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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/11/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2345/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. giusta procura in atti Controparte_1
e
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Serpico Flora, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 18.11.2025, si riportavano all'accordo trasfuso in atti con note telematiche.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi di cui in epigrafe, con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 18.09.2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in Cercola (NA) il
11.04.2011, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 4, parte II, serie A, anno 2011), hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale era fallita a causa di gravi incomprensioni. Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli in Napoli il 18.07.2011, , in Napoli Per_1 Per_2 il 31.10.2014, e in Massa di Somma (NA) il 28.11.2020, minorenni, le parti hanno indicato Per_3 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
inoltre, eventuali cambi di domicilio o residenza dovranno essere preventivamente comunicati.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Volla (NA) alla via Rossi n. 265 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, Parte_1 ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il Sig. verserà nelle mani della moglie Sig.ra entro e non oltre il giorno Controparte_2 Parte_1 cinque di ogni mese l'importo di € 750,00 quale mantenimento per i figli, ovvero la somma di € 250,00 per ciascun figlio;
tale assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. Il Sig. verserà altresì nelle mani della Sig.ra sempre entro e non oltre il giorno cinque CP_2 Pt_1 di ogni mese, l'importo di € 250,00 a titolo di mantenimento, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che la Sig.ra non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle Parte_1
l'autosostentamento economico.
5. Le spese di tutte le utenze domestiche restano a carico esclusivo del Sig. . Controparte_2
6. Le spese straordinarie saranno regolate come da protocollo d'intesa del Tribunale di Nola, e, pertanto, quelle mediche, scolastiche, ludiche e sportive, preventivamente concordate tra le parti, saranno corrisposte dal padre nella misura del 50%, che si impegna a pagarle direttamente o a rimborsarle alla madre qualora dalla stessa anticipate.
7. Le spese relative alla retta scolastica della figlia di € 120,00 mensili sono interamente a carico del Per_1
Sig. . Controparte_2
8. I coniugi si impegnano a disciplinare la divisione delle rispettive attività commerciali con separato atto.
9. 1 figli , ed restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 Per_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
10. I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna: il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: fatti salvi diversi accordi, il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana: il martedì e il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00, compatibilmente con le esigenze scolastiche degli stessi, nonché, a week-end alterni il sabato dalle ore 14:00 sino alla domenica alle ore 21:00; 15 giorni durante le vacanze estive da stabilirsi concordemente per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno, salva diversa programmazione concordata. Con riguardo alle festività natalizie per 7 giorni consecutivi comprensivi del giorno di Natale o del giorno di Capodanno alternandoli ogni anno con la madre. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedi dell'Angelo e viceversa;
la Festa del Papà sarà trascorso dai figli con il padre così come ogni compleanno ed onomastico dello stesso. La Festa della Mamma con la madre così come anche il giorno del compleanno e dell'onomastico. Per il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli, i coniugi cercheranno di trascorrere tale festività tutti insieme, (anche nell'ipotesi di festeggiamenti, che andranno condivisi e organizzati nel rispetto delle parti), in mancanza, i minori staranno con un genitore il giorno del compleanno/onomastico e con l'altro il giorno successivo, e questo ad anni alterni. I genitori potranno concordare anche modalità diverse secondo le esigenze dei minori sulle modalità e tempi di festeggiamento.
Per i giorni di eventi irripetibili, quali prima comunione, cresima, ed altro similare, i coniugi cercheranno di trascorrerli insieme (eventuali feste organizzate per celebrare questi eventi, dovranno essere concordate tra le parti, nel reciproco rispetto, con accollo delle spese preventivamente determinate nella misura del 50% ciascuno);
11. Al fine di garantire una continuità di rapporti con i nonni, nel periodo di permanenza dei figli con ciascuno, ognuno si impegna a garantire il rapporto con i rispettivi nonni;
12. I coniugi si autorizzano al rilascio del rispettivo passaporto.
13. Le parti prestano il proprio consenso ai viaggi all'estero che i minori faranno con ciascun genitore, purché sia concordato con l'altro genitore almeno 30 giorni prima e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli. 14. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
15. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione presso Per_1 Per_2 Per_3 la madre residente in [...], e diritto di visita paterno come riportato negli accordi, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata. Assegna la casa coniugale sita in Volla (NA) alla via Rossi n. 265 alla sig.ra Parte_1 che vi vive congiuntamente alla prole.
[...]
