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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
RG nr. 200/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente dott. Lorenzo Puccetti Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 25/03/2021 da
- C.F. - Parte_1 C.F._1 rolo ed sso il suo studio in Vicolo Pescatori, 1, Treviso Parte appellante contro
– GIA' CP_1 Controparte_2
[...] P.IVA_1 difeso pe AN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Campana, 23, Treviso Parte appellata
* Oggetto: impugnazione della sentenza n. 315/2020 del Tribunale di Treviso pubblicata il 25.09.2020 NON NOTIFICATA In punto: lavoro accessorio – rapporto lavoro indeterminato – differenze retributive.
* CONCLUSIONI Conclusioni per parte appellante: previo ogni accertamento o declaratoria incidentali, ferma la pronuncia di primo grado in ordine alla sussistenza di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 30.3.2016, in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le domande formulate dal sig.
1 nel ricorso di primo grado di data 10.4.2017; con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado. Pt_1 confermarsi, per il resto, la sentenza impugnata.
Conclusioni per parte appellata: voglia la Corte d'Appello, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, nel merito: -) rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui alla narrativa;
-) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla società CP_3
riformare l'impugnato provvedimento nella parte in cui il Tribunale ha statuito non esservi stati
[...] ortamenti abdicativi del posto di lavoro da parte del signor Per l'effetto, Parte_1 accertare e dichiarare che il rapporto lavorativo si è risolto alla data del 30.6.2016, o quella diversa che dovesse risultare, e che l'appellante ha rinunciato al posto di lavoro/alla prosecuzione del rapporto lavorativo nelle occasioni indicate nella precedente esposizione;
-) conseguentemente all'accertamento di cui sopra, condannare la controparte alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi di legge ed ai danni da svalutazione monetaria;
-) spese e competenze professionali rifuse.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Treviso ha parzialmente accolto il ricorso presentato da volto ad Parte_1 accertare (queste le domande del Parte_1
a) La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell'appellata dal 30/3/2016 [ciò sul CP_1 presupposto, pacifico tra le p ra in essere rapporto di lavoro accessorio, quindi con previsione di lavoro a tempo parziale e con corresponsione della retribuzione a mezzo voucher, ed inoltre a termine, nei seguenti periodi:
➢ 8-15 settembre 2014 (voucher);
➢ 16 settembre 2014 – 30 giugno 2015 (contratti a termine e voucher);
➢ 23 settembre 2015 - 16 marzo 2016 (voucher);
➢ 30 marzo 2016 – 30 aprile 2016 (voucher);
➢ 2 maggio 2016 – 30 giugno 2016 (contratti a termine e voucher)];
b) L'irrilevanza del successivo contratto a termine siglato con decorrenza 2/5/2016 (con termine fissato al 30/6/2016);
c) La nullità del licenziamento orale asseritamente intimato il 30/6/2016 [con conseguente domanda di reintegrazione];
d) Il pagamento di somma a titolo di differenze retributive comunque maturate.
1.2. All'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale espletata il Tribunale di Treviso ha accertato che:
2 ➢ il rapporto di lavoro avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni di conducente di pullmino si era svolto senza soluzione di continuità a far data dal 30/3/20161 fino al 30/6/2016;
➢ la prestazione di lavoro accessorio2 era stata resa nell'ambito dell'esecuzione di servizi di appalto e trasporto scolastico e di trasporto disabili [la circostanza non è oggetto di contestazione] e quindi in violazione dell'art. 48, co. 6, d.lgs. 81/2015 allora vigente con conseguente applicazione [anche tale affermazione non è oggetto di appello] della disciplina del contratto a tempo indeterminato (l'art. 48, co. 6, d.lgs. 81/2015 infatti stabilisce che <È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto>>);
➢ in ragione della diversa qualificazione del rapporto sin dalla data menzionata, il successivo contratto a termine con effetti decorrenti dal 2/5/2016 – non essendo previsto alcun effetto novativo – è da ritenersi ininfluente rispetto al rapporto già in essere3; ritenendo infatti il giudice di prime cure che la violazione dell'art. 48, co. 6, d.lgs. 81/2015 determinasse la trasformazione del rapporto di lavoro accessorio in rapporto di lavoro ordinario a tempo indeterminato (affermazione, questa, non oggetto di appello);
➢ non è stata fornita prova di alcun licenziamento orale asseritamente intimato al lavoratore in data 30/6/2016 e il lavoratore, pertanto, avrebbe potuto al più invocare la tutela prevista per il termine nullo (costituzione del rapporto a tempo indeterminato e corresponsione in proprio favore dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 28 d.lgs. 81/2015 – affermazione non avversata dalla parta appellata) e non certo la richiesta reintegrazione prevista in caso di licenziamento orale (di cui non si è per l'appunto dato prova);
Tes 1 Queste le dichiarazioni della teste valorizzate dal Tribunale di Treviso: “Le mie mansioni erano di assistente dei pullmini utilizzati per accompagnare bini da casa a scuola e ritorno. Ho conosciuto il ricorrente nel 2016, dapprima infatti veniva impiegato come sostituto provvisorio di altri autisti e poi in modo continuativo come conducente del pulmino presso il quale io facevo assistenza. Questo nel periodo da marzo a giugno 2016. ADR preciso che dal 30 marzo 2016 al 30 giugno 2016 ho lavorato in modo continuativo nel pulmino condotto dal ricorrente”. Per quanto riguarda la testimonianza della invece, anch'essa citata nella motivazione del giudice di prime cure, si deve rilevare come null'abbia Tes_2 confermato in merito alle mansioni e alle attività effettivamente svolte dall'appellante né nel periodo anteriore al 2016 né in quello successivo. 2 Tale intendendosi, a mente dell'art. 48, co. 1, DLgs. 81/2015, le <attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile>> e che vengono retribuite a mezzo voucher. 3 Questa la motivazione resa sul punto dal Tribunale di Treviso: “Poiché il contratto doveva essere regolato secondo il tipo generale del rapporto a tempo indeterminato, la successiva stipulazione del contratto a termine, in mancanza dell'espressa previsione dell'effetto novativo, non può ritenersi influente sul rapporto che in realtà è continuato secondo le regole del tempo indeterminato”.
3 ➢ pur accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 30/3/2016 non sussiste il diritto del lavoratore alle differenze retributive come da egli prospettate in quanto calcolate con riferimento al tempo pieno mentre sarebbe emerso chiaramente che il rapporto si è svolto a tempo parziale [ed in effetti era lo stesso lavoratore che nel ricorso introduttivo allegava che la prestazione era stata eseguita secondo un orario di lavoro a tempo parziale anche precedentemente alla sottoscrizione dell'ultimo contratto a termine];
➢ al lavoratore spettano le differenze retributive conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da accessorio a tempo indeterminato, calcolate sulla base delle ore effettivamente lavorate.
Il giudice di prime cure ha per il resto respinto le eccezioni sollevate dalla convenuta odierna appellata, ed in particolare quelle riferite alla efficacia abdicativa dei rifiuti opposti dal lavoratore alle offerte di lavoro presentategli dalla società successive al 30/6/2016, accogliendo il ricorso nei limiti sopra indicati [tema, questo, oggetto di appello incidentale].
2. Ha impugnato la sentenza Parte_1 affidandosi a quattro motivi di appello e chiedendone la conferma unicamente in ordine all'accertata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 30/3/2016.
2.1. Con il primo motivo di appello il censura la sentenza nella Pt_1 parte in cui ha ritenuto non provato il licenziamento orale che asserisce essergli stato intimato in data 30/6/2016.
Al riguardo, preliminarmente, contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'impugnativa del licenziamento sulla base della mancata menzione di ciò nella missiva del 10/10/2016. Rileva a tal proposito che il licenziamento orale non richiede impugnazione stragiudiziale e che l'impugnazione giudiziale sarebbe stata validamente fatta nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
Ulteriormente censura la decisione del Tribunale di Treviso ove ha affermato la carenza di elementi probatori in ordine alla sussistenza del licenziamento orale, dolendosi in particolar modo della mancata ammissione dei capitoli di prova orale 7) e 8) del ricorso introduttivo, che avrebbero fornito elementi valutativi essenziali in tal senso4.
