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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3122/2024 promossa da:
(c.f. ), con sede legale in Trieste, in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dall' Avv. Maurizio Parte_2
Orione (pec: e con domicilio eletto presso il suo studio in Email_1
Genova, Piazza Corvetto 2/5, come da procura apposta su foglio separato depositato in uno con il ricorso ricorrente - opponente
CONTRO il sig. , residente in [...], c.f. , CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Chiavari, Corso Garibaldi 51/3, nello studio dell'Avv. Stefania
Malucelli, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione (pec:
Email_2
convenuto - opposto dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
FINCANTIERI:
“CHIEDE
1 che codesto Ill.mo Tribunale, Sezione Lavoro, alla luce di tutto quanto procede, Voglia:
1) sospendere totalmente o parzialmente l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 672/2024 sino all'esito del giudizio di opposizione;
2) accertare e dichiarare che nulla deve l'opponente all'ingiungente e, per l'effetto, Parte_1
revocare e comunque dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullato nei confronti di il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 672/2024 per la mancata dimostrazione da parte dell'ingiungente sia che le proprie pretese retributive sono maturate per attività prestata a favore di Parte_1 che, in ogni caso, per l'assoluta carenza probatorie, nell'an e nel quantum, del diritto a percepire le somme come richieste in via solidale a e per carenza di legittimazione Parte_1
passiva di rispetto agli importi privi di natura strettamente retributiva;
Parte_1
…
Vinte le spese e gli onorari di causa”;
CONVENUTO:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'opposizione proposta e condannare
l'opponente al pagamento in favore del sig. dell'importo ingiunto, Parte_1 CP_1
ovvero al pagamento della diversa somma meglio ritenuta, detratto quanto medio tempore versato. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 3.7.2024 (nel Parte_1 seguito, per brevità, anche solo ) ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 672/2024, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Genova il 14.6.2024, nei confronti della stessa e di (nel seguito, per brevità, anche solo Controparte_2
”) in liquidazione (e frattanto in liquidazione giudiziale), per il pagamento al CP_2
lavoratore sig. della somma (lorda) di € 3.553,00, oltre alla rivalutazione ed agli CP_1
interessi legali, per retribuzioni dei mesi di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023, nonché
TFR, rimasti insoluti.
2 L'opponente ha eccepito: la carenza di prova in merito all'irregolare corresponsione delle spettanze e, soprattutto, in merito alla prestazione dell'attività lavorativa, da parte del sig. CP_1 per tutto il periodo oggetto di causa, nell'ambito di appalti con committente la Parte_1
propria carenza di legittimazione passiva a fronte di crediti di natura non strettamente retributiva, di cui alle buste paga.
L'opponente ha chiesto, pertanto, che il Tribunale accerti e dichiari che nulla deve al convenuto, con conseguente revoca, nei confronti di del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto n. 672/2024.
Il lavoratore opposto si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone pertanto la reiezione, con conferma del decreto ingiuntivo.
Secondo l'opposto, infatti: ha operato, nel periodo oggetto di causa, quale CP_2 subappaltatrice del nell'ambito di appalti conferiti a Controparte_3 quest'ultimo da egli ha operato in tale contesto presso il Cantiere Navale di Parte_1
di Sestri Levante – Riva Trigoso, con mansioni di aiuto tubista;
ciò risulta dalla Parte_1
documentazione prodotta;
i crediti per le retribuzioni omesse risultano dalle buste paga prodotte, così come della busta paga del mese di febbraio 2023 (ultimo mese lavorato) risulta il TFR accantonato.
La causa è stata istruita documentalmente.
Dietro richiesta giudiziale, il difensore di parte opposta ha depositato un conteggio alternativo del vantato credito per TFR.
La vertenza è stata poi discussa oralmente, dai difensori delle parti, che hanno infine richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, sopra riportate. Il difensore dell'opponente non ha contestato il detto conteggio e la quantificazione del TFR lordo (v. verbale odierna udienza).
Nel corso dell'odierna udienza il difensore dell'opposto ha anche chiesto la distrazione delle spese, dichiarandosi antistatario.