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], Parte_1
(C.F. ) e , nato a [...] il [...], C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), che hanno contratto matrimonio concordatario in Cercola (NA) C.F._2 il giorno 11.04.2011, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (al n. 4, parte II, serie A, anno 2011);
- assegna la casa coniugale sita in Volla (NA) alla via Rossi n. 265 alla sig.ra che vi Parte_1 vive congiuntamente alla prole;
- dispone affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 collocazione presso la madre, e diritto di visita paterno come riportato negli accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- determina in € 750,00 (€ 250,00 cadauno) il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra mediante bonifico o Controparte_2 Parte_1
PostePay, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo Part di intesta di Nola e Tribunale di Nola;
- determina in € 250,00 il contributo al mantenimento a favore della sig.ra , a carico Parte_1 del sig. da corrispondere alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Controparte_2 rivalutazione annuale Istat;
- prende atto delle ulteriori disposizioni vincolanti tra le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 18.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2345/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. giusta procura in atti Controparte_1
e
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Serpico Flora, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 18.11.2025, si riportavano all'accordo trasfuso in atti con note telematiche.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi di cui in epigrafe, con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 18.09.2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in Cercola (NA) il
11.04.2011, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 4, parte II, serie A, anno 2011), hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale era fallita a causa di gravi incomprensioni. Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli in Napoli il 18.07.2011, , in Napoli Per_1 Per_2 il 31.10.2014, e in Massa di Somma (NA) il 28.11.2020, minorenni, le parti hanno indicato Per_3 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
inoltre, eventuali cambi di domicilio o residenza dovranno essere preventivamente comunicati.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Volla (NA) alla via Rossi n. 265 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, Parte_1 ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il Sig. verserà nelle mani della moglie Sig.ra entro e non oltre il giorno Controparte_2 Parte_1 cinque di ogni mese l'importo di € 750,00 quale mantenimento per i figli, ovvero la somma di € 250,00 per ciascun figlio;
tale assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. Il Sig. verserà altresì nelle mani della Sig.ra sempre entro e non oltre il giorno cinque CP_2 Pt_1 di ogni mese, l'importo di € 250,00 a titolo di mantenimento, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che la Sig.ra non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle Parte_1
l'autosostentamento economico.
5. Le spese di tutte le utenze domestiche restano a carico esclusivo del Sig. . Controparte_2
6. Le spese straordinarie saranno regolate come da protocollo d'intesa del Tribunale di Nola, e, pertanto, quelle mediche, scolastiche, ludiche e sportive, preventivamente concordate tra le parti, saranno corrisposte dal padre nella misura del 50%, che si impegna a pagarle direttamente o a rimborsarle alla madre qualora dalla stessa anticipate.
7. Le spese relative alla retta scolastica della figlia di € 120,00 mensili sono interamente a carico del Per_1
Sig. . Controparte_2
8. I coniugi si impegnano a disciplinare la divisione delle rispettive attività commerciali con separato atto.
9. 1 figli , ed restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 Per_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
10. I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna: il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: fatti salvi diversi accordi, il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana: il martedì e il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00, compatibilmente con le esigenze scolastiche degli stessi, nonché, a week-end alterni il sabato dalle ore 14:00 sino alla domenica alle ore 21:00; 15 giorni durante le vacanze estive da stabilirsi concordemente per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno, salva diversa programmazione concordata. Con riguardo alle festività natalizie per 7 giorni consecutivi comprensivi del giorno di Natale o del giorno di Capodanno alternandoli ogni anno con la madre. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedi dell'Angelo e viceversa;
la Festa del Papà sarà trascorso dai figli con il padre così come ogni compleanno ed onomastico dello stesso. La Festa della Mamma con la madre così come anche il giorno del compleanno e dell'onomastico. Per il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli, i coniugi cercheranno di trascorrere tale festività tutti insieme, (anche nell'ipotesi di festeggiamenti, che andranno condivisi e organizzati nel rispetto delle parti), in mancanza, i minori staranno con un genitore il giorno del compleanno/onomastico e con l'altro il giorno successivo, e questo ad anni alterni. I genitori potranno concordare anche modalità diverse secondo le esigenze dei minori sulle modalità e tempi di festeggiamento.
Per i giorni di eventi irripetibili, quali prima comunione, cresima, ed altro similare, i coniugi cercheranno di trascorrerli insieme (eventuali feste organizzate per celebrare questi eventi, dovranno essere concordate tra le parti, nel reciproco rispetto, con accollo delle spese preventivamente determinate nella misura del 50% ciascuno);
11. Al fine di garantire una continuità di rapporti con i nonni, nel periodo di permanenza dei figli con ciascuno, ognuno si impegna a garantire il rapporto con i rispettivi nonni;
12. I coniugi si autorizzano al rilascio del rispettivo passaporto.
13. Le parti prestano il proprio consenso ai viaggi all'estero che i minori faranno con ciascun genitore, purché sia concordato con l'altro genitore almeno 30 giorni prima e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli. 14. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
15. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione presso Per_1 Per_2 Per_3 la madre residente in [...], e diritto di visita paterno come riportato negli accordi, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata. Assegna la casa coniugale sita in Volla (NA) alla via Rossi n. 265 alla sig.ra Parte_1 che vi vive congiuntamente alla prole.
[...]
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], Parte_1
(C.F. ) e , nato a [...] il [...], C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), che hanno contratto matrimonio concordatario in Cercola (NA) C.F._2 il giorno 11.04.2011, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (al n. 4, parte II, serie A, anno 2011);
- assegna la casa coniugale sita in Volla (NA) alla via Rossi n. 265 alla sig.ra che vi Parte_1 vive congiuntamente alla prole;
- dispone affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 collocazione presso la madre, e diritto di visita paterno come riportato negli accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- determina in € 750,00 (€ 250,00 cadauno) il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra mediante bonifico o Controparte_2 Parte_1
PostePay, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo Part di intesta di Nola e Tribunale di Nola;
- determina in € 250,00 il contributo al mantenimento a favore della sig.ra , a carico Parte_1 del sig. da corrispondere alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Controparte_2 rivalutazione annuale Istat;
- prende atto delle ulteriori disposizioni vincolanti tra le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 18.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca