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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/11/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
476/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 476 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via E. Notarbartolo n. C.F._1
5, presso lo studio dell'avv. RI Ruta Ruta, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Palermo, via E. Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell'avv.
RI Ruta Ruta, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: v. note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473- bis. 49-51 c.p.c. e hanno avanzato Parte_1 CP_1 domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 09.03.2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti in data 18.09.2025, svoltasi mediante deposito di note scritte di trattazione, giusta richiesta in tal senso formulata dai coniugi.
La causa veniva con successiva ordinanza assegnata in decisione.
*****
Deve accogliersi la domanda con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni specificate con il ricorso congiunto, depositato il
09.03.2025.
Tali condizioni, reiterate da entrambi le parti con le note scritte di trattazione, come manifestate con i punti n. 1 e 2, non sono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e, pertanto, possono essere adottare ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale dei coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto previsto e pattuito dai coniugi con i punti 3-4-5-6-
7-8.
Quanto alla contestuale domanda di scioglimento del matrimonio il Collegio, preliminarmente, prende atto dell'ammissibilità della stessa, così come ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr.
Cass., SS. UU., n. 28727/2023).
Ciò chiarito, la domanda in questione non è, tuttavia, procedibile prima del decorso del termine indicato dall'art 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c., dalla data di scadenza assegnata per il deposito di note di trattazione scritta, provveda ad acquisire, sempre con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire all'udienza, secondo quanto prevede l'art. 2 l. n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con il ricorso introduttivo con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 07.04.1996 (C.F. ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F. ), i quali hanno contratto matrimonio a Misilmeri (PA), il C.F._2
24.05.2022, trascritto nel registro dello stato civile del medesimo comune al n. 4, parte I, anno
2022;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo nei termini stabiliti in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore dott. Andrea Quintavalle, come da separata ordinanza;
- dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.11.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 476 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via E. Notarbartolo n. C.F._1
5, presso lo studio dell'avv. RI Ruta Ruta, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Palermo, via E. Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell'avv.
RI Ruta Ruta, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: v. note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473- bis. 49-51 c.p.c. e hanno avanzato Parte_1 CP_1 domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 09.03.2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti in data 18.09.2025, svoltasi mediante deposito di note scritte di trattazione, giusta richiesta in tal senso formulata dai coniugi.
La causa veniva con successiva ordinanza assegnata in decisione.
*****
Deve accogliersi la domanda con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni specificate con il ricorso congiunto, depositato il
09.03.2025.
Tali condizioni, reiterate da entrambi le parti con le note scritte di trattazione, come manifestate con i punti n. 1 e 2, non sono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e, pertanto, possono essere adottare ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale dei coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto previsto e pattuito dai coniugi con i punti 3-4-5-6-
7-8.
Quanto alla contestuale domanda di scioglimento del matrimonio il Collegio, preliminarmente, prende atto dell'ammissibilità della stessa, così come ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr.
Cass., SS. UU., n. 28727/2023).
Ciò chiarito, la domanda in questione non è, tuttavia, procedibile prima del decorso del termine indicato dall'art 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c., dalla data di scadenza assegnata per il deposito di note di trattazione scritta, provveda ad acquisire, sempre con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire all'udienza, secondo quanto prevede l'art. 2 l. n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con il ricorso introduttivo con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 07.04.1996 (C.F. ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F. ), i quali hanno contratto matrimonio a Misilmeri (PA), il C.F._2
24.05.2022, trascritto nel registro dello stato civile del medesimo comune al n. 4, parte I, anno
2022;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo nei termini stabiliti in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore dott. Andrea Quintavalle, come da separata ordinanza;
- dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.11.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle