TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile -in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice unico, all'udienza del 20 marzo 2024, a seguito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1603 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Bocchino, giusta procura in atti;
Parte_1
-opponente-
E
– Sede Controparte_1 di Napoli, in persona del Direttore dell'Ufficio Dr. , Persona_1
-opposta-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 27 gennaio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 aprile 2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Direttore dell' del Controparte_1
28/3/2023 (prot. n. 18735), con la quale gli veniva comminato il pagamento della sanzione amministrativa di € 14.919,30, di cui euro 19,30 per spese di accertamento e/o notificazione, nonché disposta la confisca e distruzione di quanto sequestrato.
Detta sanzione traeva origine dall'accertamento effettuato in data 3 maggio 2014 alle ore 19.10 circa, allorquando il veniva fermato dalla Guardia di Finanza -Nucleo Polizia Tributaria Pt_1
Benevento-Sezione Mobile alla fermata del pullman presso contrada San Vito, in Benevento.
1 In tale circostanza, gli agenti accertavano che l'odierno opponente era in possesso di tabacchi lavorati per Kg.2,980. Elevavano pertanto apposito verbale con la quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 291-bis, comma 2 del DPR n. 43/1973, e procedevano contestualmente al sequestro della merce, deferendolo inoltre, in stato di libertà, all'Autorità Giudiziaria di Benevento per il reato di detenzione nel territorio dello Stato italiano di tabacco estero di contrabbando per il quale questo Tribunale con sentenza n. 6/2018 del 09/01/2018, preso atto dell'intervenuta depenalizzazione del reato contestatogli, assolveva e disponeva la trasmissione Parte_1 degli atti all'autorità amministrativa competente per l'emanazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
A sostegno dell'opposizione, il deduceva: la nullità dell'intimazione per violazione della Pt_1
l. n. 212/2000 in materia di chiarezza e motivazione degli atti, con conseguente lesione del diritto di difesa, il difetto di motivazione dell'ingiunzione, in quanto dalla ricostruzione in atti non era dato evincersi l'autorità che aveva emanato la sentenza nel processo penale, nè quando la stessa era stata notificata al trasgressore, non risultando poi nessuna regolare notifica del verbale presupposto in
Parte data 29/06/2018, nonché la prescrizione della pretesa dell' , per il decorso del termine quinquennale previsto per le sanzioni amministrative.
Formulava inoltre apposita istanza di sospensiva dell'ordinanza, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il giudice designato fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 10 luglio 2023.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'avverso dedotto, di Controparte_1 cui chiedeva il rigetto, e concludendo per la conferma dell'ordinanza-ingiunzione emessa.
Con provvedimento del 15 dicembre 2023, il Tribunale riteneva insussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione in questa sede impugnata, e rinviava per la discussione all'udienza del 20 marzo 2024, a seguito della quale la causa veniva decisa.
L'opposizione è infondata, e va pertanto rigettata.
Per un corretto inquadramento della fattispecie, appare necessario, in via preliminare, ripercorrere l'intera vicenda, culminata con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata.
Ebbene, in data 03/05/2014 veniva elevato dalla Guardia di Finanza Nucleo Polizia Tributaria
Benevento-Sezione Mobile verbale per contrabbando di tabacchi lavorati per Kg.2,980 a carico di
, in violazione dell'art.291 bis del T.U.L.D. Il verbale veniva sottoscritto dalla Parte_1
parte e pertanto formalmente notificato.
2 Successivamente il Tribunale di Benevento, Sezione Penale, in data 09/01/2018 pronunciava sentenza n.6/2018, divenuta irrevocabile in data 10/02/2018, di assoluzione dell'imputato per intervenuta depenalizzazione del reato ex D. Lgs.n.8/2016.
Ed invero, nelle more è intervenuto il D.Lgs n. 8/2016, il quale ha depenalizzato, tra gli altri, il reato di cd. “contrabbando semplice”, con la conseguenza che le condotte che rientrano nelle fattispecie depenalizzate (come quella relativa al contrabbando di tabacchi lavorati, posta all'attenzione del
Tribunale) restano illecite, ma sono sanzionabili in via esclusivamente amministrativa.
