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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO (contenzioso) iscritta al RG. n. 934/2024, promossa da
(c.f. , nato/a a Parte_1 C.F._1 TV), il 9/0 con l'avv. REGINA PIEROBON RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato/a a CASTELFRANCO AR C.F._2
/195 con l'avv. EMANUELA ZARDO
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
DARIO: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: nel merito: In via principale: Per le motivazioni di cui sopra e di cui al ricorso introduttivo, in ragione dei sopravvenuti motivi su esposti, occorsi successivamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra
[...]
e il sig. , con sentenza n. 1300/10 del 08/07/2010 Parte_1 AR emessa dal Tribunale di Treviso:
Accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1300/10 del 08/07/2010, emessa dal Tribunale di Treviso e, per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella stessa e ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c. – disporre la revisione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra
[...]
, fissandolo nella misura che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso.
Disporsi che, per quanto non modificato, rimangano in vigore le condizioni stabilite in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabilite con sentenza n. 1300/10 del 08/07/2010 emessa dal Tribunale di Treviso. In ogni caso: spese integralmente rifuse”.
PICCOLO: “In via principale:
- rigettarsi la domanda di aumento dell'assegno divorzile ex adverso formulata per tutte le ragioni esposte in parte narrativa e, per l'effetto, confermarsi in capo al sig. l'obbligo di versare all'ex moglie, per lo stesso AR titolo, la somma di € 360,00 al mese, già rivalutata nel 2023 secondo gli indici ISTAT;
- confermarsi l'obbligo, in capo al sig. , di provvedere al AR mantenimento integrale ordinario e straordinario della figlia , disabile Per_1 ed economicamente non autosufficiente. In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda avversaria, disporsi a carico della madre l'obbligo di versare al sig. , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia AR
, la somma di € 250,00 al mese, ovvero quella maggiore o minore che Per_1 sarà ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale.
2 In via istruttoria: In via istruttoria, senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che ha frequentato le elementari presso l'Istituto Parte_2
Scolastico Paritario Santa Maria della Pieve a Castelfranco Veneto, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.00?
2) Vero che , per i cinque anni delle elementari, tutti i pomeriggi Parte_2 veniva coadiuvata da una maestra in pensione che la aiutava nello svolgimento dei compiuti scolastici per circa 1 - 2 ore al pomeriggio e al sabato?
3) Vero che ha frequentato le medie presso la Scuola Media Parte_2
Statale Giorgione di Castelfranco Veneto, dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00?
4) Vero che , per i tre anni delle medie, tutti i pomeriggi veniva Parte_2 coadiuvata da una maestra in pensione che la aiutava nello svolgimento dei compiti scolastici per circa 2 – 3 ore al giorno?
5) Vero che ha frequentato tre anni delle superiori presso Parte_2
l'Istituto Professionale Carlo Rosselli di Castelfranco Veneto, dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00?
6) Vero che , durante i tre anni delle superiori, tutti i pomeriggi Parte_2 veniva coadiuvata da una maestra in pensione che la aiutava nello svolgimento dei compiti scolastici per circa 2 - 3 ore al giorno?
7) Vero che ha delega ad operare sul conto corrente del sig. Testimone_1
? AR 8) Vero che ha eseguito i bonifici delle somme finanziate al sig. Testimone_1
utilizzando la causale “giroconto ad altro mio conto” per non AR pagare le commissioni bancarie?
9) Vero che il conto corrente n. 15430.37 è intestato a e che in Testimone_1 tale conto viene accreditato lo stipendio della stessa?
10) Vero che il conto corrente n. 15431.30 è intestato a e al di Testimone_1 lei marito e viene utilizzato dagli stessi per il pagamento Parte_3 delle spese concernenti la famiglia ? Controparte_2
11) Vero che il conto corrente n. 611358.86 è intestato a e che Parte_2 in esso vengono accreditati gli stipendi della stessa? Si indica a teste: - , nella residenza in Castelfranco Veneto (TV), Testimone_1
Borgo Monte Grappa, 61. Si chiede che questo Tribunale voglia ordinare:
- alla ricorrente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dei cedolini della pensione e dei CUD degli ultimi tre anni;
- a l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione Controparte_3 attinente al risarcimento del danno liquidato alla sig.ra per l'infortunio Pt_1
3 occorsole in data 21/05/2017, ad ore 10.00, assicurato con polizza n. 80100699689, ed in particolare con riferimento all'ammontare del danno risarcito”.
