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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2629 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresen- Parte_1
tata e difesa dall'avv. Cardella Enzo Gianmaria, giusta procura allegata al ri- corso introduttivo attrice
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresenta- Controparte_1
to e difeso dall' avv. Balsamo Angelo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto del 26 ottobre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 23 ottobre 2023, premettendo Parte_1
di avere – in data 23 settembre 1993 – contratto matrimonio con CP_1
, dalla cui unione è nata una figlia, maggiorenne, ha chie-
[...] Per_1
sto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dal marito, con ad- debito a quest'ultimo.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che la convivenza coniugale sarebbe divenuta intollerabile a causa dalla condotta vessatoria e violenta posta in essere dal il quale più volte l'avrebbe aggredita sia CP_1
fisicamente che verbalmente, anche alla presenza della figlia, minacciandola, denigrandola, negandole l'assistenza necessaria dopo l'insorgere della sua gra- ve malattia oncologica.
Ha chiesto, inoltre, la previsione in capo al di provvedere al CP_1
mantenimento sia della figlia, che della medesima, mediante il versamento di un assegno mensile di importo pari ad euro 500,00 per ciascuna, nonché
l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e del veicolo “Renault Scenic” ac- quistato in costanza di matrimonio.
Costituitosi con memoria, depositata il 24 novembre 2023, CP_1
non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha contestato i
[...]
fatti dedotti dalla ricorrente, rappresentando di essere sempre stato dedito agli
- 2 - interessi della famiglia.
Non ha contestato la richiesta di assegnazione dell'uso della casa coniuga- le alla ma si è opposto alla domanda di mantenimento formulata dalla Pt_1
per se stessa e per la figlia. Pt_1
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 12 dicembre 2023, il giudice delegato ha adottato i provvedi- menti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per l'istruzione del procedimento.
La causa, istruita mediante produzione documentale ed escussione testi- moniale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 10 gennaio 2025, sulle conclusio- ni dei procuratori delle parti, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dall'attrice, conside- rato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
L'attrice ha formulato domanda di addebito.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una si- tuazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Ebbene, dalla disamina della produzione documentale e dalle risultanze della prova orale, è emerso che la convivenza coniugale sia divenuta intollera-
- 3 - bile a causa della condotta del il quale nel corso del matrimonio CP_1
ha adoperato violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie e della fi- glia, le quali, peraltro, a seguito dell'ennesima lite si sono rifugiate presso una struttura protetta.
A tal proposito, vanno richiamate, innanzitutto, le dichiarazioni rese dalla figlia, sentita quale testimone, della cui attendibilità non Parte_2
v'è motivo di dubitare, solo perché anche lei vittima di violenza domestica, la quale ha riferito di aver visto la madre con una ecchimosi all'occhio sinistro nell'estate del 2019 e che il padre le aveva confessato di esserne stato lui l'autore; inoltre, la medesima teste ha dichiarato che il padre a partire dal 2019 aveva preteso dalla la gestione della pensione di invalidità percepita da Pt_1
quest'ultima e di essere intervenuta nel corso di una lite tra i suoi genitori nel luglio 2023 e di essere stata anch'ella aggredita dal padre (cfr. verbale di udienza del 28/06/2024: “ …specifico che loro in quell'occasione stavano litigando e dopo aver scoperto che in passato mio padre aveva alzato le mani contro mia madre e anche la voce, io, che ero in camera, mi sono recata in cucina e gli ho intimato di smetterla e sono ritornata in camera. Successivamente, lui ha continuato a urlare e sentivo rumori più forti, anche di pugni sbattuti sul tavolo, e gli sportelli della credenza che venivano sbattuti, e sono tornata di nuovo, e gli ho detto di stare lontano da mia madre e di andarsene, e lui, a un certo punto, ha cominciato a urlarmi contro…ricordo che lui ha tentato di colpirmi con una sedia, ma io l'ho evitata e che, poi, mentre stavo andando in camera mia, lui mi ha spinto da dietro e io sono caduta per terra, lui peraltro quando è uscito e io ero ancora per terra mi ha spostato la testa con il piede…mio padre pretendeva che mia madre gli desse i suoi ratei di pensione di invalidità e lui non contribuiva al nostro mantenimento”.)
Tali propalazioni coerenti e dettagliate risultano corroborate sia dai referti
- 4 - di pronto soccorso, sia dagli atti del procedimento penale ( verbali di sit della stessa, nonché di e dei suoi congiunti), nonché dall'ordinanza Parte_1
applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal gip presso questo Tribunale in data 10 luglio 2023 nei confronti del CP_1
dal decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza del Tribunale di Palermo, sez. misure di prevenzione, del
17 aprile 2024, e il decreto che dispone il giudizio del febbraio 2024 reso da questo Tribunale, da cui si evince l'indole violenta e aggressiva del CP_1
il quale ha cercato di imporre anche con la violenza fisica all'interno del nu- cleo familiare un potere asimmetrico, cercando di accentrare la gestione eco- nomica-patrimoniale, pretendendo la consegna della pensione di invalidità percepita dalla a causa della sua patologia. Pt_1
Ebbene, a fronte di tali emergenze probatorie si ritiene provato che il Pt_3
abbia posto in essere nel corso del matrimonio condotte violente, sia fi-
[...]
siche che psicologiche, nei confronti della e che le stesse, siccome rei- Pt_1
terate nel tempo, abbiano reso intollerabile la convivenza e siano state causa della separazione.
Sul punto, pare opportuno evidenziare che l'abitualità di comportamenti vio- lenti integra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e di per sé giusti- fica la pronuncia di addebito. La reiterazione di atteggiamenti aggressivi e vio- lenti negli anni lesivi dell'interesse della famiglia si configura come prova dell'efficienza causale di tali fatti rispetto al fallimento coniugale;
infatti, le rei- terate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in
- 5 - quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la di- chiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia accertato i siffatti comportamenti, dal dovere di comparare tali comportamenti con la condotta del coniuge vittima delle violenze, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non ri- spetto a comportamenti omogenei ( Cass. n. 7388/2017).
Inoltre, va stigmatizzato anche la violenza economica perpetrata dal Pt_4
[...
nel pretendere la gestione della pensione di invalidità della infatti Pt_1
tale condotta, di cui la componente economico-patrimoniale rappresenta un profilo di particolare rilievo, costituisce oggetto di una decisione unilateral- mente assunta attraverso il ricorso a forme manipolatorie e pressioni psicolo- giche sul coniuge, tali da incidere sulla sua autonomia, sulla sua dignità umana e sulla sua integrità fisica e morale.
Per tali ragioni, la domanda di addebito proposta dalla va accolta. Pt_1
Venendo, adesso, alle altre statuizioni, in essenza di novità, va confermato quanto stabilito con i provvedimenti temporanei e urgenti del 21 dicembre
2023.
Nessuna statuizione sull'assegnazione della casa coniugale, stante l'avvenuta consegna delle chiavi dell'immobile in questione da parte del CP_1
Venendo, adesso, alla domanda di mantenimento formulata dalla per Pt_1
la figlia maggiorenne la stessa non merita accoglimento, atteso che Per_1
è pacifico il possesso da parte della stessa figlia di una adeguata capacità lavo- rativa, avendo la medesima in passato svolto attività di estetista a Brescia.
Sul punto, pare opportuno richiamare l'orientamento della giurisprudenza di
- 6 - legittimità, secondo cui il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro co- niuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente eco- nomicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento (se previsto) ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, ad esempio, il fatto del licenziamento), le quali non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno ( cfr. Cass.
n. 12063/2017).
Ne consegue il rigetto della relativa domanda.
Quanto, invece, alla domanda di mantenimento formulata dalla in Pt_1
proprio favore, si osserva quanto segue.
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo co- niugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del
Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condi- zione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assi- stenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di di- vorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persisten- za del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale so-
- 7 - stegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere con- sapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, bre- ve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescinden- do dal rapporto con il tenore di vita ( cfr. Cass. 34728/2023).
Ebbene, applicando i summenzionati principi al caso di specie, tenuto conto della lunga durata del matrimonio ( celebrato nel 1993), considerate le condi- zioni reddituali di entrambi i coniugi e della circostanza che il con- CP_1
a svolgere la medesima attività (l'attività di antennista e deejay), che Pt_5
svolgeva nel corso del matrimonio (mantenendo in passato con i suoi introiti non dichiarati in sostanza un intero nucleo), considerato che la perce- Pt_1
pisce a causa della sua patologia un pensione di invalidità di circa 700,00, cui deve far fronte al pagamento del canone di locazione di € 300,00 va confer- mato l'obbligo in capo al di corrispondere alla a titolo di CP_1 Pt_1
mantenimento della stessa, un assegno mensile di euro 200,00 rivalutabili se- condo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese.
Va detto che proprio in ragione della natura verosimilmente sommersa dei redditi prodotti l'indagine tributaria non avrebbe sortito un effettivo riscontro dei redditi percepiti.
Infine, va dichiarata inammissibile la richiesta volta all'assegnazione dell'autoveicolo “Renault Scenic” formulata dalla trattandosi di do- Pt_1
manda soggetta al rito ordinario e non connessa da un vincolo di connessione
- 8 - forte ai sensi dell'art. 40 c.p.c.
Essendo soccombente rispetto alla domanda di addebito, il va CP_1
condannato a rifondere le spese di lite alla controparte, liquidate come in di- spositivo secondo i criteri di cui al d.m. 147/2022, da distrarsi in favore dell'Erario.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il Pub- blico , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definiti- CP_2
vamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
Dugnano (MI), il 9 luglio 1963, e , nato a [...], Controparte_1
il 14 novembre 1963, i quali hanno contratto matrimonio il 23 settembre
1993, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Licata, an- no 1993, parte 2, Serie A, numero 203, con addebito a;
Controparte_1
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_6
resa, a titolo di mantenimento della stessa, un assegno mensile di euro 200,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, entro il dieci di ogni mese;
condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Controparte_1 Pt_1
liquidate in complessivi € 4000,00, oltre le spese prenotate a debito,
[...]
oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie, da di- strarsi in favore dell'Erario.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 11 febbraio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
- 9 - G. Claudia Ragusa
- 10 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2629 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresen- Parte_1
tata e difesa dall'avv. Cardella Enzo Gianmaria, giusta procura allegata al ri- corso introduttivo attrice
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresenta- Controparte_1
to e difeso dall' avv. Balsamo Angelo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto del 26 ottobre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 23 ottobre 2023, premettendo Parte_1
di avere – in data 23 settembre 1993 – contratto matrimonio con CP_1
, dalla cui unione è nata una figlia, maggiorenne, ha chie-
[...] Per_1
sto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dal marito, con ad- debito a quest'ultimo.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che la convivenza coniugale sarebbe divenuta intollerabile a causa dalla condotta vessatoria e violenta posta in essere dal il quale più volte l'avrebbe aggredita sia CP_1
fisicamente che verbalmente, anche alla presenza della figlia, minacciandola, denigrandola, negandole l'assistenza necessaria dopo l'insorgere della sua gra- ve malattia oncologica.
Ha chiesto, inoltre, la previsione in capo al di provvedere al CP_1
mantenimento sia della figlia, che della medesima, mediante il versamento di un assegno mensile di importo pari ad euro 500,00 per ciascuna, nonché
l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e del veicolo “Renault Scenic” ac- quistato in costanza di matrimonio.
Costituitosi con memoria, depositata il 24 novembre 2023, CP_1
non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha contestato i
[...]
fatti dedotti dalla ricorrente, rappresentando di essere sempre stato dedito agli
- 2 - interessi della famiglia.
Non ha contestato la richiesta di assegnazione dell'uso della casa coniuga- le alla ma si è opposto alla domanda di mantenimento formulata dalla Pt_1
per se stessa e per la figlia. Pt_1
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 12 dicembre 2023, il giudice delegato ha adottato i provvedi- menti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per l'istruzione del procedimento.
La causa, istruita mediante produzione documentale ed escussione testi- moniale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 10 gennaio 2025, sulle conclusio- ni dei procuratori delle parti, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dall'attrice, conside- rato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
L'attrice ha formulato domanda di addebito.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una si- tuazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Ebbene, dalla disamina della produzione documentale e dalle risultanze della prova orale, è emerso che la convivenza coniugale sia divenuta intollera-
- 3 - bile a causa della condotta del il quale nel corso del matrimonio CP_1
ha adoperato violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie e della fi- glia, le quali, peraltro, a seguito dell'ennesima lite si sono rifugiate presso una struttura protetta.
A tal proposito, vanno richiamate, innanzitutto, le dichiarazioni rese dalla figlia, sentita quale testimone, della cui attendibilità non Parte_2
v'è motivo di dubitare, solo perché anche lei vittima di violenza domestica, la quale ha riferito di aver visto la madre con una ecchimosi all'occhio sinistro nell'estate del 2019 e che il padre le aveva confessato di esserne stato lui l'autore; inoltre, la medesima teste ha dichiarato che il padre a partire dal 2019 aveva preteso dalla la gestione della pensione di invalidità percepita da Pt_1
quest'ultima e di essere intervenuta nel corso di una lite tra i suoi genitori nel luglio 2023 e di essere stata anch'ella aggredita dal padre (cfr. verbale di udienza del 28/06/2024: “ …specifico che loro in quell'occasione stavano litigando e dopo aver scoperto che in passato mio padre aveva alzato le mani contro mia madre e anche la voce, io, che ero in camera, mi sono recata in cucina e gli ho intimato di smetterla e sono ritornata in camera. Successivamente, lui ha continuato a urlare e sentivo rumori più forti, anche di pugni sbattuti sul tavolo, e gli sportelli della credenza che venivano sbattuti, e sono tornata di nuovo, e gli ho detto di stare lontano da mia madre e di andarsene, e lui, a un certo punto, ha cominciato a urlarmi contro…ricordo che lui ha tentato di colpirmi con una sedia, ma io l'ho evitata e che, poi, mentre stavo andando in camera mia, lui mi ha spinto da dietro e io sono caduta per terra, lui peraltro quando è uscito e io ero ancora per terra mi ha spostato la testa con il piede…mio padre pretendeva che mia madre gli desse i suoi ratei di pensione di invalidità e lui non contribuiva al nostro mantenimento”.)
Tali propalazioni coerenti e dettagliate risultano corroborate sia dai referti
- 4 - di pronto soccorso, sia dagli atti del procedimento penale ( verbali di sit della stessa, nonché di e dei suoi congiunti), nonché dall'ordinanza Parte_1
applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal gip presso questo Tribunale in data 10 luglio 2023 nei confronti del CP_1
dal decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza del Tribunale di Palermo, sez. misure di prevenzione, del
17 aprile 2024, e il decreto che dispone il giudizio del febbraio 2024 reso da questo Tribunale, da cui si evince l'indole violenta e aggressiva del CP_1
il quale ha cercato di imporre anche con la violenza fisica all'interno del nu- cleo familiare un potere asimmetrico, cercando di accentrare la gestione eco- nomica-patrimoniale, pretendendo la consegna della pensione di invalidità percepita dalla a causa della sua patologia. Pt_1
Ebbene, a fronte di tali emergenze probatorie si ritiene provato che il Pt_3
abbia posto in essere nel corso del matrimonio condotte violente, sia fi-
[...]
siche che psicologiche, nei confronti della e che le stesse, siccome rei- Pt_1
terate nel tempo, abbiano reso intollerabile la convivenza e siano state causa della separazione.
Sul punto, pare opportuno evidenziare che l'abitualità di comportamenti vio- lenti integra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e di per sé giusti- fica la pronuncia di addebito. La reiterazione di atteggiamenti aggressivi e vio- lenti negli anni lesivi dell'interesse della famiglia si configura come prova dell'efficienza causale di tali fatti rispetto al fallimento coniugale;
infatti, le rei- terate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in
- 5 - quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la di- chiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia accertato i siffatti comportamenti, dal dovere di comparare tali comportamenti con la condotta del coniuge vittima delle violenze, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non ri- spetto a comportamenti omogenei ( Cass. n. 7388/2017).
Inoltre, va stigmatizzato anche la violenza economica perpetrata dal Pt_4
[...
nel pretendere la gestione della pensione di invalidità della infatti Pt_1
tale condotta, di cui la componente economico-patrimoniale rappresenta un profilo di particolare rilievo, costituisce oggetto di una decisione unilateral- mente assunta attraverso il ricorso a forme manipolatorie e pressioni psicolo- giche sul coniuge, tali da incidere sulla sua autonomia, sulla sua dignità umana e sulla sua integrità fisica e morale.
Per tali ragioni, la domanda di addebito proposta dalla va accolta. Pt_1
Venendo, adesso, alle altre statuizioni, in essenza di novità, va confermato quanto stabilito con i provvedimenti temporanei e urgenti del 21 dicembre
2023.
Nessuna statuizione sull'assegnazione della casa coniugale, stante l'avvenuta consegna delle chiavi dell'immobile in questione da parte del CP_1
Venendo, adesso, alla domanda di mantenimento formulata dalla per Pt_1
la figlia maggiorenne la stessa non merita accoglimento, atteso che Per_1
è pacifico il possesso da parte della stessa figlia di una adeguata capacità lavo- rativa, avendo la medesima in passato svolto attività di estetista a Brescia.
Sul punto, pare opportuno richiamare l'orientamento della giurisprudenza di
- 6 - legittimità, secondo cui il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro co- niuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente eco- nomicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento (se previsto) ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, ad esempio, il fatto del licenziamento), le quali non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno ( cfr. Cass.
n. 12063/2017).
Ne consegue il rigetto della relativa domanda.
Quanto, invece, alla domanda di mantenimento formulata dalla in Pt_1
proprio favore, si osserva quanto segue.
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo co- niugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del
Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condi- zione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assi- stenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di di- vorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persisten- za del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale so-
- 7 - stegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere con- sapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, bre- ve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescinden- do dal rapporto con il tenore di vita ( cfr. Cass. 34728/2023).
Ebbene, applicando i summenzionati principi al caso di specie, tenuto conto della lunga durata del matrimonio ( celebrato nel 1993), considerate le condi- zioni reddituali di entrambi i coniugi e della circostanza che il con- CP_1
a svolgere la medesima attività (l'attività di antennista e deejay), che Pt_5
svolgeva nel corso del matrimonio (mantenendo in passato con i suoi introiti non dichiarati in sostanza un intero nucleo), considerato che la perce- Pt_1
pisce a causa della sua patologia un pensione di invalidità di circa 700,00, cui deve far fronte al pagamento del canone di locazione di € 300,00 va confer- mato l'obbligo in capo al di corrispondere alla a titolo di CP_1 Pt_1
mantenimento della stessa, un assegno mensile di euro 200,00 rivalutabili se- condo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese.
Va detto che proprio in ragione della natura verosimilmente sommersa dei redditi prodotti l'indagine tributaria non avrebbe sortito un effettivo riscontro dei redditi percepiti.
Infine, va dichiarata inammissibile la richiesta volta all'assegnazione dell'autoveicolo “Renault Scenic” formulata dalla trattandosi di do- Pt_1
manda soggetta al rito ordinario e non connessa da un vincolo di connessione
- 8 - forte ai sensi dell'art. 40 c.p.c.
Essendo soccombente rispetto alla domanda di addebito, il va CP_1
condannato a rifondere le spese di lite alla controparte, liquidate come in di- spositivo secondo i criteri di cui al d.m. 147/2022, da distrarsi in favore dell'Erario.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il Pub- blico , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definiti- CP_2
vamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
Dugnano (MI), il 9 luglio 1963, e , nato a [...], Controparte_1
il 14 novembre 1963, i quali hanno contratto matrimonio il 23 settembre
1993, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Licata, an- no 1993, parte 2, Serie A, numero 203, con addebito a;
Controparte_1
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_6
resa, a titolo di mantenimento della stessa, un assegno mensile di euro 200,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, entro il dieci di ogni mese;
condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Controparte_1 Pt_1
liquidate in complessivi € 4000,00, oltre le spese prenotate a debito,
[...]
oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie, da di- strarsi in favore dell'Erario.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 11 febbraio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
- 9 - G. Claudia Ragusa
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