Decreto decisorio 17 ottobre 2011
Decreto decisorio 2 maggio 2012
Sentenza 18 settembre 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 18/09/2013, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01939/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01067/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2003, proposto da:
CA GI di CA (erede di CA UI), rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Passiatore, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, 7;
contro
Comune di Manduria, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo De Laurentiis, con domicilio eletto presso l’avv. Adriano Tolomeo, in Lecce, via Guglielmo Oberdan, 70;
per l’annullamento
- della nota del 7.04.2003 - prot. 10129 - comunicata il 9.04.2003, a firma del Dirigente U.T.C. del Comune di Manduria;
e per la declaratoria del diritto e condanna dell’Ente alla ripetizione dell’indebito oggettivo del contributo di concessione versato di €.14.391,85 per il rilascio della concessione edilizia a titolo oneroso n. 295 del 19.12.2002;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Manduria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2013 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti gli avv.ti Vantaggiato, in sostituzione dell’avv. Passiatore, per il ricorrente, e Tolomeo, in sostituzione dell’avv. De Laurentiis, per l’Amministrazione comunale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente chiede, previo annullamento della nota comunale di diniego, la ripetizione della somma versata a titolo di contributo di costruzione sostenendo che l’intervento edilizio richiesto ed assentito (ampliamento ed adeguamento dello stabilimento vinicolo esistente, con realizzazione di un nuovo fabbricato) rientri nelle fattispecie soggette a concessioni a titolo gratuito.
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. a), della l. n. 10/1977, dell’art. 9, comma 2, della l.r. n. 6/1979, contenente gli adempimenti regionali per l’attuazione, e dell’art. 2135 cc., come modificato dall’art. 1 dal d.lgs. 18.05.2001;
b) eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e violazione del giusto procedimento.
III. Si è costituita l’Amministrazione comunale eccependo, preliminarmente, l’irricevibiltà e concludendo, in subordine, per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica del 12 giugno 2013, fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
V. Si prescinde dall’eccezione d’irricevibilità, attesa l’infondatezza del gravame.
V.1. Con i motivi di ricorso la parte si duole dell’illegittimità della nota di diniego di restituzione dei contributi concessori, sostenendo di avere diritto al rilascio della concessione a titolo gratuito in quanto sussisterebbero in capo al proprietario dell’azienda le condizioni previste dalla normativa vigente per usufruire dell’esenzione (art. 9, comma 1, lett. a), della l. n. 10/1977).
In particolare, il sig. UI CA avrebbe la qualità soggettiva di imprenditore agricolo ed eserciterebbe un’attività cd. “connessa” a quella agricola, gestendo, in particolare, un’impresa individuale finalizzata alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo (art. 2135 c.c.).
Al riconoscimento del beneficio non osterebbe, peraltro, la diversa destinazione urbanistica del suolo sul quale insite lo stabilimento vinicolo, nella specie, non allocato in zona agricola, rilevando, ai fini dell’applicabilità della normativa di favore, esclusivamente il vincolo di funzionalità dell’impianto alla trasformazione del prodotto dell’azienda di proprietà.
V.2. Le censure sono prive di pregio nei termini di seguito esposti.
V.2.1. Occorre puntualizzare che il contributo di costruzione è ordinariamente posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae: la deroga alla onerosità della concessione ricorre, pertanto, nelle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge, come tali, quindi, di stretta interpretazione (Cons. di St., sez. V, 7 maggio 2013, n. 2467).
V.2.2. Tra le fattispecie di esonero rientra quella di cui alla lett. a) dell’art. 9, legge n. 10/1977 (ora art. 17, comma 3, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380), invocato, a norma del quale il contributo di costruzione non è dovuto “per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153”.
L’art. 9, lett. a) citato, in particolare, presuppone ai fini del rilascio della concessione gratuita il concomitante concorso di due requisiti:
a) sul piano soggettivo, la “qualitas” di imprenditore agricolo a titolo principale secondo la definizione di cui all’art. 12 l. 9 maggio 1975, n. 153;
b) sul piano oggettivo, il nesso di preordinazione funzionale delle opere alla conduzione del fondo, specificando letteralmente, per quanto d’interesse, che deve trattarsi di interventi da realizzarsi in zona di intervento che abbia nello strumento urbanistico destinazione agricola.
Non basta, quindi, la sola destinazione della costruzione allo sfruttamento del fondo che presuppone, peraltro, la qualità soggettiva del richiedente di imprenditore agricolo a titolo principale, essendo, invece, necessaria anche la concorrente destinazione agricola dell’area interessata dalla costruzione: la sussistenza di una soltanto delle condizioni non può, quindi, ritenersi requisito sufficiente per la gratuità nell’intervento edilizio (Cons. di St., sez. V, 14 maggio 2013, n. 2609; T.A.R. Palermo, Sicilia, sez. II, 13 aprile, 2012, n. 770).
Ne consegue, allora, che la gratuità degli interventi non può trovare applicazione né nei confronti di soggetti differenti dall’imprenditore agricolo a titolo principale né in caso di costruzioni da realizzarsi al di fuori di zone espressamente qualificate come agricole (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I (Ord.), 3 ottobre 2005, n. 1533).
Quanto alla sussistenza di tale duplice condizione, questa deve ricorrere al momento in cui l’interessato produce la relativa istanza e deve essere corredata da una sufficiente prova documentale circa il possesso di tali presupposti.
V.3. Ora, nel caso di specie, appare dirimente l’assenza di uno dei requisiti essenziali ai fini dell’esonero ovvero la destinazione agricola della zona in cui insiste lo stabilimento che è qualificata dal Piano particolareggiato come “Estensiva a ville C3” ed è situata nel centro urbano della città.
Peraltro, considerato che le N.T.A. al P.R.G. considerano ammissibili per tali zone “il completamento, la trasformazione, la sopraelevazione e la ricostruzione di fabbricati esistenti e le nuove costruzioni per le seguenti motivazioni: residenze, uffici, studi professionali, laboratori artigianali …”, essendo, altresì, autorizzabili “attività commerciali nonché … ulteriori attività di servizio e complementari alla residenza” (delibera n. 22 del 29.05.2001), ove l’azienda venisse qualificata come agricola ne verrebbe, altresì, meno la stessa conformità agli strumenti urbanistici.
Ciò è tanto vero che la stessa parte ricorrente, in sede di presentazione dell’istanza di ordinaria concessione edilizia in variante al P.P. n.3 nella zona “Estensiva a ville C3”, ha dichiarato di volere ampliare e ristrutturare un complesso artigianale, come tale, rientrante in una destinazione compatibile con le N.T.A. che ne regolano l’edificazione e, quindi, legittimamente autorizzato.
V.4. Né vale a sostenere il contrario l’argomentazione secondo cui, ravvisandosi una “eadem ratio”, quella, cioè, della connessione con l’attività espletata, sarebbe applicabile in via analogia il disposto di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 228/2001 che prevede la gratuità della concessione per opere e fabbricati destinati ad attività agrituristiche ancorché svolte all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa (ovvero in aree urbanistiche diverse da quelle agricole), con ciò mostrando di ritenere essenziale ai fini dell’esenzione non tanto la scelta localizzativa delle opere, e quindi la zonizzazione di riferimento, quanto il vincolo di destinazione con l’attività.
V.5. In disparte la considerazione che l’attività espletata risulta estranea a quella oggetto della norma richiamata, specifica per le attività agrituristiche, non può non ribadirsi che le disposizioni di cui all’articolo 9, lettera a) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in quanto derogatorie della disciplina generale, sono di norme di stretta interpretazione e vanno intese secondo il senso letterale proprio, non potendo, quindi, includere opere localizzate al di fuori di zone espressamente qualificate come agricole.
VI. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso va respinto.
VII. Ragioni di equità inducono il Collegio a disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
UI Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere
Gabriella Caprini, Primo Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/09/2013
IL SEGRETARIO