2. L'opposizione risulta solo parzialmente fondata.
3 Ha indicato il Tribunale, nell'ordinanza dell'1/2 agosto 2024, con cui è stata parzialmente accolta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, che:
“con il decreto ingiuntivo opposto, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Genova, su richiesta del lavoratore sig. , ha ingiunto alla committente in quanto CP_1 Parte_1
obbligata in solido con la datrice di lavoro e appaltatrice frattanto Controparte_2
posta in liquidazione giudiziale, il pagamento della somma complessiva di euro 3.553,00, oltre accessori e spese, per retribuzioni e TFR omessi, riferiti al periodo di lavoro dal 14.12.2022 al
22.2.2023;
-sono state prodotte, nella fase monitoria, le buste paga del lavoratore opposto, relative al periodo in questione, da cui si può ricavare, come anche dalla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e dal modulo di dimissioni telematiche, lo svolgimento dell'attività lavorativa
(esclusivamente) presso in appalto di cui essa era committente;
Parte_1
[…]
-l'obbligazione (solidale) della committente prevista dall'art. 29 d.lgs. n. Parte_1
276/2003, è peraltro limitata ai crediti retributivi maturati dal lavoratore in forza delle prestazioni rese nell'appalto; la solidarietà de qua costituisce, infatti, istituto eccezionale, di natura temporanea e circoscritta, essendo volto ad assicurare al dipendente dell'appaltatore o subappaltatore una garanzia rafforzata per il periodo in cui egli ha prestato la propria attività lavorativa in esecuzione del contratto di appalto, trovando tale garanzia giustificazione nel beneficio che il committente trae dai risultati conseguiti dallo svolgimento di quella particolare attività;
-dunque, l'elemento determinante ai fini dell'insorgere della responsabilità solidale è dato unicamente dalla corrispettività dell'emolumento retributivo rispetto alle prestazioni rese dal lavoratore nell'appalto; conseguentemente <[d]a quanto ora osservato discende l'applicazione del regime della solidarietà al credito per TFR e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, e l'esclusione da tale garanzia [ad es.] della indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti i quali hanno natura risarcitoria (v. Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n.
8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298)” (Cass., 12 giugno 2019 n.
15756; Cass., 13 giugno 2019 n. 15957 e 15958);
4 -la natura non strettamente retributiva delle somme riconosciute come dovute, a beneficio del lavoratore, a titolo di “buoni pasto” e di rimborso spese (v. buste paga, in atti), comporta, allora, che del relativo pagamento non debba rispondere, quale obbligato in solido, anche il committente;
-seconda la giurisprudenza di legittimità, del resto, "il valore dei pasti, di cui il lavoratore possa fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datare di lavoro, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, allorché li servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro prestato, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto (Cass. 01 dicembre 1998,
n. 12168; Cass. 17 luglio 2003, n. 11212; Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n.
14290; Cass. 8 settembre 20104, n. 18852). Il valore dei pasti o il cd. buono pasti, salva diversa disposizione, non è dunque elemento della retribuzione concretandosi lo stesso in una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. 6 luglio 2015, n. 13841)” (Cassazione civile, Sez. Lav., 19 maggio 2016,
n.10355);
-pertanto, l'importo del credito del lavoratore nei confronti di deve essere Parte_1
decurtato di euro 159,76 (per buoni pasto e rimborsi spese);
-l'importo rivendicato, con il ricorso per d.i., a titolo di TFR risulta inoltre esorbitante, rispetto al lavoro reso e alle retribuzioni spettanti, nel periodo in considerazione;
se ne giustifica, pertanto, il ricalcolo (retribuzione ai fini calcolo TFR /13,5), nell'importo di euro 198,84”.
Alla luce di tale motivazione, il Tribunale ha quindi sospeso la provvisoria esecutività del d.i. opposto, per gravi motivi, “… per l'importo eccedente la somma capitale lorda di euro
(3.553,00 - 429,21 - 159,76) 2.964,03, calcolata detraendo dalla somma capitale lorda (euro
3.553.00) di cui al d.i. opposto euro 159,76 (per buoni pasto e rimborsi spese) ed inoltre il maggior importo rivendicato a titolo di TFR, pari ad euro (628,05 – 198,84 =) 429,21.
3. Ritiene il Tribunale di confermare le dette valutazioni, che possono essere poste a base della decisione della causa.
5 I documenti offerti in comunicazione sono infatti sufficienti a provare sia la sussistenza del rapporto lavorativo tra e l'opposto, sia lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel CP_2 periodo in questione, nell'ambito dell'appalto tra e Parte_1 Controparte_3
e del subappalto tra quest'ultimo e (di cui anche alle prodd. 2 e 3 ric.), sia
[...] CP_2
l'importo dei crediti retributivi del lavoratore riferiti alle mensilità di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023 (v. buste paga dei mesi in questione;
proroga del contratto di lavoro a tempo determinato;
modulo di dimissioni telematiche).
Né ha formulato specifiche contestazioni circa l'impiego dell'opposto Parte_1
(affermato dal lavoratore stesso, attore sostanziale) nell'ambito dell'appalto e, tanto meno, ha offerto elementi di prova di segno contrario, benché informata circa il personale ivi impiegato, poiché, tra l'altro, detto personale era soggetto a specifica procedura per la “regolamentazione” dell'accesso e delle presenze nei Cantieri navali di v. doc. 3 ric.). Parte_1
Incombeva a l'onere di fornire dimostrazione della sussistenza di Parte_1 eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto di credito del lavoratore e, quindi, dell'avvenuto pagamento. Essa non ha offerto detta prova.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per ritenere sussistente l'obbligazione di ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, nei confronti del lavoratore opposto. Parte_1
L'obbligazione (solidale) di con riguardo alle dette mensilità di dicembre Parte_1
2022, gennaio e febbraio 2023, deve essere limitata alle somme aventi natura strettamente retributiva (con esclusione, pertanto, di quanto riferito a buoni pasto e rimborsi spese).
Per quanto concerne il TFR, come osservato nella richiamata ordinanza, l'importo di esso, quale rivendicato dal lavoratore (per euro 628,05) in relazione alla busta paga di febbraio 2023, risulta eccedere il dovuto per il periodo di lavoro dal 14.12.2022 al 21.2.2023, tenuto conto delle retribuzioni percepite.
Parte ricorrente, dietro richiesta giudiziale, ha effettuato un nuovo conteggio del TFR rivendicato, quantificandolo nell'importo lordo di euro (223,48 per capitale + 0,49 per rivalutazione già tassata + 51,40 per imposte =) 275,37. Il conteggio non è stato contestato da controparte.
Ad esso il Tribunale deve pertanto attenersi.
6 Pertanto, il credito complessivo del lavoratore opposto ammonta ad euro lordi [(2.924,00 per retribuzioni da buste paga, da cui debbono detrarsi euro 144,76 per buoni pasto ed euro 15 per rimborso spese esenti, per giungere ad) euro 2.764,24 + euro 275,37 per TFR] 3.039,61.
Poiché la somma capitale, come sopra rideterminata, è inferiore a quella portata dal decreto ingiuntivo opposto, il decreto medesimo deve essere revocato a beneficio di e deve essere pronunciata, a carico della stessa, condanna per il minor importo Parte_1
dovuto.
Sui crediti del lavoratore spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre
2000, n. 459; Cass., Sez. Un. 38/2001).
4. Le spese di lite, per la presente fase, ferme quelle già liquidate in relazione alla fase monitoria, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore di causa quale accertato in giudizio (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale); con distrazione a favore del difensore di parte opposta, antistatario.
E' noto infatti che “Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria” (Cass. n. 17854/2020).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
- revoca, limitatamente a il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
-dichiara tenuta e pertanto condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere all'opposto, a titolo di retribuzioni omesse e di TFR, la somma complessiva di euro 3.039,61, di cui euro 275,37 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo;
7 -condanna, infine, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a rifondere all'opposto le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.350,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avv. Stefania Malucelli.
Genova, il 27 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo
8 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3122/2024 promossa da:
(c.f. ), con sede legale in Trieste, in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dall' Avv. Maurizio Parte_2
Orione (pec: e con domicilio eletto presso il suo studio in Email_1
Genova, Piazza Corvetto 2/5, come da procura apposta su foglio separato depositato in uno con il ricorso ricorrente - opponente
CONTRO il sig. , residente in [...], c.f. , CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Chiavari, Corso Garibaldi 51/3, nello studio dell'Avv. Stefania
Malucelli, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione (pec:
Email_2
convenuto - opposto dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
FINCANTIERI:
“CHIEDE
1 che codesto Ill.mo Tribunale, Sezione Lavoro, alla luce di tutto quanto procede, Voglia:
1) sospendere totalmente o parzialmente l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 672/2024 sino all'esito del giudizio di opposizione;
2) accertare e dichiarare che nulla deve l'opponente all'ingiungente e, per l'effetto, Parte_1
revocare e comunque dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullato nei confronti di il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 672/2024 per la mancata dimostrazione da parte dell'ingiungente sia che le proprie pretese retributive sono maturate per attività prestata a favore di Parte_1 che, in ogni caso, per l'assoluta carenza probatorie, nell'an e nel quantum, del diritto a percepire le somme come richieste in via solidale a e per carenza di legittimazione Parte_1
passiva di rispetto agli importi privi di natura strettamente retributiva;
Parte_1
…
Vinte le spese e gli onorari di causa”;
CONVENUTO:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'opposizione proposta e condannare
l'opponente al pagamento in favore del sig. dell'importo ingiunto, Parte_1 CP_1
ovvero al pagamento della diversa somma meglio ritenuta, detratto quanto medio tempore versato. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 3.7.2024 (nel Parte_1 seguito, per brevità, anche solo ) ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 672/2024, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Genova il 14.6.2024, nei confronti della stessa e di (nel seguito, per brevità, anche solo Controparte_2
”) in liquidazione (e frattanto in liquidazione giudiziale), per il pagamento al CP_2
lavoratore sig. della somma (lorda) di € 3.553,00, oltre alla rivalutazione ed agli CP_1
interessi legali, per retribuzioni dei mesi di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023, nonché
TFR, rimasti insoluti.
2 L'opponente ha eccepito: la carenza di prova in merito all'irregolare corresponsione delle spettanze e, soprattutto, in merito alla prestazione dell'attività lavorativa, da parte del sig. CP_1 per tutto il periodo oggetto di causa, nell'ambito di appalti con committente la Parte_1
propria carenza di legittimazione passiva a fronte di crediti di natura non strettamente retributiva, di cui alle buste paga.
L'opponente ha chiesto, pertanto, che il Tribunale accerti e dichiari che nulla deve al convenuto, con conseguente revoca, nei confronti di del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto n. 672/2024.
Il lavoratore opposto si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone pertanto la reiezione, con conferma del decreto ingiuntivo.
Secondo l'opposto, infatti: ha operato, nel periodo oggetto di causa, quale CP_2 subappaltatrice del nell'ambito di appalti conferiti a Controparte_3 quest'ultimo da egli ha operato in tale contesto presso il Cantiere Navale di Parte_1
di Sestri Levante – Riva Trigoso, con mansioni di aiuto tubista;
ciò risulta dalla Parte_1
documentazione prodotta;
i crediti per le retribuzioni omesse risultano dalle buste paga prodotte, così come della busta paga del mese di febbraio 2023 (ultimo mese lavorato) risulta il TFR accantonato.
La causa è stata istruita documentalmente.
Dietro richiesta giudiziale, il difensore di parte opposta ha depositato un conteggio alternativo del vantato credito per TFR.
La vertenza è stata poi discussa oralmente, dai difensori delle parti, che hanno infine richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, sopra riportate. Il difensore dell'opponente non ha contestato il detto conteggio e la quantificazione del TFR lordo (v. verbale odierna udienza).
Nel corso dell'odierna udienza il difensore dell'opposto ha anche chiesto la distrazione delle spese, dichiarandosi antistatario.