Conseguentemente, il Tribunale di Benevento, sezione penale, con la sentenza innanzi richiamata, preso atto della intervenuta depenalizzazione della fattispecie di reato di cui era chiamato a rispondere l'odierno opponente, assolveva quest'ultimo dall'accusa di cui all'art. 291 bis della legge n. 43 del 1973 (a norma del quale “chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di € 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni), e contestualmente disponeva la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente all'irrogazione della sanzione pecuniaria.
In proposito si osserva infatti che l'art. 9 del decreto legislativo n. 8/2016 prevede la trasmissione degli atti, da parte dell'autorità giudiziaria, all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione pecuniaria. Ora, detta trasmissione è avvenuta in favore dell'ADM in data
22/05/2018, ed assunta al prot. n.041195, come risultante dall'allegato n. 2 depositato dall' CP_1 nel presente giudizio in data 26 maggio 2023. A seguito della trasmissione, l'opposta agenzia irrogava al trasgressore la sanzione amministrativa, notificandola a mezzo plico postale, che tuttavia non veniva recapitato per assenza del destinatario. L'agente postale provvedeva pertanto ad emettere apposita CAD, ma il plico non veniva ritirato nel termine di dieci giorni, decorrente dal
19.6.2018. Per tali motivi, spirato il termine di legge previsto per il pagamento della sanzione,
l'opposta emetteva l'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata.
Ripercorsa l'intera vicenda, venendo ora al merito dell'opposizione, si osserva quanto segue.
Il lamenta la nullità assoluta dell'ordinanza ingiunzione impugnata, in quanto la stessa Pt_1 richiamerebbe la sentenza n. 6/2018 del 09/01/2018, senza tuttavia indicare l'Ufficio Giudiziario che l'ha emessa. Deduce quindi che il presunto trasgressore non sarebbe stato messo in condizioni di comprendere la natura dell'atto e non avrebbe avuto la possibilità di identificarlo, mancando qualsiasi riferimento di cui alla violazione ed alla decisione del Tribunale emittente, con palese violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
3 Trattasi però di eccezione priva di pregio.
Ed invero, dall'ordinanza ingiunzione emessa emerge, in maniera sufficientemente precisa e dettagliata, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3 della L.241/90 la fattispecie oggetto di ingiunzione, ponendo pertanto il trasgressore nelle condizioni di comprendere appieno l'illecito contestatogli, anche con riferimento alla sentenza penale n.6/2018 che lo ha assolto dal reato di cui all'art. 291 bis della legge n. 43 del 1973. Si osserva al riguardo che l'obbligo di rendere manifesti i motivi del provvedimento è comunemente rinvenuto nell'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa, e conseguentemente di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato (da ultimo si veda Cass. 20 marzo 2009, n. 6901; Cass. 8 maggio 2006, n. 10478). Va rammentato, in proposito, che lo stesso art. 3 della l. n. 241/1990 ha previsto l'istituto della motivazione per relationem, in virtù del quale l'esternazione dei motivi della determinazione della PA può essere desunta dal mero richiamo ad un ulteriore atto amministrativo. In particolare, l'art. 3, comma 3, stabilisce che se la motivazione risulta da un altro atto, quest'ultimo deve essere richiamato. In virtù del menzionato disposto normativo, dunque, il provvedimento amministrativo motivato con un semplice rinvio ad altro atto del procedimento assolve all'obbligo di motivazione previsto dal medesimo art. 3, al primo comma, ed è pertanto pienamente legittimo.
Allo stesso modo, è privo di pregio l'ulteriore motivo di impugnazione, relativo alla irregolarità della notifica del verbale presupposto del 29 giugno 2018.
Si osserva infatti che l'art. 14 l. 689/1981 prevede che la violazione amministrativa, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni, e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Nel caso di specie si verte proprio nell'ipotesi di cui al terzo comma del citato art. 14.
Parte Ed invero, come dedotto e documentato dall' l'illecito è scaturito dall'accertamento eseguito in data 3 maggio 2014 dalla Guardia di Finanza, la quale ha deferito il innanzi all'autorità Pt_1
Giudiziaria di Benevento. Il giudizio penale a carico del si concluse con la sentenza di Pt_1
assoluzione n.6/2018 già richiamata, per intervenuta depenalizzazione della fattispecie di reato.
Parte Il Tribunale, con nota del 2 maggio 2018, recepita dall' il successivo 22 maggio 2018 (cfr. Parte all.2 alla memoria difensiva dell' depositata il 26 maggio 2023) ha trasmesso gli atti alla stessa Controparte_1
4 Alla luce di tali circostanze, considerato che la trasmissione è avvenuta in favore all'autorità competente a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, il termine di cui all'ultimo comma Parte dell'art. 14 decorreva dalla data della ricezione di tali atti da parte dell' che, nel caso di specie,
è avvenuta, come anzidetto il 22 maggio 2018.
La notifica del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo si è pertanto perfezionata in data 29.6.2018, decorso il termine di dieci giorni dall'emissione della comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale datata 19 giugno 2018, e quindi nel pieno rispetto del termine di giorni 90 di cui all'art. 14 l. 689/81.
Più in dettaglio, l' ha emesso in data 14/06/2018 con prot.n. 48081 atto di contestazione a CP_1
carico della parte (All.3), non notificato per assenza del destinatario, ed immesso nella cassetta postale dello stabile, comunicando alla parte il deposito dello stesso presso l'ufficio postale mediante raccomandata n.66824142991-9 del 19/06/2018. Detto plico non è stato ritirato dalla parte, ma risulta notificato per compiuta giacenza. (All.4).
A ciò si aggiunga che il tentativo di notifica è stato effettuato in Benevento, alla via Cosimo
Nuzzolo n.
6. Trattasi dello stesso indirizzo di residenza indicato dal Catapano in ricorso (cfr. pag.1). Non vi è dunque alcun errore nell'individuazione della residenza del trasgressore.
L'eccezione è pertanto infondata.
Non coglie nel segno neppure l'ulteriore motivo di opposizione relativo alla presunta prescrizione dell'illecito.
In tema di depenalizzazione dei reati trasformati in illeciti amministrativi, si è invero posta la questione della decorrenza della prescrizione.
In particolare, ci si è chiesti se la prescrizione decorra dal momento in cui è stato commesso il fatto, oppure dal momento (successivo) in cui gli atti sono trasmessi all'Autorità amministrativa a seguito della depenalizzazione.
Secondo la Cassazione, è valida la seconda tesi, in forza del principio generale secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'articolo 2935 del Codice civile (Cassazione, ordinanza del 27 luglio 2018, n. 19897).
Ciò vale anche per il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa.
Ne deriva che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, il momento da cui può essere esercitato il diritto di riscossione non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo
5 41 della Legge n. 689/1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa.
Nel caso di specie, la trasmissione è avvenuta il 22 maggio 2018, mentre la sanzione è stata irrogata il 28 marzo 2023, come del resto espressamente riconosciuto dal ricorrente (cfr. pag. 3 del ricorso), quindi nel rispetto del termine quinquennale.
In conclusione, l'opposizione va respinta.
Per quanto attiene alle spese di lite, va rappresentato che recentemente la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9900 del 15 aprile 2021, ha statuito che il trasgressore non può essere condannato al pagamento delle spese legali se l'ente pubblico (incluse le Agenzie) si è difeso con un suo funzionario, come nella fattispecie.
Conseguentemente, alcuna pronuncia sulle spese può essere resa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione adottata dal Direttore dell' Parte_1 [...]
del 28/3/2023 (prot. n. 18735), ogni altra istanza ed eccezione disattesa, Controparte_1
così provvede: respinge l'opposizione; nulla per le spese.
Benevento, 27 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile -in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice unico, all'udienza del 20 marzo 2024, a seguito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1603 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Bocchino, giusta procura in atti;
Parte_1
-opponente-
E
– Sede Controparte_1 di Napoli, in persona del Direttore dell'Ufficio Dr. , Persona_1
-opposta-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 27 gennaio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 aprile 2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Direttore dell' del Controparte_1
28/3/2023 (prot. n. 18735), con la quale gli veniva comminato il pagamento della sanzione amministrativa di € 14.919,30, di cui euro 19,30 per spese di accertamento e/o notificazione, nonché disposta la confisca e distruzione di quanto sequestrato.
Detta sanzione traeva origine dall'accertamento effettuato in data 3 maggio 2014 alle ore 19.10 circa, allorquando il veniva fermato dalla Guardia di Finanza -Nucleo Polizia Tributaria Pt_1
Benevento-Sezione Mobile alla fermata del pullman presso contrada San Vito, in Benevento.
1 In tale circostanza, gli agenti accertavano che l'odierno opponente era in possesso di tabacchi lavorati per Kg.2,980. Elevavano pertanto apposito verbale con la quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 291-bis, comma 2 del DPR n. 43/1973, e procedevano contestualmente al sequestro della merce, deferendolo inoltre, in stato di libertà, all'Autorità Giudiziaria di Benevento per il reato di detenzione nel territorio dello Stato italiano di tabacco estero di contrabbando per il quale questo Tribunale con sentenza n. 6/2018 del 09/01/2018, preso atto dell'intervenuta depenalizzazione del reato contestatogli, assolveva e disponeva la trasmissione Parte_1 degli atti all'autorità amministrativa competente per l'emanazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
A sostegno dell'opposizione, il deduceva: la nullità dell'intimazione per violazione della Pt_1
l. n. 212/2000 in materia di chiarezza e motivazione degli atti, con conseguente lesione del diritto di difesa, il difetto di motivazione dell'ingiunzione, in quanto dalla ricostruzione in atti non era dato evincersi l'autorità che aveva emanato la sentenza nel processo penale, nè quando la stessa era stata notificata al trasgressore, non risultando poi nessuna regolare notifica del verbale presupposto in
Parte data 29/06/2018, nonché la prescrizione della pretesa dell' , per il decorso del termine quinquennale previsto per le sanzioni amministrative.
Formulava inoltre apposita istanza di sospensiva dell'ordinanza, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il giudice designato fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 10 luglio 2023.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'avverso dedotto, di Controparte_1 cui chiedeva il rigetto, e concludendo per la conferma dell'ordinanza-ingiunzione emessa.
Con provvedimento del 15 dicembre 2023, il Tribunale riteneva insussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione in questa sede impugnata, e rinviava per la discussione all'udienza del 20 marzo 2024, a seguito della quale la causa veniva decisa.
L'opposizione è infondata, e va pertanto rigettata.
Per un corretto inquadramento della fattispecie, appare necessario, in via preliminare, ripercorrere l'intera vicenda, culminata con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata.
Ebbene, in data 03/05/2014 veniva elevato dalla Guardia di Finanza Nucleo Polizia Tributaria
Benevento-Sezione Mobile verbale per contrabbando di tabacchi lavorati per Kg.2,980 a carico di
, in violazione dell'art.291 bis del T.U.L.D. Il verbale veniva sottoscritto dalla Parte_1
parte e pertanto formalmente notificato.
2 Successivamente il Tribunale di Benevento, Sezione Penale, in data 09/01/2018 pronunciava sentenza n.6/2018, divenuta irrevocabile in data 10/02/2018, di assoluzione dell'imputato per intervenuta depenalizzazione del reato ex D. Lgs.n.8/2016.
Ed invero, nelle more è intervenuto il D.Lgs n. 8/2016, il quale ha depenalizzato, tra gli altri, il reato di cd. “contrabbando semplice”, con la conseguenza che le condotte che rientrano nelle fattispecie depenalizzate (come quella relativa al contrabbando di tabacchi lavorati, posta all'attenzione del
Tribunale) restano illecite, ma sono sanzionabili in via esclusivamente amministrativa.
Conseguentemente, il Tribunale di Benevento, sezione penale, con la sentenza innanzi richiamata, preso atto della intervenuta depenalizzazione della fattispecie di reato di cui era chiamato a rispondere l'odierno opponente, assolveva quest'ultimo dall'accusa di cui all'art. 291 bis della legge n. 43 del 1973 (a norma del quale “chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di € 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni), e contestualmente disponeva la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente all'irrogazione della sanzione pecuniaria.
In proposito si osserva infatti che l'art. 9 del decreto legislativo n. 8/2016 prevede la trasmissione degli atti, da parte dell'autorità giudiziaria, all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione pecuniaria. Ora, detta trasmissione è avvenuta in favore dell'ADM in data
22/05/2018, ed assunta al prot. n.041195, come risultante dall'allegato n. 2 depositato dall' CP_1 nel presente giudizio in data 26 maggio 2023. A seguito della trasmissione, l'opposta agenzia irrogava al trasgressore la sanzione amministrativa, notificandola a mezzo plico postale, che tuttavia non veniva recapitato per assenza del destinatario. L'agente postale provvedeva pertanto ad emettere apposita CAD, ma il plico non veniva ritirato nel termine di dieci giorni, decorrente dal
19.6.2018. Per tali motivi, spirato il termine di legge previsto per il pagamento della sanzione,
l'opposta emetteva l'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata.
Ripercorsa l'intera vicenda, venendo ora al merito dell'opposizione, si osserva quanto segue.
Il lamenta la nullità assoluta dell'ordinanza ingiunzione impugnata, in quanto la stessa Pt_1 richiamerebbe la sentenza n. 6/2018 del 09/01/2018, senza tuttavia indicare l'Ufficio Giudiziario che l'ha emessa. Deduce quindi che il presunto trasgressore non sarebbe stato messo in condizioni di comprendere la natura dell'atto e non avrebbe avuto la possibilità di identificarlo, mancando qualsiasi riferimento di cui alla violazione ed alla decisione del Tribunale emittente, con palese violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
3 Trattasi però di eccezione priva di pregio.
Ed invero, dall'ordinanza ingiunzione emessa emerge, in maniera sufficientemente precisa e dettagliata, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3 della L.241/90 la fattispecie oggetto di ingiunzione, ponendo pertanto il trasgressore nelle condizioni di comprendere appieno l'illecito contestatogli, anche con riferimento alla sentenza penale n.6/2018 che lo ha assolto dal reato di cui all'art. 291 bis della legge n. 43 del 1973. Si osserva al riguardo che l'obbligo di rendere manifesti i motivi del provvedimento è comunemente rinvenuto nell'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa, e conseguentemente di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato (da ultimo si veda Cass. 20 marzo 2009, n. 6901; Cass. 8 maggio 2006, n. 10478). Va rammentato, in proposito, che lo stesso art. 3 della l. n. 241/1990 ha previsto l'istituto della motivazione per relationem, in virtù del quale l'esternazione dei motivi della determinazione della PA può essere desunta dal mero richiamo ad un ulteriore atto amministrativo. In particolare, l'art. 3, comma 3, stabilisce che se la motivazione risulta da un altro atto, quest'ultimo deve essere richiamato. In virtù del menzionato disposto normativo, dunque, il provvedimento amministrativo motivato con un semplice rinvio ad altro atto del procedimento assolve all'obbligo di motivazione previsto dal medesimo art. 3, al primo comma, ed è pertanto pienamente legittimo.
Allo stesso modo, è privo di pregio l'ulteriore motivo di impugnazione, relativo alla irregolarità della notifica del verbale presupposto del 29 giugno 2018.
Si osserva infatti che l'art. 14 l. 689/1981 prevede che la violazione amministrativa, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni, e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Nel caso di specie si verte proprio nell'ipotesi di cui al terzo comma del citato art. 14.
