 5,73%, oltre che per usura c.d. concreta prevista dall'art. 644, comma 3, del codice penale, in quanto l'Istituto, a seguito della stipula del mutuo, a fronte di un apparente credito chirografario di circa €.440.000,00, aveva ottenuto una garanzia complessiva assolutamente sproporzionata di €.3.660.000,00, costituita, per €.880.000,00, da ipoteca di primo grado su cinque immobili di proprietà dell'esponente, per
€.2.640.000,00 da fideiussioni rilasciate da tre soggetti obbligati in via solidale e per €.140.000,00 da n.14 effetti cambiari;
5) l'inesistenza del credito nella misura indicata dalla convenuta, in quanto a seguito della risoluzione comunicata con il precetto del
25.06.2008, il piano di ammortamento del mutuo risolto non poteva essere più azionato e, di conseguenza, la non aveva titolo per richiedere il CP_1 pagamento delle rate scadute successivamente al 31.05.2008, ma doveva limitare la propria pretesa al pagamento del capitale residuo e degli interessi sulle somme intimate con l'atto di precetto notificato il 25.06.2008, per cui, il credito della convenuta doveva essere comunque ridotto della somma di
€.15.015,28, data dalla differenza tra l'importo di €.465.878,97 (risultante dal precetto e dal pignoramento posti a base dell'esecuzione) e quella di
€.450.863,69 intimata con l'atto di precetto notificato il 25.06.2008. Part Per tali motivi la chiedeva al Parte_2 giudice di accertare e dichiarare, per i motivi sopra specificati, l'inesistenza e/o la nullità del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo;
accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ipoteca iscritta in data 25.11.2005 ai numeri 57493/14616 presso l'Agenzia del Territorio, Servizi di Pubblicità
Immobiliare, già Conservatoria dei RR.II. di Salerno, sugli immobili di proprietà dell'attrice e, per l'effetto, ordinarne la cancellazione;
condannare, ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 2, cod. proc. civ., la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice in conseguenza dell'illegittima azione esecutiva intrapresa e dell'illegittima iscrizione ipotecaria, nella misura che determinata dal giudice in via equitativa. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento integrale della domanda principale,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/12 accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo con la notifica dell'atto di precetto del 25.06.2008, con il quale è stato intimato il pagamento di €.450.863,69 e, per l'effetto, in accoglimento parziale della domanda, accertare e dichiarare che non è dovuto l'importo di €.15.015,28, consistente nell'addebito delle rate di mutuo con scadenza successiva alla data di risoluzione e fino alla notifica dell'atto di precetto del 30.03.2009 intimante il pagamento della somma di €.465.878,97. In via ulteriormente subordinata, rideterminare –anche a mezzo C.T.U.- il saldo effettivo dei rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti, senza il computo di quanto versato a titolo di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto, di spese e senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale, annuale) degli interessi passivi e, per l'effetto, determinare l'esatto dare-avere tra le stesse.
Costituitasi in giudizio, la Banca MPS s.p.a. deduceva che l'opponente non aveva fornito alcuna prova che i contratti di conto corrente n. 21653,01 e n. 25499.45 erano affetti dalle nullità dichiarate e che, quindi, la banca avesse erogato il mutuo al solo fine di consentire alla mutuataria di coprire illegittimi debiti pregressi in essere verso lo stesso istituto di credito mutuante e che, se anche il mutuo fosse stato stipulato al solo fine di coprire un preesistente debito scaduto del mutuatario verso l'istituto di credito, ciò non lo avrebbe reso nullo. Argomentava che la stipula di un contratto di mutuo ben può risultare motivata da specifiche e concrete esigenze del debitore e non già dalla sola volontà del creditore di assicurarsi una garanzia ipotecaria sugli immobili del debitore, come la possibilità di fruire di una dilazione nel pagamento di un debito che sarebbe altrimenti immediatamente esigibile – anche alla possibilità di “ristrutturare” il debito a condizioni migliori (laddove ad esempio il tasso d'interesse risultante dalla stipula del mutuo fosse più basso rispetto a quello applicabile all'apertura di credito), il che risulta evidente in tutti i casi il mutuo sia stipulato per estinguere il debito nascente da una precedente ed eventuale apertura di credito, la quale avesse contemplato un tasso d'interesse divenuto nel tempo meno vantaggioso.
