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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/10/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3375/2019 del ruolo generale affari contenziosi in data 23/11/2019 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 17/10/2025 vertente tra nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vito Menzulli, come da mandato in atti
opponente contro nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Luigi Martoccia, come da mandato in atti
opposto
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c. applicabile ai giudizi in corso per esplicita previsione contenuta nell'art. 58 comma 2, L. 69/2009, in vigore dal 4/7/2009.
Va pertanto precisato che con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il
[...] decreto ingiuntivo n. 940/2019 emesso dal Tribunale di Potenza su istanza della
[...]
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con cui le veniva Controparte_1 ingiunto di pagare la somma di € 29.120,00 dovuta a titolo di restituzione del prezzo pagato per
1 l'acquisto di un trattore agricolo, usato, oltre interessi ex D.L.vo 231/2002 fino al soddisfo, dovendosi ritenere risolto il contratto di compravendita intervenuto tra le parti.
Eccepiva la società opponente la insussistenza della risoluzione del contratto, atteso che il mezzo agricolo era stato regolarmente consegnato alla società opposta che si era rifiutata di riceverselo adducendo futili motivi;
eccepiva altresì la inesistenza dei presupposti per la emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del diritto alla restituzione del corrispettivo versato per l'acquisto del trattore agricolo e, in virtù della spiegata domanda riconvenzionale, chiedeva la condanna della società opposta al pagamento della somma di € 2.020,00 a titolo di spese di custodia e parcheggio del mezzo.
Con comparsa depositata il 14/5/2020 si costituiva la nella persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito chiedeva che, dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita del trattore agricolo per inadempimento della società opponente, fosse rigettata l'opposizione per la sua infondatezza con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Ammessi ed espletati i mezzi di prova richiesti dalle parti, nelle more del giudizio, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo transattivo per cui chiedevano che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese.
***
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata, in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice intende prestare adesione, ha affermato che nel relativo giudizio, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con
2 riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronuncia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento della emissione della ingiunzione.
Pertanto il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Resta quale unico onere la liquidazione delle spese di giudizio, che vanno interamente compensate tra le parti in causa, avendo queste ultime espressamente richiesto di procedere appunto alla compensazione;
diversamente si sarebbe dovuto fare ricorso al criterio della “soccombenza virtuale” (così Trib. Torino, n. 3165/2013; conf. Cass. n. 18195/2012).
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Potenza, avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 940/2019, emesso dal Tribunale di Potenza in data 3/10/2019 nel procedimento iscritto al n. 2724/2019 R.G , proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei Parte_1 confronti della nella persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, così provvede:
1)revoca il decreto ingiuntivo 940/2019, emesso dal Tribunale di Potenza in data 3/10/2019 su istanza della nei confronti della Controparte_1 Parte_1
2)dichiara cessata la materia del contendere;
3)compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Potenza, li 20/10/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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