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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 16/01/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 490/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
21/10/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TI ES, Presidente
GUARDIANO ALFREDO, Relatore
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 21/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2702/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4527/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7
e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
- sull'appello n. 2904/2024 depositato il 30/04/2024 proposto da
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4527/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7
e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170077264938000 CUT
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1063/2024 depositato il
24/10/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede A) Accertare e dichiarare che la liquidazione delle spese e compensi processuali effettuata nel giudizio di Io grado è illegittima per violazione di legge. B) Per l'effetto condannare la resistente, al pagamento delle spese processuali, nella misura di cui al D.M. 55/2014 con attribuzione ex. art. 93 c.p.c. all'Avv. Nominativo_2. Difensore_1 , quale procuratore antistatario. C) condannare altresì controparte al pagamento delle spese e compenso del presente giudizio con riconoscimento della maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4 comma 1 bis del D.M.55/2014, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Resistente/Appellato: chiede1) in via preliminare, riunire il presente giudizio con il giudizio recante RG.
2904/2024 2) in caso di riunione, accogliere l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate SC nel giudizio recante RG. 2904/2024 pendente presso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado 3) dichiarare infondato l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 s.r.l. avverso la sentenza n. 4527/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli sez. 7 depositata il 20.03.24 sul ricorso R.G. 15921/23, notificata il 20.03.24, 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., ha presentato appello avverso la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli n. 4511/2024 del 07.03.2024, depositata in data 20.03.2024, notificata in data 20.03.2024, resa nella causa promossa dalla Ricorrente_1 S.R.L.
contro
Agenzia delle Entrate SC, R.G. n. 12077/2023, avente ad oggetto l'opposizione ad intimazione di pagamento n. 071 2023 90096331 01 000, relativamente alla cartella di pagamento 07120120034425385000 di
€. 27.068,68.
L'Agenzia si è costituita nel presente giudizio con proprie controdeduzioni e in via preliminare si chiede riunirsi il presente giudizio con quello pendente presso codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria, RG
2904/2024 con cui l'Agenzia delle Entrate SC ha proposto gravame avverso la sentenza n.
4527/2024 della Corte di Giustizia di Primo grado di Napoli, censurando la stessa per aver annullato la cartella di pagamento n. 07120170077264938000 oggetto dell'intimazione di pagamento n.
07120239009633101000.
Nel presentare appello la soc. contribuente ritiene di impugnare la sentenza limitatamente all'omessa pronuncia sulla condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dell' art. 15 comma 2 Bis D. Lgs. n.
546/'92 e al governo delle spese di giudizio. In particolare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., si precisa che:
a) le parti della sentenza che si intendono impugnare riguardano, nella parte dispositiva quella in cui testualmente si legge “la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sezione n. 7, così provvede: - dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere;
- condanna Agenzia delle Entrate
SC, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell' Avv. Nominativo_2. Difensore_1”.relative alle cause di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ricomprese, per valore, nello scaglione fino ad €. 26.000,00. c) Le circostanze da cui deriva la violazione della legge da parte del Giudice di primo grado, sostiene l'appellante attiene alla omessa pronuncia sulla condanna alle spese ai sensi dell'art.96 cpc e dell'art. 15 comma 2 BIS del D.LGS 546/'92.
Il Giudicante di primo grado, nonostante l'espressa richiesta del contribuente non si sarebbe pronunciato sulla richiesta di condanna della resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 15 comma 2 Bis D. Lgs. n.
546/'92 e per motivare la propria sotenuta condanna alle spese ricostruisce l'iter storico dell'evento per cui
è causa.
In ogni caso l'appellante società ritiene che per - la cessazione della materia del contendere e condanna della parte soccombente al pagamento delle compenso professionale di giudizio con liquidazione al di sotto dei minimi tabellari - vi sia stata da parte del giudice di primo grado violazione dell'art. 4, co.1 del Decreto
10 marzo 2014, n. 55.