4 Ulteriormente rileva che, ad ogni modo, non sarebbe necessaria alcuna prova in virtù rapporto su iniziativa del datore>>. In altre parole, secondo l'appellante posto che il rapporto che legava le parti in causa doveva considerarsi a tempo indeterminato sin dal 30/3/2016 e che, di conseguenza, il successivo contratto a termine deve considerarsi nullo, allora la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 30/6/2016 [fatto pacifico e non contestato] deve necessariamente essere ricondotta alla volontà del datore (non essendo state dedotte in giudizio né le dimissioni del lavoratore né un atto di risoluzione per mutuo consenso) e quindi ad un licenziamento orale.
2.2. Con il secondo motivo di appello censura l'erroneo inquadramento della fattispecie sanzionatoria per aver il giudice di prime cure affermato che la tutela invocabile avverso la cessazione del rapporto è quella prevista per il termine nullo.
In particolare, secondo l'appellante dall'inesistenza giuridica del contratto a tempo determinato discenderebbe l'inapplicabilità delle tutele previste dal d.lgs. 81/2015. Il contratto a termine, infatti, deve ritenersi come inesistente e mai esistito tra le parti, con conseguente inapplicabilità della sanzione prevista dall'art. 28 del decreto citato per i soli casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Insiste inoltre per la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, se non in ossequio alla disciplina del licenziamento orale, in applicazione delle tutele previste dall'art. 2 d.lgs. 23/2015 ed in particolare per il fatto che il recesso intervenuto nel caso di specie rientrerebbe tra gli “altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”.
2.3. Con il terzo motivo rileva l'erroneità della sentenza nella parte relativa alla quantificazione dell'orario di lavoro ove il giudice ha accertato la sussistenza di un tempo parziale orizzontale in luogo di un tempo pieno.
Principalmente rileva che le presunzioni legali impongono, una volta riqualificato il rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato, il riconoscimento di un lavoro a tempo pieno in assenza di una valida pattuizione del tempo parziale tra le parti. Si richiama a tal proposito all'art. 10
segnalarono al datore di lavoro del ricorrente delle presunte inadempienze del lavoratore nello svolgimento della propria prestazione lavorativa (ovvero il mancato rispetto dei protocolli prescritti per l'effettuazione della discesa e della salita dei disabili dall'autobus); 8) Vero che tale vicenda determinò la resistente a licenziare il ricorrente in data 30 giugno 2016, al termine del servizio di appalto che l'impresa aveva effettuato per l'ulss n. 7 di Conegliano per il trasporto dei disabili.
5 d.lgs. 81/2015 e a diverse pronunce della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 14797/2019 che richiama al suo interno Cass. 1375/2018 e Cass. 12269/2004). Ritiene in particolare che, prima della messa in mora con la presentazione del ricorso introduttivo, il diritto retributivo deve essere quantificato avuto riguardo alla durata effettiva della prestazione, mentre per il futuro – a seguito dell'accertamento della diversa natura del rapporto dedotto in causa – il credito retributivo deve essere quantificato sulla base di un orario a tempo pieno.
In subordine, ritiene comunque che la quantificazione operata dal giudice (part-time orizzontale a 18 ore) sia errata in quanto si sarebbe comunque data prova di attività lavorativa per 21,85 ore in media alla settimana come attestato dai documenti 2 e 3 mai contestati dall'appellata.
2.4. In via subordinata, con il quarto motivo di appello, censura la sentenza nella parte in cui ha quantificato l'indennità risarcitoria spettante e l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di ricostituzione del rapporto di lavoro.
Preliminarmente impugna il termine apposto al contratto del 2 maggio 2016 in quanto viziato sotto vari profili:
a) il contratto è stato stipulato come “stagionale” in difetto della stagionalità stessa trattandosi di un servizio continuativo;
b) la documentazione prodotta dalla convenuta non legittima comunque l'applicazione della stagionalità al rapporto de quo in ragione del fatto che il contratto di prossimità del 26 giugno 2015 prodotto in giudizio non è valido per mancata prova del rispetto del principio della rappresentatività delle OO.SS.
Insiste quindi sulla conferma dell'accertamento di illegittimità della causale del contratto a termine stipulato il 2 maggio 2016 e chiede l'applicazione delle tutele di cui all'art. 28 d.lgs. 81/2015 ma con applicazione della misura massima dell'indennità prevista (6 mensilità) e con intimazione dell'ordine di ricostituzione del rapporto su cui il giudice di primo grado non si è pronunciato.
3. Si è costituita in data 31 maggio 2022 con memoria difensiva ed appello incidentale prendendo posizione sulle difese avversarie e CP_1 preliminarmente rilevando che, in esecuzione della sentenza di primo grado ha:
6 − versato al lavoratore l'importo di € 10.084,14 a titolo di differenze retributive dovute;
− proposto più volte all'appellante di riprendere servizio per le medesime mansioni senza ottenere alcun riscontro positivo;
− licenziato il lavoratore per giusta causa in ragione delle incongruenti giustificazioni fornite dal suddetto in occasione delle richieste di ripresa di servizio avanzate dalla società.
3.1. In ordine al primo motivo di appello [licenziamento orale] ne contesta la fondatezza sotto plurimi profili:
a) la cessazione del rapporto è avvenuta per scadenza del termine apposto (allora ritenendosi ciò legittimo) per stessa ammissione del lavoratore che, attraverso il sindacato, ha impugnato la nullità del termine e non ha fatto riferimento ad alcun recesso;
b) le risultanze delle prove testimoniali hanno dimostrato che poco prima della scadenza del termine la società ha proposto al lavoratore di prolungare il contratto anche per il mese di luglio 2016 ma questi avrebbe rifiutato facendo così spirare il termine apposto al contratto;
c) non può condividersi il percorso argomentativo dell'appellante per cui, non essendovi prova di dimissioni volontarie o di risoluzione per mutuo consenso il recesso deve ricondursi necessariamente ad un licenziamento orale;
d) i capitoli di prova di cui il lavoratore lamenta la mancata ammissione, oltre ad essere speculari a quelli della società, sono generici e quindi correttamente esclusi dal giudice di prime cure.
3.2. In ordine al secondo motivo di appello [effetti della nullità del termine] rileva anzitutto che il contratto a termine stipulato a suo tempo dalle parti è un fatto incontestabile e voluto dalle parti che solo in un momento successivo, per effetto dell'accertamento giudiziale, è stato ritenuto viziato, in particolar modo con accertamento della nullità della clausola appositiva del termine, non potendosi invece ritenere – come preteso dall'appellante – che il contratto fosse da considerarsi come mai esistito.
Ulteriormente censura le conclusioni di parte appellante in relazione alla tutela accessibile per effetto della dichiarazione di nullità del termine, ritenendo che al più dovrebbe darsi applicazione (come fatto dal giudice) dell'art. 28 d.lgs. 81/2015 e non dell'art. 2 d.lgs. 23/2015 posto che quest'ultimo fa riferimento
7 ai licenziamenti riconducibili alle c.d. “altre nullità” e nulla c'entra con le ipotesi di violazione dell'art. 48 d.lgs. 81/2015 per impiego di voucher nelle prestazioni accessorie rese nell'ambito degli appalti.
3.3. Quanto al terzo motivo di appello [determinazione dell'orario di lavoro] rileva anzitutto che la pretesa dell'appellante di veder calcolato l'orario sulla scorta di quanto evincibile dai voucher usati per il periodo antecedente a maggio 2016 è infondata in quanto, a partire dal 2 maggio 2016, egli si è attenuto all'orario disposto nel contratto a termine (18 ore settimanali quotidianamente ripartite). In secondo luogo, eccepisce l'irrilevanza della giurisprudenza citata in ragione del fatto che questa riguarda la questione dei contratti a termine privi di indicazione dell'orario di lavoro, quando invece nel caso di specie l'orario è stato correttamente indicato.
3.4. In ordine al quarto motivo [quantificazione dell'indennità risarcitoria ex art. 28] rileva che alcuna condotta gravemente scorretta può essere riconosciuta in capo all'azienda in quanto il ricorso ai contratti a termine sarebbe stato legittimato dalla contrattazione aziendale (accordo del 26 giugno 2015) che consente di derogare ai limiti in tal senso previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in ragione delle specifiche attività svolte dalla società. In ordine alla legittimità della contrattazione di prossimità, inoltre, rileva la tardività delle eccezioni mosse dal lavoratore che sarebbero state svolte solamente in corso di causa e non con il ricorso introduttivo, di talché esse devono considerarsi inammissibili.
