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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/06/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 680/2022 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dell'avv.to Parte_1
Elisabetta Billitteri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, in
Via Costantino Lascaris n. 59, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
, in persona del
[...]
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Via Mariano Stabile n. 182, domicilia ex lege;
- RESISTENTE –
OGGETTO: “sospensione per mancato assolvimento obbligo vaccinale”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso (contenente istanza cautelare incidentale), depositato in data 04.03.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, docente di ruolo, ha impugnato il provvedimento
(nota prot. 008/VII.3 del 03.01.2022) con il quale il dirigente scolastico avrebbe comunicato l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestualmente la sospensione del rapporto di lavoro, senza retribuzione, ai sensi dell'art.
4-ter, comma
2, D.L. 44/2021. Deduceva la parte ricorrente l'illegittimità della determinazione datoriale – sotto vari aspetti, relativi soprattutto alla asserita non conformità della normativa rispetto ai principî costituzionali ed eurocomunitari, chiedendo quindi al
Tribunale di dichiarare la nullità/annullabilità del provvedimento di sospensione, con conseguente sua reintegra nel posto di lavoro e pagamento della retribuzione maturata dal giorno della sospensione.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso e rilevando altresì che, già con nota prot. n. 2405/VII.3 del 29 marzo 2022, il dirigente scolastico aveva comunicato alla docente la cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione, di cui all'art.
4-ter, c. 3, del D.L. 44/2021, e la riammissione in servizio a decorrere dal 1° aprile 2022, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 24/2022 (che, pur confermando l'obbligo vaccinale per il personale scolastico, aveva introdotto nel DL.
n. 44/2021 l'art.
4-ter 2, secondo cui il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale imponeva al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica).
La causa, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, in assenza di attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 26.02.2025 per il deposito di note scritte.
*** ** ***
Il ricorso è infondato. Va premessa la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria rispetto alla presente controversia in quanto avente ad oggetto direttamente il rapporto di lavoro, di cui si chiedeva il ripristino sotto il profilo funzionale e retributivo.
Orbene, nel merito si rileva che l'obbligo vaccinale – per quanto direttamente interessi il presente giudizio – venne imposto al personale scolastico dall'art.
4-ter, comma 1, lettera a, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 172 del 2021, come convertito;
per tale personale, il comma 3 del medesimo art.
4-ter prevedeva che l'atto di accertamento dell'inadempimento determinasse l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e che, per il periodo di sospensione, non fossero dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Il comma 4 del medesimo art.
4-ter prevedeva, poi, che i dirigenti scolastici e i responsabili delle dette istituzioni provvedessero alla sostituzione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario sospeso, mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato, destinati a risolversi di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti potessero riprendere l'attività lavorativa, avendo nel frattempo adempiuto all'obbligo vaccinale.
L'art. 8, comma 4, del d.l. n. 24 del 2022, come convertito, ha poi introdotto, in una fase di regressione della pandemia, l'art.
4-ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa, e l'art.
4-ter.2, che ha invece dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, imponendo al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all'istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore.
Orbene, nel caso di specie la condotta datoriale concretizzatasi nel provvedimento di sospensione risulta coerente con quanto all'epoca disposto dall'art.
4-ter del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 (recante “MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO
DELL'EPIDEMIA DA COVID-19, IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARS- COV-2, DI GIUSTIZIA E DI CONCORSI PUBBLICI”), convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, nel testo vigente ed applicabile ratione temporis.
Ed allora, rilevato che non risulta dimostrata da parte ricorrente la eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, né che vi sia stata alcuna violazione datoriale dell'iter procedimentale previsto dalle norme all'epoca vigenti, quanto alla dedotta illegittimità della disciplina impositiva dell'obbligo vaccinale ritiene il Tribunale di richiamarsi integralmente a quanto affermato dalla Corte
Costituzionale nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023.
In sintesi, in tali sentenze (alle cui ampie motivazioni ovviamente si rimanda nella loro integralità) sono stati enunciati i seguenti principî:
- la scelta di imporre specifici obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 (anziché, ad esempio, quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici, c.d. tampone), assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole, né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili, posto che l'articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l'interesse della collettività;
- di fronte alla situazione epidemiologica in atto, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata (tant'è che, come emerso dall'analisi comparata, misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei);
- il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo, dovendosi ritenere leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di conseguenze indesiderate, pregiudizievoli, oltre il limite del normalmente tollerabile;
- quanto al fatto che fosse imposto il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato – anche in riferimento ai diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt.
2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della CDFUE – Carte dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – che “l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”, mentre
“qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”;
- la normativa censurata ha dunque operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture interessate al riparo dal rischio di non poter svolgere le proprie funzioni;
- il sacrificio imposto agli operatori non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini;
- la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio, sicché è stata ritenuta non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la iniziale scelta legislativa di non prevedere un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece successivamente stabilito, evidentemente sulla base di una più favorevole evoluzione dell'emergenza pandemica;
- quanto previsto dalle norme censurate - secondo cui al lavoratore che avesse scelto di non sottoporsi alla vaccinazione non erano dovuti, nel periodo di sospensione, la retribuzione né altro compenso o emolumento - ha giustificato anche la non erogazione al dipendente sospeso di un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, poiché risulta non comparabile la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, casi questi ultimi in cui l'assegno alimentare può essere erogato, sicché è stato escluso che fosse costituzionalmente obbligata la soluzione di porre a carico del datore di lavoro l'erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, perciò, temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite inerenti al giudizio di cognizione e al giudizio cautelare incidentale, conclusosi con pronuncia di non luogo a provvedere stante la richiesta di cassazione della materia del contendere avanzata da parte ricorrente, devono essere compensate tra le parti in ragione dell'assoluta novità delle questioni dirimenti affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite per il giudizio di cognizione e per il giudizio cautelare incidentale.
Così deciso, il 20.06.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 680/2022 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dell'avv.to Parte_1
Elisabetta Billitteri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, in
Via Costantino Lascaris n. 59, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
, in persona del
[...]
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Via Mariano Stabile n. 182, domicilia ex lege;
- RESISTENTE –
OGGETTO: “sospensione per mancato assolvimento obbligo vaccinale”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso (contenente istanza cautelare incidentale), depositato in data 04.03.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, docente di ruolo, ha impugnato il provvedimento
(nota prot. 008/VII.3 del 03.01.2022) con il quale il dirigente scolastico avrebbe comunicato l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestualmente la sospensione del rapporto di lavoro, senza retribuzione, ai sensi dell'art.
4-ter, comma
2, D.L. 44/2021. Deduceva la parte ricorrente l'illegittimità della determinazione datoriale – sotto vari aspetti, relativi soprattutto alla asserita non conformità della normativa rispetto ai principî costituzionali ed eurocomunitari, chiedendo quindi al
Tribunale di dichiarare la nullità/annullabilità del provvedimento di sospensione, con conseguente sua reintegra nel posto di lavoro e pagamento della retribuzione maturata dal giorno della sospensione.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso e rilevando altresì che, già con nota prot. n. 2405/VII.3 del 29 marzo 2022, il dirigente scolastico aveva comunicato alla docente la cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione, di cui all'art.
4-ter, c. 3, del D.L. 44/2021, e la riammissione in servizio a decorrere dal 1° aprile 2022, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 24/2022 (che, pur confermando l'obbligo vaccinale per il personale scolastico, aveva introdotto nel DL.
n. 44/2021 l'art.
4-ter 2, secondo cui il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale imponeva al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica).
La causa, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, in assenza di attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 26.02.2025 per il deposito di note scritte.
*** ** ***
Il ricorso è infondato. Va premessa la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria rispetto alla presente controversia in quanto avente ad oggetto direttamente il rapporto di lavoro, di cui si chiedeva il ripristino sotto il profilo funzionale e retributivo.
Orbene, nel merito si rileva che l'obbligo vaccinale – per quanto direttamente interessi il presente giudizio – venne imposto al personale scolastico dall'art.
4-ter, comma 1, lettera a, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 172 del 2021, come convertito;
per tale personale, il comma 3 del medesimo art.
4-ter prevedeva che l'atto di accertamento dell'inadempimento determinasse l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e che, per il periodo di sospensione, non fossero dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Il comma 4 del medesimo art.
4-ter prevedeva, poi, che i dirigenti scolastici e i responsabili delle dette istituzioni provvedessero alla sostituzione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario sospeso, mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato, destinati a risolversi di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti potessero riprendere l'attività lavorativa, avendo nel frattempo adempiuto all'obbligo vaccinale.
L'art. 8, comma 4, del d.l. n. 24 del 2022, come convertito, ha poi introdotto, in una fase di regressione della pandemia, l'art.
4-ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa, e l'art.
4-ter.2, che ha invece dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, imponendo al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all'istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore.
Orbene, nel caso di specie la condotta datoriale concretizzatasi nel provvedimento di sospensione risulta coerente con quanto all'epoca disposto dall'art.
4-ter del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 (recante “MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO
DELL'EPIDEMIA DA COVID-19, IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARS- COV-2, DI GIUSTIZIA E DI CONCORSI PUBBLICI”), convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, nel testo vigente ed applicabile ratione temporis.
Ed allora, rilevato che non risulta dimostrata da parte ricorrente la eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, né che vi sia stata alcuna violazione datoriale dell'iter procedimentale previsto dalle norme all'epoca vigenti, quanto alla dedotta illegittimità della disciplina impositiva dell'obbligo vaccinale ritiene il Tribunale di richiamarsi integralmente a quanto affermato dalla Corte
Costituzionale nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023.
In sintesi, in tali sentenze (alle cui ampie motivazioni ovviamente si rimanda nella loro integralità) sono stati enunciati i seguenti principî:
- la scelta di imporre specifici obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 (anziché, ad esempio, quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici, c.d. tampone), assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole, né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili, posto che l'articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l'interesse della collettività;
- di fronte alla situazione epidemiologica in atto, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata (tant'è che, come emerso dall'analisi comparata, misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei);
- il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo, dovendosi ritenere leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di conseguenze indesiderate, pregiudizievoli, oltre il limite del normalmente tollerabile;
- quanto al fatto che fosse imposto il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato – anche in riferimento ai diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt.
2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della CDFUE – Carte dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – che “l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”, mentre
“qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”;
- la normativa censurata ha dunque operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture interessate al riparo dal rischio di non poter svolgere le proprie funzioni;
- il sacrificio imposto agli operatori non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini;
- la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio, sicché è stata ritenuta non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la iniziale scelta legislativa di non prevedere un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece successivamente stabilito, evidentemente sulla base di una più favorevole evoluzione dell'emergenza pandemica;
- quanto previsto dalle norme censurate - secondo cui al lavoratore che avesse scelto di non sottoporsi alla vaccinazione non erano dovuti, nel periodo di sospensione, la retribuzione né altro compenso o emolumento - ha giustificato anche la non erogazione al dipendente sospeso di un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, poiché risulta non comparabile la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, casi questi ultimi in cui l'assegno alimentare può essere erogato, sicché è stato escluso che fosse costituzionalmente obbligata la soluzione di porre a carico del datore di lavoro l'erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, perciò, temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite inerenti al giudizio di cognizione e al giudizio cautelare incidentale, conclusosi con pronuncia di non luogo a provvedere stante la richiesta di cassazione della materia del contendere avanzata da parte ricorrente, devono essere compensate tra le parti in ragione dell'assoluta novità delle questioni dirimenti affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite per il giudizio di cognizione e per il giudizio cautelare incidentale.
Così deciso, il 20.06.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo