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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 27/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato
Dott.ssa Martina Badano nella causa promossa da
, nata in [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata nel proprio studio in Sanremo (IM), via C.F._1
Fratti n. 5, rappresentata e difesa in proprio per avere i requisiti di cui all'art. 86 c.p.c.;
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore rappresentato ed Controparte_1
assistito, ex-lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, Viale Brigate Partigiane
n. 2;
RESISTENTE
§§§§§§§§§§ avente ad oggetto: Ricorso ex art. 84 e 170 D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e 15 D. Lgs. n. 150/2011 avverso il decreto di pagamento n. 2441/2022, emesso dal Tribunale di Imperia, sezione civile, in data
22.1.2024, di liquidazione dei compensi del ricorrente, difensore di Parte ammessa al Patrocinio a
Spese dello Stato.
ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
Precisate all'udienza odierna in trattazione scritta le seguenti conclusioni: per parte ricorrente, come da note scritte autorizzate del 26.5.2025, ossia “insiste per l'accogli-mento del ricorso con condanna di controparte alle spese di causa”; parte resistente, come da comparsa di costituzione e difesa, ossia “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, - nel merito, rigettare il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa, - in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, disporre la compensazione delle spese di lite. Vinte le spese e gli onorari di giudizio”
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda va respinta nei termini seguenti.
È in primo luogo intendimento del Tribunale di Imperia recepire il principio giuridico - tratto da una sistematica e razionale interpretazione dell'art. 99 c.p.c., 121 c.p.c., art. 3 c.p.a. ed art. 111 Cost. - di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, che è stato codificato altresì nel nuovo art. 121, ultimo comma c.p.c. introdotto dall'art. 35, comma 1 del D.lg. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), applicabile ai processi civili successivi al 28.2.2022, a mente del quale “tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”, compresi i provvedimenti giudiziari.
Da tale premessa concettuale discende quindi la necessità di improntare la redazione della sentenza a canoni di chiarezza e sinteticità al fine di esporre le sole ragioni in fatto e diritto rilevanti poiché funzionali a sostenere il contenuto dispositivo della decisione, sintesi che peraltro vieppiù si impone nell'ambito del giudizio semplificato introdotto dall'avv. Maria Josè Sciortino.
Premesso in fatto che l'avv. Maria Josè Sciortino impugnava davanti all'intestato Tribunale di
Imperia il decreto di pagamento n. 2441/2022, emesso dal Tribunale di Imperia, sezione civile, in data 22.1.2024, per la liquidazione dei compensi della ricorrente, nella qualità di difensore di Parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, la signora , nata in [...] Controparte_2
il 19.8.1964, che aveva introdotto ricorso per il divorzio giudiziale (NRG 2441/2022), poi estinto dal
Tribunale per mancata comparizione della ricorrente stessa.
Premesso sempre in fatto che, con comparsa costituzione e risposta del 19.8.2024, si costituiva nel presente giudizio il , formulando in via principale domanda di rigetto del Controparte_1
ricorso con il favore delle spese processuali.
La domanda si fonda, quale nucleo sostanziale delle censure svolte, sulla ritenuta illegittimità del decreto di liquidazione dei compensi del Tribunale di Imperia del 22.1.2024 (da qui, innanzi, per comodità di sintesi, anche solo il “decreto opposto”) siccome derogatorio dei c.d. minimi tariffari che sarebbero imposti dal D.M. n. 55/2014.
2 I rilievi critici articolati nel ricorso non hanno fondatezza giuridica per i seguenti argomenti.
Come è infatti stato sancito della giurisprudenza di merito condivisa dall'Ufficio, per i procedimenti civili successivi al D.M. n. 55/2014 e modifiche ulteriori introdotte con il D.M. n. 147/2022, come quello esitato nel decreto di pagamento controverso (NRG 2441/2022), il Giudice non risulta totalmente vincolato all'adozione dei parametri medi di cui alle tabelle del 2014, dacché, da un lato, resta in vigore l'art. 1, comma 7 del D.M. n. 140/2017, che prevede che “in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”, e, dall'altro, l'art. 82 del DPR n. 115/2022 (TUSG) - non scalfito dal nuovo comparto normativo - dispone che l'onorario e le spese spettanti al difensore siano liquidati “[…]osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità[…] tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”, consentendo pertanto al Giudice competente di modulare la liquidazione in base alla specificità della controversia ed alla non particolare complessità e pregio giuridico dell'attività defensionale svolta (v. Trib. sorveglianza di Alessandria 15.5.2014; conf. Trib.
Genova, sezione XI, 15.7.2024, prodotte in atti dal ). Controparte_1
Orbene, calando tali premesse alla concreta vicenda discussa con il ricorso, si ritiene che il decreto di liquidazione opposto meriti conferma alla luce della non particolare complessità dell'attività defensionale prestata dall'avv. Maria Josè Sciortino, atteso che:
• da un lato, il procedimento introdotto dall'avv. Maria Josè Sciortino per la parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato (ricorso in materia di divorzio giudiziale,
NRG 2441/2022) constava di un atto introduttivo essenziale quasi minimale di n. 2 pagine, ossia della stessa dimensione dell'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato accolta in via provvisoria dal Consiglio degli Ordini degli Avvocati di
Imperia;
• l'avv. Maria Josè Sciortino, come si evince dai documenti allegati al ricorso, in relazione al procedimento NRG 2441/2022, ha partecipato ad un'unica udienza, in cui si la stessa è limitata a chiedere un differimento del procedimento, a cui è seguita il
10.5.2023 la declaratoria di estinzione dello stesso per mancata comparizione all'udienza successiva (della Parte e del difensore ricorrente), ciò che ha denotato un disinteresse verso la coltivazione del ricorso per divorzio che il difensore avrebbe meglio potuto appurare con la propria cliente anteriormente all'iscrizione a ruolo del procedimento stesso;
3 • se si procede, infine, a valutare la prestazione svolta dal punto di vista dell'obbligazione di risultato atteso, merita osservare come, pur a fronte dell'evenienza a tutti nota che il divorzio può essere ottenuto anche nella contumacia della parte resistente (v. Cass. 2017, n. 683), a seguito dell'estinzione pronunciata per mancata comparizione della ricorrente (e del suo difensore avv. Maria Josè Sciortino), il divorzio richiesto con il ricorso n. 2441/2022 non sia stato conseguito, con l'effetto che sarebbe stato incongruo non applicare la deroga ai compensi medi in un'ipotesi di minimale contributo difensivo come quello che si appalesava nel procedimento a quo;
• in ultimo va considerato che la liquidazione di Euro 600,00 oltre accessori, specie se raffrontata al compenso minimo ridotto ex art. 130 del TUSG (Euro 726,00), proprio per il suo scarto marginale da tale importo, ben si inserisce nel quadro di una rimodulazione riduttiva razionale del compenso dovuto al difensore per il non particolare impegno intellettuale profuso e per la chiusura anticipata già alla prima udienza del suddetto procedimento, come consente al Giudice il già menzionato D.M.
n. 140/2012.
Da tali considerazioni discende che il compenso liquidato all'avv. Maria Josè Sciortino con il decreto opposto, pari ad Euro 600,00, oltre accessori di legge (spese generali, CPA ed IVA), a seguito della riduzione indotta dall'art. 130 del DPR n. 115/2022 (TUSG) conforme alla dimidiazione dei compensi per la parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato ivi enucleata, è esente da profili di illegittimità
e merita piena conferma.
§§§§§§§§§§§§
Si ritiene, quanto alle spese di lite, che non vi siano gravi ragioni per deflettere dal principio cardine della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Le spese, conformi ai parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche (DM 147/2022), sono liquidate in dispositivo, assumendo per gli onorari lo scaglione della causa dichiarata nella domanda, per le tre fasi effettivamente svolte con una riduzione del 50% per la non particolare complessità delle questioni trattate.
§§§§§§§§§§§§
Letto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA per l'effetto parte ricorrente , nata in [...] Parte_1
Sottana il 15/07/1972, residente in [...], C.F.: , alla refusione C.F._1
4 delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Si comunichi alle Parti costituite.
Imperia, 27.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Martina Badano
5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato
Dott.ssa Martina Badano nella causa promossa da
, nata in [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata nel proprio studio in Sanremo (IM), via C.F._1
Fratti n. 5, rappresentata e difesa in proprio per avere i requisiti di cui all'art. 86 c.p.c.;
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore rappresentato ed Controparte_1
assistito, ex-lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, Viale Brigate Partigiane
n. 2;
RESISTENTE
§§§§§§§§§§ avente ad oggetto: Ricorso ex art. 84 e 170 D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e 15 D. Lgs. n. 150/2011 avverso il decreto di pagamento n. 2441/2022, emesso dal Tribunale di Imperia, sezione civile, in data
22.1.2024, di liquidazione dei compensi del ricorrente, difensore di Parte ammessa al Patrocinio a
Spese dello Stato.
ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
Precisate all'udienza odierna in trattazione scritta le seguenti conclusioni: per parte ricorrente, come da note scritte autorizzate del 26.5.2025, ossia “insiste per l'accogli-mento del ricorso con condanna di controparte alle spese di causa”; parte resistente, come da comparsa di costituzione e difesa, ossia “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, - nel merito, rigettare il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa, - in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, disporre la compensazione delle spese di lite. Vinte le spese e gli onorari di giudizio”
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda va respinta nei termini seguenti.
È in primo luogo intendimento del Tribunale di Imperia recepire il principio giuridico - tratto da una sistematica e razionale interpretazione dell'art. 99 c.p.c., 121 c.p.c., art. 3 c.p.a. ed art. 111 Cost. - di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, che è stato codificato altresì nel nuovo art. 121, ultimo comma c.p.c. introdotto dall'art. 35, comma 1 del D.lg. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), applicabile ai processi civili successivi al 28.2.2022, a mente del quale “tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”, compresi i provvedimenti giudiziari.
Da tale premessa concettuale discende quindi la necessità di improntare la redazione della sentenza a canoni di chiarezza e sinteticità al fine di esporre le sole ragioni in fatto e diritto rilevanti poiché funzionali a sostenere il contenuto dispositivo della decisione, sintesi che peraltro vieppiù si impone nell'ambito del giudizio semplificato introdotto dall'avv. Maria Josè Sciortino.
Premesso in fatto che l'avv. Maria Josè Sciortino impugnava davanti all'intestato Tribunale di
Imperia il decreto di pagamento n. 2441/2022, emesso dal Tribunale di Imperia, sezione civile, in data 22.1.2024, per la liquidazione dei compensi della ricorrente, nella qualità di difensore di Parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, la signora , nata in [...] Controparte_2
il 19.8.1964, che aveva introdotto ricorso per il divorzio giudiziale (NRG 2441/2022), poi estinto dal
Tribunale per mancata comparizione della ricorrente stessa.
Premesso sempre in fatto che, con comparsa costituzione e risposta del 19.8.2024, si costituiva nel presente giudizio il , formulando in via principale domanda di rigetto del Controparte_1
ricorso con il favore delle spese processuali.
La domanda si fonda, quale nucleo sostanziale delle censure svolte, sulla ritenuta illegittimità del decreto di liquidazione dei compensi del Tribunale di Imperia del 22.1.2024 (da qui, innanzi, per comodità di sintesi, anche solo il “decreto opposto”) siccome derogatorio dei c.d. minimi tariffari che sarebbero imposti dal D.M. n. 55/2014.
2 I rilievi critici articolati nel ricorso non hanno fondatezza giuridica per i seguenti argomenti.
Come è infatti stato sancito della giurisprudenza di merito condivisa dall'Ufficio, per i procedimenti civili successivi al D.M. n. 55/2014 e modifiche ulteriori introdotte con il D.M. n. 147/2022, come quello esitato nel decreto di pagamento controverso (NRG 2441/2022), il Giudice non risulta totalmente vincolato all'adozione dei parametri medi di cui alle tabelle del 2014, dacché, da un lato, resta in vigore l'art. 1, comma 7 del D.M. n. 140/2017, che prevede che “in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”, e, dall'altro, l'art. 82 del DPR n. 115/2022 (TUSG) - non scalfito dal nuovo comparto normativo - dispone che l'onorario e le spese spettanti al difensore siano liquidati “[…]osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità[…] tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”, consentendo pertanto al Giudice competente di modulare la liquidazione in base alla specificità della controversia ed alla non particolare complessità e pregio giuridico dell'attività defensionale svolta (v. Trib. sorveglianza di Alessandria 15.5.2014; conf. Trib.