2. L'opposizione risulta solo parzialmente fondata.
3 Ha indicato il Tribunale, nell'ordinanza dell'1/2 agosto 2024, con cui è stata parzialmente accolta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, che:
“con il decreto ingiuntivo opposto, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Genova, su richiesta del lavoratore sig. , ha ingiunto alla committente in quanto CP_1 Parte_1
obbligata in solido con la datrice di lavoro e appaltatrice frattanto Controparte_2
posta in liquidazione giudiziale, il pagamento della somma complessiva di euro 3.553,00, oltre accessori e spese, per retribuzioni e TFR omessi, riferiti al periodo di lavoro dal 14.12.2022 al
22.2.2023;
-sono state prodotte, nella fase monitoria, le buste paga del lavoratore opposto, relative al periodo in questione, da cui si può ricavare, come anche dalla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e dal modulo di dimissioni telematiche, lo svolgimento dell'attività lavorativa
(esclusivamente) presso in appalto di cui essa era committente;
Parte_1
[…]
-l'obbligazione (solidale) della committente prevista dall'art. 29 d.lgs. n. Parte_1
276/2003, è peraltro limitata ai crediti retributivi maturati dal lavoratore in forza delle prestazioni rese nell'appalto; la solidarietà de qua costituisce, infatti, istituto eccezionale, di natura temporanea e circoscritta, essendo volto ad assicurare al dipendente dell'appaltatore o subappaltatore una garanzia rafforzata per il periodo in cui egli ha prestato la propria attività lavorativa in esecuzione del contratto di appalto, trovando tale garanzia giustificazione nel beneficio che il committente trae dai risultati conseguiti dallo svolgimento di quella particolare attività;
-dunque, l'elemento determinante ai fini dell'insorgere della responsabilità solidale è dato unicamente dalla corrispettività dell'emolumento retributivo rispetto alle prestazioni rese dal lavoratore nell'appalto; conseguentemente <[d]a quanto ora osservato discende l'applicazione del regime della solidarietà al credito per TFR e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, e l'esclusione da tale garanzia [ad es.] della indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti i quali hanno natura risarcitoria (v. Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n.
8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298)” (Cass., 12 giugno 2019 n.
15756; Cass., 13 giugno 2019 n. 15957 e 15958);
4 -la natura non strettamente retributiva delle somme riconosciute come dovute, a beneficio del lavoratore, a titolo di “buoni pasto” e di rimborso spese (v. buste paga, in atti), comporta, allora, che del relativo pagamento non debba rispondere, quale obbligato in solido, anche il committente;
-seconda la giurisprudenza di legittimità, del resto, "il valore dei pasti, di cui il lavoratore possa fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datare di lavoro, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, allorché li servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro prestato, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto (Cass. 01 dicembre 1998,
n. 12168; Cass. 17 luglio 2003, n. 11212; Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n.
14290; Cass. 8 settembre 20104, n. 18852). Il valore dei pasti o il cd. buono pasti, salva diversa disposizione, non è dunque elemento della retribuzione concretandosi lo stesso in una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. 6 luglio 2015, n. 13841)” (Cassazione civile, Sez. Lav., 19 maggio 2016,
n.10355);
-pertanto, l'importo del credito del lavoratore nei confronti di deve essere Parte_1
decurtato di euro 159,76 (per buoni pasto e rimborsi spese);
-l'importo rivendicato, con il ricorso per d.i., a titolo di TFR risulta inoltre esorbitante, rispetto al lavoro reso e alle retribuzioni spettanti, nel periodo in considerazione;
se ne giustifica, pertanto, il ricalcolo (retribuzione ai fini calcolo TFR /13,5), nell'importo di euro 198,84”.
Alla luce di tale motivazione, il Tribunale ha quindi sospeso la provvisoria esecutività del d.i. opposto, per gravi motivi, “… per l'importo eccedente la somma capitale lorda di euro
(3.553,00 - 429,21 - 159,76) 2.964,03, calcolata detraendo dalla somma capitale lorda (euro
3.553.00) di cui al d.i. opposto euro 159,76 (per buoni pasto e rimborsi spese) ed inoltre il maggior importo rivendicato a titolo di TFR, pari ad euro (628,05 – 198,84 =) 429,21.
