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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 445/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 445/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORRADO Parte_1 C.F._1 FLORINDA e dell'avv. IACOMELLI FEDERICO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CORRADO FLORINDA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARSILI ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G.B. MORGAGNI 19 00161 ROMApresso il difensore avv. MARSILI ANDREA
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 3/2/2025 ha depositato ricorso ( espressamente qualificato ex art. Parte_1
618 bis c.p.c. in opposizione al precetto) davanti al Tribunale di Firenze in funzione di Giudice del lavoro citando a giudizio e allegando in fatto: Controparte_1
-che aveva ricevuto in data 23/1/2025 dalla notificazione di atto di Controparte_1 precetto con il quale le si intimava di pagare la somma di € 68.265,29, oltre interessi legali, a titolo di contributi previdenziali, nonché di spese legali per € 2.135,00 sulla base di decreto ingiuntivo n 959/17 emesso dal Tribunale di Firenze;
- che il decreto ingiuntivo – emesso in data 18.09 2017- aveva ad oggetto contributi, interessi e sanzioni dovuti all'ente previdenziale dalla dott. in quanto psicologa iscritta all'albo e Pt_1 svolgente regolare attività professionale per le annualità dal 1997 al 2013;
- che la dott.ssa aveva avuto notizia del decreto solo a seguito della notifica di un primo Pt_1 atto di precetto avvenuta il 26 febbraio 2019, cui era seguita la notifica di un secondo precetto , avvenuta il 14 giugno 2024 e , quindi la notifica del precetto oggi opposto.
La ricorrente ha sostenuto in diritto:
1 a) Che alla data di emissione del decreto ingiuntivo i crediti azionati maturati anteriormente al
2012 erano già prescritti;
b) Che essendo l'eccezione di prescrizione in materia previdenziale rilevabile d'ufficio ,
l'omessa pronuncia del giudice sul punto, avrebbe impedito il formarsi del giudicato;
c) Che in ogni caso non potrebbe oggi ricevere il pagamento dei Controparte_1 contributi previdenziali ormai prescritti e sarebbe priva dell'interesse ad agire esecutivamente.
Ha chiesto inoltre che “laddove non si dovesse ritenere applicabile la disciplina dell'art. 615 comma 1 cpc di opposizione al precetto per la domanda che con il presente atto si viene a formulare, si chiede di voler in ogni caso inquadrare la questione come opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cpc”
Ha concluso , quindi, chiedendo di «accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione totale o parziale del diritto di credito fatto valere con l'atto cui si fa opposizione e/o la carenza di interesse ad agire in via esecutiva in capo alla e per gli effetti ed in ogni Controparte_1 caso accogliere la presente opposizione e dichiarare l'inefficacia totale o parziale, dell'atto di precetto opposto e/o del decreto ingiuntivo opposto e l'illegittimità della procedura esecutiva eventualmente intrapresa per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e competenze del giudizio».
tempestivamente costituitasi ha allegato che il decreto ingiuntivo Controparte_1 azionato era stato regolarmente notificato in data 23/10/2017 . Lo stesso non era stato opposto ed era quindi ormai passato in giudicato.
Ha sostenuto che la domanda avanzata era da considerarsi inammissibile sia se qualificata come opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., - non essendo stata allegata né tanto meno provata alcuna irregolarità nella notifica del decreto ingiuntivo- , sia se qualificata ai sensi degli artt. 615 e 618 bis c.p.c. quale opposizione all'esecuzione, posto che con gli strumenti in esame
«non possono essere fatti valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi che avrebbero potuto e dovuto essere proposti nel giudizio di merito sulla pretesa creditoria, ma solo fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo».
Ha contestato l'assunto di controparte circa la mancata formazione del giudicato in punto di prescrizione, osservando come, nel caso di specie, l'impossibilità di stimolare un contraddittorio sull'eccezione in parola sia derivata non già da una mancata pronuncia in merito da parte del giudice del monitorio, ma dalla mancata opposizione al decreto da parte della odierna ricorrente.
Ha , quindi così concluso: «In via principale: A) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex adverso proposta ex art.618 bis c.p.c. ovvero riqualificata ex art. 650 c.p.c.,
2 perché ultra tardiva e comunque infondata;
B) per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo
n.959/2017 depositato il 18 settembre 2017 dal Tribunale di Firenze , e dichiarare valido ed efficace l'atto di precetto notificato il 22 gennaio 2025; In ogni caso: C) accertare e dichiarare che la dr.ssa è debitrice nei confronti della della complessiva Parte_1 Controparte_1 somma di €.68.265,29 di cui: - contributi previdenziali per i titoli di cui in narrativa pari ad
€.33.802,08; - sanzioni e interessi pari ad €.34.463,22; oltre agli ulteriori interessi e sanzioni sull'importo di €.34.463,22 maturati e maturandi ai sensi dell'art.10 del Regolamento per
l'attuazione delle attività di Previdenza;
D) per l'effetto, condannare la dr.ssa al Parte_1 pagamento della superiore somma. Con vittoria di spese e compensi della fase di opposizione, spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. da liquidare secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014».
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti contesta il diritto di di agire esecutivamente nei suoi Parte_2 CP_1 confronti sulla base del decreto ingiuntivo n. 959/2017 ( azione esecutiva preannunciata con atto di precetto notificato in data 23 gennaio 2025) allegando la prescrizione del credito azionato intervenuta anteriormente alla formazione del titolo ed erroneamente non rilevata dal giudice che aveva emesso il decreto.
La domanda proposta, agevolmente qualificabile come opposizione all'esecuzione, non può essere affrontata nel merito alla luce del consolidato principio di diritto per cui in sede di opposizione ex art 615 cpc possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione (cfr. ex multis: Cass., Sez 3, Sentenza n. 1181 del
18/02/1980, 1; Sez. 3, Sentenza n. 3182 del 09/05/1983,; Sez. 1, Sentenza n. 766 del 28/01/1988,;
Sez. L, Sentenza n. 5650 del 17/10/1988; Sez. L, Sentenza n. 6278 del 22/11/1988; Sez. L,
Sentenza n. 6605 del 05/12/1988; Sez. L, Sentenza n. 3007 del 12/03/1992,; Sez. 3, Sentenza n.
2870 del 02/04/1997,; Sez. 3, Sentenza n. 26089 del 30/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 8928 del
18/04/2006; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del
20/04/2009;Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012; Sez. 3, Sentenza n. 17903 del 18/10/2012).
Ed in effetti la questione dell'avvenuta prescrizione del diritto prima dell'emissione del decreto trova la sua sede nell'eventuale giudizio di cognizione piena che il legislatore prevede a valle dell'emissione del decreto inaudita altera parte, previa opposizione della parte intimata.
3 Tale non è il presente procedimento atteso che la domanda proposta dalla non può essere Pt_1 qualificata né come opposizione a decreto ingiuntivo ex art 645 cpc (risultando dagli atti che il decreto è stato notificato nel 2017 cfr doc 5 resistente) né quale opposizione tardiva ex art. 650 cpc in assenza di allegazione ( non rinvenibile in ricorso) della irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio e del fatto che a causa di quell'irregolarità la ricorrente non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stata in grado di proporre una tempestiva opposizione ( cfr Sez. 3 - , Ordinanza n. 13365 del 16/05/2023 ). Al contrario parte ricorrente ammette di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo già in data 26 febbraio 2019 allorquando le è stato notificato un primo precetto ( cfr ammissioni al punto 4 del ricorso).
Né a qualificare la domanda quale opposizione tardiva può bastare la menzione relativa all'asserito mancato esercizio da parte del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo del potere d'ufficio di rilevare la prescrizione, situazione integrante il cd caso fortuito.
Deve infatti chiarirsi che il riferimento al caso fortuito contenuto nella nota pronuncia a
Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 9479/2023 citata dalla ricorrente è circoscritto alla materia della disciplina a tutela del consumatore. Invero nella suddetta decisione, sulla scorta di una serie di pronunce della Corte di Giustizia, una delle quali emanata nell'ambito di un rinvio pregiudiziale effettuato da un giudice italiano, la Cassazione, per quanto qui di interesse, riconosce nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. lo strumento per rimediare all'omesso controllo circa la vessatorietà delle clausole presenti in un contratto da parte del giudice che ha emanato un decreto ingiuntivo ai danni di un consumatore. Questa sola è l'ipotesi che nel dictum della Corte deve giustificare una lettura estensiva dei concetti di caso fortuito o forza maggiore di cui all'art. 650 c.p.c., proprio al fine di adeguare la normativa nazionale al diritto dell'Unione
Europea.
