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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/06/2025, n. 3106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3106 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 11213/2020 R.G.A.C.
REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente
dott. Di Gesu Sonia Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11213/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in via Alberto Mario 32, 95129 Catania (CT), C.F._1
presso lo studio dell'avv. Amore Concetta, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Aidone (EN), in P.zza Vittorio Veneto, n. C.F._2
21, presso lo studio dell'avv. Carmelo Lombardo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: all'udienza del 28/05/2025 parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale e la causa è stata posta in decisione limitatamente alla pronuncia sullo status.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Catania in data Parte_1 Controparte_1
16.07.2015, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2015, numero 203,
parte I.
Dalla coppia sono nate le figlie il 26.09.2016 e il 12.06.2018. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 09.10.2020, ha chiesto la separazione personale Parte_1
dal marito con addebito e l'affido esclusivo delle figlie esponendo che quest'ultimo soffre di una grave forma di depressione e stati di ansia che hanno reso la convivenza intollerabile e determinato la crisi del matrimonio;
in data 08.06.2021, si è costituito in giudizio il resistente aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi ed opponendosi a tutte le altre richieste.
Non potendosi esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del convenuto all'udienza presidenziale del 17.06.2021, il Presidente ha adottato i provvedimenti urgenti a tutela dei coniugi e della prole e la causa è stata rimessa innanzi al G.I.; la ricorrente personalmente presente all'udienza del 28/05/2025, unitamente al suo difensore ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status.
Il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione limitatamente alla pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
_____
2 La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da è fondata e Parte_1
deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento tenuto nel corso del procedimento, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione o di una ripresa della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1
c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Poiché allo stato non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, in quanto le parti hanno formulato richieste istruttorie, al fine di definire le questioni patrimoniali e le altre domande connesse alla separazione, appare opportuno emettere sentenza parziale, e rimettere le parti dinanzi al giudice istruttore per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 e 2 c.c. dei coniugi CP_1
nato a [...], il [...] e nata a [...] il [...] che
[...] Parte_1
hanno contratto matrimonio in Catania in data 16.07.2015, iscritto nei registri dello Stato Civile
del Comune di Catania (CT) nell'anno 2015, numero 203, parte I;
2) provvede come da separata ordinanza a disporre la rimessione della causa sul ruolo innanzi al giudice istruttore.
3) spese al definitivo.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza
3 dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile il 6 giugno 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
4
REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente
dott. Di Gesu Sonia Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11213/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in via Alberto Mario 32, 95129 Catania (CT), C.F._1
presso lo studio dell'avv. Amore Concetta, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Aidone (EN), in P.zza Vittorio Veneto, n. C.F._2
21, presso lo studio dell'avv. Carmelo Lombardo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: all'udienza del 28/05/2025 parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale e la causa è stata posta in decisione limitatamente alla pronuncia sullo status.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Catania in data Parte_1 Controparte_1
16.07.2015, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2015, numero 203,
parte I.
Dalla coppia sono nate le figlie il 26.09.2016 e il 12.06.2018. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 09.10.2020, ha chiesto la separazione personale Parte_1
dal marito con addebito e l'affido esclusivo delle figlie esponendo che quest'ultimo soffre di una grave forma di depressione e stati di ansia che hanno reso la convivenza intollerabile e determinato la crisi del matrimonio;
in data 08.06.2021, si è costituito in giudizio il resistente aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi ed opponendosi a tutte le altre richieste.
Non potendosi esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del convenuto all'udienza presidenziale del 17.06.2021, il Presidente ha adottato i provvedimenti urgenti a tutela dei coniugi e della prole e la causa è stata rimessa innanzi al G.I.; la ricorrente personalmente presente all'udienza del 28/05/2025, unitamente al suo difensore ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status.
Il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione limitatamente alla pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
_____
2 La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da è fondata e Parte_1
deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento tenuto nel corso del procedimento, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione o di una ripresa della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1
c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Poiché allo stato non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, in quanto le parti hanno formulato richieste istruttorie, al fine di definire le questioni patrimoniali e le altre domande connesse alla separazione, appare opportuno emettere sentenza parziale, e rimettere le parti dinanzi al giudice istruttore per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 e 2 c.c. dei coniugi CP_1
nato a [...], il [...] e nata a [...] il [...] che
[...] Parte_1
hanno contratto matrimonio in Catania in data 16.07.2015, iscritto nei registri dello Stato Civile
del Comune di Catania (CT) nell'anno 2015, numero 203, parte I;
2) provvede come da separata ordinanza a disporre la rimessione della causa sul ruolo innanzi al giudice istruttore.
3) spese al definitivo.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza
3 dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile il 6 giugno 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
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