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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/09/2025, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 12.9.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, nella persona del G.O.P. dr. Marino Pelosi, ha pronunziato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 25/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Labonia Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
OPPONENTE
e
Con ER. , p. Iva , in persona dell'omonimo Controparte_2 P.IVA_1
titolare, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Gisonna come da procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto n. 3260 emesso dal Tribunale di Salerno il 7.11.2019 con il quale gli era stato Co ingiunto, ad istanza della ER. , il pagamento della somma Controparte_2
di € 7.820,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
A sostegno della proposta opposizione l'opponente allegava la presenza di difetti nel montaggio da parte dell'opposta, dei nuovi infissi, sia ai balconi, sia alle finestre dell'intera abitazione;
contestava il mancato accordo in ordine alla corresponsione del saldo richiestogli dall'opposta Con e che, nonostante le denunce e le segnalazioni effettuate dal committente, la ER.
, non solo non provvedeva alla eliminazione dei vizi, bensì Controparte_2
pretendeva l'ulteriore pagamento della somma di € 7.820,00 a titolo di saldo dei lavori eseguiti.
Si costituiva l'opposta ditta contestando la proposta opposizione ed instando per la concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto;
nel merito chiedeva il rigetto della proposta opposizione siccome del tutto infondata sia in fatto, sia in diritto.
Con ordinanza del 7.10.2020 il giudice, vista la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto, rilevato che l'esistenza del rapporto non era contestata e che l'esistenza di accordi diversi e la denuncia di lamentati vizi di posa in opera del materiale fornito non risultavano documentati, accoglieva la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, sino a pervenire all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Dunque, le posizioni processuali risultano invertite, l'opponente è sì attore in senso formale, ma di fatto è convenuto in senso sostanziale, dovendo difendersi rispetto alla domanda introdotta con il ricorso monitorio, sicché l'opposto, convenuto in senso formale, è di fatto attore in senso sostanziale.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore la prova dei fatti estintivi modificativi della prestazione.
In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte (ex multis SS. UU. n.
13533/01, 1743/07, 1554/05), il creditore che agisca per l'adempimento (i seguenti principi operano anche in caso di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero l'eventuale fatto modificativo. Dunque, l'azione di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno da inadempimento hanno in comune il titolo ed il vincolo contrattuale di cui si deduce la violazione ad opera dell'altro contraente, sicché alla parte che le propone non può addossarsi altro onere, a norma dell'art. 2697 c.c., che di provare l'esistenza di quel titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni ad esso connesse, incombendo alla controparte, invece, l'onere della prova di avere adempiuto. Sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, in entrambi i casi il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento (sent. n. 973/96; n. 3232/98; n. 11629/99), secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.
Ciò detto la proposta opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Non essendo in contestazione il rapporto contrattuale tra le parti l'opponente, risulta in atti il versamento da parte dell'opponente di un acconto di € 5.000,00 sull'intero importo pattuito, anch'esso non contestato, di € 12.820,00 (cfr. fattura 10 del 18.4.2019).
Le contestazioni mosse da parte opponente, oltre che generiche, sono rimaste sul piano assertivo e prive di riscontro probatorio.
Diversamente parte opposta ha dato prova dei fatti costitutivi della propria pretesa;
ed invero Con il TE , escusso all'udienza del 10.2.2023, dichiarava che “la Tes_1
[...]
instaurava rapporti commerciali con il OR consistenti in Controparte_3 Parte_1
lavori di fornitura e posa in opera di infissi presso l'abitazione di quest'ultimo sita in Salerno alla via Domenico Fiore numero 22; tanto posso confermare perché sono elettricista e collaboro Co con la ho lavorato anche a casa di ”; confermava che gli infissi erano CP_3 Pt_1
completi di vetro camera, cornici interni, cassonetti, motori, tapparelle, guide, staffe motore etc.
Dichiarava inoltre “all'ultimazione dei lavori il OR , dopo aver controllato il corretto Pt_1
funzionamento ed installazione degli infissi, era pienamente soddisfatto;
ci fu un apposito incontro tra e ed io ero presente”. Pt_1 CP_2 Quanto sopra comporta il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate ex dm. Giustizia 55/14 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del G.o.p. Marino Pelosi definitivamente pronunziando sulla controversia recante n. R.G. 25/2020 così provvede:
1) Rigetta la proposta opposizione e conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 3260 emesso il 7.11.2019 dal Tribunale di Salerno;
1) Condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle Parte_1
spese di lite che si liquidano in € 50,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta e con attribuzione al Difensore della stessa parte opposta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 12.9.025
Il G.o.p.
Dr. Marino Pelosi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, nella persona del G.O.P. dr. Marino Pelosi, ha pronunziato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 25/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Labonia Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
OPPONENTE
e
Con ER. , p. Iva , in persona dell'omonimo Controparte_2 P.IVA_1
titolare, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Gisonna come da procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto n. 3260 emesso dal Tribunale di Salerno il 7.11.2019 con il quale gli era stato Co ingiunto, ad istanza della ER. , il pagamento della somma Controparte_2
di € 7.820,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
A sostegno della proposta opposizione l'opponente allegava la presenza di difetti nel montaggio da parte dell'opposta, dei nuovi infissi, sia ai balconi, sia alle finestre dell'intera abitazione;
contestava il mancato accordo in ordine alla corresponsione del saldo richiestogli dall'opposta Con e che, nonostante le denunce e le segnalazioni effettuate dal committente, la ER.
, non solo non provvedeva alla eliminazione dei vizi, bensì Controparte_2
pretendeva l'ulteriore pagamento della somma di € 7.820,00 a titolo di saldo dei lavori eseguiti.
Si costituiva l'opposta ditta contestando la proposta opposizione ed instando per la concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto;
nel merito chiedeva il rigetto della proposta opposizione siccome del tutto infondata sia in fatto, sia in diritto.
Con ordinanza del 7.10.2020 il giudice, vista la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto, rilevato che l'esistenza del rapporto non era contestata e che l'esistenza di accordi diversi e la denuncia di lamentati vizi di posa in opera del materiale fornito non risultavano documentati, accoglieva la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, sino a pervenire all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Dunque, le posizioni processuali risultano invertite, l'opponente è sì attore in senso formale, ma di fatto è convenuto in senso sostanziale, dovendo difendersi rispetto alla domanda introdotta con il ricorso monitorio, sicché l'opposto, convenuto in senso formale, è di fatto attore in senso sostanziale.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore la prova dei fatti estintivi modificativi della prestazione.
In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte (ex multis SS. UU. n.
13533/01, 1743/07, 1554/05), il creditore che agisca per l'adempimento (i seguenti principi operano anche in caso di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero l'eventuale fatto modificativo. Dunque, l'azione di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno da inadempimento hanno in comune il titolo ed il vincolo contrattuale di cui si deduce la violazione ad opera dell'altro contraente, sicché alla parte che le propone non può addossarsi altro onere, a norma dell'art. 2697 c.c., che di provare l'esistenza di quel titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni ad esso connesse, incombendo alla controparte, invece, l'onere della prova di avere adempiuto. Sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, in entrambi i casi il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento (sent. n. 973/96; n. 3232/98; n. 11629/99), secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.
Ciò detto la proposta opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Non essendo in contestazione il rapporto contrattuale tra le parti l'opponente, risulta in atti il versamento da parte dell'opponente di un acconto di € 5.000,00 sull'intero importo pattuito, anch'esso non contestato, di € 12.820,00 (cfr. fattura 10 del 18.4.2019).
Le contestazioni mosse da parte opponente, oltre che generiche, sono rimaste sul piano assertivo e prive di riscontro probatorio.
Diversamente parte opposta ha dato prova dei fatti costitutivi della propria pretesa;
ed invero Con il TE , escusso all'udienza del 10.2.2023, dichiarava che “la Tes_1
[...]
instaurava rapporti commerciali con il OR consistenti in Controparte_3 Parte_1
lavori di fornitura e posa in opera di infissi presso l'abitazione di quest'ultimo sita in Salerno alla via Domenico Fiore numero 22; tanto posso confermare perché sono elettricista e collaboro Co con la ho lavorato anche a casa di ”; confermava che gli infissi erano CP_3 Pt_1
completi di vetro camera, cornici interni, cassonetti, motori, tapparelle, guide, staffe motore etc.
Dichiarava inoltre “all'ultimazione dei lavori il OR , dopo aver controllato il corretto Pt_1
funzionamento ed installazione degli infissi, era pienamente soddisfatto;
ci fu un apposito incontro tra e ed io ero presente”. Pt_1 CP_2 Quanto sopra comporta il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate ex dm. Giustizia 55/14 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del G.o.p. Marino Pelosi definitivamente pronunziando sulla controversia recante n. R.G. 25/2020 così provvede:
1) Rigetta la proposta opposizione e conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 3260 emesso il 7.11.2019 dal Tribunale di Salerno;
1) Condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle Parte_1
spese di lite che si liquidano in € 50,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta e con attribuzione al Difensore della stessa parte opposta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 12.9.025
Il G.o.p.
Dr. Marino Pelosi