In effetti il Giudice di prime cure avrebbe dichiarato cessata la materia del contendere, condannando controparte alle spese e compenso di giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale evidenziando che le doglianze della ricorrente erano meritevoli di accoglimento. Ciò nonostante, sostine sempre èarte appellante , tale condanna sarebbe lesiva delle tabelle di cui al D.M. n. 55.2014 e che nel caso in esame, considerando l'attività svolta dal procuratore e le spese sostenute è inferiore perfino ai minimi edittali. Da qui si sarebbe incorso in un error in iudicando violando l'art. 4, co.1 del Decreto 10 marzo 2014, n. 55, secondo cui insiste per chè sia da assumere come parametri di riferimento le tariffe professionali così come fissate dal D.M. n.55/14 per i giudizi di competenza della Corte di Giustizia di Primo
Grado il cui valore rientri nello scaglione fino ad €.26.000,00. e quindi riporta la specifica relativa all'attività svolta nel primo grado di giudizio tenendo in considerazione lo scaglione applicabile al valore della causa e pertanto lo scaglione fino ad €. 26.000,00. Il Giudice avrebbe dovuto liquidare €. 120,00 per spese ed €.
3471,00 per compenso di giudizio oltre Magg. Del 15% Iva e CPA sull'imponibile come per legge. ancorchè ai minimi tabellari Pertanto avrebbe dovuto liquidare €. 120,00 per spese ed €. 1736,00 per compenso di giudizio oltre Magg. Del 15% Iva e CPA sull'imponibile come per legge.
Agenzia delle Entrate SC aveva proposto anche essa appello avverso la medesima sentenza n. 4511/2024 pronunciata il 7.3.2024 e depositata in segreteria il 20.3.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sez. 7 che ha dichiarato l'estinzione del processo per cessata materia del contendere;
e condannato l' Agenzia delle Entrate SC, al pagamento delle spese di lite, che ha liquidato liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell' Avv. Nominativo_2. Difensore_1.
In primo grado la società “Ricorrente_1 srl” ha impugnato l'intimazione di pagamento di cui in oggetto di €. 58.005,97, emessa dall'Agenzia delle Entrate SC, limitatamente alla cartella di pagamento n.
07120120034425385000.
Il giudice di primo grado nel dichiarare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere e condannare Agenzia delle Entrate SC, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell' Avv. Nominativo_2. Difensore_1 , ha ritenuto che l'annullamento del provvedimento impugnato provoca, giusta l'art. 46 D. Lgs. 546/92, l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, essendo venuto meno il motivo della lite medesima. Ha sottolineato che il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria non osta a che l'amministrazione finanziaria riconosca l'illegittimità del provvedimento emesso e lo annulli in tutto o in parte, privando il giudizio del suo oggetto.
Sul punto delle spese processuali, richiamando la sentenza della Corte costituzione (n. 274/2005) e della successiva modifica legislativa introdotta con l'art. 9, comma 1, lettera q), n. 2), del d.lgs. 156/2016 – che in ipotesi di cessazione della lite giudiziaria, provocata (non dalla legge, ma) dall'annullamento dell'atto impugnato ad opera dello stesso ufficio che lo ha emanato, ha ritenuto deve farsi ricorso alla regola della
“soccombenza virtuale”, con la conseguenza che il giudice deve esaminare ugualmente la vicenda su cui verteva la lite, condannando al pagamento delle spese la parte che sarebbe risultata soccombente se si fosse giunti ad una pronuncia di merito.
Da questa premessa ha ritenuto, sempre il giudice di primo grado che, con riguardo al merito, deve darsi atto che in mancanza dell'annullamento operato dall'ente impositore, il ricorso sarebbe stato accolto, stante la prova dell'annullamento della cartella con la sentenza sopra indicata e che quindi, in forza del principio della c.d. soccombenza virtuale, le spese siano da oirre a carico della parte resistente e le ha liquidate, quantificandole in € 1.500, oltre accessori di legge, con attribuzione all'Avv. Nominativo_2. Difensore_1, dichiaratosi procuratore antistatario.
Nel presentare appello l'Agenzia ritiene tale sentenza, chiaramente ingiusta ed erronea, viene pertanto impugnata parzialmente, chiedendone la riforma limitatamente all'omessa pronuncia sulla condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dell' art. 15 comma 2 Bis D. Lgs. n. 546/'92 e al governo delle spese di giudizio. In particolare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., si precisa che:a) le parti della sentenza che si intendono impugnare riguardano, nella parte dispositiva quella in cui testualmente si legge “la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli Sezione n. 7, così provvede: - dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere;
- condanna Agenzia delle Entrate SC, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell' Avv. Nominativo_2. Difensore_1”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, cosi come richiesto vanno riuniti i giudizi, 2702/2024 e 2904/2024 aventi ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza di primo grado precisamente 2702/2024 per Agenzia delle Entrate- SC, con sede in Roma -appellata-
Contro
: Ricorrente_1 S.R.L., dall' RG 2904/2024 con cui l'Agenzia delle Entrate SC ha proposto gravame avverso la sentenza n. 4527/2024 della Corte di
Giustizia di Primo grado di Napoli, censurando la stessa per aver annullato la cartella di pagamento n.
07120170077264938000 oggetto dell'intimazione di pagamento n. 07120239009633101000. L'appello dell'Agenzia è da accogliere e l'appello della soc. contribunete da rigettare.
In primo luogo va evidenziato che il ricorso di primo grado non è stato accolto integralmente, infatti a fronte dei numerosi motivi di impugnazione, la Corte di Giustizia di primo grado, non entrando nel merito della pretesa, si è limitata a dichiarare la nullità della notifica della cartella, senza vagliare l'eccezione di non intervenuta prescrizione che con ogni verosimile probabilità avrebbe condotto al rigetto dell'avverso ricorso.
Del resto la Suprema Corte, sez. Trib. ha affermato il principio che il Giudice tributario nell'esercizio della sua discrezionalità, ben può compensare le spese nei confronti della parte totalmente vittoriosa. (Corte di
Cassazione, sez trib. n. 4180/2024).
Le spese sono da compensare trovandosi in in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, in quanto la condotta processuale di entrambe la parte, nonché l'accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia i e il rigetto dell'appello proposto dal contribuente rendono, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità
l'applicazione del criterio generale della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto dall'Agenzia. Rigetta l'appello proposto dal contribunete.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
21/10/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TI ES, Presidente
GUARDIANO ALFREDO, Relatore
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 21/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2702/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4527/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7
e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
- sull'appello n. 2904/2024 depositato il 30/04/2024 proposto da
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4527/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7
e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170077264938000 CUT
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1063/2024 depositato il
24/10/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede A) Accertare e dichiarare che la liquidazione delle spese e compensi processuali effettuata nel giudizio di Io grado è illegittima per violazione di legge. B) Per l'effetto condannare la resistente, al pagamento delle spese processuali, nella misura di cui al D.M. 55/2014 con attribuzione ex. art. 93 c.p.c. all'Avv. Nominativo_2. Difensore_1 , quale procuratore antistatario. C) condannare altresì controparte al pagamento delle spese e compenso del presente giudizio con riconoscimento della maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4 comma 1 bis del D.M.55/2014, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Resistente/Appellato: chiede1) in via preliminare, riunire il presente giudizio con il giudizio recante RG.
2904/2024 2) in caso di riunione, accogliere l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate SC nel giudizio recante RG. 2904/2024 pendente presso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado 3) dichiarare infondato l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 s.r.l. avverso la sentenza n. 4527/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli sez. 7 depositata il 20.03.24 sul ricorso R.G. 15921/23, notificata il 20.03.24, 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., ha presentato appello avverso la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli n. 4511/2024 del 07.03.2024, depositata in data 20.03.2024, notificata in data 20.03.2024, resa nella causa promossa dalla Ricorrente_1 S.R.L.
contro
Agenzia delle Entrate SC, R.G. n. 12077/2023, avente ad oggetto l'opposizione ad intimazione di pagamento n. 071 2023 90096331 01 000, relativamente alla cartella di pagamento 07120120034425385000 di
€. 27.068,68.
L'Agenzia si è costituita nel presente giudizio con proprie controdeduzioni e in via preliminare si chiede riunirsi il presente giudizio con quello pendente presso codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria, RG
2904/2024 con cui l'Agenzia delle Entrate SC ha proposto gravame avverso la sentenza n.
4527/2024 della Corte di Giustizia di Primo grado di Napoli, censurando la stessa per aver annullato la cartella di pagamento n. 07120170077264938000 oggetto dell'intimazione di pagamento n.
07120239009633101000.
Nel presentare appello la soc. contribuente ritiene di impugnare la sentenza limitatamente all'omessa pronuncia sulla condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dell' art. 15 comma 2 Bis D. Lgs. n.
546/'92 e al governo delle spese di giudizio. In particolare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., si precisa che:
a) le parti della sentenza che si intendono impugnare riguardano, nella parte dispositiva quella in cui testualmente si legge “la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sezione n. 7, così provvede: - dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere;
- condanna Agenzia delle Entrate
SC, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell' Avv. Nominativo_2. Difensore_1”.relative alle cause di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ricomprese, per valore, nello scaglione fino ad €. 26.000,00. c) Le circostanze da cui deriva la violazione della legge da parte del Giudice di primo grado, sostiene l'appellante attiene alla omessa pronuncia sulla condanna alle spese ai sensi dell'art.96 cpc e dell'art. 15 comma 2 BIS del D.LGS 546/'92.
Il Giudicante di primo grado, nonostante l'espressa richiesta del contribuente non si sarebbe pronunciato sulla richiesta di condanna della resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 15 comma 2 Bis D. Lgs. n.
546/'92 e per motivare la propria sotenuta condanna alle spese ricostruisce l'iter storico dell'evento per cui
è causa.
In ogni caso l'appellante società ritiene che per - la cessazione della materia del contendere e condanna della parte soccombente al pagamento delle compenso professionale di giudizio con liquidazione al di sotto dei minimi tabellari - vi sia stata da parte del giudice di primo grado violazione dell'art. 4, co.1 del Decreto
10 marzo 2014, n. 55.
In effetti il Giudice di prime cure avrebbe dichiarato cessata la materia del contendere, condannando controparte alle spese e compenso di giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale evidenziando che le doglianze della ricorrente erano meritevoli di accoglimento. Ciò nonostante, sostine sempre èarte appellante , tale condanna sarebbe lesiva delle tabelle di cui al D.M. n. 55.2014 e che nel caso in esame, considerando l'attività svolta dal procuratore e le spese sostenute è inferiore perfino ai minimi edittali. Da qui si sarebbe incorso in un error in iudicando violando l'art. 4, co.1 del Decreto 10 marzo 2014, n. 55, secondo cui insiste per chè sia da assumere come parametri di riferimento le tariffe professionali così come fissate dal D.M. n.55/14 per i giudizi di competenza della Corte di Giustizia di Primo
Grado il cui valore rientri nello scaglione fino ad €.26.000,00. e quindi riporta la specifica relativa all'attività svolta nel primo grado di giudizio tenendo in considerazione lo scaglione applicabile al valore della causa e pertanto lo scaglione fino ad €. 26.000,00. Il Giudice avrebbe dovuto liquidare €. 120,00 per spese ed €.
3471,00 per compenso di giudizio oltre Magg. Del 15% Iva e CPA sull'imponibile come per legge. ancorchè ai minimi tabellari Pertanto avrebbe dovuto liquidare €. 120,00 per spese ed €. 1736,00 per compenso di giudizio oltre Magg. Del 15% Iva e CPA sull'imponibile come per legge.
Agenzia delle Entrate SC aveva proposto anche essa appello avverso la medesima sentenza n. 4511/2024 pronunciata il 7.3.2024 e depositata in segreteria il 20.3.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sez. 7 che ha dichiarato l'estinzione del processo per cessata materia del contendere;
e condannato l' Agenzia delle Entrate SC, al pagamento delle spese di lite, che ha liquidato liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell' Avv. Nominativo_2. Difensore_1.
In primo grado la società “Ricorrente_1 srl” ha impugnato l'intimazione di pagamento di cui in oggetto di €. 58.005,97, emessa dall'Agenzia delle Entrate SC, limitatamente alla cartella di pagamento n.
07120120034425385000.
Il giudice di primo grado nel dichiarare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere e condannare Agenzia delle Entrate SC, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell' Avv. Nominativo_2. Difensore_1 , ha ritenuto che l'annullamento del provvedimento impugnato provoca, giusta l'art. 46 D. Lgs. 546/92, l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, essendo venuto meno il motivo della lite medesima. Ha sottolineato che il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria non osta a che l'amministrazione finanziaria riconosca l'illegittimità del provvedimento emesso e lo annulli in tutto o in parte, privando il giudizio del suo oggetto.
Sul punto delle spese processuali, richiamando la sentenza della Corte costituzione (n. 274/2005) e della successiva modifica legislativa introdotta con l'art. 9, comma 1, lettera q), n. 2), del d.lgs. 156/2016 – che in ipotesi di cessazione della lite giudiziaria, provocata (non dalla legge, ma) dall'annullamento dell'atto impugnato ad opera dello stesso ufficio che lo ha emanato, ha ritenuto deve farsi ricorso alla regola della
“soccombenza virtuale”, con la conseguenza che il giudice deve esaminare ugualmente la vicenda su cui verteva la lite, condannando al pagamento delle spese la parte che sarebbe risultata soccombente se si fosse giunti ad una pronuncia di merito.
Da questa premessa ha ritenuto, sempre il giudice di primo grado che, con riguardo al merito, deve darsi atto che in mancanza dell'annullamento operato dall'ente impositore, il ricorso sarebbe stato accolto, stante la prova dell'annullamento della cartella con la sentenza sopra indicata e che quindi, in forza del principio della c.d. soccombenza virtuale, le spese siano da oirre a carico della parte resistente e le ha liquidate, quantificandole in € 1.500, oltre accessori di legge, con attribuzione all'Avv. Nominativo_2. Difensore_1, dichiaratosi procuratore antistatario.
Nel presentare appello l'Agenzia ritiene tale sentenza, chiaramente ingiusta ed erronea, viene pertanto impugnata parzialmente, chiedendone la riforma limitatamente all'omessa pronuncia sulla condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dell' art. 15 comma 2 Bis D. Lgs. n. 546/'92 e al governo delle spese di giudizio. In particolare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., si precisa che:a) le parti della sentenza che si intendono impugnare riguardano, nella parte dispositiva quella in cui testualmente si legge “la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli Sezione n. 7, così provvede: - dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere;
- condanna Agenzia delle Entrate SC, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell' Avv. Nominativo_2. Difensore_1”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, cosi come richiesto vanno riuniti i giudizi, 2702/2024 e 2904/2024 aventi ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza di primo grado precisamente 2702/2024 per Agenzia delle Entrate- SC, con sede in Roma -appellata-
Contro
: Ricorrente_1 S.R.L., dall' RG 2904/2024 con cui l'Agenzia delle Entrate SC ha proposto gravame avverso la sentenza n. 4527/2024 della Corte di
Giustizia di Primo grado di Napoli, censurando la stessa per aver annullato la cartella di pagamento n.
07120170077264938000 oggetto dell'intimazione di pagamento n. 07120239009633101000. L'appello dell'Agenzia è da accogliere e l'appello della soc. contribunete da rigettare.
In primo luogo va evidenziato che il ricorso di primo grado non è stato accolto integralmente, infatti a fronte dei numerosi motivi di impugnazione, la Corte di Giustizia di primo grado, non entrando nel merito della pretesa, si è limitata a dichiarare la nullità della notifica della cartella, senza vagliare l'eccezione di non intervenuta prescrizione che con ogni verosimile probabilità avrebbe condotto al rigetto dell'avverso ricorso.
Del resto la Suprema Corte, sez. Trib. ha affermato il principio che il Giudice tributario nell'esercizio della sua discrezionalità, ben può compensare le spese nei confronti della parte totalmente vittoriosa. (Corte di
Cassazione, sez trib. n. 4180/2024).
Le spese sono da compensare trovandosi in in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, in quanto la condotta processuale di entrambe la parte, nonché l'accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia i e il rigetto dell'appello proposto dal contribuente rendono, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità
l'applicazione del criterio generale della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto dall'Agenzia. Rigetta l'appello proposto dal contribunete.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.