4. La società propone inoltre appello incidentale sentenza in cui il giudice di primo grado ha affermato che nel comportamento del lavoratore non sarebbe ravvisabile la volontà di rinunciare alla reintegrazione>>5 con unico articolato motivo sulla scorta del fatto che, se il giudice avesse diversamente statuito, al lavoratore non sarebbe spettato alcunché, o comunque unicamente le somme relative al risarcimento.
8 4.1. Preliminarmente rammenta che il lavoratore ha dapprima rifiutato il prolungamento del contratto a termine allora in essere per il mese di luglio e, successivamente, rifiutato la nuova proposta di assunzione optando per l'indennità sostitutiva della reintegra nella misura di 15 mensilità ex art. 2 co. 3 d.lgs. 23/2015.
Da ciò l'appellante incidentale fa discendere:
- la risoluzione per mutuo consenso del rapporto all'epoca in essere;
- la risoluzione del rapporto di lavoro e la rinuncia alla ricostituzione/prosecuzione del rapporto per effetto dell'opzione per l'indennità sostitutiva.
4.2. Prendendo quindi posizione sul capo della sentenza impugnato rileva l'erroneità della sentenza sotto due profili.
Innanzitutto, ritiene non corretta la statuizione in ordine alla irrilevanza dell'opzione ex art. 2 cit. ai fini della valutazione del contegno del lavoratore, in quanto questa sarebbe stata subordinata all'accertamento della sussistenza di un licenziamento orale (non accertato) laddove la domanda è stata avanzata quando era già stato depositato il ricorso e quindi in un momento in cui il lavoratore sarebbe stato a conoscenza di tutte le conseguenze della sua domanda.
In secondo luogo, quanto alla valutazione del comportamento del lavoratore avuto conto della congruità o meno dell'offerta presentatagli il 1° settembre 2017, la società preliminarmente ritiene di dover ricostruire la vicenda processuale come di seguito:
a) con il ricorso introduttivo il lavoratore ha eccepito l'illegittimità del contratto a termine per aver in precedenza svolto attività per la società in forza di altri accordi ma non ha lamentato alcun vizio specifico del contratto in sé;
b) la società si è quindi difesa sul punto spiegando le ragioni degli accordi deducendo sulle modalità di svolgimento del lavoro;
c) con la costituzione del nuovo difensore del lavoratore (memoria del 13 luglio 2018) questi ha eccepito l'inesistenza di accordi aziendali per il lavoro stagionale e, conseguentemente, l'illegittimità della causale del contratto a termine;
9 d) a quel punto la società ha dedotto in causa gli accordi aziendali per prendere posizione sulle eccezioni nuove.
Ciò premesso la società rileva che:
- il giudice avrebbe dovuto rilevare la tardività dell'eccezione in ordine alla causale del contratto a termine impugnato e pertanto non avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito, con la conseguenza che la pronuncia resa si appalesa come violazione dell'art. 112 c.p.c.;
- anche ove si volesse trascurare la questione della tardività dell'eccezione, le produzioni documentali effettuate dalla società in sede di risposta all'eccezione del lavoratore sulla causale del contratto a termine sono sufficienti a dimostrare in uno la legittimità del ricorso al contratto a termine stagionale (che ricomprende anche le attività di trasporto disabili a differenza di quanto statuito dal giudice di prime cure) e di conseguenza anche la congruità dell'offerta presentata al lavoratore a settembre 2017.
In ragione di tutto ciò insiste pertanto per la riforma della sentenza nella parte in cui ha escluso la volontà abdicativa del lavoratore.
5. La causa, iscritta a ruolo in grado di appello in data 25/3/2021 e poi rinviata per ragioni organizzative con decreti dell'1.06.2022, del 24.1.2023, del 26.9.2023 e del 2.4.2024, è stata trattata nel corso dell'udienza del 14/11/2024 e quindi del 13/2/2025 all'esito della quale è stata decisa nei termini qui in appresso esplicitati.
*
6. L'appello, nei limiti di cui in appresso, merita (parziale) accoglimento dovendo, di contro, essere disattese le richieste di parte appellata formulate con unico motivo di appello incidentale.
7. Muovendo dall'appello principale e, in particolare, dal primo e dal secondo motivo di impugnazione in quanto nella sostanza entrambe diretti a contrastare l'affermazione fatta dal Tribunale di Treviso di insussistenza del dedotto licenziamento orale e conseguente rigetto della domanda volta ad ottenere la tutela di cui all'art. 2, DLgs. 23/2015 (posto che in primo grado l'odierno appellante non aveva in alcun modo sostenuto l'illegittimità del proprio asserito licenziamento per ragioni differenti dall'essere stato oralmente allontanato dal luogo di lavoro), occorre innanzitutto rilevare come inconferenti, ed in ogni caso superate da quanto subito in appresso si dirà, siano le doglianze del in ordine alla ritenuta Parte_1
10 insussistente impugnativa del licenziamento sulla base della mancata menzione di ciò nella missiva del 10/10/2016. Ed infatti, il capo della sentenza criticata non afferma in alcun modo la carenza di impugnazione del licenziamento quanto, invece, l'insussistenza di un licenziamento orale in quanto il lavoratore non ne avrebbe dato la prova. In ogni caso la difesa è ultronea atteso che parte appellata non aveva, in primo grado, sollevato eccezione di decadenza con riferimento all'impugnazione del licenziamento bensì solo in punto tardività dell'impugnazione del termine apposto al contratto di lavoro.
Quanto, poi, alla questione nodale posta dall'appellante e, quindi, in merito alla prova del licenziamento informale, reputa il Collegio potersi affermare la condivisibilità delle valutazioni del Tribunale di Treviso che ha affermato come sia rimasta sfornita di dimostrazione l'allegazione di un allontanamento orale del da parte di dal Parte_1 CP_1 luogo di lavoro. Ciò sul presupposto che compete al lavoratore che affermi di essere stato oralmente licenziato fornire la prova di quanto dedotto (tra le tante, cass. civ. 16013/2022).
Ed infatti, i capitoli di prova orale dall'appellante proposti [così come riportati alla precedente nota n. 4] si palesano fin troppo generici oltre che valutativi (certamente essendo valutativo il capitolo n. 8) in quanto funzionali solo a fornire il possibile motivo dell'allontanamento dal luogo di lavoro del ma nulla descrivendo in merito all'evento Parte_1
(l'allontanamento) che l'appellante qualifica come licenziamento orale e che infatti non viene in alcun modo descritto quanto alle circostanze del suo verificarsi. Fatto parimenti negato dal datore di lavoro che evidentemente collega la fine della prestazione al raggiungimento del termine così come apposto in contratto di lavoro.
Deve a tal proposito essere in ogni caso puntualizzato come il ragionamento logico deduttivo dell'appellante non sia in alcun modo condivisibile non ravvisandosi invero alcun principio di diritto che consenta di affermare che la cessazione di un rapporto di lavoro dovuta all'apposizione di un termine - ancorchè nullo perché il rapporto a termine sopravviene senza efficacia novativa a un rapporto che si è accertato essere già a tempo indeterminato da una data antecedente - si commuti sic et simpliciter in un licenziamento orale. Dovendosi peraltro evidenziare come nello specifico caso in esame, la formale stipulazione tra le parti (in data 2/5/2016) di un contratto di lavoro a termine ben si ponga quale atto scritto che determina, alla data del 30/6/2016 (al
11 raggiungimento del termine, quindi), la cessazione del rapporto di lavoro, con tanto di indicazione delle oggettive ragioni del recesso datoriale che vengono infatti individuate nella fine dell'appalto presso il quale il lavoratore sarebbe stato, ed infatti è stato, impiegato (a tal riguardo si veda, mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 27/06/2023, n. 18254, non massimata). Il che, in ogni caso, in definiva consente di escludere che il Parte_1 ia stato oralmente invitato ad andarsene dal luogo di lavoro e
[...] così a cessare di rendere la propria prestazione lavorativa quale autista di autobus.
Da quanto sopra, non potendosi quindi affermare la sussistenza di un licenziamento orale, discende l'inaccoglibilità della richiesta del Parte_1
i conseguire la tutela riservata a tale tipologia di licenziamento
[...] invero configurandosi nel caso di specie la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che si è protratto, senza soluzione di continuità, con decorrenza, come richiesto dallo stesso appellante ed affermato dal giudice di Treviso, dal 30/3/2016; rapporto poi terminato (ma la questione pare essere oggi oggetto di giudizio presso il Tribunale di Treviso) con il successivo formale licenziamento del Parte_1
8. Condivisibili sono invece le doglienze mosse dall'appellante con il terzo motivo di appello.
8.1. Ed infatti, con riferimento al capo della sentenza gravata afferente alle differenze retributive richieste limitatamente al lavoro svolto (differenze retributive quindi pretese dall'appellante tra quanto percepito a mezzo voucher e quanto avrebbe dovuto percepire in applicazione del CCNL di riferimento per le effettive ore di lavoro), rileva il Collegio come l'iniziale allegazione (in ricorso introduttivo di primo grado) di svolgimento di una media di 21,85 ore alla settimana è rimasta incontestata da parte della datrice di lavoro, ciò implicando che è parimenti rimasto incontestato il conteggio effettuato dal
– di cui al doc. 7 – delle differenze retributive Parte_1 dovute e dallo stesso appellante quantificate in € 510,56.
Assente contestazione che, in definitiva, permette di ritenere dimostrato quanto allegato dall'appellante in merito all'orario effettivamente seguito fino alla data di sostanziale interruzione del rapporto e che parimenti consente di ritenere provata l'entità delle differenze retributive dovute (€ 510,56, appunto).
12 Spetterà pertanto all'appellante, ove nelle more parte appellata abbia già dato (come in effetti pare che sia) esecuzione alla pronuncia di primo grado, il pagamento della differenza tra la suddetta somma (€ 510,56) e quanto percepito proprio in adempimento del comando contenuto nella sentenza appellata.
8.2. Parimenti condivisibili sono le valutazioni del Parte_1 con riferimento all'orario per così dire standard del rapporto
[...] intercorso tra le parti con decorrenza 30/3/2016.
Ed infatti, una volta affermata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro che di fatto ha preso vita in assenza della stipulazione di un contratto scritto, inevitabile è pervenire alla conclusione che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato (tutt'ora, salve le eventuali successive interruzioni, in essere). Ciò in ragione del fatto che la prova del tempo parziale (che sia stato convenuto tra le parti all'atto dell'instaurazione del rapporto) deve essere necessariamente offerta per iscritto;
cosa che nel caso di specie non si è verificata.
Deve pertanto essere affermato, con quanto da ciò discende anche in punto corretta determinazione della retribuzione da prendere a riferimento al fine della liquidazione dell'indennità di cui all'art. 28, DLgs 81/2015, che tra le parti intercorre rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno. Affermazione questa che certamente ha rilevanza con riferimento alla necessità di ricostituzione del rapporto tra le parti.
9. Venendo al quarto motivo di appello, occorre, innanzitutto rilevare come non sia ravvisabile alcuna omessa pronuncia in ordine alla richiesta di ricostituzione del rapporto di lavoro atteso che, tanto la motivazione quanto il dispositivo della sentenza impugnata, danno atto della conversione del rapporto a tempo indeterminato e, quindi, della perdurante attualità dello stesso. Il dato è invero talmente pacifico tra le parti che il datore di lavoro oggi parte appellata ha proceduto, in seguito, una volta re-instaurato il rapporto di lavoro tra le parti per effetto della pronuncia gravata, a comminare il licenziamento di cui le parti hanno dato atto nel corso del presente giudizio.
9.1. Inammissibile, per difetto di interesse, è poi la persistente impugnativa da parte dell'appellante del contratto a termine datato 2/5/2016.
Ed infatti dall'accoglimento di tale domanda il Parte_1 non potrebbe conseguire effetti migliorativi rispetto a quelli già ottenuti in
13 esito alla pronuncia appellata per come in codesta sede parzialmente riformata.
9.2. Quanto all'entità dell'indennità – pari a tre mensilità – disposta dalla pronuncia di primo grado rileva il collegio come l'appello sia sul punto oltremodo generico non chiarendo parte appellante le ragioni per le quali, alla luce dei criteri di cui all'art. 8, Legge 604/1966, che infatti non vengono in alcun modo menzionati, l'indennità risarcitoria contemplata dall'art. 28, DLgs 81/2015, dovrebbe essere determinata in sei mensilità piuttosto che nelle tre indicate dal Tribunale di Treviso.
Né si chiariscono le ragioni, che questo collegio comunque non trova, per le quali all'affermazione della nullità del contratto a termine datato 2/5/2016 dovrebbe conseguire una sanzione/risarcimento più elevata di quella già riconosciuta dal giudice di prime cure.
9.3. Il quarto motivo di appello, pertanto, non può trovare accoglimento.
10. Trattando ora dell'appello incidentale, mediante il quale CP_1
chiede sia affermata l'intervenuta rinuncia dell'appellante alla
[...] ricostituzione/prosecuzione del rapporto di lavoro (domanda che conferma come alla stessa datrice di lavoro sia ben chiara la prosecuzione del rapporto di lavoro con quanto da ciò discende in termini retributivi), ritiene il Collegio sufficiente rilevare come alcuna condotta tenuta dal Parte_1
che l'appellata descrive a pagina 18 della propria memoria di
[...] costituzione in appello - sia compatibile ed indicativa della volontà di rinunciare alla prosecuzione del rapporto di lavoro avendo invero il olo rifiutato offerte da parte di Parte_1 CP_1
non coerenti con il diritto dallo stesso azionato e riconosciutogli all'esito
[...] del presente giudizio e, quindi, con la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Né una simile volontà abdicativa da parte dell'appellante emerge dal documento C6 dimesso da posto che nella missiva in CP_1 esame il oltre a chiarire le ragioni del rifiuto Parte_1 delle proposte fatte dalla datrice di lavoro (in quanto non coerenti con il diritto preteso), ha in via subordinata optato per l'indennità sostitutiva della reintegra a patto che riconoscesse, cosa che non ha CP_1 fatto, di averlo licenziato oralmente ( non ha CP_1
14 riconosciuto l'effettività del licenziamento né la sussistenza dello stesso è stata affermata anche in questa sede giudiziale).
L'appello incidentale deve quindi essere rigettato con le conseguenze di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002.
11. Quanto, infine, alle spese di giudizio, data la soccombenza di parte appellata che vede anche il rigetto dell'appello incidentale proposto, le stesse non possono non essere liquidate in favore della parte appellante in base al principio della soccombenza, ciò secondo quanto previsto dal d.m. 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore di controversia e del fatto che nel presente grado di giudizio non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dei capi 1, 3 e 4 della sentenza impugnata:
- dichiara che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti deve intendersi indeterminato e a tempo pieno a far data dal 30 marzo 2016 [capo 1];
- ridetermina l'indennità prevista dall'articolo 28 decreto legislativo del 2015 n. 81 in misura pari a complessive 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto tenuto conto che tra le parti deve essere ripristinato rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato [capo 3];
- ridetermina la somma di cui al capo 4 della sentenza impugnata in € 510,56 [capo 4].
b) Rigetta l'appello incidentale;
c) condanna parte appellata alla rifusione dei costi di giudizio sopportati dalla parte appellante a tale titolo liquidando per il presente grado di giudizio la somma complessiva di € 6.946,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte appellata che ha proposto appello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
15 previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Venezia in data 13/02/2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 7) Vero che nel corso dell'ultimo servizio prestato dal ricorrente per l'impresa convenuta (cioè nell'appalto relativo al trasporto dei disabili per conto dell'ulss n. 7 di Conegliano) si verificarono degli screzi tra il ricorrente e i committenti dell'appalto i quali 5 Questa la parte motiva censurata: “Devono essere respinte le eccezioni della parte convenuta relative all'asserita rinuncia alla reintegrazione che non è rinvenibile nel contegno assunto dal lavoratore rispetto all'offerta di assunzione a tempo determinato o a tempo indeterminato con sospensione non retribuita nei mesi estivi. Dalla mancata accettazione di tali proposte infatti non può dedursi la rinuncia del lavoratore al contratto a tempo indeterminato invocato in giudizio con le medesime mansioni pacificamente esercitate che prevedevano anche il trasporto disabili non soggetto alla sospensione estiva per la chiusura delle scuole parte convenuta comunque non ha dimostrato che il tipo di contratto di fatto praticato non fosse soggetto alla stagionalità [… ]Parimenti non può indursi la rinuncia al rapporto a tempo indeterminato dall'esercizio dell'opzione ex art. 2 del decreto legislativo 23/2015 perché tale opzione faceva riferimento ad un licenziamento orale ipotetico che non è stato accertato in giudizio”
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente dott. Lorenzo Puccetti Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 25/03/2021 da
- C.F. - Parte_1 C.F._1 rolo ed sso il suo studio in Vicolo Pescatori, 1, Treviso Parte appellante contro
– GIA' CP_1 Controparte_2
[...] P.IVA_1 difeso pe AN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Campana, 23, Treviso Parte appellata
* Oggetto: impugnazione della sentenza n. 315/2020 del Tribunale di Treviso pubblicata il 25.09.2020 NON NOTIFICATA In punto: lavoro accessorio – rapporto lavoro indeterminato – differenze retributive.
