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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7764 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
IA IA RI Presidente
IA RA RA Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4644 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 trattenuta in decisione, senza termini per conclusionali, all'esito dell'udienza del 17/12/2025 a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Paola
TI (c.f. , che la rappresenta e difende per procura in C.F._2 atti- APPELLANTE-
E
(c.f. ) CP_1 C.F._3
- APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello proposto da nei confronti di , avverso Parte_1 CP_1 la sentenza parziale, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Tivoli n. 717/2025, in data 17.7.2025, a definizione del giudizio recante n° R.G. 3250/2020, promosso da nei confronti di - contratto di locazione, uso abitativo - CP_1 Parte_1
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato in data 08.09.2020 , quale CP_1 proprietaria dell'immobile sito in Guidonia Montecelio, Via Bellegra n.10 (in catasto
1 snc) censito al NCEU di detto comune, foglio 6, mappale num 1686, sub. 7, e del locale ad uso garage posto al piano interrato, distinto con il numero interno 1, di pertinenza del villino conviene in giudizio, dinanzi il primo giudice, allegando che Parte_1 quest'ultima occupa tale immobile dal 28.06.2011 senza titolo alcuno, stante il rifiuto della stessa di sottoscrivere un regolare contratto di locazione e che la stessa ha corrisposto alla ricorrente a periodi alterni e senza continuità, una indennità di occupazione mensile di € 633,91 a partire da detta data (28\06\2011) sino al 01\10\2018.
Chiede il rilascio ed il versamento della somma complessiva di € 15.213,84 a titolo di indennità di occupazione oltre alla somma di € 2.430,60 a titolo di risarcimento danni.
Il 29.04.2021 si costituisce in giudizio contestando tutto quanto ex Parte_1 adverso dedotto e rappresentato, spiegando domanda in via riconvenzionale.
La sentenza impugnata, la n. 717/2025 in data 17.07.2025, definisce così la controversia: <Accerta la nullità del contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto dalle parti in data 2.5.2011; 2) Condanna la convenuta al rilascio in favore dell'attrice dell'immobile sito in Guidonia Montecelio alla sezione Urbana MAR, foglio
6, mappale num 1686, sub. 7, zona censuaria 1, categoria A\7, classe 2, vai 3,5, RC euro 460,94, e del locale ad uso garage posto al piano interrato, distinto con il numero interno 1, della consistenza catastale di mq 17, di pertinenza del villino censita al
NCEU del Comune di Guidonia Montecelio alla sezione urbana MAR, foglio 6, mappale numero 1686, sub. 3, zona censuaria 1, categoria C\6, classe 4, RC 41,26; 3)
Spese del giudizio e spese della CTU compensate;
4) Dispone la prosecuzione del giudizio come da pedissequa ordinanza>>.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni: “In via Parte_1 preliminare, per i motivi esposti in narrativa, sospendere anche inaudita altera parte
l'efficacia esecutiva della sentenza parziale impugnata;
Nel merito: a) in accoglimento dei motivi d'appello, accertata la nullità del contratto di locazione ad uso abitativo intercorso tra le parti a decorrere dal 2.5.2011, non registrato, riformare la sentenza parziale n. 717 del 17.7.2025, emessa dal Tribunale di Tivoli, G.U. dott.ssa Pulicati, nell'ambito del giudizio recante r.g. n. 3250/2020 e per l'effetto accogliere la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta, tesa ad ottenere la riconduzione, ai sensi del comma 6 dell'art. 13 della legge 431/1998, del contratto di locazione nullo, poiché non registrato, in un contratto di locazione ad uso abitativo ex art. 2 c. 3 Legge
431/1998 valido e determinare l'entità del canone locatizio, nella misura minima prevista per i contratti agevolati ai sensi dell'art. 13 c. 6 della legge n. 431/1998, che
2 nella fattispecie è pari ad €. 715,44 mensili, conseguentemente riformare la sentenza impugnata, nella parte in cui condanna la sig.ra al rilascio Parte_1 dell'immobile oggetto della locazione, sito in Guidonia Montecelio (RM) via Bellegra,
10, sopra meglio identificato, in quanto nulla, illogica e manifestamente erronea.
b) Rigettare tutte le domande svolte dall'appellata, in quanto inammissibili, infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre oneri ed accessori di legge, del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dell'avv. Paola TI procuratore antistatario.
In via istruttoria, per i motivi spiegati in narrativa, si insiste affinché l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, voglia disporre il rinnovo della CTU volta ad accertare il valore del canone di locazione ai sensi dell'art. 13 c. 6 della legge n. 431/1998; in subordine si insiste affinché il CTU, Geom. venga convocato a rendere chiarimenti. CP_2
Si insiste per l'ammissione della prova testimoniale, di cui ai capitoli articolati con la comparsa di costituzione e risposta, reiterati con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc, da intendersi integralmente trascritti anche nelle presenti note e con i testi ivi indicati”.
In data 28.10.2025 si costituisce per il solo subprocedimento di inibitoria, CP_1 definito con il rigetto in data 29.10.2025 della relativa istanza.
In data 30.11.2025 il difensore dell'appellante deposita la ricevuta di consegna della pec inviata al difensore dell'appellata contenente atto di rinuncia all'appello, deposita altresì accordo firmato tra le parti.
In data 01.12.2025 il difensore dell'appellante, munito dei poteri, deposita rinuncia all'appello, a seguito di raggiungimento di un accordo transattivo intervenuto tra le parti in data 25.11.2025 secondo cui, da un lato l'appellante si impegna a rinunciare al presente appello e a depositare la relativa istanza entro il 3.12.2025 e, a fronte di detta rinuncia, l'appellata concede una proroga per il rilascio dell'immobile di sua proprietà, al 7.01.2026; tale accordo prevede quindi l'abbandono del presente giudizio, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Il difensore costituito per chiede l'integrale compensazione delle spese di Parte_1 lite e contestuale richiesta di estinzione dello stesso.
La dichiarata rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio) determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Ciò detto il processo viene dichiarato estinto.
3 Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
[...]
contro la sentenza parziale n. 717/2025, resa tra le parti in data 17.07.2025, dal Pt_1
Tribunale di Tivoli, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo.
- Spese compensate.
Così deciso in Roma il giorno 17.12.2025.
Il Consigliere est.
IA RA RA
Il Presidente
IA IA RI
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