Riguardo al presunto addebito di interessi soggettivamente usurari ex art. 644, terzo comma, c.p., rilevava che l'opponente non aveva fornito la prova della conoscenza dello stato di difficoltà economico-finanziaria e del fatto che la banca avesse inteso speculare su tale situazione, imponendo tassi d'interesse differenti da quelli praticati sul mercato. Quanto alle somme di cui ai pagherò cambiari la banca opposta osserva che l'importo dei titoli era stato anticipato dalla dopo l'erogazione del mutuo, mediante accredito sul conto n. CP_1
21653,01. Relativamente al presunto superamento del tasso soglia, deduceva
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/12 che ai fini del rispetto del tasso soglia ex lege 108/96 non rileva il cumulo degli interessi corrispettivi ultralegali con quelli moratori e che il tasso di interesse non era usurario, né indeterminabile, in quanto il contratto di mutuo indicava espressamente quali erano i criteri, i tassi, le percentuali, la periodicità, le modalità e le basi di calcolo, in base ai quali calcolare gli interessi di preammortamento e di ammortamento, nonché le modalità di calcolo degli interessi anche nel caso in cui i dati concernenti il tasso
EURIBOR non fossero stati pubblicati nel giorno di rilevazione previsto (cfr. art. 2 del contratto di mutuo) ovvero prevedeva , per la determinazione del tasso, il richiamo a criteri prestabiliti. Relativamente alla esatta determinazione del credito come indicato nell'atto di precetto notificato in data 31 marzo 2009, l'opposta rilevava che l'opponente non aveva tenuto conto del fatto che la risoluzione del contratto di mutuo non determina l'arresto degli interessi sino a che la somma mutuata non venga restituita. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione. L'opposizione è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Giova premettere che la in forza del Controparte_1 contratto di mutuo fondiario in data 23 novembre 2005 , notaio Per_1
Rep. 87264 - Racc. 31899, ha promosso l'esecuzione immobiliare ,
[...] rubricata al RGE n. 87/2009 Tribunale di CE IO , sui beni di proprietà della siti in Scafati, alla Via San Pietro. Avverso Controparte_3 detta esecuzione la ebbe a proporre opposizione con Controparte_3 ricorso depositato in data 28 novembre 2014 e notificato in data 21.01.2015, con contestuale istanza di sospensione ai sensi dell' art. 624 c.p.c., la quale fu rigettata dal G.E. con ordinanza in data 29.9.2015, stata confermata in sede di reclamo con ordinanza del collegio in data 30.8.2016. Successivamente con Part l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la ha Parte_2 introdotto il giudizio di merito. Con successivo ricorso notificato in data Part 15.2.2019 la ha proposto una nuova Parte_2 opposizione all'esecuzione n.87/2009 con contestuale istanza di sospensione, anch'essa rigettata dal G.E. del Tribunale di CE IO con ordinanza in data 30.7.2019, confermata dal Collegio in sede di reclamo che con ordinanza in data 25.10.2019. Con atto di citazione notificato il 30.9.2019 la Part ha introdotto anche per questa seconda opposizione il Parte_2 giudizio di merito dinanzi al Tribunale di CE IO rubricato al numero di RG 5057/2019, conclusosi con la sentenza n.1178/2023 che ha PartPar dichiarato inammissibile l'opposizione, decisione impugnata dalla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/12 con atto notificato in data 16.6.2023. La Corte di Appello di Salerno Pt_2 con ordinanza in data 10.11.2023 ha accolto l'eccezione di Controparte_4 quale cessionario di , statuendo la
[...] Controparte_1 litispendenza del giudizio con quello n. 6117/2015 RG pendente dinanzi al
Tribunale di CE IO, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo.
Ciò premesso, prima di passare al merito dell'opposizione all'esecuzione in esame, è opportuno ribadire che essa ha per oggetto l'atto di precetto notificato in data 31.03.2009 per euro 465.878,97 e la procedura esecutiva iscritta al n.87/2009 R.G.E.
Questo giudicante, esaminato il contratto di mutuo ipotecario posto a base dell'esecuzione, ritiene che esso abbia la causa tipica del mutuo, sebbene nel rogito l'erogazione e consegna alla mutuataria della somma di euro 440.000,00 sia accompagnata dall'indicazione del motivo genericamente indicato con la frase “da destinare a consolidamento delle passività”. Orbene, non vi è dubbio che l'accredito della somma finanziata su un conto corrente della mutuataria, come pacificamente è avvenuto nel caso in esame, soddisfa il requisito della "datio rei" giuridica, che è fondamentale per il perfezionamento del contratto di mutuo. Invero le somme accreditate – quindi consegnate alla mutuataria, risultano liberamente dalla stessa utilizzate, in una fase successiva ed estranea al perfezionamento ed esecuzione del contratto di mutuo, per estinguere un debito preesistente nei confronti della mutuante. L'uso delle somme per estinguere il debito precedente è considerato una legittima modalità di impiego del denaro, anche quando si persegue la finalità di purgare il patrimonio del mutuatario da una passività preesistente ( cfr da ultimo Corte di Cassazione, Sezione 3, n. 23149 del 25 luglio 2022 ).
D'altra parte, la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, pur riconoscendo la natura giuridica del mutuo come contratto reale, afferma che si rende necessaria una rilettura della questione in ragione della progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e della loro sostituzione con annotazioni contabili. La consegna non si configura come idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente nei termini della materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ma è sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica (cfr. Cass. n.17194/2015; Cass.
n. 25632/2017). Ma anche se la generica indicazione del motivo del mutuo oggetto di giudizio, senza ulteriori indicazioni di vincoli e condizioni, facesse del mutuo un mutuo di scopo - cosa che si ribadisce non è - comunque il contratto sarebbe lecito. La giurisprudenza più accorta, muovendo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/12 dall'assunto che il credito ipotecario fondiario non è caratterizzato da una specifica destinazione, è pervenuta alla conclusione che l'accordo di destinare il ricavato di un finanziamento ipotecario all'estinzione di un debito pregresso
(della stessa banca erogante) non è in quanto tale affetto da nullità e non vale ad alterare la causa del contratto. La possibile utilizzazione del credito ipotecario fondiario per ripianare passività pregresse in essere con la stessa banca mutuante ha ricevuto riscontro da parte della giurisprudenza di legittimità, che ha espressamente escluso l'illiceità del contratto di mutuo fondiario ove il relativo finanziamento dietro garanzia ipotecaria risulti finalizzato allo scopo di sanare debiti pregressi verso la banca, ciò in quanto lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto (che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare) (cfr. al riguardo Cass. civ. Sez. I, 27/12/2013, n.
28662; Cass. civ. Sez. III, 12/09/2014, n. 19282; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord.,
12-11-2014, n. 24038). In altre pronunce i giudici di legittimità hanno affermato che l'erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un'effettiva disponibilità nel mutuatario (già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale) non integra né le fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per un debito preesistente) né quella della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito): essa può integrare, invece – e normalmente integra – una fattispecie di procedimento negoziale indiretto, nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l'estinzione del precedente debito chirografario (cfr. Cass. civ.
Sez. I, 29/02/2016, n. 3955; Cass. civ. Sez. I, Sent. 15-03-2016, n. 5087;
Cass. civ. Sez. I, Sent. 13-04-2016, n. 7321). In definitiva, il ricorso al credito come strumento di ristrutturazione del debito involgendo ambiti di diffusa economia reale e meritevolezza causale ormai tipizzata, non può assumere alcuna riprovevolezza ordinamentale. Questo giudice non ignora le pronunce della Suprema Corte nn. 20896/2019 e 1517/2021, che potrebbero indurre a sostenere l'inconfigurabilità della operazione come mutuo, ma va evidenziato che i citati arresti hanno avuto specifico riguardo all'aspetto dei privilegi assistenti il credito bancario nell'ottica dell'insinuazione e del concorso al passivo fallimentare e dunque della tutela della par condicio creditorum;
in ogni caso, occorre rilevare che la Suprema Corte è intervenuta sulla tematica in oggetto anche successivamente, chiarendo che “… in tema di nullità del contratto, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/12 pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sè illecito, sicchè la sua conclusione non comporta una nullità per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali, i quali comportano, in presenza di particolari condizioni,
l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass., Sez. III,
31/10/2014, n. 23158; Cass., Sez. IL 11/10/2013, n. 23158; Cass., Sez. I,
4/10/2010, n. 20576). …” (cfr. in motivazione Cass. civ. Sez. I, Ord. 22-02-
2021, n. 4695).
Sulla base delle suddette motivazioni in fatto e in diritto, i motivi di opposizione di cui ai nn. 1-2-3 sono da ritenersi infondati.
Infondato è anche il motivo di opposizione sopra indicato al n. 4, relativo al presunto superamento del tasso soglia usurario per effetto del tasso di interesse moratorio previsto in contratto. Sul punto va innanzi tutto rilevato che la verifica dell'usura va fatta tenendo conto anche degli interessi moratori promessi in caso di ritardo nella restituzione delle rate del mutuo. Nel caso del mutuo in esame, esso è qualificato dalle parti e ha il contenuto del mutuo ipotecario a tasso variabile, per i quali, all'epoca della stipula (quarto trimestre 2005, trovava applicazione il tasso soglia del 5.73 (tegm del 3,82 aumentato della metà). Orbene il mutuo in esame aveva alla stipula un interesse corrispettivo nominale annuo base del 3,993% (art. 2) e all'art. 4 l'interesse di mora era previsto nella misura di tre punti in più del tasso contrattualmente convenuto, quindi nella misura del 6,993% (corrispettivo del 3.993% più spread del 3%), che risulterebbe in astratto superiore al
“tasso soglia” del 5,73%. Sul punto della rilevanza della convenzione del tasso di interesse moratorio ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia ex. L. 108/1996, si è però pronunciata la Corte Suprema di Cassazione
a Sezioni Unite n. 19597/2020, la quale ha precisato che quando il D.M. non rechi l'indicazione della maggiorazione media del tasso di interesse moratorio
(come avveniva in passato) e che quindi non possa valutarsi la usurarietà del esso autonomamente dall'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo, ai fini della valutazione dell'usura resta il tegm come rilevato in riferimento ai tassi corrispettivi, con l'applicazione del principio del margine. Orbene, applicando tale principio del margine il tasso soglia aumenta di almeno dell'1,5%, per cui il tasso soglia di riferimento si alza come minimo al 7,23
%, per cui il 6,993% del tasso moratorio è comunque ad esso inferiore. Né sussiste usura in concreto, come dedotto dall'opponente, atteso che
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/12 l'ottenimento di garanzie sproporzionate in eccesso rispetto alla misura del credito, di per sé non rileva come usura, non incidendo sul costo complessivo dell'erogazione del prestito, rimasto inferiore al tasso soglia come sopra individuato sia per per gli interessi corrispettivi che per quelli moratori.
Fondato è invece il motivo di opposizione n. 5 (errata quantificazione del credito nell'atto di precetto oggetto di opposizione), in quanto l'opposta non ha contestato la data di risoluzione del contratto di mutuo (avvenuta con la notifica del primo atto di precetto del 25.06.2008), ma ha motivato la più esosa richiesta oggetto del secondo atto di precetto (notificato il 31.03.2009) assumendo che la risoluzione del contratto di mutuo non determina l'arresto degli interessi sino a che la somma mutuata non venga restituita. Sul punto l'opponente ritiene ingiustificata la richiesta di pagamento dell'ulteriore somma di euro 15.015,28 riportata nell'atto di precetto notificato il
31.03.2009, in quanto l'aumento non avrebbe come causale gli interessi maturati dopo la data di risoluzione, ma gli interessi ulteriormente maturati sulle rate del contratto di mutuo con scadenza da detta data (coincidente con la notifica del primo atto di precetto notificato il 25.06.2008) e fino alla data di notifica del secondo atto di precetto (31.03.2009).
Orbene, la banca opposta, con l'atto di precetto notificato il 25.06.2008, deducendo l'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo, ebbe ad intimare il pagamento della somma di euro 450.863,69, di cui euro 101.713,01 per le rate insolute fino al 31.05.2008 ed euro 349.150,68 a titolo di capitale residuo dovuto, mentre, con l'atto di precetto successivo (quello notificato in data
31.03.2009) ebbe a quantificare il proprio credito nella misura di euro
465.878,97, di cui euro 138.776,22 per le rate insolute fino al 21.12.2008, euro 325.878,75 a titolo di capitale residuo ed euro 1.224,00 per le competenze relative all'atto di precetto. Tale modalità di quantificazione del credito nel secondo precetto del 31.03.2009 – quello oggetto della presente opposizione – non è corretto, in quanto a seguito della risoluzione comunicata con il precetto del 25.06.2008, il piano di ammortamento del mutuo risolto non poteva essere più azionato e, di conseguenza, la banca non aveva titolo per richiedere il pagamento delle rate scadute successivamente al 31.05.2008
e doveva limitare la propria pretesa al pagamento delle rate scadute e del capitale residuo alla data della risoluzione, oltre interessi.
Quanto sopra è confermato dall'orientamento della Suprema Corte, la quale ha statuito che “in tema di mutuo fondiario, l'esercizio, da parte dell'Istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall'art.
17, primo comma, della legge 6 giugno 1991, n. 175 (applicabile nella
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/12 fattispecie "ratione temporis") nell'ipotesi di inadempimento del mutuatario, determina -così come avviene nel caso di esercizio della condizione risolutiva di cui all'art. 15 del D.P.R. 21 gennaio 1976, n.
7- la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute, alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale (Cfr. Cass. Civ.,
Sentenza n.25412 del 12.11.2013). Inoltre, con una più recente decisione, la
Corte Suprema di Cassazione ha aggiunto che “in difetto di prova certa in merito al saggio di interesse moratorio convenzionale applicabile al rapporto di durata prima della mora, o di accordo delle parti sull'applicazione per il periodo successivo, di un saggio di interesse moratorio convenzionale superiore al tasso legale, detto interesse va calcolato, a decorrere dalla mora
(e dunque ove questa non sia avvenuta prima , dalla risoluzione del rapporto)
e sino al saldo, nella misura corrispondente al tasso legale, senza possibilità di applicare, in assenza di specifico accordo tra le parti, un tasso convenzionale fisso in luogo di quello variabile, pattuito tra le parti” (cfr.
Cass. n. 24181/2021).
Nel contratto di mutuo oggetto di giudizio, le parti, all'art. 8 (Obblighi della parte mutuataria – Decadenza dal benefici del termine e risoluzione del contratto), sesto capoverso, hanno previsto che “nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto la avrà diritto di esigere l'immediato CP_1 rimborso del credito per capitale, interessi , anche di mora determinati nella misura indicata all'art. 4, e accessori tutti senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti della parte mutuataria che dei garanti, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni”.
Ne deriva che se con il primo atto di precetto notificato il 25.06.2008 la banca opposta dedusse l'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo, intimando il pagamento di euro 101.713,01 per le rate insolute fino al
31.05.2008 e di euro 349.150,68 a titolo di capitale residuo dovuto, con l'atto di precetto successivo – quello oggetto della presente opposizione – doveva intimare il pagamento sempre di euro 101.713,01 per le rate insolute fino al 31.05.2008 e di euro 349.150,68 a titolo di capitale residuo, oltre - sulla complessiva somma di euro 450.863,69 – degli interessi moratori convenzionali di cui all'art. 4 del contratto, fermo restando gli euro 1.224,00 per le competenze relative all'atto di precetto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/12 L'accoglimento di detta domanda subordinata dell'opponente, rende inutile l'esame della domanda ulteriormente subordinata relativa alla rideterminazione del saldo effettivo dei rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti.
La reciproca parziale soccombenza induce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio e di ctu.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto dichiara che con il precetto notificato in data 31.03.2009 la banca opposta aveva il diritto di intimare il pagamento della minor somma di euro 450.863,69 oltre interessi convenzionali dall'1.04.2009 ai sensi degli artt. 8 e 4 del contratto di mutuo ipotecario posto a base del precetto
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio e di ctu.
Così deciso in data 30.01.2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CE IO, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6117/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione – mutuo ipotecario
TRA Part
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Aldo D'Angelo, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Caterina Alfano, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.11.2015 la
[...]
esponeva che con atto per Notaio di Parte_3 Persona_1
Pagani (Repertorio 87264, Raccolta 31899) del 23.11.2005, ebbe a stipulare, nella qualità di mutuataria, con la Controparte_1 già MPS Gestione Crediti Banca S.p.A., nella qualità di mutuante, un contratto di mutuo fondiario per €.440.000,00 “da destinare a consolidamento delle passività” e da rimborsare mediante pagamento di n.120 rate mensili e che a garanzia del capitale mutuato e dei relativi accessori, in data
25.11.2005, veniva iscritta ipoteca ai numeri 57493–14616, per €.880.000,00, presso l'Agenzia del Territorio di Salerno, Ufficio di Pubblicità Immobiliare, già Conservatoria dei RR.II. di Salerno, sui seguenti immobili di proprietà dell'opponente: 1) appartamento in piano terra sito nel Comune di Scafati
(SA) alla Via San Pietro, iscritto nel NCEU di detto Comune al foglio 20, particella 693, sub 99; 2) appartamento in piano terra sito nel Comune di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/12 Scafati (SA) alla Via San Pietro, iscritto nel NCEU di detto Comune al foglio
20, particella 693, sub 100; 3) appartamento in primo piano sito nel Comune di Scafati (SA) alla Via San Pietro, iscritto nel NCEU di detto Comune al foglio 20, particella 693, sub 102; 4) unità immobiliare ad uso ufficio in primo piano sito nel Comune di Scafati (SA) alla Via San Pietro, iscritta nel
NCEU di detto Comune al foglio 20, particella 693, sub 107; 5) appartamento in primo piano sito nel Comune di Scafati (SA) alla Via San Pietro, iscritto nel NCEU di detto Comune al foglio 20, particella 693, sub 108. Ad ulteriore garanzia della restituzione del capitale mutuato e degli accessori, la CP_1 pretendeva ed otteneva, inoltre, il rilascio di fideiussioni solidali -per
€.880.000,00- da parte di e Parte_4 Parte_5
In data 10.01.2007, la Banca acquisiva, altresì, il Parte_6 rilascio di un'ulteriore garanzia costituita da n. 14 effetti cambiari di
€.10.000,00 cadauno aventi scadenza al 31.05.2007, 30.06.2007, 31.07.2007,
31.08.2007, 30.11.2007, 31.12.2007, 31.01.2008, 28.02.2008, 31.03.2008,
30.04.2008, 31.05.2008 e 30.06.2008. Con atto di precetto notificato in data
25.06.2008, la in virtù del predetto Controparte_1 contratto e deducendo il mancato pagamento delle rate di mutuo scadute, per effetto della dedotta intervenuta risoluzione del rapporto, intimava all'esponente il pagamento della complessiva somma di €.450.863,69, di cui
€.101.713,01 per le rate insolute fino al 31.05.2008 ed €.349.150,68 a titolo di capitale residuo, ma a tale atto di precetto non seguiva alcuna procedura esecutiva. Con ulteriore atto di precetto notificato il 31.03.2009, la CP_1 convenuta, sempre in virtù del predetto contratto di mutuo, intimava alla società istante il pagamento del debito asseritamente dovuto a seguito dell'intervenuta risoluzione del contratto, quantificandolo in €.465.878,97. In data 21.04.2009, su istanza dell' convenuto e in virtù del contratto di CP_2 mutuo suindicato, veniva notificato ad essa opponente un atto di pignoramento sui predetti immobili già gravati da ipoteca e veniva avviava la procedura iscritta al n.87/2009 R.G.E. del Tribunale di CE IO. La si opponeva alla procedura esecutiva Parte_3 suindicata depositando, in data 28.11.2014, relativo ricorso in opposizione ex art. 615, secondo comma c.p.c. con espressa richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. Con ordinanza del 29.09.2015, comunicata a mezzo PEC in pari data, il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e assegnava “termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena relativo all'opposizione, da effettuarsi con atto di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/12 citazione, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà”, per cui, in Part ottemperanza alla citata ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, la VA.
proponeva la presente opposizione, deducendo a Parte_2 motivi:
1) l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per vizi propri del contratto di mutuo, per carenza di causa in concreto e/o causa Part illecita. Esponeva che essa VA. aveva intrattenuto con la Parte_2 un rapporto di conto corrente Controparte_1 stipulato sin dal lontano 1987, contraddistinto col n.21653.01, affidato con apertura di credito, e un rapporto di conto corrente avente n.25499.45. In data
23.11.2005, per far fronte a quella che veniva fatta apparire una gravissima e patologica posizione debitoria derivante dai summenzionati rapporti di conto corrente, la società istante, su invito di vari funzionari della stessa Banca, ebbe a sottoscrivere il suddetto contratto di mutuo da destinare a
“consolidamento delle passività”, per cui, non essendo stata messa a disposizione della mutuataria la somma oggetto del contratto, in quanto utilizzata per estinguere preesistenti debiti del mutuatario verso la banca mutuante, il mutuo era carente di causa in concreto;
2) l'inidoneità del contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo a supporto dell'azione esecutiva. Sul punto precisava che in l'accertata destinazione della somma mutuata “a consolidamento delle passività” determina l'inapplicabilità delle norme di cui all'art. 38 e seguenti del Testo Unico Bancario e, quindi, l'intera sezione relativa al “credito fondiario e alle opere pubbliche”, ivi compreso l'art. 41 che rende possibile azionare il contratto di mutuo fondiario quale titolo esecutivo legittimante l'espropriazione forzata;
3) la nullità del contratto di mutuo per inesistenza delle passività che con esso le parti avevano inteso consolidare, in quanto, determinate dallo scoperto dei conti correnti nn. 21653.01 e 25499.45 erano, in realtà, inesistenti, ovvero avevano origine illecita, atteso che risultavano, da un punto di vista meramente contabile, solo a causa dei calcoli contra legem operati dall'istituto di credito convenuto, il quale aveva preteso, addebitandoli, interessi ultralegali, usurari, anatocistici, commissioni di massimo scoperto, giorni valuta e spese mai validamente pattuite o in violazione di norme imperative quali gli artt.1283 e 1815 c.c. In particolare alla data di notifica del pignoramento immobiliare del 21.04.2009, per effetto della depurazione dei rapporti dalle predette poste illegittimamente
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/12 addebitate, la situazione debitoria prospettata dalla era sicuramente CP_1 inesistente e, di conseguenza, la stessa ha promosso la vendita dei beni pretesi in garanzia nonostante l'inesistenza del credito asseritamente vantato;
4) la nullità del titolo esecutivo relativamente alla convenzione del tasso di interesse, in quanto il TAEG del contratto di mutuo, comprensivo degli interessi di mora, al momento della sottoscrizione del 23.11.2005, era pari al 7,26%, ovvero era superiore al “tasso soglia” vigente per la categoria dei mutui a tasso variabile, pari al 5,73%, oltre che per usura c.d. concreta prevista dall'art. 644, comma 3, del codice penale, in quanto l'Istituto, a seguito della stipula del mutuo, a fronte di un apparente credito chirografario di circa €.440.000,00, aveva ottenuto una garanzia complessiva assolutamente sproporzionata di €.3.660.000,00, costituita, per €.880.000,00, da ipoteca di primo grado su cinque immobili di proprietà dell'esponente, per
€.2.640.000,00 da fideiussioni rilasciate da tre soggetti obbligati in via solidale e per €.140.000,00 da n.14 effetti cambiari;
5) l'inesistenza del credito nella misura indicata dalla convenuta, in quanto a seguito della risoluzione comunicata con il precetto del
25.06.2008, il piano di ammortamento del mutuo risolto non poteva essere più azionato e, di conseguenza, la non aveva titolo per richiedere il CP_1 pagamento delle rate scadute successivamente al 31.05.2008, ma doveva limitare la propria pretesa al pagamento del capitale residuo e degli interessi sulle somme intimate con l'atto di precetto notificato il 25.06.2008, per cui, il credito della convenuta doveva essere comunque ridotto della somma di
€.15.015,28, data dalla differenza tra l'importo di €.465.878,97 (risultante dal precetto e dal pignoramento posti a base dell'esecuzione) e quella di
€.450.863,69 intimata con l'atto di precetto notificato il 25.06.2008. Part Per tali motivi la chiedeva al Parte_2 giudice di accertare e dichiarare, per i motivi sopra specificati, l'inesistenza e/o la nullità del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo;
accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ipoteca iscritta in data 25.11.2005 ai numeri 57493/14616 presso l'Agenzia del Territorio, Servizi di Pubblicità
Immobiliare, già Conservatoria dei RR.II. di Salerno, sugli immobili di proprietà dell'attrice e, per l'effetto, ordinarne la cancellazione;
condannare, ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 2, cod. proc. civ., la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice in conseguenza dell'illegittima azione esecutiva intrapresa e dell'illegittima iscrizione ipotecaria, nella misura che determinata dal giudice in via equitativa. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento integrale della domanda principale,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/12 accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo con la notifica dell'atto di precetto del 25.06.2008, con il quale è stato intimato il pagamento di €.450.863,69 e, per l'effetto, in accoglimento parziale della domanda, accertare e dichiarare che non è dovuto l'importo di €.15.015,28, consistente nell'addebito delle rate di mutuo con scadenza successiva alla data di risoluzione e fino alla notifica dell'atto di precetto del 30.03.2009 intimante il pagamento della somma di €.465.878,97. In via ulteriormente subordinata, rideterminare –anche a mezzo C.T.U.- il saldo effettivo dei rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti, senza il computo di quanto versato a titolo di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto, di spese e senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale, annuale) degli interessi passivi e, per l'effetto, determinare l'esatto dare-avere tra le stesse.
