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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/10/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2067 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. RO SA in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: indennità di accompagnamento, art.1 Legge 18/1980
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante un altro Consulente. All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “L'attore al Parte_1 momento della presentazione della domanda in via amministrativa nonché all'epoca della visita ad opera della Commissione Medica era affetto da patologie tali da CP_1
1 rendere l'attore invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ( legge 509/88 124/98 ) grave 100%.
A Novembre 2024 l'evoluzione in senso peggiorativo del complesso nosologico consente di poter definire l'attore invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ( legge 18/80 e 508/88 )”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
La domanda volta al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale che si intende ottenere è inammissibile, poiché la causa è destinata solo all'accertamento della ricorrenza o meno delle condizioni sanitarie richieste per il conseguimento di tale prestazione (v. da ultimo, Cass. civ. n. 9755/2019).
Considerato che il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento si è perfezionato successivamente alla data della domanda amministrativa e a quella della visita della commissione medica ma comunque in epoca antecedente rispetto all'introduzione del presente giudizio, le spese di lite vanno compensate per metà, la restante metà segue invece la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo.
Le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
- Compensa per la metà le spese di lite e condanna l' al pagamento CP_1 della restante metà che liquida in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separati decreti.
Trapani, 21.10.2025 Il giudice
RO SA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. RO SA in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: indennità di accompagnamento, art.1 Legge 18/1980
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante un altro Consulente. All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “L'attore al Parte_1 momento della presentazione della domanda in via amministrativa nonché all'epoca della visita ad opera della Commissione Medica era affetto da patologie tali da CP_1
1 rendere l'attore invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ( legge 509/88 124/98 ) grave 100%.
A Novembre 2024 l'evoluzione in senso peggiorativo del complesso nosologico consente di poter definire l'attore invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ( legge 18/80 e 508/88 )”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
La domanda volta al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale che si intende ottenere è inammissibile, poiché la causa è destinata solo all'accertamento della ricorrenza o meno delle condizioni sanitarie richieste per il conseguimento di tale prestazione (v. da ultimo, Cass. civ. n. 9755/2019).
Considerato che il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento si è perfezionato successivamente alla data della domanda amministrativa e a quella della visita della commissione medica ma comunque in epoca antecedente rispetto all'introduzione del presente giudizio, le spese di lite vanno compensate per metà, la restante metà segue invece la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo.
Le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
- Compensa per la metà le spese di lite e condanna l' al pagamento CP_1 della restante metà che liquida in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separati decreti.
Trapani, 21.10.2025 Il giudice
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