3. Ritiene il Tribunale di confermare le dette valutazioni, che possono essere poste a base della decisione della causa.
5 I documenti offerti in comunicazione sono infatti sufficienti a provare sia la sussistenza del rapporto lavorativo tra e l'opposto, sia lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel CP_2 periodo in questione, nell'ambito dell'appalto tra e Parte_1 Controparte_3
e del subappalto tra quest'ultimo e (di cui anche alle prodd. 2 e 3 ric.), sia
[...] CP_2
l'importo dei crediti retributivi del lavoratore riferiti alle mensilità di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023 (v. buste paga dei mesi in questione;
proroga del contratto di lavoro a tempo determinato;
modulo di dimissioni telematiche).
Né ha formulato specifiche contestazioni circa l'impiego dell'opposto Parte_1
(affermato dal lavoratore stesso, attore sostanziale) nell'ambito dell'appalto e, tanto meno, ha offerto elementi di prova di segno contrario, benché informata circa il personale ivi impiegato, poiché, tra l'altro, detto personale era soggetto a specifica procedura per la “regolamentazione” dell'accesso e delle presenze nei Cantieri navali di v. doc. 3 ric.). Parte_1
Incombeva a l'onere di fornire dimostrazione della sussistenza di Parte_1 eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto di credito del lavoratore e, quindi, dell'avvenuto pagamento. Essa non ha offerto detta prova.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per ritenere sussistente l'obbligazione di ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, nei confronti del lavoratore opposto. Parte_1
L'obbligazione (solidale) di con riguardo alle dette mensilità di dicembre Parte_1
2022, gennaio e febbraio 2023, deve essere limitata alle somme aventi natura strettamente retributiva (con esclusione, pertanto, di quanto riferito a buoni pasto e rimborsi spese).
Per quanto concerne il TFR, come osservato nella richiamata ordinanza, l'importo di esso, quale rivendicato dal lavoratore (per euro 628,05) in relazione alla busta paga di febbraio 2023, risulta eccedere il dovuto per il periodo di lavoro dal 14.12.2022 al 21.2.2023, tenuto conto delle retribuzioni percepite.
Parte ricorrente, dietro richiesta giudiziale, ha effettuato un nuovo conteggio del TFR rivendicato, quantificandolo nell'importo lordo di euro (223,48 per capitale + 0,49 per rivalutazione già tassata + 51,40 per imposte =) 275,37. Il conteggio non è stato contestato da controparte.
Ad esso il Tribunale deve pertanto attenersi.
6 Pertanto, il credito complessivo del lavoratore opposto ammonta ad euro lordi [(2.924,00 per retribuzioni da buste paga, da cui debbono detrarsi euro 144,76 per buoni pasto ed euro 15 per rimborso spese esenti, per giungere ad) euro 2.764,24 + euro 275,37 per TFR] 3.039,61.
Poiché la somma capitale, come sopra rideterminata, è inferiore a quella portata dal decreto ingiuntivo opposto, il decreto medesimo deve essere revocato a beneficio di e deve essere pronunciata, a carico della stessa, condanna per il minor importo Parte_1
dovuto.
Sui crediti del lavoratore spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre
2000, n. 459; Cass., Sez. Un. 38/2001).
4. Le spese di lite, per la presente fase, ferme quelle già liquidate in relazione alla fase monitoria, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore di causa quale accertato in giudizio (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale); con distrazione a favore del difensore di parte opposta, antistatario.
E' noto infatti che “Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria” (Cass. n. 17854/2020).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
- revoca, limitatamente a il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
-dichiara tenuta e pertanto condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere all'opposto, a titolo di retribuzioni omesse e di TFR, la somma complessiva di euro 3.039,61, di cui euro 275,37 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo;
7 -condanna, infine, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a rifondere all'opposto le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.350,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avv. Stefania Malucelli.
Genova, il 27 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo
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