Costituitasi in giudizio, la Banca MPS s.p.a. deduceva che l'opponente non aveva fornito alcuna prova che i contratti di conto corrente n. 21653,01 e n. 25499.45 erano affetti dalle nullità dichiarate e che, quindi, la banca avesse erogato il mutuo al solo fine di consentire alla mutuataria di coprire illegittimi debiti pregressi in essere verso lo stesso istituto di credito mutuante e che, se anche il mutuo fosse stato stipulato al solo fine di coprire un preesistente debito scaduto del mutuatario verso l'istituto di credito, ciò non lo avrebbe reso nullo. Argomentava che la stipula di un contratto di mutuo ben può risultare motivata da specifiche e concrete esigenze del debitore e non già dalla sola volontà del creditore di assicurarsi una garanzia ipotecaria sugli immobili del debitore, come la possibilità di fruire di una dilazione nel pagamento di un debito che sarebbe altrimenti immediatamente esigibile – anche alla possibilità di “ristrutturare” il debito a condizioni migliori (laddove ad esempio il tasso d'interesse risultante dalla stipula del mutuo fosse più basso rispetto a quello applicabile all'apertura di credito), il che risulta evidente in tutti i casi il mutuo sia stipulato per estinguere il debito nascente da una precedente ed eventuale apertura di credito, la quale avesse contemplato un tasso d'interesse divenuto nel tempo meno vantaggioso.
Riguardo al presunto addebito di interessi soggettivamente usurari ex art. 644, terzo comma, c.p., rilevava che l'opponente non aveva fornito la prova della conoscenza dello stato di difficoltà economico-finanziaria e del fatto che la banca avesse inteso speculare su tale situazione, imponendo tassi d'interesse differenti da quelli praticati sul mercato. Quanto alle somme di cui ai pagherò cambiari la banca opposta osserva che l'importo dei titoli era stato anticipato dalla dopo l'erogazione del mutuo, mediante accredito sul conto n. CP_1
21653,01. Relativamente al presunto superamento del tasso soglia, deduceva
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/12 che ai fini del rispetto del tasso soglia ex lege 108/96 non rileva il cumulo degli interessi corrispettivi ultralegali con quelli moratori e che il tasso di interesse non era usurario, né indeterminabile, in quanto il contratto di mutuo indicava espressamente quali erano i criteri, i tassi, le percentuali, la periodicità, le modalità e le basi di calcolo, in base ai quali calcolare gli interessi di preammortamento e di ammortamento, nonché le modalità di calcolo degli interessi anche nel caso in cui i dati concernenti il tasso
EURIBOR non fossero stati pubblicati nel giorno di rilevazione previsto (cfr. art. 2 del contratto di mutuo) ovvero prevedeva , per la determinazione del tasso, il richiamo a criteri prestabiliti. Relativamente alla esatta determinazione del credito come indicato nell'atto di precetto notificato in data 31 marzo 2009, l'opposta rilevava che l'opponente non aveva tenuto conto del fatto che la risoluzione del contratto di mutuo non determina l'arresto degli interessi sino a che la somma mutuata non venga restituita. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione. L'opposizione è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Giova premettere che la in forza del Controparte_1 contratto di mutuo fondiario in data 23 novembre 2005 , notaio Per_1
Rep. 87264 - Racc. 31899, ha promosso l'esecuzione immobiliare ,
[...] rubricata al RGE n. 87/2009 Tribunale di CE IO , sui beni di proprietà della siti in Scafati, alla Via San Pietro. Avverso Controparte_3 detta esecuzione la ebbe a proporre opposizione con Controparte_3 ricorso depositato in data 28 novembre 2014 e notificato in data 21.01.2015, con contestuale istanza di sospensione ai sensi dell' art. 624 c.p.c., la quale fu rigettata dal G.E. con ordinanza in data 29.9.2015, stata confermata in sede di reclamo con ordinanza del collegio in data 30.8.2016. Successivamente con Part l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la ha Parte_2 introdotto il giudizio di merito. Con successivo ricorso notificato in data Part 15.2.2019 la ha proposto una nuova Parte_2 opposizione all'esecuzione n.87/2009 con contestuale istanza di sospensione, anch'essa rigettata dal G.E. del Tribunale di CE IO con ordinanza in data 30.7.2019, confermata dal Collegio in sede di reclamo che con ordinanza in data 25.10.2019. Con atto di citazione notificato il 30.9.2019 la Part ha introdotto anche per questa seconda opposizione il Parte_2 giudizio di merito dinanzi al Tribunale di CE IO rubricato al numero di RG 5057/2019, conclusosi con la sentenza n.1178/2023 che ha PartPar dichiarato inammissibile l'opposizione, decisione impugnata dalla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/12 con atto notificato in data 16.6.2023. La Corte di Appello di Salerno Pt_2 con ordinanza in data 10.11.2023 ha accolto l'eccezione di Controparte_4 quale cessionario di , statuendo la
[...] Controparte_1 litispendenza del giudizio con quello n. 6117/2015 RG pendente dinanzi al
Tribunale di CE IO, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo.
Ciò premesso, prima di passare al merito dell'opposizione all'esecuzione in esame, è opportuno ribadire che essa ha per oggetto l'atto di precetto notificato in data 31.03.2009 per euro 465.878,97 e la procedura esecutiva iscritta al n.87/2009 R.G.E.
Questo giudicante, esaminato il contratto di mutuo ipotecario posto a base dell'esecuzione, ritiene che esso abbia la causa tipica del mutuo, sebbene nel rogito l'erogazione e consegna alla mutuataria della somma di euro 440.000,00 sia accompagnata dall'indicazione del motivo genericamente indicato con la frase “da destinare a consolidamento delle passività”. Orbene, non vi è dubbio che l'accredito della somma finanziata su un conto corrente della mutuataria, come pacificamente è avvenuto nel caso in esame, soddisfa il requisito della "datio rei" giuridica, che è fondamentale per il perfezionamento del contratto di mutuo. Invero le somme accreditate – quindi consegnate alla mutuataria, risultano liberamente dalla stessa utilizzate, in una fase successiva ed estranea al perfezionamento ed esecuzione del contratto di mutuo, per estinguere un debito preesistente nei confronti della mutuante. L'uso delle somme per estinguere il debito precedente è considerato una legittima modalità di impiego del denaro, anche quando si persegue la finalità di purgare il patrimonio del mutuatario da una passività preesistente ( cfr da ultimo Corte di Cassazione, Sezione 3, n. 23149 del 25 luglio 2022 ).
D'altra parte, la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, pur riconoscendo la natura giuridica del mutuo come contratto reale, afferma che si rende necessaria una rilettura della questione in ragione della progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e della loro sostituzione con annotazioni contabili. La consegna non si configura come idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente nei termini della materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ma è sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica (cfr. Cass. n.17194/2015; Cass.
n. 25632/2017). Ma anche se la generica indicazione del motivo del mutuo oggetto di giudizio, senza ulteriori indicazioni di vincoli e condizioni, facesse del mutuo un mutuo di scopo - cosa che si ribadisce non è - comunque il contratto sarebbe lecito. La giurisprudenza più accorta, muovendo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/12 dall'assunto che il credito ipotecario fondiario non è caratterizzato da una specifica destinazione, è pervenuta alla conclusione che l'accordo di destinare il ricavato di un finanziamento ipotecario all'estinzione di un debito pregresso
(della stessa banca erogante) non è in quanto tale affetto da nullità e non vale ad alterare la causa del contratto. La possibile utilizzazione del credito ipotecario fondiario per ripianare passività pregresse in essere con la stessa banca mutuante ha ricevuto riscontro da parte della giurisprudenza di legittimità, che ha espressamente escluso l'illiceità del contratto di mutuo fondiario ove il relativo finanziamento dietro garanzia ipotecaria risulti finalizzato allo scopo di sanare debiti pregressi verso la banca, ciò in quanto lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto (che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare) (cfr. al riguardo Cass. civ. Sez. I, 27/12/2013, n.
28662; Cass. civ. Sez. III, 12/09/2014, n. 19282; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord.,
12-11-2014, n. 24038). In altre pronunce i giudici di legittimità hanno affermato che l'erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un'effettiva disponibilità nel mutuatario (già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale) non integra né le fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per un debito preesistente) né quella della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito): essa può integrare, invece – e normalmente integra – una fattispecie di procedimento negoziale indiretto, nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l'estinzione del precedente debito chirografario (cfr. Cass. civ.
Sez. I, 29/02/2016, n. 3955; Cass. civ. Sez. I, Sent. 15-03-2016, n. 5087;
Cass. civ. Sez. I, Sent. 13-04-2016, n. 7321). In definitiva, il ricorso al credito come strumento di ristrutturazione del debito involgendo ambiti di diffusa economia reale e meritevolezza causale ormai tipizzata, non può assumere alcuna riprovevolezza ordinamentale. Questo giudice non ignora le pronunce della Suprema Corte nn. 20896/2019 e 1517/2021, che potrebbero indurre a sostenere l'inconfigurabilità della operazione come mutuo, ma va evidenziato che i citati arresti hanno avuto specifico riguardo all'aspetto dei privilegi assistenti il credito bancario nell'ottica dell'insinuazione e del concorso al passivo fallimentare e dunque della tutela della par condicio creditorum;
in ogni caso, occorre rilevare che la Suprema Corte è intervenuta sulla tematica in oggetto anche successivamente, chiarendo che “… in tema di nullità del contratto, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/12 pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sè illecito, sicchè la sua conclusione non comporta una nullità per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali, i quali comportano, in presenza di particolari condizioni,
l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass., Sez. III,
31/10/2014, n. 23158; Cass., Sez. IL 11/10/2013, n. 23158; Cass., Sez. I,
4/10/2010, n. 20576). …” (cfr. in motivazione Cass. civ. Sez. I, Ord. 22-02-
2021, n. 4695).
Sulla base delle suddette motivazioni in fatto e in diritto, i motivi di opposizione di cui ai nn. 1-2-3 sono da ritenersi infondati.
Infondato è anche il motivo di opposizione sopra indicato al n. 4, relativo al presunto superamento del tasso soglia usurario per effetto del tasso di interesse moratorio previsto in contratto. Sul punto va innanzi tutto rilevato che la verifica dell'usura va fatta tenendo conto anche degli interessi moratori promessi in caso di ritardo nella restituzione delle rate del mutuo. Nel caso del mutuo in esame, esso è qualificato dalle parti e ha il contenuto del mutuo ipotecario a tasso variabile, per i quali, all'epoca della stipula (quarto trimestre 2005, trovava applicazione il tasso soglia del 5.73 (tegm del 3,82 aumentato della metà). Orbene il mutuo in esame aveva alla stipula un interesse corrispettivo nominale annuo base del 3,993% (art. 2) e all'art. 4 l'interesse di mora era previsto nella misura di tre punti in più del tasso contrattualmente convenuto, quindi nella misura del 6,993% (corrispettivo del 3.993% più spread del 3%), che risulterebbe in astratto superiore al
“tasso soglia” del 5,73%. Sul punto della rilevanza della convenzione del tasso di interesse moratorio ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia ex. L. 108/1996, si è però pronunciata la Corte Suprema di Cassazione
a Sezioni Unite n. 19597/2020, la quale ha precisato che quando il D.M. non rechi l'indicazione della maggiorazione media del tasso di interesse moratorio
(come avveniva in passato) e che quindi non possa valutarsi la usurarietà del esso autonomamente dall'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo, ai fini della valutazione dell'usura resta il tegm come rilevato in riferimento ai tassi corrispettivi, con l'applicazione del principio del margine. Orbene, applicando tale principio del margine il tasso soglia aumenta di almeno dell'1,5%, per cui il tasso soglia di riferimento si alza come minimo al 7,23
%, per cui il 6,993% del tasso moratorio è comunque ad esso inferiore. Né sussiste usura in concreto, come dedotto dall'opponente, atteso che
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/12 l'ottenimento di garanzie sproporzionate in eccesso rispetto alla misura del credito, di per sé non rileva come usura, non incidendo sul costo complessivo dell'erogazione del prestito, rimasto inferiore al tasso soglia come sopra individuato sia per per gli interessi corrispettivi che per quelli moratori.
