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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/07/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
n. r.g. 1749/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Giudice dott.ssa Alice Buonafede, nella causa civile iscritta al n. r.g. 1749/2021, dato atto della sostituzione dell'udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., su richiesta di entrambe le parti;
lette le note depositate dalle parti e viste le conclusioni dalle medesime precisate;
p.q.m.
decide come da provvedimento che deposita contestualmente, da considerare letto in udienza ai sensi dell'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 1749/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi degli artt. 127 ter, ultimo comma, e 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1749 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno
2021, a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del giorno 8.7.2025, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Firenze, al viale Giovanni Amendola n. 24/A, presso lo studio degli avv.ti Bernardino
IR e LV IR, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto introduttivo;
Attrice in riassunzione contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Delle Milizie n. 22, presso lo studio degli avv.ti Giorgio Liserre e Giovanni Marco Pizzicaroli, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta in riassunzione
2 Oggetto: domanda di adempimento;
Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla in Controparte_3
riassunzione a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di
Firenze nell'ambito del giudizio di opposizione, promosso dalla avverso Controparte_2
il decreto ingiuntivo n. 7668/2014, con cui era stato ingiunto a quest'ultima il pagamento, in favore della prima, della complessiva somma di euro 124.208,35, a titolo di corrispettivo in tesi dovuto per lo svolgimento di un incarico di ideazione e progettazione, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
La società attrice ha, nella specie, dedotto:
- che, in data 16.5.2013, la in occasione della pubblicazione del Controparte_2 bando regionale per la “Promozione dei vini sui mercati dei Paesi Terzi”, inserita nel programma azionale di sostegno di cui al Regolamento (CE) n. 491/09 per la campagna viticola 2013/2014 e successive, approvato con Decreto Dirigenziale n. 7787 del
30.4.2013, ha conferito alla medesima l'incarico di ideazione, redazione e presentazione del Progetto OCM vino relativo al decreto menzionato, nonché l'incarico di coordinamento delle attività del Progetto OCM vino - Misura “Promozione dei vini sui mercati dei Paesi Terzi”, quale soggetto attuatore dello stesso, in virtù del Decreto Mipaaf
n. 4123 del 22.7.2010;
- che il compenso dovuto per l'esecuzione del predetto incarico è stato ricompreso fra le spese ammesse a finanziamento e rimborsate dall'Unione Europea, sulla base di quanto previsto, sul punto, dal paragrafo 15 dell'art. 12 del decreto n. 7787 del 30.4.2013;
- che, per ogni azione prevista nel progetto redatto dalla stessa società e poi approvato da AG e dalla Regione Lazio, era prevista la specifica voce di spesa riguardante il
“costo direzione tecnica e coordinamento”;
- che, successivamente, la e l' Controparte_2 Controparte_4
[...] hanno presentato domanda congiunta di contributo, seguita e redatta dalla stessa società attrice, protocollata in data 28.6.2013, allegando anche una dichiarazione di intenti volta alla costituzione del raggruppamento temporaneo d'imprese poi denominato “Taste of
Lazio”;
- che, con Decreto Dirigenziale n. A06053 del 26.7.2013, la Regione Lazio ha approvato la relativa graduatoria, ammettendo al finanziamento le predette società e dandone loro comunicazione in data 29.7.2013, prot. n. 292939;
- che, il 29.8.2013, l' ha inviato la Controparte_5 comunicazione di approvazione del finanziamento nella misura di euro 1.018.101,17 e il relativo contratto per l'erogazione dello stesso con il Prot. n. DPMU 2013.3155;
- che, a seguito dell'approvazione del progetto, in data 18.9.2013, la e Controparte_2
l hanno costituito un raggruppamento Controparte_4
temporaneo di imprese denominato “Taste of Lazio” e hanno conferito alla Società
[...] incarico per l'attività di direzione tecnica e di coordinamento Controparte_3
organizzativo del progetto;
- che la ha poi rinunciato all'erogazione del predetto finanziamento e Controparte_2 che, nondimeno, sarebbe comunque dovuto, in favore della società attrice, il compenso per l'attività svolta;
- che il paragrafo n. 15 dell'art. 12 del Decreto n. 7787 del 30.4.2013 prevede che il compenso spettante alla società ricorrente, per le attività svolte dalla fase di ideazione del progetto a quella di realizzazione dello stesso, è da individuare nella percentuale del 10% del totale del costo delle azioni del progetto, per la somma complessiva di euro
277.132,04, oltre i.v.a. al 22%, a fronte di un costo totale di euro 2.771.320,39;
- che, in conseguenza della rinuncia da parte della società convenuta alla percezione del contributo comunitario, la ha ritenuto giusto stimare Controparte_3 quanto dovutole, per le prestazioni fino a quel momento svolte, nell'importo complessivo del 10% del contributo che AG aveva approvato per il progetto “Taste of Lazio”, per una somma di euro 101.810,12, oltre i.v.a. al 22%, in quanto l'incarico che le era stato affidato può considerarsi svolto per oltre la metà delle fasi previste;
4 - che l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività svolta, sulla base del primo incarico conferito, grava sulla Controparte_2
Sulla scorta di tali deduzioni, la società attrice ha, pertanto, domandato di:
“condannare la Società convenuta al pagamento in favore della Società attrice della complessiva somma di €. 124.208,35= (centoventiquattromiladuecentootto/35), o di quella diversa somma che risulterà di giustizia, a titolo di compenso per lo svolgimento dell'incarico di cui alla narrativa, oltre gli interessi legali al tasso di mora commerciale ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo e con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese e competenze del giudizio”.
La costituitasi in giudizio, ha evidenziato: Controparte_2
- che l'attività di ideazione, redazione e presentazione del Progetto OCM vino conferito alla società attrice non è di fatto stata svolta dalla medesima, la quale si è limitata a collazionare e presentare il progetto ideato dal dott. , proprio responsabile Persona_1 contabile-amministrativo, e che l'attività di coordinamento non è pacificamente stata svolta, data la rinuncia ad opera della medesima società all'erogazione del contributo;
- che la stessa ha, nella specie, incontrato difficoltà nell'accedere alla fideiussione necessaria per potere ottenere l'erogazione del finanziamento, come comunicato alla società attrice in data 17.9.2013;
- che, in data 22.10.2013, nella qualità di legale rappresentante dell'a.t.i. Parte_1
“Taste of Lazio”, è stato costretto ad inviare agli enti competenti la comunicazione dell'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto con l'AGEA, organo pagatore, e di rinuncia al contributo previsto dal bando OCM Vino Promozione nei Paesi Terzi
2013/2014, “a causa di sopraggiunti problemi con la società di consulenza”, che si aggiungevano a quelli incontrati con gli enti deputati a concedere la necessaria fideiussione;
- che la medesima non potrebbe considerarsi legittimata sul piano passivo, in quanto, per effetto della costituzione dell' l' è stata CP_6 Controparte_4 indicata come società capofila;
- che la pretesa creditoria azionata dalla società attrice non risulta adeguatamente
5 dimostrata, non avendo le parti convenuto la misura del compenso dovuto nei termini richiesti dalla stessa società;
- che, nella specie, in punto di quantificazione del compenso, l'art. 12 n. 15 del
Decreto ministeriale n. 4123 del 22.7.2010 non è stato espressamente richiamato e prevede in ogni caso una percentuale massima per il rimborso delle spese sostenute dai presentatori dei progetti, per avvalersi di mandatari.
La società convenuta ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata da controparte;
Controparte_2
2) in via principale nel merito, previo ogni più opportuno accertamento, dichiarare
l'illegittimità della domanda ex adverso formulata, in quanto inammissibile, improponibile e comunque assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti nel presente atto;
3) in via subordinata, nel merito, nella non creduta ipotesi che
l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse sussistere, perché provato, il diritto della
[...]
di ricevere adeguato compenso per l'attività realmente Controparte_7 svolta nell'interesse della ricalcolare il ridetto compenso, da Controparte_2 liquidarsi in via equitativa;
4) in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
e mutata la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del Tribunale
n. 21 del 9.2.2023, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del giorno 8.7.2025, sostituita, su richiesta congiunta delle parti, con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, appare utile sottolineare che la ha agito per conseguire l'adempimento Controparte_3
dell'obbligazione, asseritamente assunta dalla di provvedere al Controparte_2 pagamento del compenso per l'attività di ideazione e redazione di un progetto OCM Vino, svolta dalla prima in suo favore.
6 Al riguardo, non può prescindersi dal ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il creditore agisca per conseguire l'adempimento di un'obbligazione, lo stesso ha esclusivamente l'onere di dimostrare la fonte legale o negoziale della pretesa e la sua scadenza, allegando l'inadempimento della controparte, mentre competerebbe al debitore dare prova dell'avvenuto esatto adempimento o dell'intervento di altro fatto estintivo (cfr., per tutte, Cass., sez. un. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie, risulta incontestato e documentato che, con lettera del 16.5.2013, il legale rappresentante della ha conferito alla società attrice in Controparte_2
riassunzione “l'incarico relativo all'ideazione, redazione e presentazione del Progetto
OCM vino relativo al decreto MIPAAF n. 7787 del 30 aprile 2013 'Promozione sui mercati del Paesi esteri' per la 2013/2014 e seguenti”, esplicitando pure la Pt_2
volontà di scegliere la stessa società quale soggetto attuatore e affidandole l'incarico di coordinamento attività del richiamato progetto, relativo al decreto MIPAAF n. 4123 del
22.7.2010 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte attrice).
La stessa società ha, inoltre, documentato di avere provveduto alla redazione di un progetto denominato “Taste of Lazio”, che sarebbe stato presentato da una costituenda a.t.i. avente analoga denominazione, di cui la stessa è Controparte_3 indicata come responsabile, e che, con comunicazione Prot. N. 292939/DA/36/06 del
29.7.2013, proveniente dal Dipartimento competente della Regione Lazio, è stato rappresentato alla costituenda a.t.i. e alla responsabile del progetto che, con determinazione del Direttore Regionale Agricoltura n. A06053 del 13.7.2013, era stato ammesso a finanziamento il progetto triennale dalla medesima presentato, per un costo totale di euro 2.759.598,81, a cui corrispondeva un contributo comunitario del 50%, pari ad euro 1.379.799,46 (cfr. docc. 3 e 4 del fascicolo di parte attrice).
Alla luce di quanto appena argomentato, possono già svolgersi alcune precisazioni rispetto alle prime difese spiegate dalla società opposta, la quale ha, anzitutto, dedotto di non potere essere considerata legittimata sul piano passivo in relazione alle pretese azionate dalla società attrice e ha poi lamentato che quest'ultima non avrebbe di fatto
7 svolto alcuna attività rispetto alla ideazione e presentazione del progetto.
Con riferimento alla prima questione, precisato che la difesa in questione deve essere più correttamente intesa come una contestazione circa la titolarità passiva della pretesa dedotta in giudizio, avendo in sostanza la parte sostenuto di non essere l'effettivo soggetto obbligato sul piano passivo, è sufficiente osservare che la lettera di conferimento dell'incarico del 16.5.2013, invocata dall'attrice a fondamento delle pretese azionate, proviene espressamente dal legale rappresentante della di talché Controparte_2
quest'ultima è da riguardare l'unico soggetto, nei cui confronti la società attrice ha promesso lo svolgimento delle prestazioni indicate nella stessa lettera.
Anche a volere prescindere da ciò, è di tutta evidenza che la costituzione dell'associazione temporanea di imprese, avvenuta con atto del 18.9.2013, fra la società convenuta e la vale esclusivamente ad attribuire a Controparte_4
quest'ultima, individuata come capofila, la rappresentanza sostanziale e processuale nei rapporti con le autorità competenti per l'esecuzione del progetto, come esplicitato nello stesso atto costitutivo, senza che ciò possa produrre alcun riflesso rispetto al rapporto contrattuale per cui è causa, concluso per effetto di un pregresso conferimento di incarico proveniente dalla (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte attrice). Controparte_2
Si specifica, infine, che, a seguito del conferimento di un nuovo incarico alla
[...] ad opera di entrambe le società sopra indicate, contestualmente Controparte_3
alla costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, per ciò che riguarda le attività di attuazione del progetto, le società conferenti potrebbero al più reputarsi obbligate in solido, ma ciò riguarderebbe esclusivamente le prestazioni rese in relazione alla fase di attuazione del progetto, che pacificamente non si è svolta in ragione della rinuncia, da parte delle imprese, all'erogazione del finanziamento.
Circa, invece, il secondo aspetto sopra menzionato, si rileva che la società attrice si è limitata ad eccepire in modo generico che l'attività di redazione e ideazione del progetto sarebbe stata realizzata utilizzando il materiale già predisposto da un proprio dipendente, genericità che non consentirebbe di ritenere, in astratto, giustificato il mancato pagamento del compenso.
8 Può, quindi, proseguirsi con l'esame dell'ultimo profilo messo in luce dalla società convenuta, la quale ha lamentato che la parte attrice non avrebbe dato compiuta prova della pretesa creditoria azionata, affermando, nella specie, che il diritto di pretendere il compenso per l'attività svolta, per come dalla stessa quantificato, non avrebbe alcun fondamento nella documentazione prodotta, dovendosi nella specie considerare che la previsione invocata dall'attrice di cui all'art. 12 n. 15 del bando pubblicato dal MIPAAF prevede esclusivamente un limite massimo del 10% entro cui possono essere ammesse a finanziamento le spese sostenute dai partecipanti, per avvalersi dell'opera di mandatari nella realizzazione delle azioni relative all'erogazione del contributo, profilo che si reputa meritevole di condivisione per le ragioni di seguito esposte.
Si evidenzia, infatti, che la società attrice ha preteso di quantificare il compenso dovutole, applicando la percentuale del 10% sulla somma ammessa a finanziamento, che sarebbe stata oggetto di erogazione da parte dell'AG, indicando così una somma complessiva di euro 124.208,35, ossia euro 101.810,12, oltre euro 22.398,23 per i.v.a. al
22%, e asserendo che tale dato è stato oggetto di accordo fra le parti.
Dall'esame dei documenti in atti, nondimeno, emerge che, nella lettera di conferimento dell'incarico non è stato espressamente pattuito né l'obbligo di provvedere al versamento di un compenso a carico della né la misura dello stesso, con l'ulteriore Controparte_2 specificazione che detta circostanza non solo è stata compiutamente contestata dalla società convenuta, ma non è stata neppure dimostrata dall'asserita creditrice mediante il ricorso ad altri mezzi di prova, essendosi la stessa parte limitata a formulare un unico capitolo di prova per testi, senza alcun riferimento spazio-temporale, non ammesso perché avente ad oggetto una circostanza genericamente delineata e non suscettibile di essere provata per testi ai sensi dell'art. 2722 c.c., come eccepito dalla parte convenuta, e non specificamente riproposto in sede di precisazione delle conclusioni.
A ciò deve poi aggiungersi che l'applicazione della previsione invocata dall'attrice nei rapporti negoziali intercorsi con la società convenuta, come condivisibilmente evidenziato da quest'ultima, non risulta accoglibile, atteso che la predetta previsione è volta a porre un tetto massimo entro il quale le spese sostenute da coloro che hanno presentato un progetto
9 possono essere ammesse a finanziamento, ma non mira a disciplinare i rapporti fra i partecipanti al bando e gli eventuali mandatari, consulenti o prestatori di servizi, vieppiù evidenziando che detta previsione non è stata espressamente richiamata nella lettera di conferimento dell'incarico.
La previsione su cui la parte attrice fonda la propria pretesa rappresenta, in altri termini, un limite previsto dall'amministrazione che ha pubblicato il bando rispetto alla finanziabilità di spese sostenute dai partecipanti alla gara per servirsi di mandatari, di consulenti o di prestatori di servizi, ma non è in alcun modo volta a disciplinare il rapporto instaurato dalle parti, che è profilo interamente rimesso alla loro autonomia negoziale.
Da tanto discende immediatamente che, se può dirsi accertato che la Controparte_8 ha effettivamente conferito alla società attrice incarico per lo svolgimento delle attività di redazione e presentazione di un progetto per accedere all'erogazione di un finanziamento nei termini sopra descritti e che detto progetto è stato effettivamente presentato sotto la responsabilità della società attrice, nondimeno, quest'ultima non ha adeguatamente dimostrato che le parti avevano specificamente pattuito l'obbligo della di Controparte_2 provvedere al pagamento di un compenso, quantificandone l'ammontare, di talché non può dirsi interamente soddisfatto l'onere, gravante sulla creditrice, di dimostrare il titolo della pretesa azionata.
Deve, da ultimo, rimarcarsi che la stessa società attrice non ha, da un lato, fornito elementi sufficienti per provvedere ad un corretto inquadramento giuridico del contratto intercorso tra le parti, dall'altro, allegato indici utili per consentire eventualmente di giungere ad una quantificazione del compenso in misura diversa rispetto a quella dalla stessa pretesa e reputata non condivisibile.
3. Concludendo, la domanda proposta dalla società attrice deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della stessa e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificati dal d.m. n. 147 del 2022,
10 per lo scaglione di riferimento, da determinare in relazione al valore del petitum (causa di valore compreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00), con la precisazione che si applicheranno i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e i parametri minimi per le fasi istruttoria e decisoria, dato il loro limitato svolgimento e il carattere prettamente documentale della causa.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta tutte le domande proposte dalla Controparte_3
b) condanna la alla rifusione, in favore della Controparte_3 CP_2
delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 9.142,00, oltre
[...] rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
11
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Giudice dott.ssa Alice Buonafede, nella causa civile iscritta al n. r.g. 1749/2021, dato atto della sostituzione dell'udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., su richiesta di entrambe le parti;
lette le note depositate dalle parti e viste le conclusioni dalle medesime precisate;
p.q.m.
decide come da provvedimento che deposita contestualmente, da considerare letto in udienza ai sensi dell'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 1749/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi degli artt. 127 ter, ultimo comma, e 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1749 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno
2021, a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del giorno 8.7.2025, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Firenze, al viale Giovanni Amendola n. 24/A, presso lo studio degli avv.ti Bernardino
IR e LV IR, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto introduttivo;
Attrice in riassunzione contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Delle Milizie n. 22, presso lo studio degli avv.ti Giorgio Liserre e Giovanni Marco Pizzicaroli, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta in riassunzione
2 Oggetto: domanda di adempimento;
Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla in Controparte_3
riassunzione a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di
Firenze nell'ambito del giudizio di opposizione, promosso dalla avverso Controparte_2
il decreto ingiuntivo n. 7668/2014, con cui era stato ingiunto a quest'ultima il pagamento, in favore della prima, della complessiva somma di euro 124.208,35, a titolo di corrispettivo in tesi dovuto per lo svolgimento di un incarico di ideazione e progettazione, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
La società attrice ha, nella specie, dedotto:
- che, in data 16.5.2013, la in occasione della pubblicazione del Controparte_2 bando regionale per la “Promozione dei vini sui mercati dei Paesi Terzi”, inserita nel programma azionale di sostegno di cui al Regolamento (CE) n. 491/09 per la campagna viticola 2013/2014 e successive, approvato con Decreto Dirigenziale n. 7787 del
30.4.2013, ha conferito alla medesima l'incarico di ideazione, redazione e presentazione del Progetto OCM vino relativo al decreto menzionato, nonché l'incarico di coordinamento delle attività del Progetto OCM vino - Misura “Promozione dei vini sui mercati dei Paesi Terzi”, quale soggetto attuatore dello stesso, in virtù del Decreto Mipaaf
n. 4123 del 22.7.2010;
- che il compenso dovuto per l'esecuzione del predetto incarico è stato ricompreso fra le spese ammesse a finanziamento e rimborsate dall'Unione Europea, sulla base di quanto previsto, sul punto, dal paragrafo 15 dell'art. 12 del decreto n. 7787 del 30.4.2013;
- che, per ogni azione prevista nel progetto redatto dalla stessa società e poi approvato da AG e dalla Regione Lazio, era prevista la specifica voce di spesa riguardante il
“costo direzione tecnica e coordinamento”;
- che, successivamente, la e l' Controparte_2 Controparte_4
[...] hanno presentato domanda congiunta di contributo, seguita e redatta dalla stessa società attrice, protocollata in data 28.6.2013, allegando anche una dichiarazione di intenti volta alla costituzione del raggruppamento temporaneo d'imprese poi denominato “Taste of
Lazio”;
- che, con Decreto Dirigenziale n. A06053 del 26.7.2013, la Regione Lazio ha approvato la relativa graduatoria, ammettendo al finanziamento le predette società e dandone loro comunicazione in data 29.7.2013, prot. n. 292939;
- che, il 29.8.2013, l' ha inviato la Controparte_5 comunicazione di approvazione del finanziamento nella misura di euro 1.018.101,17 e il relativo contratto per l'erogazione dello stesso con il Prot. n. DPMU 2013.3155;
- che, a seguito dell'approvazione del progetto, in data 18.9.2013, la e Controparte_2
l hanno costituito un raggruppamento Controparte_4
temporaneo di imprese denominato “Taste of Lazio” e hanno conferito alla Società
[...] incarico per l'attività di direzione tecnica e di coordinamento Controparte_3
organizzativo del progetto;
- che la ha poi rinunciato all'erogazione del predetto finanziamento e Controparte_2 che, nondimeno, sarebbe comunque dovuto, in favore della società attrice, il compenso per l'attività svolta;
- che il paragrafo n. 15 dell'art. 12 del Decreto n. 7787 del 30.4.2013 prevede che il compenso spettante alla società ricorrente, per le attività svolte dalla fase di ideazione del progetto a quella di realizzazione dello stesso, è da individuare nella percentuale del 10% del totale del costo delle azioni del progetto, per la somma complessiva di euro
277.132,04, oltre i.v.a. al 22%, a fronte di un costo totale di euro 2.771.320,39;
- che, in conseguenza della rinuncia da parte della società convenuta alla percezione del contributo comunitario, la ha ritenuto giusto stimare Controparte_3 quanto dovutole, per le prestazioni fino a quel momento svolte, nell'importo complessivo del 10% del contributo che AG aveva approvato per il progetto “Taste of Lazio”, per una somma di euro 101.810,12, oltre i.v.a. al 22%, in quanto l'incarico che le era stato affidato può considerarsi svolto per oltre la metà delle fasi previste;
4 - che l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività svolta, sulla base del primo incarico conferito, grava sulla Controparte_2
Sulla scorta di tali deduzioni, la società attrice ha, pertanto, domandato di:
“condannare la Società convenuta al pagamento in favore della Società attrice della complessiva somma di €. 124.208,35= (centoventiquattromiladuecentootto/35), o di quella diversa somma che risulterà di giustizia, a titolo di compenso per lo svolgimento dell'incarico di cui alla narrativa, oltre gli interessi legali al tasso di mora commerciale ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo e con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese e competenze del giudizio”.
La costituitasi in giudizio, ha evidenziato: Controparte_2
- che l'attività di ideazione, redazione e presentazione del Progetto OCM vino conferito alla società attrice non è di fatto stata svolta dalla medesima, la quale si è limitata a collazionare e presentare il progetto ideato dal dott. , proprio responsabile Persona_1 contabile-amministrativo, e che l'attività di coordinamento non è pacificamente stata svolta, data la rinuncia ad opera della medesima società all'erogazione del contributo;
- che la stessa ha, nella specie, incontrato difficoltà nell'accedere alla fideiussione necessaria per potere ottenere l'erogazione del finanziamento, come comunicato alla società attrice in data 17.9.2013;
- che, in data 22.10.2013, nella qualità di legale rappresentante dell'a.t.i. Parte_1
“Taste of Lazio”, è stato costretto ad inviare agli enti competenti la comunicazione dell'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto con l'AGEA, organo pagatore, e di rinuncia al contributo previsto dal bando OCM Vino Promozione nei Paesi Terzi
2013/2014, “a causa di sopraggiunti problemi con la società di consulenza”, che si aggiungevano a quelli incontrati con gli enti deputati a concedere la necessaria fideiussione;
- che la medesima non potrebbe considerarsi legittimata sul piano passivo, in quanto, per effetto della costituzione dell' l' è stata CP_6 Controparte_4 indicata come società capofila;
- che la pretesa creditoria azionata dalla società attrice non risulta adeguatamente
5 dimostrata, non avendo le parti convenuto la misura del compenso dovuto nei termini richiesti dalla stessa società;
- che, nella specie, in punto di quantificazione del compenso, l'art. 12 n. 15 del
Decreto ministeriale n. 4123 del 22.7.2010 non è stato espressamente richiamato e prevede in ogni caso una percentuale massima per il rimborso delle spese sostenute dai presentatori dei progetti, per avvalersi di mandatari.
La società convenuta ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata da controparte;
Controparte_2
2) in via principale nel merito, previo ogni più opportuno accertamento, dichiarare
l'illegittimità della domanda ex adverso formulata, in quanto inammissibile, improponibile e comunque assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti nel presente atto;
3) in via subordinata, nel merito, nella non creduta ipotesi che
l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse sussistere, perché provato, il diritto della
[...]
di ricevere adeguato compenso per l'attività realmente Controparte_7 svolta nell'interesse della ricalcolare il ridetto compenso, da Controparte_2 liquidarsi in via equitativa;
4) in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
e mutata la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del Tribunale
n. 21 del 9.2.2023, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del giorno 8.7.2025, sostituita, su richiesta congiunta delle parti, con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, appare utile sottolineare che la ha agito per conseguire l'adempimento Controparte_3
dell'obbligazione, asseritamente assunta dalla di provvedere al Controparte_2 pagamento del compenso per l'attività di ideazione e redazione di un progetto OCM Vino, svolta dalla prima in suo favore.
6 Al riguardo, non può prescindersi dal ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il creditore agisca per conseguire l'adempimento di un'obbligazione, lo stesso ha esclusivamente l'onere di dimostrare la fonte legale o negoziale della pretesa e la sua scadenza, allegando l'inadempimento della controparte, mentre competerebbe al debitore dare prova dell'avvenuto esatto adempimento o dell'intervento di altro fatto estintivo (cfr., per tutte, Cass., sez. un. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie, risulta incontestato e documentato che, con lettera del 16.5.2013, il legale rappresentante della ha conferito alla società attrice in Controparte_2
riassunzione “l'incarico relativo all'ideazione, redazione e presentazione del Progetto
OCM vino relativo al decreto MIPAAF n. 7787 del 30 aprile 2013 'Promozione sui mercati del Paesi esteri' per la 2013/2014 e seguenti”, esplicitando pure la Pt_2
volontà di scegliere la stessa società quale soggetto attuatore e affidandole l'incarico di coordinamento attività del richiamato progetto, relativo al decreto MIPAAF n. 4123 del
22.7.2010 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte attrice).
La stessa società ha, inoltre, documentato di avere provveduto alla redazione di un progetto denominato “Taste of Lazio”, che sarebbe stato presentato da una costituenda a.t.i. avente analoga denominazione, di cui la stessa è Controparte_3 indicata come responsabile, e che, con comunicazione Prot. N. 292939/DA/36/06 del
29.7.2013, proveniente dal Dipartimento competente della Regione Lazio, è stato rappresentato alla costituenda a.t.i. e alla responsabile del progetto che, con determinazione del Direttore Regionale Agricoltura n. A06053 del 13.7.2013, era stato ammesso a finanziamento il progetto triennale dalla medesima presentato, per un costo totale di euro 2.759.598,81, a cui corrispondeva un contributo comunitario del 50%, pari ad euro 1.379.799,46 (cfr. docc. 3 e 4 del fascicolo di parte attrice).
Alla luce di quanto appena argomentato, possono già svolgersi alcune precisazioni rispetto alle prime difese spiegate dalla società opposta, la quale ha, anzitutto, dedotto di non potere essere considerata legittimata sul piano passivo in relazione alle pretese azionate dalla società attrice e ha poi lamentato che quest'ultima non avrebbe di fatto
7 svolto alcuna attività rispetto alla ideazione e presentazione del progetto.
Con riferimento alla prima questione, precisato che la difesa in questione deve essere più correttamente intesa come una contestazione circa la titolarità passiva della pretesa dedotta in giudizio, avendo in sostanza la parte sostenuto di non essere l'effettivo soggetto obbligato sul piano passivo, è sufficiente osservare che la lettera di conferimento dell'incarico del 16.5.2013, invocata dall'attrice a fondamento delle pretese azionate, proviene espressamente dal legale rappresentante della di talché Controparte_2
quest'ultima è da riguardare l'unico soggetto, nei cui confronti la società attrice ha promesso lo svolgimento delle prestazioni indicate nella stessa lettera.
Anche a volere prescindere da ciò, è di tutta evidenza che la costituzione dell'associazione temporanea di imprese, avvenuta con atto del 18.9.2013, fra la società convenuta e la vale esclusivamente ad attribuire a Controparte_4
quest'ultima, individuata come capofila, la rappresentanza sostanziale e processuale nei rapporti con le autorità competenti per l'esecuzione del progetto, come esplicitato nello stesso atto costitutivo, senza che ciò possa produrre alcun riflesso rispetto al rapporto contrattuale per cui è causa, concluso per effetto di un pregresso conferimento di incarico proveniente dalla (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte attrice). Controparte_2
Si specifica, infine, che, a seguito del conferimento di un nuovo incarico alla
[...] ad opera di entrambe le società sopra indicate, contestualmente Controparte_3
alla costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, per ciò che riguarda le attività di attuazione del progetto, le società conferenti potrebbero al più reputarsi obbligate in solido, ma ciò riguarderebbe esclusivamente le prestazioni rese in relazione alla fase di attuazione del progetto, che pacificamente non si è svolta in ragione della rinuncia, da parte delle imprese, all'erogazione del finanziamento.
Circa, invece, il secondo aspetto sopra menzionato, si rileva che la società attrice si è limitata ad eccepire in modo generico che l'attività di redazione e ideazione del progetto sarebbe stata realizzata utilizzando il materiale già predisposto da un proprio dipendente, genericità che non consentirebbe di ritenere, in astratto, giustificato il mancato pagamento del compenso.
8 Può, quindi, proseguirsi con l'esame dell'ultimo profilo messo in luce dalla società convenuta, la quale ha lamentato che la parte attrice non avrebbe dato compiuta prova della pretesa creditoria azionata, affermando, nella specie, che il diritto di pretendere il compenso per l'attività svolta, per come dalla stessa quantificato, non avrebbe alcun fondamento nella documentazione prodotta, dovendosi nella specie considerare che la previsione invocata dall'attrice di cui all'art. 12 n. 15 del bando pubblicato dal MIPAAF prevede esclusivamente un limite massimo del 10% entro cui possono essere ammesse a finanziamento le spese sostenute dai partecipanti, per avvalersi dell'opera di mandatari nella realizzazione delle azioni relative all'erogazione del contributo, profilo che si reputa meritevole di condivisione per le ragioni di seguito esposte.
Si evidenzia, infatti, che la società attrice ha preteso di quantificare il compenso dovutole, applicando la percentuale del 10% sulla somma ammessa a finanziamento, che sarebbe stata oggetto di erogazione da parte dell'AG, indicando così una somma complessiva di euro 124.208,35, ossia euro 101.810,12, oltre euro 22.398,23 per i.v.a. al
22%, e asserendo che tale dato è stato oggetto di accordo fra le parti.
Dall'esame dei documenti in atti, nondimeno, emerge che, nella lettera di conferimento dell'incarico non è stato espressamente pattuito né l'obbligo di provvedere al versamento di un compenso a carico della né la misura dello stesso, con l'ulteriore Controparte_2 specificazione che detta circostanza non solo è stata compiutamente contestata dalla società convenuta, ma non è stata neppure dimostrata dall'asserita creditrice mediante il ricorso ad altri mezzi di prova, essendosi la stessa parte limitata a formulare un unico capitolo di prova per testi, senza alcun riferimento spazio-temporale, non ammesso perché avente ad oggetto una circostanza genericamente delineata e non suscettibile di essere provata per testi ai sensi dell'art. 2722 c.c., come eccepito dalla parte convenuta, e non specificamente riproposto in sede di precisazione delle conclusioni.
A ciò deve poi aggiungersi che l'applicazione della previsione invocata dall'attrice nei rapporti negoziali intercorsi con la società convenuta, come condivisibilmente evidenziato da quest'ultima, non risulta accoglibile, atteso che la predetta previsione è volta a porre un tetto massimo entro il quale le spese sostenute da coloro che hanno presentato un progetto
9 possono essere ammesse a finanziamento, ma non mira a disciplinare i rapporti fra i partecipanti al bando e gli eventuali mandatari, consulenti o prestatori di servizi, vieppiù evidenziando che detta previsione non è stata espressamente richiamata nella lettera di conferimento dell'incarico.
La previsione su cui la parte attrice fonda la propria pretesa rappresenta, in altri termini, un limite previsto dall'amministrazione che ha pubblicato il bando rispetto alla finanziabilità di spese sostenute dai partecipanti alla gara per servirsi di mandatari, di consulenti o di prestatori di servizi, ma non è in alcun modo volta a disciplinare il rapporto instaurato dalle parti, che è profilo interamente rimesso alla loro autonomia negoziale.
Da tanto discende immediatamente che, se può dirsi accertato che la Controparte_8 ha effettivamente conferito alla società attrice incarico per lo svolgimento delle attività di redazione e presentazione di un progetto per accedere all'erogazione di un finanziamento nei termini sopra descritti e che detto progetto è stato effettivamente presentato sotto la responsabilità della società attrice, nondimeno, quest'ultima non ha adeguatamente dimostrato che le parti avevano specificamente pattuito l'obbligo della di Controparte_2 provvedere al pagamento di un compenso, quantificandone l'ammontare, di talché non può dirsi interamente soddisfatto l'onere, gravante sulla creditrice, di dimostrare il titolo della pretesa azionata.
Deve, da ultimo, rimarcarsi che la stessa società attrice non ha, da un lato, fornito elementi sufficienti per provvedere ad un corretto inquadramento giuridico del contratto intercorso tra le parti, dall'altro, allegato indici utili per consentire eventualmente di giungere ad una quantificazione del compenso in misura diversa rispetto a quella dalla stessa pretesa e reputata non condivisibile.
3. Concludendo, la domanda proposta dalla società attrice deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della stessa e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificati dal d.m. n. 147 del 2022,
10 per lo scaglione di riferimento, da determinare in relazione al valore del petitum (causa di valore compreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00), con la precisazione che si applicheranno i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e i parametri minimi per le fasi istruttoria e decisoria, dato il loro limitato svolgimento e il carattere prettamente documentale della causa.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta tutte le domande proposte dalla Controparte_3
b) condanna la alla rifusione, in favore della Controparte_3 CP_2
delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 9.142,00, oltre
[...] rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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