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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 8370/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliata Controparte_1
in Milano, via Uberti 6, presso lo studio degli avv. Alberto Guariso, Livio Neri e
Marta Lavanna, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
attrice;
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Torino, via Nizza 330, presso Controparte_2
l'avv. Massimo Scisciot, che la rappresenta e difende per delega in atti;
, elettivamente domiciliato in Torino, via Corte d'Appello 16, Controparte_3 presso l'avv. Giuseppina Gianotti, che la rappresenta e difende per delega in atti;
convenuti.
Oggetto: discriminazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
: “… a) accertare e Controparte_1
dichiarare il carattere discriminatori o della condotta tenuta:
- dalla , consistente nell'aver emanato il Regolamento Controparte_2
regionale n. 9 del 4.10.2011 (che richiama i requisiti della LR 3/2010) e dunque nell'aver vincolato i Comuni della Regione all'adozione di bandi per l'assegnazione degli alloggi ERP che contenessero il requisito della pregressa residenza o attività lavorativa quinquennale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza;
c) ... che il Giudice, nell'ambito del piano di rimozione ex art. 28, comma 5 cit., ordini alla Regione di emanare indicazioni a Comuni e ATC volte a consentire la riammissione in graduatoria dei richiedenti esclusi per assenza del requisito quinquennale, anche nei casi in cui la graduatoria sia già stata approvata, fatta salva la sola assegnazione dell'alloggio;
e) ordinare la pubblicazione del emanando provvedimento sulla home page del sito istituzionale delle amministrazioni convenute per un minimo di giorni 30.
- Con vittoria di spese a carico della , ivi compreso il Controparte_2
rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ivi compreso il rimborso del CU.
... Nei rapporti con il : cessazione della materia del Controparte_3 contendere.”
: “… domande proposte dalla ricorrente nella comparsa Controparte_2 di riassunzione.”
: “... Cessazione della materia del contendere.” Controparte_3
MOTIVAZIONE
1. La causa viene nuovamente a decisione dopo la sentenza non definitiva del 09/11/2023, con cui sono state rigettate “le domande proposte dall' nei confronti della Controparte_1 CP
e del , relative alla previsione dell'art. 3 c. 1 lett. c) L.
[...] Controparte_3
Reg. 3/2010”, nonché dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. CP
2 147/2024, che ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di Controparte_2 edilizia sociale) - come sostituito dall'art. 106, comma 2, della legge della CP
17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento
[...] regionale. Anno 2018) - limitatamente alle parole “da almeno cinque anni” e “con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali”.
A seguito della riassunzione del giudizio, le domande proposte dall' , così come precisate nelle Controparte_1
note del 12/03/2025, con riferimento a quelle del ricorso in riassunzione del
23/09/2024, hanno a oggetto: a) l'accertamento del carattere discriminatorio del
Regolamento della 9/2021, nella parte in cui richiama i requisiti CP CP previsti dall'art. 3 c. 1 lett. b) L. Reg. 3/2010; c) la condanna della CP
ad adottare un piano di rimozione delle discriminazioni, emanando CP specifiche “indicazioni a Comuni e ATC” (note 12/03/2025 p. 6); e) la richiesta di pubblicazione della sentenza sul sito della convenuta.
Le parti hanno infine concordemente dato atto della cessazione della materia del contendere nei rapporti tra l'associazione e il . Controparte_3
2. Ciò premesso, la domanda sub a) deve essere accolta, perché l'art. 3 del
“Regolamento del bando di concorso e della graduatoria, in attuazione dell'articolo
5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)” (doc. 2 fasc. Comune) richiama i requisiti di cui all'art. 3 c. 1 lett.
b) L. Reg. Piemonte 3/2010, che ha formato oggetto della sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale.
3. Per quanto concerne la domanda sub c), invece, le modalità di formulazione delle conclusioni rendono necessario rilevare che nel procedimento semplificato di cognizione, ora richiamato dall'art. 28 c. 1 D. L.vo 150/2011, “le domande, le eccezioni e le conclusioni” proposte nel ricorso ex art. 281 undecies
Cpc possono essere modificate entro il “termine perentorio” concesso dal giudice ai sensi dell'art. 281 duodecies c. 4 Cpc.
Dall'applicazione di tali norme al caso di specie discende l'inammissibilità della domanda attorea sub c), in quanto tardiva, perché nel ricorso introduttivo del
20/04/2023 l non ha proposto CP_1 Controparte_1
3 nei confronti della domande relative all'adozione di un piano di Controparte_2
rimozione delle discriminazioni, chiedendo la pronuncia di ordini solo nei confronti del orino (ric. p. 21). CP_3
Irrilevanti al riguardo sono invece le conclusioni del ricorso in riassunzione del 23/09/2024, trattandosi di un atto in cui non possono essere formulate domande nuove rispetto a quelle del ricorso introduttivo.
Né sono condivisibili le argomentazioni dell'attrice in ordine alla possibilità per il giudice di ordinare d'ufficio l'adozione di un piano di rimozione (note
12/03/2025 p. 3 e seg.), non potendosi derogare, neanche in questa materia, al principio della domanda ex art. 99 Cpc.
4. Deve infine essere rigettata la domanda di pubblicazione del provvedimento, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca e delle forme di pubblicazione previste per le sentenze della Corte Costituzionale.
5. Tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, le spese di lite sostenuto dall'attrice si liquidano in € 10.860,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento le cause di valore indeterminabile con complessità media) con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione di tali spese nella misura di 3/4, mentre la restante quota di ¼ va posta a carico della CP
, con distrazione in favore dei difensori dell'attrice ex art. 93 Cpc.
[...]
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara il carattere discriminatorio del Regolamento della CP
9/2021, nella parte in cui richiama i requisiti previsti dall'art. 3 c. 1 lett. b) CP
L. Reg. Piemonte 3/2010, limitatamente alle parole “da almeno cinque anni” e “con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali”; dichiara inammissibile la domanda sub c) proposta dall'
[...]
nei confronti della;
Controparte_1 Controparte_2
4 rigetta la domanda sub e) proposta dall' Controparte_1
nei confronti della;
[...] Controparte_2 liquida le spese di lite sostenute dall' Controparte_1
in € 10.860,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese
[...]
forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
condanna la a rimborsare all' Controparte_2 [...]
le spese di lite nella misura di ¼, con distrazione delle Controparte_1
stesse in favore degli avv. Alberto Guariso, Livio Neri e Marta Lavanna;
dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra l
[...]
e il . Controparte_1 Controparte_3
Torino, 13/06/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
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