Fondato è invece il motivo di opposizione n. 5 (errata quantificazione del credito nell'atto di precetto oggetto di opposizione), in quanto l'opposta non ha contestato la data di risoluzione del contratto di mutuo (avvenuta con la notifica del primo atto di precetto del 25.06.2008), ma ha motivato la più esosa richiesta oggetto del secondo atto di precetto (notificato il 31.03.2009) assumendo che la risoluzione del contratto di mutuo non determina l'arresto degli interessi sino a che la somma mutuata non venga restituita. Sul punto l'opponente ritiene ingiustificata la richiesta di pagamento dell'ulteriore somma di euro 15.015,28 riportata nell'atto di precetto notificato il
31.03.2009, in quanto l'aumento non avrebbe come causale gli interessi maturati dopo la data di risoluzione, ma gli interessi ulteriormente maturati sulle rate del contratto di mutuo con scadenza da detta data (coincidente con la notifica del primo atto di precetto notificato il 25.06.2008) e fino alla data di notifica del secondo atto di precetto (31.03.2009).
Orbene, la banca opposta, con l'atto di precetto notificato il 25.06.2008, deducendo l'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo, ebbe ad intimare il pagamento della somma di euro 450.863,69, di cui euro 101.713,01 per le rate insolute fino al 31.05.2008 ed euro 349.150,68 a titolo di capitale residuo dovuto, mentre, con l'atto di precetto successivo (quello notificato in data
31.03.2009) ebbe a quantificare il proprio credito nella misura di euro
465.878,97, di cui euro 138.776,22 per le rate insolute fino al 21.12.2008, euro 325.878,75 a titolo di capitale residuo ed euro 1.224,00 per le competenze relative all'atto di precetto. Tale modalità di quantificazione del credito nel secondo precetto del 31.03.2009 – quello oggetto della presente opposizione – non è corretto, in quanto a seguito della risoluzione comunicata con il precetto del 25.06.2008, il piano di ammortamento del mutuo risolto non poteva essere più azionato e, di conseguenza, la banca non aveva titolo per richiedere il pagamento delle rate scadute successivamente al 31.05.2008
e doveva limitare la propria pretesa al pagamento delle rate scadute e del capitale residuo alla data della risoluzione, oltre interessi.
Quanto sopra è confermato dall'orientamento della Suprema Corte, la quale ha statuito che “in tema di mutuo fondiario, l'esercizio, da parte dell'Istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall'art.
17, primo comma, della legge 6 giugno 1991, n. 175 (applicabile nella
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/12 fattispecie "ratione temporis") nell'ipotesi di inadempimento del mutuatario, determina -così come avviene nel caso di esercizio della condizione risolutiva di cui all'art. 15 del D.P.R. 21 gennaio 1976, n.
7- la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute, alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale (Cfr. Cass. Civ.,
Sentenza n.25412 del 12.11.2013). Inoltre, con una più recente decisione, la
Corte Suprema di Cassazione ha aggiunto che “in difetto di prova certa in merito al saggio di interesse moratorio convenzionale applicabile al rapporto di durata prima della mora, o di accordo delle parti sull'applicazione per il periodo successivo, di un saggio di interesse moratorio convenzionale superiore al tasso legale, detto interesse va calcolato, a decorrere dalla mora
(e dunque ove questa non sia avvenuta prima , dalla risoluzione del rapporto)
e sino al saldo, nella misura corrispondente al tasso legale, senza possibilità di applicare, in assenza di specifico accordo tra le parti, un tasso convenzionale fisso in luogo di quello variabile, pattuito tra le parti” (cfr.
Cass. n. 24181/2021).
Nel contratto di mutuo oggetto di giudizio, le parti, all'art. 8 (Obblighi della parte mutuataria – Decadenza dal benefici del termine e risoluzione del contratto), sesto capoverso, hanno previsto che “nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto la avrà diritto di esigere l'immediato CP_1 rimborso del credito per capitale, interessi , anche di mora determinati nella misura indicata all'art. 4, e accessori tutti senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti della parte mutuataria che dei garanti, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni”.
Ne deriva che se con il primo atto di precetto notificato il 25.06.2008 la banca opposta dedusse l'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo, intimando il pagamento di euro 101.713,01 per le rate insolute fino al
31.05.2008 e di euro 349.150,68 a titolo di capitale residuo dovuto, con l'atto di precetto successivo – quello oggetto della presente opposizione – doveva intimare il pagamento sempre di euro 101.713,01 per le rate insolute fino al 31.05.2008 e di euro 349.150,68 a titolo di capitale residuo, oltre - sulla complessiva somma di euro 450.863,69 – degli interessi moratori convenzionali di cui all'art. 4 del contratto, fermo restando gli euro 1.224,00 per le competenze relative all'atto di precetto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/12 L'accoglimento di detta domanda subordinata dell'opponente, rende inutile l'esame della domanda ulteriormente subordinata relativa alla rideterminazione del saldo effettivo dei rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti.
La reciproca parziale soccombenza induce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio e di ctu.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto dichiara che con il precetto notificato in data 31.03.2009 la banca opposta aveva il diritto di intimare il pagamento della minor somma di euro 450.863,69 oltre interessi convenzionali dall'1.04.2009 ai sensi degli artt. 8 e 4 del contratto di mutuo ipotecario posto a base del precetto
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio e di ctu.
Così deciso in data 30.01.2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/12