Quanto fin qui motivato esclude la possibilità per il giudice di affrontare il merito della denunciata estinzione del diritto per prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso
- condanna la ricorrente al pagamento integrale delle spese del presente giudizio in favore della resistente, liquidate in euro 3570 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali CP_1
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. 4 Firenze, 13 luglio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Camilla Mostardini, magistrato ordinario in tirocinio
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 445/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORRADO Parte_1 C.F._1 FLORINDA e dell'avv. IACOMELLI FEDERICO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CORRADO FLORINDA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARSILI ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G.B. MORGAGNI 19 00161 ROMApresso il difensore avv. MARSILI ANDREA
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 3/2/2025 ha depositato ricorso ( espressamente qualificato ex art. Parte_1
618 bis c.p.c. in opposizione al precetto) davanti al Tribunale di Firenze in funzione di Giudice del lavoro citando a giudizio e allegando in fatto: Controparte_1
-che aveva ricevuto in data 23/1/2025 dalla notificazione di atto di Controparte_1 precetto con il quale le si intimava di pagare la somma di € 68.265,29, oltre interessi legali, a titolo di contributi previdenziali, nonché di spese legali per € 2.135,00 sulla base di decreto ingiuntivo n 959/17 emesso dal Tribunale di Firenze;
- che il decreto ingiuntivo – emesso in data 18.09 2017- aveva ad oggetto contributi, interessi e sanzioni dovuti all'ente previdenziale dalla dott. in quanto psicologa iscritta all'albo e Pt_1 svolgente regolare attività professionale per le annualità dal 1997 al 2013;
- che la dott.ssa aveva avuto notizia del decreto solo a seguito della notifica di un primo Pt_1 atto di precetto avvenuta il 26 febbraio 2019, cui era seguita la notifica di un secondo precetto , avvenuta il 14 giugno 2024 e , quindi la notifica del precetto oggi opposto.
La ricorrente ha sostenuto in diritto:
1 a) Che alla data di emissione del decreto ingiuntivo i crediti azionati maturati anteriormente al
2012 erano già prescritti;
b) Che essendo l'eccezione di prescrizione in materia previdenziale rilevabile d'ufficio ,
l'omessa pronuncia del giudice sul punto, avrebbe impedito il formarsi del giudicato;
c) Che in ogni caso non potrebbe oggi ricevere il pagamento dei Controparte_1 contributi previdenziali ormai prescritti e sarebbe priva dell'interesse ad agire esecutivamente.
Ha chiesto inoltre che “laddove non si dovesse ritenere applicabile la disciplina dell'art. 615 comma 1 cpc di opposizione al precetto per la domanda che con il presente atto si viene a formulare, si chiede di voler in ogni caso inquadrare la questione come opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cpc”
Ha concluso , quindi, chiedendo di «accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione totale o parziale del diritto di credito fatto valere con l'atto cui si fa opposizione e/o la carenza di interesse ad agire in via esecutiva in capo alla e per gli effetti ed in ogni Controparte_1 caso accogliere la presente opposizione e dichiarare l'inefficacia totale o parziale, dell'atto di precetto opposto e/o del decreto ingiuntivo opposto e l'illegittimità della procedura esecutiva eventualmente intrapresa per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e competenze del giudizio».
tempestivamente costituitasi ha allegato che il decreto ingiuntivo Controparte_1 azionato era stato regolarmente notificato in data 23/10/2017 . Lo stesso non era stato opposto ed era quindi ormai passato in giudicato.
Ha sostenuto che la domanda avanzata era da considerarsi inammissibile sia se qualificata come opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., - non essendo stata allegata né tanto meno provata alcuna irregolarità nella notifica del decreto ingiuntivo- , sia se qualificata ai sensi degli artt. 615 e 618 bis c.p.c. quale opposizione all'esecuzione, posto che con gli strumenti in esame
«non possono essere fatti valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi che avrebbero potuto e dovuto essere proposti nel giudizio di merito sulla pretesa creditoria, ma solo fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo».
Ha contestato l'assunto di controparte circa la mancata formazione del giudicato in punto di prescrizione, osservando come, nel caso di specie, l'impossibilità di stimolare un contraddittorio sull'eccezione in parola sia derivata non già da una mancata pronuncia in merito da parte del giudice del monitorio, ma dalla mancata opposizione al decreto da parte della odierna ricorrente.
Ha , quindi così concluso: «In via principale: A) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex adverso proposta ex art.618 bis c.p.c. ovvero riqualificata ex art. 650 c.p.c.,
2 perché ultra tardiva e comunque infondata;
B) per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo
n.959/2017 depositato il 18 settembre 2017 dal Tribunale di Firenze , e dichiarare valido ed efficace l'atto di precetto notificato il 22 gennaio 2025; In ogni caso: C) accertare e dichiarare che la dr.ssa è debitrice nei confronti della della complessiva Parte_1 Controparte_1 somma di €.68.265,29 di cui: - contributi previdenziali per i titoli di cui in narrativa pari ad
€.33.802,08; - sanzioni e interessi pari ad €.34.463,22; oltre agli ulteriori interessi e sanzioni sull'importo di €.34.463,22 maturati e maturandi ai sensi dell'art.10 del Regolamento per
l'attuazione delle attività di Previdenza;
D) per l'effetto, condannare la dr.ssa al Parte_1 pagamento della superiore somma. Con vittoria di spese e compensi della fase di opposizione, spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. da liquidare secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014».
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti contesta il diritto di di agire esecutivamente nei suoi Parte_2 CP_1 confronti sulla base del decreto ingiuntivo n. 959/2017 ( azione esecutiva preannunciata con atto di precetto notificato in data 23 gennaio 2025) allegando la prescrizione del credito azionato intervenuta anteriormente alla formazione del titolo ed erroneamente non rilevata dal giudice che aveva emesso il decreto.
La domanda proposta, agevolmente qualificabile come opposizione all'esecuzione, non può essere affrontata nel merito alla luce del consolidato principio di diritto per cui in sede di opposizione ex art 615 cpc possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione (cfr. ex multis: Cass., Sez 3, Sentenza n. 1181 del
18/02/1980, 1; Sez. 3, Sentenza n. 3182 del 09/05/1983,; Sez. 1, Sentenza n. 766 del 28/01/1988,;
Sez. L, Sentenza n. 5650 del 17/10/1988; Sez. L, Sentenza n. 6278 del 22/11/1988; Sez. L,
Sentenza n. 6605 del 05/12/1988; Sez. L, Sentenza n. 3007 del 12/03/1992,; Sez. 3, Sentenza n.
2870 del 02/04/1997,; Sez. 3, Sentenza n. 26089 del 30/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 8928 del
18/04/2006; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del
20/04/2009;Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012; Sez. 3, Sentenza n. 17903 del 18/10/2012).
Ed in effetti la questione dell'avvenuta prescrizione del diritto prima dell'emissione del decreto trova la sua sede nell'eventuale giudizio di cognizione piena che il legislatore prevede a valle dell'emissione del decreto inaudita altera parte, previa opposizione della parte intimata.
3 Tale non è il presente procedimento atteso che la domanda proposta dalla non può essere Pt_1 qualificata né come opposizione a decreto ingiuntivo ex art 645 cpc (risultando dagli atti che il decreto è stato notificato nel 2017 cfr doc 5 resistente) né quale opposizione tardiva ex art. 650 cpc in assenza di allegazione ( non rinvenibile in ricorso) della irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio e del fatto che a causa di quell'irregolarità la ricorrente non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stata in grado di proporre una tempestiva opposizione ( cfr Sez. 3 - , Ordinanza n. 13365 del 16/05/2023 ). Al contrario parte ricorrente ammette di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo già in data 26 febbraio 2019 allorquando le è stato notificato un primo precetto ( cfr ammissioni al punto 4 del ricorso).
Né a qualificare la domanda quale opposizione tardiva può bastare la menzione relativa all'asserito mancato esercizio da parte del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo del potere d'ufficio di rilevare la prescrizione, situazione integrante il cd caso fortuito.
Deve infatti chiarirsi che il riferimento al caso fortuito contenuto nella nota pronuncia a
Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 9479/2023 citata dalla ricorrente è circoscritto alla materia della disciplina a tutela del consumatore. Invero nella suddetta decisione, sulla scorta di una serie di pronunce della Corte di Giustizia, una delle quali emanata nell'ambito di un rinvio pregiudiziale effettuato da un giudice italiano, la Cassazione, per quanto qui di interesse, riconosce nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. lo strumento per rimediare all'omesso controllo circa la vessatorietà delle clausole presenti in un contratto da parte del giudice che ha emanato un decreto ingiuntivo ai danni di un consumatore. Questa sola è l'ipotesi che nel dictum della Corte deve giustificare una lettura estensiva dei concetti di caso fortuito o forza maggiore di cui all'art. 650 c.p.c., proprio al fine di adeguare la normativa nazionale al diritto dell'Unione
Europea.
Quanto fin qui motivato esclude la possibilità per il giudice di affrontare il merito della denunciata estinzione del diritto per prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso
- condanna la ricorrente al pagamento integrale delle spese del presente giudizio in favore della resistente, liquidate in euro 3570 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali CP_1
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. 4 Firenze, 13 luglio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Camilla Mostardini, magistrato ordinario in tirocinio
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