Parte Ed invero, come dedotto e documentato dall' l'illecito è scaturito dall'accertamento eseguito in data 3 maggio 2014 dalla Guardia di Finanza, la quale ha deferito il innanzi all'autorità Pt_1
Giudiziaria di Benevento. Il giudizio penale a carico del si concluse con la sentenza di Pt_1
assoluzione n.6/2018 già richiamata, per intervenuta depenalizzazione della fattispecie di reato.
Parte Il Tribunale, con nota del 2 maggio 2018, recepita dall' il successivo 22 maggio 2018 (cfr. Parte all.2 alla memoria difensiva dell' depositata il 26 maggio 2023) ha trasmesso gli atti alla stessa Controparte_1
4 Alla luce di tali circostanze, considerato che la trasmissione è avvenuta in favore all'autorità competente a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, il termine di cui all'ultimo comma Parte dell'art. 14 decorreva dalla data della ricezione di tali atti da parte dell' che, nel caso di specie,
è avvenuta, come anzidetto il 22 maggio 2018.
La notifica del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo si è pertanto perfezionata in data 29.6.2018, decorso il termine di dieci giorni dall'emissione della comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale datata 19 giugno 2018, e quindi nel pieno rispetto del termine di giorni 90 di cui all'art. 14 l. 689/81.
Più in dettaglio, l' ha emesso in data 14/06/2018 con prot.n. 48081 atto di contestazione a CP_1
carico della parte (All.3), non notificato per assenza del destinatario, ed immesso nella cassetta postale dello stabile, comunicando alla parte il deposito dello stesso presso l'ufficio postale mediante raccomandata n.66824142991-9 del 19/06/2018. Detto plico non è stato ritirato dalla parte, ma risulta notificato per compiuta giacenza. (All.4).
A ciò si aggiunga che il tentativo di notifica è stato effettuato in Benevento, alla via Cosimo
Nuzzolo n.
6. Trattasi dello stesso indirizzo di residenza indicato dal Catapano in ricorso (cfr. pag.1). Non vi è dunque alcun errore nell'individuazione della residenza del trasgressore.
L'eccezione è pertanto infondata.
Non coglie nel segno neppure l'ulteriore motivo di opposizione relativo alla presunta prescrizione dell'illecito.
In tema di depenalizzazione dei reati trasformati in illeciti amministrativi, si è invero posta la questione della decorrenza della prescrizione.
In particolare, ci si è chiesti se la prescrizione decorra dal momento in cui è stato commesso il fatto, oppure dal momento (successivo) in cui gli atti sono trasmessi all'Autorità amministrativa a seguito della depenalizzazione.
Secondo la Cassazione, è valida la seconda tesi, in forza del principio generale secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'articolo 2935 del Codice civile (Cassazione, ordinanza del 27 luglio 2018, n. 19897).
Ciò vale anche per il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa.
Ne deriva che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, il momento da cui può essere esercitato il diritto di riscossione non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo
5 41 della Legge n. 689/1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa.
Nel caso di specie, la trasmissione è avvenuta il 22 maggio 2018, mentre la sanzione è stata irrogata il 28 marzo 2023, come del resto espressamente riconosciuto dal ricorrente (cfr. pag. 3 del ricorso), quindi nel rispetto del termine quinquennale.
In conclusione, l'opposizione va respinta.
Per quanto attiene alle spese di lite, va rappresentato che recentemente la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9900 del 15 aprile 2021, ha statuito che il trasgressore non può essere condannato al pagamento delle spese legali se l'ente pubblico (incluse le Agenzie) si è difeso con un suo funzionario, come nella fattispecie.
Conseguentemente, alcuna pronuncia sulle spese può essere resa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione adottata dal Direttore dell' Parte_1 [...]
del 28/3/2023 (prot. n. 18735), ogni altra istanza ed eccezione disattesa, Controparte_1
così provvede: respinge l'opposizione; nulla per le spese.
Benevento, 27 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
6