4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È fondata la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
di modifica della condizioni di cui alla sentenza di AR divorzio n. 1300/2010 del Tribunale di Treviso, per la rideterminazione – in aumento – dell'assegno divorzile di € 300,00 allora disposto in suo favore (€ 361,00 rivalutati).
Infatti, da una parte, ritiene il Tribunale documentalmente provato il sopravvenuto miglioramento della condizione reddituale del , che al CP_1 tempo del divorzio dichiarava redditi inferiori a diecimila euro annui, mentre adesso percepisce una pensione lorda di circa € 35.000,00 (circa € 2.000,00 netti mese); nell'anno del pensionamento – il 2021 – egli ha percepito redditi da lavoro (verosimilmente TFR) e pensione per oltre cinquantamila euro.
Peraltro, quanto sostenuto dal in merito all'inattendibilità dei dati CP_1 reddituali relativi al tempo del divorzio – per negare, di fatto, il sopravvenuto arricchimento – è irrilevante in questa sede, non potendo la parte pretendere, in entrambi i giudizi, di trarre vantaggio dalla sottrazione volontaria agli obblighi fiscali, e più in generale da un comportamento processuale palesemente non collaborativo.
Rispetto alle evidente documentali appare poi marginale la circostanza relativa al finanziamento Compass per € 27.276,20, acceso dal ad CP_1 aprile 2023 e restituito in rate mensili da € 390,00, trattandosi di un debito spontaneamente contratto dalla parte e quindi dalla stessa ritenuto sostenibile.
Inoltre, come al tempo del divorzio, il CC vive con la figlia Per_1 (9.07.1974) – affetta da invalidità civile al 50% – provvedendo al suo integrale mantenimento;
va comunque segnalato che la ragazza lavora con contratto part-time a tempo indeterminato, percependo reddito.
La casa di proprietà esclusiva è stata frattanto oggetto di una importante ristrutturazione, favorita anche dai cd. bonus edilizi.
Dall'atra parte, invece, i redditi della sono rimasti pressoché Pt_1 costanti, essendo pensionata già al tempo della separazione (la pensione è di circa € 1.000,00 netti al mese); si può ragionevolmente escludere – per l'età (77 anni) e le condizioni di salute (grave depressione) – che la stessa si trovi nelle condizioni per reperire adesso una stabile occupazione lavorativa.
Inoltre, la spesa mensile a suo carico per la locazione di un immobile – solo preventivata in sede di divorzio – è divenuta effettiva dal mese di novembre 2023 ed è pari ad € 450,00 mensili.
5 Alla luce di questo, ritiene il Tribunale potersi accogliere la domanda della
, fissando l'assegno divorzile in € 450,00, rivalutabile annualmente Pt_1 secondo gli indici Istat. L'importo così determinato appare proporzionato alle disponibilità economiche del , dovendo a tal fine ulteriormente precisarsi che, per CP_1 quanto quest'ultimo sia risultato privo di fondi e/o investimenti attivi – a differenza della , che ha impiegato il ricavato della vendita della quota Pt_1 ereditata dalla casa della madre nell'acquisto di buoni postali, che detiene per € 18.100,00 – può disporre di consistenti flussi di liquidità in conto corrente.
Per le stesse ragioni, dovendo escludersi un miglioramento della condizione economica della rispetto al tempo del divorzio, è da Pt_1 rigettare la domanda del , volta ad ottenere dalla madre una CP_1 contribuzione nel mantenimento della figlia – mantenimento al Per_1 quale, sino ad ora, ha provveduto integralmente il padre – tenuto conto che, come già detto, la ragazza ha frattanto reperito un'occupazione lavorativa part-time.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità bassa) per le fasi di studio, introduttiva ed i parametri minimi per la fase decisionale, atteso il rito.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. con decorrenza dal mese della domanda, PONE a carico di CP_1
il pagamento, in favore di , a titolo di assegno
[...] Parte_1 divorzile, dell'importo di € 450,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, con prima rivalutazione a marzo 2025; 2. CONDANNA a pagare, in favore di AR Parte_1
, le spese di lite, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 4.358,00 per
[...] compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni. Treviso, 20 febbraio 2025 Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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