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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 13/02/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 974/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
SENTENZA ex art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Izzi Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 974/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. LA VERGHETTA EMANUELA, come da procura in atti;
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 23.1.2025, da intendersi interamente richiamate e trascritte;
il PM con nota del 11.2.2025 ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato congiuntamente le parti, premesso di avere contratto matrimonio in
Casalanguida (CH) il 25/09/2010 e che dalla loro unione sono nati i figli e , tuttora Per_1 Per_2 minorenni, visto che i sopravvenuti contrasti hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, hanno avanzato domanda di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, alla luce delle concordi allegazioni e della documentazione depositata, e non contrastano con i principi inderogabili di ordine pubblico, con le norme di legge e con l'interesse della prole minorenne.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, vista la loro tenera età e posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio in Casalanguida (CH) il 25/09/2010, trascritto nei Registri dello Stato
Civile del medesimo Comune (Atto N.1 parte II Serie A Anno 2010); pagina 2 di 3 OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
NULLLA sulle spese di lite.
Così è deciso in Vasto nella camera di consiglio del 11/02/2025.
Si comunichi.
Il giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
SENTENZA ex art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Izzi Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 974/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. LA VERGHETTA EMANUELA, come da procura in atti;
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 23.1.2025, da intendersi interamente richiamate e trascritte;
il PM con nota del 11.2.2025 ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato congiuntamente le parti, premesso di avere contratto matrimonio in
Casalanguida (CH) il 25/09/2010 e che dalla loro unione sono nati i figli e , tuttora Per_1 Per_2 minorenni, visto che i sopravvenuti contrasti hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, hanno avanzato domanda di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, alla luce delle concordi allegazioni e della documentazione depositata, e non contrastano con i principi inderogabili di ordine pubblico, con le norme di legge e con l'interesse della prole minorenne.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, vista la loro tenera età e posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio in Casalanguida (CH) il 25/09/2010, trascritto nei Registri dello Stato
Civile del medesimo Comune (Atto N.1 parte II Serie A Anno 2010); pagina 2 di 3 OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
NULLLA sulle spese di lite.
Così è deciso in Vasto nella camera di consiglio del 11/02/2025.
Si comunichi.
Il giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
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