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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5124/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto promossa da con sede a Milano, piazza Filippo Meda n. 4, codice fiscale e partita Parte_1
iva in persona del procuratore speciale, giusta procura in atti P.IVA_1 Parte_2 rilasciata dal direttore generale dott. rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_3
Grazia Gugliotta, giusta procura in atti
opponente
contro
, nato a [...], il [...], codice fiscale Controparte_1
, titolare dell'omonima impresa con sede a Catania, via Zia C.F._1 CP_2
Lisa, n. 253, partita iva , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe P.IVA_2
Carianni, come da procura in atti opposta
***
All'udienza del giorno 11.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal nei confronti di Parte_1 [...]
non è fondata. Controparte_1
1 In diritto si ricorda che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. si sostanzia in una domanda di accertamento negativo del diritto a procedere ad esecuzione forzata, mediante la quale l'opponente contesta il diritto della parte istante ad agire in via esecutiva.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale
possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (Cass. 22090/2021).
Nel caso di specie, con l'atto di precetto opposto la ha intimato la consegna della CP_3
seguente documentazione bancaria di seguito indicata:
1) copia contratti originari di apertura di conto corrente;
2) copia contratti originari di apertura di credito in conto corrente (di qualsiasi genere);
3) copia di tutti i contratti bancari relativi ai rapporti in oggetto indicati;
4) copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale, commissioni,
provvigioni di massimo scoperto e giorni valuta;
5) copia dei contratti e convenzioni successive alle originarie;
6) copia degli estratti conto nonché di quelli per la liquidazione degli interessi e competenze
trimestrali a scalare riferiti ai movimenti bancari effettuati dall'apertura del conto sino ad oggi ad eccezione di quelli riferiti dal I trimestre 2009 sino al III trimestre 2017;
7) copia degli estratti conto riferiti ad ogni forma di affidamento (s.b.f., anticipo fatture, sconto effetti e finanziamenti a breve termine) di tutti i trimestri a partire dall'anno di apertura sino ad oggi ad eccezione di quelli riferiti dal I trimestre 2009 sino al III trimestre
2017;
8) copia delle liquidazioni periodiche (anche mensili) per interessi e competenze applicate ad
ogni forma di affidamento (s.b.f., anticipo fatture, sconto effetti e finanziamenti a breve termine) a partire dall'anno di apertura di c/c fino ad oggi;
9) copia dei saldaconto annuali fino ad oggi;
10) copia delle fidejussioni rilasciate, se esistenti;
11) copia di tutti gli atti negoziali e le modifiche unilaterali delle condizioni economico/contrattuali, nonché i documenti di sintesi e gli allegati ai contratti inviati al
cliente con ricevuta di ritorno e/o firma di accettazione;
12) Copia di tutti i piani di rientro medio tempore concordati con il cliente;
2 13) copia di tutte le comunicazioni inviate ai clienti;
14) ogni ulteriore documento connesso all'operazione di cui in oggetto.
Il titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata azione esecutiva è rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 160/2019, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del
10.9.2019, emessa dal giudice istruttore nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c. iscritto al n. 5410/2019.
Ciò detto, rileva il decidente che i motivi di opposizione a precetto formulati da parte opponente attengano a circostanze anteriori alla formazione del titolo esecutivo e che, pertanto, avrebbero dovuto formare oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Ed invero, con il primo motivo di opposizione il ha eccepito la prescrizione Controparte_4
e la decadenza ex artt.119 t.u.b. e 2220 c.c. del diritto del correntista ad ottenere gli estratti conto bancari dall'inizio ed i contratti del rapporto, evidenziando come l'obbligo di consegna della citata documentazione non potrebbe spingersi oltre il decennio anteriore alla richiesta del 26.3.2018. Si tratta, con tutta evidenza, di un profilo di merito che l'opponente avrebbe dovuto fare valere (e che in effetti ha fatto valere) nell'ambito del giudizio opposizione a decreto ingiuntivo e che non attiene a fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale.
Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione con cui la banca ha eccepito l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, non avendo provveduto alla conservazione della suindicata documentazione.
Non paiono pertinenti i richiami agli istituti civilistici dell'impossibilità della prestazione di cui agli artt. 1257 e 1463 c.c., venendo in rilievo la condanna al facere consacrata nel titolo esecutivo giudiziale.
In ogni caso, anche siffatta doglianza attiene alla sussistenza dell'obbligo di conservazione della documentazione che, pertanto, l'opponente avrebbe dovuto fare valere nel giudizio di cognizione, ex art. 645 c.p.c.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a precetto proposta dal Parte_1
va rigettata.
[...]
3. Le spese del presente giudizio eseguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 2.538,50, somma calcolata riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni trattate e della definizione in rito della controversia.
3 La somma sopra liquidata va versata in favore dell'avvocato Giuseppe Carianni, difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 5124/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza: rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Parte_1 condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dell'avvocato Parte_1
Giuseppe Carianni, che liquida in euro 2.538,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Catania, 29 maggio 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5124/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto promossa da con sede a Milano, piazza Filippo Meda n. 4, codice fiscale e partita Parte_1
iva in persona del procuratore speciale, giusta procura in atti P.IVA_1 Parte_2 rilasciata dal direttore generale dott. rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_3
Grazia Gugliotta, giusta procura in atti
opponente
contro
, nato a [...], il [...], codice fiscale Controparte_1
, titolare dell'omonima impresa con sede a Catania, via Zia C.F._1 CP_2
Lisa, n. 253, partita iva , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe P.IVA_2
Carianni, come da procura in atti opposta
***
All'udienza del giorno 11.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal nei confronti di Parte_1 [...]
non è fondata. Controparte_1
1 In diritto si ricorda che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. si sostanzia in una domanda di accertamento negativo del diritto a procedere ad esecuzione forzata, mediante la quale l'opponente contesta il diritto della parte istante ad agire in via esecutiva.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale
possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (Cass. 22090/2021).
Nel caso di specie, con l'atto di precetto opposto la ha intimato la consegna della CP_3
seguente documentazione bancaria di seguito indicata:
1) copia contratti originari di apertura di conto corrente;
2) copia contratti originari di apertura di credito in conto corrente (di qualsiasi genere);
3) copia di tutti i contratti bancari relativi ai rapporti in oggetto indicati;
4) copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale, commissioni,
provvigioni di massimo scoperto e giorni valuta;
5) copia dei contratti e convenzioni successive alle originarie;
6) copia degli estratti conto nonché di quelli per la liquidazione degli interessi e competenze
trimestrali a scalare riferiti ai movimenti bancari effettuati dall'apertura del conto sino ad oggi ad eccezione di quelli riferiti dal I trimestre 2009 sino al III trimestre 2017;
7) copia degli estratti conto riferiti ad ogni forma di affidamento (s.b.f., anticipo fatture, sconto effetti e finanziamenti a breve termine) di tutti i trimestri a partire dall'anno di apertura sino ad oggi ad eccezione di quelli riferiti dal I trimestre 2009 sino al III trimestre
2017;
8) copia delle liquidazioni periodiche (anche mensili) per interessi e competenze applicate ad
ogni forma di affidamento (s.b.f., anticipo fatture, sconto effetti e finanziamenti a breve termine) a partire dall'anno di apertura di c/c fino ad oggi;
9) copia dei saldaconto annuali fino ad oggi;
10) copia delle fidejussioni rilasciate, se esistenti;
11) copia di tutti gli atti negoziali e le modifiche unilaterali delle condizioni economico/contrattuali, nonché i documenti di sintesi e gli allegati ai contratti inviati al
cliente con ricevuta di ritorno e/o firma di accettazione;
12) Copia di tutti i piani di rientro medio tempore concordati con il cliente;
2 13) copia di tutte le comunicazioni inviate ai clienti;
14) ogni ulteriore documento connesso all'operazione di cui in oggetto.
Il titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata azione esecutiva è rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 160/2019, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del
10.9.2019, emessa dal giudice istruttore nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c. iscritto al n. 5410/2019.
Ciò detto, rileva il decidente che i motivi di opposizione a precetto formulati da parte opponente attengano a circostanze anteriori alla formazione del titolo esecutivo e che, pertanto, avrebbero dovuto formare oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Ed invero, con il primo motivo di opposizione il ha eccepito la prescrizione Controparte_4
e la decadenza ex artt.119 t.u.b. e 2220 c.c. del diritto del correntista ad ottenere gli estratti conto bancari dall'inizio ed i contratti del rapporto, evidenziando come l'obbligo di consegna della citata documentazione non potrebbe spingersi oltre il decennio anteriore alla richiesta del 26.3.2018. Si tratta, con tutta evidenza, di un profilo di merito che l'opponente avrebbe dovuto fare valere (e che in effetti ha fatto valere) nell'ambito del giudizio opposizione a decreto ingiuntivo e che non attiene a fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale.
Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione con cui la banca ha eccepito l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, non avendo provveduto alla conservazione della suindicata documentazione.
Non paiono pertinenti i richiami agli istituti civilistici dell'impossibilità della prestazione di cui agli artt. 1257 e 1463 c.c., venendo in rilievo la condanna al facere consacrata nel titolo esecutivo giudiziale.
In ogni caso, anche siffatta doglianza attiene alla sussistenza dell'obbligo di conservazione della documentazione che, pertanto, l'opponente avrebbe dovuto fare valere nel giudizio di cognizione, ex art. 645 c.p.c.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a precetto proposta dal Parte_1
va rigettata.
[...]
3. Le spese del presente giudizio eseguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 2.538,50, somma calcolata riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni trattate e della definizione in rito della controversia.
3 La somma sopra liquidata va versata in favore dell'avvocato Giuseppe Carianni, difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 5124/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza: rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Parte_1 condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dell'avvocato Parte_1
Giuseppe Carianni, che liquida in euro 2.538,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Catania, 29 maggio 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
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