* CONCLUSIONI Conclusioni per parte appellante: previo ogni accertamento o declaratoria incidentali, ferma la pronuncia di primo grado in ordine alla sussistenza di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 30.3.2016, in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le domande formulate dal sig.
1 nel ricorso di primo grado di data 10.4.2017; con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado. Pt_1 confermarsi, per il resto, la sentenza impugnata.
Conclusioni per parte appellata: voglia la Corte d'Appello, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, nel merito: -) rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui alla narrativa;
-) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla società CP_3
riformare l'impugnato provvedimento nella parte in cui il Tribunale ha statuito non esservi stati
[...] ortamenti abdicativi del posto di lavoro da parte del signor Per l'effetto, Parte_1 accertare e dichiarare che il rapporto lavorativo si è risolto alla data del 30.6.2016, o quella diversa che dovesse risultare, e che l'appellante ha rinunciato al posto di lavoro/alla prosecuzione del rapporto lavorativo nelle occasioni indicate nella precedente esposizione;
-) conseguentemente all'accertamento di cui sopra, condannare la controparte alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi di legge ed ai danni da svalutazione monetaria;
-) spese e competenze professionali rifuse.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Treviso ha parzialmente accolto il ricorso presentato da volto ad Parte_1 accertare (queste le domande del Parte_1
a) La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell'appellata dal 30/3/2016 [ciò sul CP_1 presupposto, pacifico tra le p ra in essere rapporto di lavoro accessorio, quindi con previsione di lavoro a tempo parziale e con corresponsione della retribuzione a mezzo voucher, ed inoltre a termine, nei seguenti periodi:
➢ 8-15 settembre 2014 (voucher);
➢ 16 settembre 2014 – 30 giugno 2015 (contratti a termine e voucher);
➢ 23 settembre 2015 - 16 marzo 2016 (voucher);
➢ 30 marzo 2016 – 30 aprile 2016 (voucher);
➢ 2 maggio 2016 – 30 giugno 2016 (contratti a termine e voucher)];
b) L'irrilevanza del successivo contratto a termine siglato con decorrenza 2/5/2016 (con termine fissato al 30/6/2016);
c) La nullità del licenziamento orale asseritamente intimato il 30/6/2016 [con conseguente domanda di reintegrazione];
d) Il pagamento di somma a titolo di differenze retributive comunque maturate.
1.2. All'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale espletata il Tribunale di Treviso ha accertato che:
2 ➢ il rapporto di lavoro avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni di conducente di pullmino si era svolto senza soluzione di continuità a far data dal 30/3/20161 fino al 30/6/2016;
➢ la prestazione di lavoro accessorio2 era stata resa nell'ambito dell'esecuzione di servizi di appalto e trasporto scolastico e di trasporto disabili [la circostanza non è oggetto di contestazione] e quindi in violazione dell'art. 48, co. 6, d.lgs. 81/2015 allora vigente con conseguente applicazione [anche tale affermazione non è oggetto di appello] della disciplina del contratto a tempo indeterminato (l'art. 48, co. 6, d.lgs. 81/2015 infatti stabilisce che <È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto>>);
➢ in ragione della diversa qualificazione del rapporto sin dalla data menzionata, il successivo contratto a termine con effetti decorrenti dal 2/5/2016 – non essendo previsto alcun effetto novativo – è da ritenersi ininfluente rispetto al rapporto già in essere3; ritenendo infatti il giudice di prime cure che la violazione dell'art. 48, co. 6, d.lgs. 81/2015 determinasse la trasformazione del rapporto di lavoro accessorio in rapporto di lavoro ordinario a tempo indeterminato (affermazione, questa, non oggetto di appello);
➢ non è stata fornita prova di alcun licenziamento orale asseritamente intimato al lavoratore in data 30/6/2016 e il lavoratore, pertanto, avrebbe potuto al più invocare la tutela prevista per il termine nullo (costituzione del rapporto a tempo indeterminato e corresponsione in proprio favore dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 28 d.lgs. 81/2015 – affermazione non avversata dalla parta appellata) e non certo la richiesta reintegrazione prevista in caso di licenziamento orale (di cui non si è per l'appunto dato prova);
Tes 1 Queste le dichiarazioni della teste valorizzate dal Tribunale di Treviso: “Le mie mansioni erano di assistente dei pullmini utilizzati per accompagnare bini da casa a scuola e ritorno. Ho conosciuto il ricorrente nel 2016, dapprima infatti veniva impiegato come sostituto provvisorio di altri autisti e poi in modo continuativo come conducente del pulmino presso il quale io facevo assistenza. Questo nel periodo da marzo a giugno 2016. ADR preciso che dal 30 marzo 2016 al 30 giugno 2016 ho lavorato in modo continuativo nel pulmino condotto dal ricorrente”. Per quanto riguarda la testimonianza della invece, anch'essa citata nella motivazione del giudice di prime cure, si deve rilevare come null'abbia Tes_2 confermato in merito alle mansioni e alle attività effettivamente svolte dall'appellante né nel periodo anteriore al 2016 né in quello successivo. 2 Tale intendendosi, a mente dell'art. 48, co. 1, DLgs. 81/2015, le <attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile>> e che vengono retribuite a mezzo voucher. 3 Questa la motivazione resa sul punto dal Tribunale di Treviso: “Poiché il contratto doveva essere regolato secondo il tipo generale del rapporto a tempo indeterminato, la successiva stipulazione del contratto a termine, in mancanza dell'espressa previsione dell'effetto novativo, non può ritenersi influente sul rapporto che in realtà è continuato secondo le regole del tempo indeterminato”.
3 ➢ pur accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 30/3/2016 non sussiste il diritto del lavoratore alle differenze retributive come da egli prospettate in quanto calcolate con riferimento al tempo pieno mentre sarebbe emerso chiaramente che il rapporto si è svolto a tempo parziale [ed in effetti era lo stesso lavoratore che nel ricorso introduttivo allegava che la prestazione era stata eseguita secondo un orario di lavoro a tempo parziale anche precedentemente alla sottoscrizione dell'ultimo contratto a termine];
➢ al lavoratore spettano le differenze retributive conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da accessorio a tempo indeterminato, calcolate sulla base delle ore effettivamente lavorate.
Il giudice di prime cure ha per il resto respinto le eccezioni sollevate dalla convenuta odierna appellata, ed in particolare quelle riferite alla efficacia abdicativa dei rifiuti opposti dal lavoratore alle offerte di lavoro presentategli dalla società successive al 30/6/2016, accogliendo il ricorso nei limiti sopra indicati [tema, questo, oggetto di appello incidentale].
2. Ha impugnato la sentenza Parte_1 affidandosi a quattro motivi di appello e chiedendone la conferma unicamente in ordine all'accertata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 30/3/2016.
2.1. Con il primo motivo di appello il censura la sentenza nella Pt_1 parte in cui ha ritenuto non provato il licenziamento orale che asserisce essergli stato intimato in data 30/6/2016.
Al riguardo, preliminarmente, contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'impugnativa del licenziamento sulla base della mancata menzione di ciò nella missiva del 10/10/2016. Rileva a tal proposito che il licenziamento orale non richiede impugnazione stragiudiziale e che l'impugnazione giudiziale sarebbe stata validamente fatta nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
Ulteriormente censura la decisione del Tribunale di Treviso ove ha affermato la carenza di elementi probatori in ordine alla sussistenza del licenziamento orale, dolendosi in particolar modo della mancata ammissione dei capitoli di prova orale 7) e 8) del ricorso introduttivo, che avrebbero fornito elementi valutativi essenziali in tal senso4.
4 Ulteriormente rileva che, ad ogni modo, non sarebbe necessaria alcuna prova in virtù rapporto su iniziativa del datore>>. In altre parole, secondo l'appellante posto che il rapporto che legava le parti in causa doveva considerarsi a tempo indeterminato sin dal 30/3/2016 e che, di conseguenza, il successivo contratto a termine deve considerarsi nullo, allora la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 30/6/2016 [fatto pacifico e non contestato] deve necessariamente essere ricondotta alla volontà del datore (non essendo state dedotte in giudizio né le dimissioni del lavoratore né un atto di risoluzione per mutuo consenso) e quindi ad un licenziamento orale.
2.2. Con il secondo motivo di appello censura l'erroneo inquadramento della fattispecie sanzionatoria per aver il giudice di prime cure affermato che la tutela invocabile avverso la cessazione del rapporto è quella prevista per il termine nullo.
In particolare, secondo l'appellante dall'inesistenza giuridica del contratto a tempo determinato discenderebbe l'inapplicabilità delle tutele previste dal d.lgs. 81/2015. Il contratto a termine, infatti, deve ritenersi come inesistente e mai esistito tra le parti, con conseguente inapplicabilità della sanzione prevista dall'art. 28 del decreto citato per i soli casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Insiste inoltre per la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, se non in ossequio alla disciplina del licenziamento orale, in applicazione delle tutele previste dall'art. 2 d.lgs. 23/2015 ed in particolare per il fatto che il recesso intervenuto nel caso di specie rientrerebbe tra gli “altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”.
2.3. Con il terzo motivo rileva l'erroneità della sentenza nella parte relativa alla quantificazione dell'orario di lavoro ove il giudice ha accertato la sussistenza di un tempo parziale orizzontale in luogo di un tempo pieno.
Principalmente rileva che le presunzioni legali impongono, una volta riqualificato il rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato, il riconoscimento di un lavoro a tempo pieno in assenza di una valida pattuizione del tempo parziale tra le parti. Si richiama a tal proposito all'art. 10
segnalarono al datore di lavoro del ricorrente delle presunte inadempienze del lavoratore nello svolgimento della propria prestazione lavorativa (ovvero il mancato rispetto dei protocolli prescritti per l'effettuazione della discesa e della salita dei disabili dall'autobus); 8) Vero che tale vicenda determinò la resistente a licenziare il ricorrente in data 30 giugno 2016, al termine del servizio di appalto che l'impresa aveva effettuato per l'ulss n. 7 di Conegliano per il trasporto dei disabili.
5 d.lgs. 81/2015 e a diverse pronunce della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 14797/2019 che richiama al suo interno Cass. 1375/2018 e Cass. 12269/2004). Ritiene in particolare che, prima della messa in mora con la presentazione del ricorso introduttivo, il diritto retributivo deve essere quantificato avuto riguardo alla durata effettiva della prestazione, mentre per il futuro – a seguito dell'accertamento della diversa natura del rapporto dedotto in causa – il credito retributivo deve essere quantificato sulla base di un orario a tempo pieno.
In subordine, ritiene comunque che la quantificazione operata dal giudice (part-time orizzontale a 18 ore) sia errata in quanto si sarebbe comunque data prova di attività lavorativa per 21,85 ore in media alla settimana come attestato dai documenti 2 e 3 mai contestati dall'appellata.
2.4. In via subordinata, con il quarto motivo di appello, censura la sentenza nella parte in cui ha quantificato l'indennità risarcitoria spettante e l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di ricostituzione del rapporto di lavoro.
Preliminarmente impugna il termine apposto al contratto del 2 maggio 2016 in quanto viziato sotto vari profili:
a) il contratto è stato stipulato come “stagionale” in difetto della stagionalità stessa trattandosi di un servizio continuativo;
b) la documentazione prodotta dalla convenuta non legittima comunque l'applicazione della stagionalità al rapporto de quo in ragione del fatto che il contratto di prossimità del 26 giugno 2015 prodotto in giudizio non è valido per mancata prova del rispetto del principio della rappresentatività delle OO.SS.
Insiste quindi sulla conferma dell'accertamento di illegittimità della causale del contratto a termine stipulato il 2 maggio 2016 e chiede l'applicazione delle tutele di cui all'art. 28 d.lgs. 81/2015 ma con applicazione della misura massima dell'indennità prevista (6 mensilità) e con intimazione dell'ordine di ricostituzione del rapporto su cui il giudice di primo grado non si è pronunciato.
3. Si è costituita in data 31 maggio 2022 con memoria difensiva ed appello incidentale prendendo posizione sulle difese avversarie e CP_1 preliminarmente rilevando che, in esecuzione della sentenza di primo grado ha:
6 − versato al lavoratore l'importo di € 10.084,14 a titolo di differenze retributive dovute;
− proposto più volte all'appellante di riprendere servizio per le medesime mansioni senza ottenere alcun riscontro positivo;
− licenziato il lavoratore per giusta causa in ragione delle incongruenti giustificazioni fornite dal suddetto in occasione delle richieste di ripresa di servizio avanzate dalla società.
3.1. In ordine al primo motivo di appello [licenziamento orale] ne contesta la fondatezza sotto plurimi profili:
a) la cessazione del rapporto è avvenuta per scadenza del termine apposto (allora ritenendosi ciò legittimo) per stessa ammissione del lavoratore che, attraverso il sindacato, ha impugnato la nullità del termine e non ha fatto riferimento ad alcun recesso;
b) le risultanze delle prove testimoniali hanno dimostrato che poco prima della scadenza del termine la società ha proposto al lavoratore di prolungare il contratto anche per il mese di luglio 2016 ma questi avrebbe rifiutato facendo così spirare il termine apposto al contratto;
c) non può condividersi il percorso argomentativo dell'appellante per cui, non essendovi prova di dimissioni volontarie o di risoluzione per mutuo consenso il recesso deve ricondursi necessariamente ad un licenziamento orale;
d) i capitoli di prova di cui il lavoratore lamenta la mancata ammissione, oltre ad essere speculari a quelli della società, sono generici e quindi correttamente esclusi dal giudice di prime cure.
3.2. In ordine al secondo motivo di appello [effetti della nullità del termine] rileva anzitutto che il contratto a termine stipulato a suo tempo dalle parti è un fatto incontestabile e voluto dalle parti che solo in un momento successivo, per effetto dell'accertamento giudiziale, è stato ritenuto viziato, in particolar modo con accertamento della nullità della clausola appositiva del termine, non potendosi invece ritenere – come preteso dall'appellante – che il contratto fosse da considerarsi come mai esistito.
Ulteriormente censura le conclusioni di parte appellante in relazione alla tutela accessibile per effetto della dichiarazione di nullità del termine, ritenendo che al più dovrebbe darsi applicazione (come fatto dal giudice) dell'art. 28 d.lgs. 81/2015 e non dell'art. 2 d.lgs. 23/2015 posto che quest'ultimo fa riferimento
7 ai licenziamenti riconducibili alle c.d. “altre nullità” e nulla c'entra con le ipotesi di violazione dell'art. 48 d.lgs. 81/2015 per impiego di voucher nelle prestazioni accessorie rese nell'ambito degli appalti.
3.3. Quanto al terzo motivo di appello [determinazione dell'orario di lavoro] rileva anzitutto che la pretesa dell'appellante di veder calcolato l'orario sulla scorta di quanto evincibile dai voucher usati per il periodo antecedente a maggio 2016 è infondata in quanto, a partire dal 2 maggio 2016, egli si è attenuto all'orario disposto nel contratto a termine (18 ore settimanali quotidianamente ripartite). In secondo luogo, eccepisce l'irrilevanza della giurisprudenza citata in ragione del fatto che questa riguarda la questione dei contratti a termine privi di indicazione dell'orario di lavoro, quando invece nel caso di specie l'orario è stato correttamente indicato.
3.4. In ordine al quarto motivo [quantificazione dell'indennità risarcitoria ex art. 28] rileva che alcuna condotta gravemente scorretta può essere riconosciuta in capo all'azienda in quanto il ricorso ai contratti a termine sarebbe stato legittimato dalla contrattazione aziendale (accordo del 26 giugno 2015) che consente di derogare ai limiti in tal senso previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in ragione delle specifiche attività svolte dalla società. In ordine alla legittimità della contrattazione di prossimità, inoltre, rileva la tardività delle eccezioni mosse dal lavoratore che sarebbero state svolte solamente in corso di causa e non con il ricorso introduttivo, di talché esse devono considerarsi inammissibili.
4. La società propone inoltre appello incidentale sentenza in cui il giudice di primo grado ha affermato che nel comportamento del lavoratore non sarebbe ravvisabile la volontà di rinunciare alla reintegrazione>>5 con unico articolato motivo sulla scorta del fatto che, se il giudice avesse diversamente statuito, al lavoratore non sarebbe spettato alcunché, o comunque unicamente le somme relative al risarcimento.
8 4.1. Preliminarmente rammenta che il lavoratore ha dapprima rifiutato il prolungamento del contratto a termine allora in essere per il mese di luglio e, successivamente, rifiutato la nuova proposta di assunzione optando per l'indennità sostitutiva della reintegra nella misura di 15 mensilità ex art. 2 co. 3 d.lgs. 23/2015.
Da ciò l'appellante incidentale fa discendere:
- la risoluzione per mutuo consenso del rapporto all'epoca in essere;
- la risoluzione del rapporto di lavoro e la rinuncia alla ricostituzione/prosecuzione del rapporto per effetto dell'opzione per l'indennità sostitutiva.
4.2. Prendendo quindi posizione sul capo della sentenza impugnato rileva l'erroneità della sentenza sotto due profili.
Innanzitutto, ritiene non corretta la statuizione in ordine alla irrilevanza dell'opzione ex art. 2 cit. ai fini della valutazione del contegno del lavoratore, in quanto questa sarebbe stata subordinata all'accertamento della sussistenza di un licenziamento orale (non accertato) laddove la domanda è stata avanzata quando era già stato depositato il ricorso e quindi in un momento in cui il lavoratore sarebbe stato a conoscenza di tutte le conseguenze della sua domanda.
In secondo luogo, quanto alla valutazione del comportamento del lavoratore avuto conto della congruità o meno dell'offerta presentatagli il 1° settembre 2017, la società preliminarmente ritiene di dover ricostruire la vicenda processuale come di seguito:
a) con il ricorso introduttivo il lavoratore ha eccepito l'illegittimità del contratto a termine per aver in precedenza svolto attività per la società in forza di altri accordi ma non ha lamentato alcun vizio specifico del contratto in sé;
b) la società si è quindi difesa sul punto spiegando le ragioni degli accordi deducendo sulle modalità di svolgimento del lavoro;
c) con la costituzione del nuovo difensore del lavoratore (memoria del 13 luglio 2018) questi ha eccepito l'inesistenza di accordi aziendali per il lavoro stagionale e, conseguentemente, l'illegittimità della causale del contratto a termine;
9 d) a quel punto la società ha dedotto in causa gli accordi aziendali per prendere posizione sulle eccezioni nuove.
Ciò premesso la società rileva che:
- il giudice avrebbe dovuto rilevare la tardività dell'eccezione in ordine alla causale del contratto a termine impugnato e pertanto non avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito, con la conseguenza che la pronuncia resa si appalesa come violazione dell'art. 112 c.p.c.;
- anche ove si volesse trascurare la questione della tardività dell'eccezione, le produzioni documentali effettuate dalla società in sede di risposta all'eccezione del lavoratore sulla causale del contratto a termine sono sufficienti a dimostrare in uno la legittimità del ricorso al contratto a termine stagionale (che ricomprende anche le attività di trasporto disabili a differenza di quanto statuito dal giudice di prime cure) e di conseguenza anche la congruità dell'offerta presentata al lavoratore a settembre 2017.
In ragione di tutto ciò insiste pertanto per la riforma della sentenza nella parte in cui ha escluso la volontà abdicativa del lavoratore.
5. La causa, iscritta a ruolo in grado di appello in data 25/3/2021 e poi rinviata per ragioni organizzative con decreti dell'1.06.2022, del 24.1.2023, del 26.9.2023 e del 2.4.2024, è stata trattata nel corso dell'udienza del 14/11/2024 e quindi del 13/2/2025 all'esito della quale è stata decisa nei termini qui in appresso esplicitati.
*
6. L'appello, nei limiti di cui in appresso, merita (parziale) accoglimento dovendo, di contro, essere disattese le richieste di parte appellata formulate con unico motivo di appello incidentale.
7. Muovendo dall'appello principale e, in particolare, dal primo e dal secondo motivo di impugnazione in quanto nella sostanza entrambe diretti a contrastare l'affermazione fatta dal Tribunale di Treviso di insussistenza del dedotto licenziamento orale e conseguente rigetto della domanda volta ad ottenere la tutela di cui all'art. 2, DLgs. 23/2015 (posto che in primo grado l'odierno appellante non aveva in alcun modo sostenuto l'illegittimità del proprio asserito licenziamento per ragioni differenti dall'essere stato oralmente allontanato dal luogo di lavoro), occorre innanzitutto rilevare come inconferenti, ed in ogni caso superate da quanto subito in appresso si dirà, siano le doglianze del in ordine alla ritenuta Parte_1
10 insussistente impugnativa del licenziamento sulla base della mancata menzione di ciò nella missiva del 10/10/2016. Ed infatti, il capo della sentenza criticata non afferma in alcun modo la carenza di impugnazione del licenziamento quanto, invece, l'insussistenza di un licenziamento orale in quanto il lavoratore non ne avrebbe dato la prova. In ogni caso la difesa è ultronea atteso che parte appellata non aveva, in primo grado, sollevato eccezione di decadenza con riferimento all'impugnazione del licenziamento bensì solo in punto tardività dell'impugnazione del termine apposto al contratto di lavoro.
Quanto, poi, alla questione nodale posta dall'appellante e, quindi, in merito alla prova del licenziamento informale, reputa il Collegio potersi affermare la condivisibilità delle valutazioni del Tribunale di Treviso che ha affermato come sia rimasta sfornita di dimostrazione l'allegazione di un allontanamento orale del da parte di dal Parte_1 CP_1 luogo di lavoro. Ciò sul presupposto che compete al lavoratore che affermi di essere stato oralmente licenziato fornire la prova di quanto dedotto (tra le tante, cass. civ. 16013/2022).
Ed infatti, i capitoli di prova orale dall'appellante proposti [così come riportati alla precedente nota n. 4] si palesano fin troppo generici oltre che valutativi (certamente essendo valutativo il capitolo n. 8) in quanto funzionali solo a fornire il possibile motivo dell'allontanamento dal luogo di lavoro del ma nulla descrivendo in merito all'evento Parte_1
(l'allontanamento) che l'appellante qualifica come licenziamento orale e che infatti non viene in alcun modo descritto quanto alle circostanze del suo verificarsi. Fatto parimenti negato dal datore di lavoro che evidentemente collega la fine della prestazione al raggiungimento del termine così come apposto in contratto di lavoro.
Deve a tal proposito essere in ogni caso puntualizzato come il ragionamento logico deduttivo dell'appellante non sia in alcun modo condivisibile non ravvisandosi invero alcun principio di diritto che consenta di affermare che la cessazione di un rapporto di lavoro dovuta all'apposizione di un termine - ancorchè nullo perché il rapporto a termine sopravviene senza efficacia novativa a un rapporto che si è accertato essere già a tempo indeterminato da una data antecedente - si commuti sic et simpliciter in un licenziamento orale. Dovendosi peraltro evidenziare come nello specifico caso in esame, la formale stipulazione tra le parti (in data 2/5/2016) di un contratto di lavoro a termine ben si ponga quale atto scritto che determina, alla data del 30/6/2016 (al
11 raggiungimento del termine, quindi), la cessazione del rapporto di lavoro, con tanto di indicazione delle oggettive ragioni del recesso datoriale che vengono infatti individuate nella fine dell'appalto presso il quale il lavoratore sarebbe stato, ed infatti è stato, impiegato (a tal riguardo si veda, mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 27/06/2023, n. 18254, non massimata). Il che, in ogni caso, in definiva consente di escludere che il Parte_1 ia stato oralmente invitato ad andarsene dal luogo di lavoro e
[...] così a cessare di rendere la propria prestazione lavorativa quale autista di autobus.
Da quanto sopra, non potendosi quindi affermare la sussistenza di un licenziamento orale, discende l'inaccoglibilità della richiesta del Parte_1
i conseguire la tutela riservata a tale tipologia di licenziamento
[...] invero configurandosi nel caso di specie la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che si è protratto, senza soluzione di continuità, con decorrenza, come richiesto dallo stesso appellante ed affermato dal giudice di Treviso, dal 30/3/2016; rapporto poi terminato (ma la questione pare essere oggi oggetto di giudizio presso il Tribunale di Treviso) con il successivo formale licenziamento del Parte_1
8. Condivisibili sono invece le doglienze mosse dall'appellante con il terzo motivo di appello.
8.1. Ed infatti, con riferimento al capo della sentenza gravata afferente alle differenze retributive richieste limitatamente al lavoro svolto (differenze retributive quindi pretese dall'appellante tra quanto percepito a mezzo voucher e quanto avrebbe dovuto percepire in applicazione del CCNL di riferimento per le effettive ore di lavoro), rileva il Collegio come l'iniziale allegazione (in ricorso introduttivo di primo grado) di svolgimento di una media di 21,85 ore alla settimana è rimasta incontestata da parte della datrice di lavoro, ciò implicando che è parimenti rimasto incontestato il conteggio effettuato dal
– di cui al doc. 7 – delle differenze retributive Parte_1 dovute e dallo stesso appellante quantificate in € 510,56.
Assente contestazione che, in definitiva, permette di ritenere dimostrato quanto allegato dall'appellante in merito all'orario effettivamente seguito fino alla data di sostanziale interruzione del rapporto e che parimenti consente di ritenere provata l'entità delle differenze retributive dovute (€ 510,56, appunto).
12 Spetterà pertanto all'appellante, ove nelle more parte appellata abbia già dato (come in effetti pare che sia) esecuzione alla pronuncia di primo grado, il pagamento della differenza tra la suddetta somma (€ 510,56) e quanto percepito proprio in adempimento del comando contenuto nella sentenza appellata.
8.2. Parimenti condivisibili sono le valutazioni del Parte_1 con riferimento all'orario per così dire standard del rapporto
[...] intercorso tra le parti con decorrenza 30/3/2016.
Ed infatti, una volta affermata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro che di fatto ha preso vita in assenza della stipulazione di un contratto scritto, inevitabile è pervenire alla conclusione che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato (tutt'ora, salve le eventuali successive interruzioni, in essere). Ciò in ragione del fatto che la prova del tempo parziale (che sia stato convenuto tra le parti all'atto dell'instaurazione del rapporto) deve essere necessariamente offerta per iscritto;
cosa che nel caso di specie non si è verificata.
Deve pertanto essere affermato, con quanto da ciò discende anche in punto corretta determinazione della retribuzione da prendere a riferimento al fine della liquidazione dell'indennità di cui all'art. 28, DLgs 81/2015, che tra le parti intercorre rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno. Affermazione questa che certamente ha rilevanza con riferimento alla necessità di ricostituzione del rapporto tra le parti.
9. Venendo al quarto motivo di appello, occorre, innanzitutto rilevare come non sia ravvisabile alcuna omessa pronuncia in ordine alla richiesta di ricostituzione del rapporto di lavoro atteso che, tanto la motivazione quanto il dispositivo della sentenza impugnata, danno atto della conversione del rapporto a tempo indeterminato e, quindi, della perdurante attualità dello stesso. Il dato è invero talmente pacifico tra le parti che il datore di lavoro oggi parte appellata ha proceduto, in seguito, una volta re-instaurato il rapporto di lavoro tra le parti per effetto della pronuncia gravata, a comminare il licenziamento di cui le parti hanno dato atto nel corso del presente giudizio.
9.1. Inammissibile, per difetto di interesse, è poi la persistente impugnativa da parte dell'appellante del contratto a termine datato 2/5/2016.
Ed infatti dall'accoglimento di tale domanda il Parte_1 non potrebbe conseguire effetti migliorativi rispetto a quelli già ottenuti in
13 esito alla pronuncia appellata per come in codesta sede parzialmente riformata.
9.2. Quanto all'entità dell'indennità – pari a tre mensilità – disposta dalla pronuncia di primo grado rileva il collegio come l'appello sia sul punto oltremodo generico non chiarendo parte appellante le ragioni per le quali, alla luce dei criteri di cui all'art. 8, Legge 604/1966, che infatti non vengono in alcun modo menzionati, l'indennità risarcitoria contemplata dall'art. 28, DLgs 81/2015, dovrebbe essere determinata in sei mensilità piuttosto che nelle tre indicate dal Tribunale di Treviso.
Né si chiariscono le ragioni, che questo collegio comunque non trova, per le quali all'affermazione della nullità del contratto a termine datato 2/5/2016 dovrebbe conseguire una sanzione/risarcimento più elevata di quella già riconosciuta dal giudice di prime cure.
9.3. Il quarto motivo di appello, pertanto, non può trovare accoglimento.
10. Trattando ora dell'appello incidentale, mediante il quale CP_1
chiede sia affermata l'intervenuta rinuncia dell'appellante alla
[...] ricostituzione/prosecuzione del rapporto di lavoro (domanda che conferma come alla stessa datrice di lavoro sia ben chiara la prosecuzione del rapporto di lavoro con quanto da ciò discende in termini retributivi), ritiene il Collegio sufficiente rilevare come alcuna condotta tenuta dal Parte_1
che l'appellata descrive a pagina 18 della propria memoria di
[...] costituzione in appello - sia compatibile ed indicativa della volontà di rinunciare alla prosecuzione del rapporto di lavoro avendo invero il olo rifiutato offerte da parte di Parte_1 CP_1
non coerenti con il diritto dallo stesso azionato e riconosciutogli all'esito
[...] del presente giudizio e, quindi, con la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Né una simile volontà abdicativa da parte dell'appellante emerge dal documento C6 dimesso da posto che nella missiva in CP_1 esame il oltre a chiarire le ragioni del rifiuto Parte_1 delle proposte fatte dalla datrice di lavoro (in quanto non coerenti con il diritto preteso), ha in via subordinata optato per l'indennità sostitutiva della reintegra a patto che riconoscesse, cosa che non ha CP_1 fatto, di averlo licenziato oralmente ( non ha CP_1
14 riconosciuto l'effettività del licenziamento né la sussistenza dello stesso è stata affermata anche in questa sede giudiziale).
L'appello incidentale deve quindi essere rigettato con le conseguenze di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002.
11. Quanto, infine, alle spese di giudizio, data la soccombenza di parte appellata che vede anche il rigetto dell'appello incidentale proposto, le stesse non possono non essere liquidate in favore della parte appellante in base al principio della soccombenza, ciò secondo quanto previsto dal d.m. 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore di controversia e del fatto che nel presente grado di giudizio non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dei capi 1, 3 e 4 della sentenza impugnata:
- dichiara che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti deve intendersi indeterminato e a tempo pieno a far data dal 30 marzo 2016 [capo 1];
- ridetermina l'indennità prevista dall'articolo 28 decreto legislativo del 2015 n. 81 in misura pari a complessive 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto tenuto conto che tra le parti deve essere ripristinato rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato [capo 3];
- ridetermina la somma di cui al capo 4 della sentenza impugnata in € 510,56 [capo 4].
b) Rigetta l'appello incidentale;
c) condanna parte appellata alla rifusione dei costi di giudizio sopportati dalla parte appellante a tale titolo liquidando per il presente grado di giudizio la somma complessiva di € 6.946,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte appellata che ha proposto appello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
15 previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Venezia in data 13/02/2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 7) Vero che nel corso dell'ultimo servizio prestato dal ricorrente per l'impresa convenuta (cioè nell'appalto relativo al trasporto dei disabili per conto dell'ulss n. 7 di Conegliano) si verificarono degli screzi tra il ricorrente e i committenti dell'appalto i quali 5 Questa la parte motiva censurata: “Devono essere respinte le eccezioni della parte convenuta relative all'asserita rinuncia alla reintegrazione che non è rinvenibile nel contegno assunto dal lavoratore rispetto all'offerta di assunzione a tempo determinato o a tempo indeterminato con sospensione non retribuita nei mesi estivi. Dalla mancata accettazione di tali proposte infatti non può dedursi la rinuncia del lavoratore al contratto a tempo indeterminato invocato in giudizio con le medesime mansioni pacificamente esercitate che prevedevano anche il trasporto disabili non soggetto alla sospensione estiva per la chiusura delle scuole parte convenuta comunque non ha dimostrato che il tipo di contratto di fatto praticato non fosse soggetto alla stagionalità [… ]Parimenti non può indursi la rinuncia al rapporto a tempo indeterminato dall'esercizio dell'opzione ex art. 2 del decreto legislativo 23/2015 perché tale opzione faceva riferimento ad un licenziamento orale ipotetico che non è stato accertato in giudizio”