Genova, sezione XI, 15.7.2024, prodotte in atti dal ). Controparte_1
Orbene, calando tali premesse alla concreta vicenda discussa con il ricorso, si ritiene che il decreto di liquidazione opposto meriti conferma alla luce della non particolare complessità dell'attività defensionale prestata dall'avv. Maria Josè Sciortino, atteso che:
• da un lato, il procedimento introdotto dall'avv. Maria Josè Sciortino per la parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato (ricorso in materia di divorzio giudiziale,
NRG 2441/2022) constava di un atto introduttivo essenziale quasi minimale di n. 2 pagine, ossia della stessa dimensione dell'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato accolta in via provvisoria dal Consiglio degli Ordini degli Avvocati di
Imperia;
• l'avv. Maria Josè Sciortino, come si evince dai documenti allegati al ricorso, in relazione al procedimento NRG 2441/2022, ha partecipato ad un'unica udienza, in cui si la stessa è limitata a chiedere un differimento del procedimento, a cui è seguita il
10.5.2023 la declaratoria di estinzione dello stesso per mancata comparizione all'udienza successiva (della Parte e del difensore ricorrente), ciò che ha denotato un disinteresse verso la coltivazione del ricorso per divorzio che il difensore avrebbe meglio potuto appurare con la propria cliente anteriormente all'iscrizione a ruolo del procedimento stesso;
3 • se si procede, infine, a valutare la prestazione svolta dal punto di vista dell'obbligazione di risultato atteso, merita osservare come, pur a fronte dell'evenienza a tutti nota che il divorzio può essere ottenuto anche nella contumacia della parte resistente (v. Cass. 2017, n. 683), a seguito dell'estinzione pronunciata per mancata comparizione della ricorrente (e del suo difensore avv. Maria Josè Sciortino), il divorzio richiesto con il ricorso n. 2441/2022 non sia stato conseguito, con l'effetto che sarebbe stato incongruo non applicare la deroga ai compensi medi in un'ipotesi di minimale contributo difensivo come quello che si appalesava nel procedimento a quo;
• in ultimo va considerato che la liquidazione di Euro 600,00 oltre accessori, specie se raffrontata al compenso minimo ridotto ex art. 130 del TUSG (Euro 726,00), proprio per il suo scarto marginale da tale importo, ben si inserisce nel quadro di una rimodulazione riduttiva razionale del compenso dovuto al difensore per il non particolare impegno intellettuale profuso e per la chiusura anticipata già alla prima udienza del suddetto procedimento, come consente al Giudice il già menzionato D.M.
n. 140/2012.
Da tali considerazioni discende che il compenso liquidato all'avv. Maria Josè Sciortino con il decreto opposto, pari ad Euro 600,00, oltre accessori di legge (spese generali, CPA ed IVA), a seguito della riduzione indotta dall'art. 130 del DPR n. 115/2022 (TUSG) conforme alla dimidiazione dei compensi per la parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato ivi enucleata, è esente da profili di illegittimità
e merita piena conferma.
§§§§§§§§§§§§
Si ritiene, quanto alle spese di lite, che non vi siano gravi ragioni per deflettere dal principio cardine della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Le spese, conformi ai parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche (DM 147/2022), sono liquidate in dispositivo, assumendo per gli onorari lo scaglione della causa dichiarata nella domanda, per le tre fasi effettivamente svolte con una riduzione del 50% per la non particolare complessità delle questioni trattate.
§§§§§§§§§§§§
Letto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA per l'effetto parte ricorrente , nata in [...] Parte_1
Sottana il 15/07/1972, residente in [...], C.F.: , alla refusione C.F._1
4 delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Si comunichi alle Parti costituite.
Imperia, 27.5.2025
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