TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2803/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2803/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Umberto I, 11 10040 Parte_1 C.F._1
Cumiana presso lo studio dell'avv. SMERALDI FRANCESCA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE e
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
VIRGINIO, 2 10064 PINEROLO presso lo studio dell'avv. DEBERNARDI ELISA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente Come da verbale d'udienza del 14.11.2024.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CUMIANA il Parte_1 Controparte_1
19/07/2003.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 25.11.2007 e il 19.5.2010. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 15/02/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, e, congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile posto che nel 2022 entrambi i coniugi hanno lasciato la casa coniugale.
Chiedeva quindi l'affidamento condiviso delle minori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica di presso il padre e di presso di sé, disporsi il regime di visita con l'altro genitore Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 come da ricorso, nonché disporsi che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione. Controparte_1 All'udienza del 14.11.2024 le parti venivano sentite ed all'esito il Giudice formulava loro una proposta conciliativa nei termini di cui al verbale d'udienza.
Le parti dichiaravano di aderire alla proposta del Giudice e i loro difensori precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, e il Giudice disponeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che le riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore. Sulla prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio
Atteso che la ricorrente con il ricorso introduttivo ha altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUMIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE l'affidamento delle figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente di presso il padre e di presso la madre e con esercizio disgiunto Per_1 Per_2 della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e del gradimento delle stesse, la madre possa tenere con sé e il padre Per_1 possa tenere con sé con le seguenti modalità: - un fine settimana ogni 14 giorni, dal sabato Per_2 mattina alla domenica sera;
- un giorno infrasettimanale dall'uscita di scuola alle ore 21:00; - una settimana durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni pagina 2 di 3 anno ed, in caso di disaccordo, le figlie trascorreranno con la mamma la prima settimana di agosto negli anni pari e, con il papà, l'ultima settimana di agosto negli anni dispari;
- le figlie trascorreranno, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre;
- ad anni alterni gli eventuali ponti.
DISPONE che ciascun genitore provveda direttamente alle esigenze delle minori nei periodi di rispettiva spettanza e che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, siano suddivise tra le parti al 50%, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/01/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2803/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Umberto I, 11 10040 Parte_1 C.F._1
Cumiana presso lo studio dell'avv. SMERALDI FRANCESCA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE e
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
VIRGINIO, 2 10064 PINEROLO presso lo studio dell'avv. DEBERNARDI ELISA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente Come da verbale d'udienza del 14.11.2024.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CUMIANA il Parte_1 Controparte_1
19/07/2003.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 25.11.2007 e il 19.5.2010. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 15/02/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, e, congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile posto che nel 2022 entrambi i coniugi hanno lasciato la casa coniugale.
Chiedeva quindi l'affidamento condiviso delle minori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica di presso il padre e di presso di sé, disporsi il regime di visita con l'altro genitore Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 come da ricorso, nonché disporsi che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione. Controparte_1 All'udienza del 14.11.2024 le parti venivano sentite ed all'esito il Giudice formulava loro una proposta conciliativa nei termini di cui al verbale d'udienza.
Le parti dichiaravano di aderire alla proposta del Giudice e i loro difensori precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, e il Giudice disponeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che le riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore. Sulla prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio
Atteso che la ricorrente con il ricorso introduttivo ha altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUMIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE l'affidamento delle figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente di presso il padre e di presso la madre e con esercizio disgiunto Per_1 Per_2 della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e del gradimento delle stesse, la madre possa tenere con sé e il padre Per_1 possa tenere con sé con le seguenti modalità: - un fine settimana ogni 14 giorni, dal sabato Per_2 mattina alla domenica sera;
- un giorno infrasettimanale dall'uscita di scuola alle ore 21:00; - una settimana durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni pagina 2 di 3 anno ed, in caso di disaccordo, le figlie trascorreranno con la mamma la prima settimana di agosto negli anni pari e, con il papà, l'ultima settimana di agosto negli anni dispari;
- le figlie trascorreranno, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre;
- ad anni alterni gli eventuali ponti.
DISPONE che ciascun genitore provveda direttamente alle esigenze delle minori nei periodi di rispettiva spettanza e che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, siano suddivise tra le parti al 50%, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/01/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3