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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/01/2024, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2545/2023 RGAL TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MADDALENA Parte_1
GIULIANA RACHIELI
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1 avv. CARMELA FILICE e Controparte_2
resistente FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.06.2023 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva dinanzi al Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, l' e, premesso di essere iscritta negli CP_1 elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza (ACRI) sin dall'annualità 2005, esponeva di aver lavorato nell'anno 2018 (da aprile a giugno) in forza di contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di , titolare di azienda agricola;
di Parte_2 Org_1 aver ricevuto provvedimento con cui l' le comunicava la cancellazione CP_1 dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2018 ed ulteriore provvedimento con cui l'istituto chiedeva la restituzione della somma indebitamente percepita a titolo di disoccupazione agricola. Tanto premesso ed esposto, evidenziava che l'azienda datoriale ha richiesto – per l'anno per cui è causa – mediante relazione tecnico descrittiva giurata – l'aumento del fabbisogno di manodopera per ciascuna delle colture praticate sui terreni di proprietà ovvero concessi in locazione o comodato e
1 che ha ottenuto dall' la preventiva approvazione della denuncia CP_1 aziendale;
che i terreni di proprietà dell'azienda agricola sono tutti coltivati e che per tali coltivazioni sono utilizzate macchine siccome proprietaria e/o comodataria di fondi agricoli di rilevante estensione. Tanto premesso, chiedeva accertarsi il suo diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno per cui è causa e, per l'effetto di tale reiscrizione, il suo diritto al conseguimento delle prestazioni previdenziali già liquidate dall' ed a quelle maturate ma non liquidate;
con vittoria delle spese di CP_1 lite, da distrarsi. Si costituiva il convenuto istituto previdenziale, sollevando eccezione di decadenza dall'azione, nel merito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, rappresentando di aver correttamente disposto la cancellazione a seguito di un accertamento ispettivo da cui era emerso il carattere fittizio del rapporto di lavoro della parte ricorrente. Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Richiamando una recente sentenza di questo Tribunale (n. 40/2024, dott.ssa Cavalcanti) deve in via preliminare rilevarsi che il ricorso è ammissibile, non essendo parte ricorrente incorsa in decadenza per omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di cancellazione secondo quanto infondatamente eccepito dall' (decadenza rilevabile anche d'ufficio; CP_1 cfr. Cass. sent. n. 9622/2015). Com'è noto, l'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7 prevede un termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. In particolare, il termine decadenziale - dapprima eliminato a seguito dell'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 come convertito dall'art. 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, - è stato in seguito ripristinato (a far data dal 6.7.2011) per effetto dell'art. 38 D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973”. (così Cass. Sez. lav. 6 luglio 2009, n. 15813). A tale orientamento è stata, da ultimo, data continuità dalla S.C. (sent. n. 9622/2015) che, nel confermare il principio per cui il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. nella L. n. 83 del 1970 ha natura di decadenza sostanziale (in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n.15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092), ha inoltre ritenuto che la decadenza, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 2969 c.c. riguardando una materia - come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - sottratta alla disponibilità delle parti. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa Corte nella sentenza n. 88 del 1988 - non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi) (in tal senso, Cass., 13092/2009, cit.; cfr. sulla rilevabilità d'ufficio della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 Cass., 9 settembre 2011, n. 18528). 3 È altresì noto che l'art. 38, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011 ha introdotto rilevanti novità in materia di elenchi nominativi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, prevedendo, in particolare, la notifica degli stessi mediante pubblicazione, avente valore ad ogni effetto di legge, sul sito internet dell . CP_3
Tuttavia, nel caso di specie, rilevano le modifiche introdotte dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha disposto: «[a]ll'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da "l' a "di variazione” sono sostituite dalle seguenti: "l' CP_1 CP_1 provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità” e il terzo periodo è soppresso». La novella normativa ripristina, dunque, la notifica mediante comunicazione individuale al lavoratore agricolo del provvedimento di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuto dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale e tale novella trova applicazione con decorrenza dal 23 luglio 2020 (data di pubblicazione del comunicato su GU 23.7.2020 n. 184) e che, pertanto, per come affermato anche dall' nel messaggio n. 71 dell'11.1.2021 Si CP_1 evidenzia, pertanto, che la pubblicazione del secondo elenco di variazione dell'anno 2020, la cui compilazione era stata comunque definita in attesa della conversione del decreto-legge n. 76/2020, non ha valore di notifica nei confronti dei lavoratori interessati in quanto avvenuta dopo l'entrata in vigore dell'articolo 43 del predetto decreto. Ed invero, l' ha provveduto, per come previsto dalla novella in esame, CP_1
a comunicare alla parte ricorrente il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo (51 giornate nel 2018) con provvedimento che la ricorrente ha ricevuto il 13/4/2023, tempestivamente contestato con ricorso depositato in data 30.06.2023, nel rispetto del termine decadenziale. Il ricorso, pur ammissibile, si rivela infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
4 La cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi nominativi è avvenuta a seguito degli accertamenti ispettivi condotti nei confronti di T_
, titolare di azienda agricola denominata corrente in
[...] Org_1
Bisignano, essendo gli ispettori pervenuti alla conclusione che, nel periodo 1/1/2017- 30-9-2022 (periodo cui si riferisce il verbale del 28/10/2022 in atti) i rapporti di lavoro denunciati (tra cui quello della odierna parte ricorrente) sono fittizi. Parte ricorrente assume, al contrario, di aver prestato lavoro agricolo per l'azienda agricola di nell'anno per cui è causa, Org_1 Parte_2 come comprovato dalla comunicazione obbligatoria di assunzione e dal contratto di lavoro in atti. Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. Civ. Sez. 3, n. 2379 del 2016, Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanto più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui
5 all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Applicando tali principi, si osserva che nel caso di specie la parte ricorrente, pur a tanto onerata, non ha dedotto (e non ha chiesto di provare) gli elementi fattuali da cui poter desumere la fattispecie di lavoro agricolo subordinato per gli anni di causa. Sotto tale profilo si evidenzia infatti che la ricorrente nell'atto introduttivo si è limitata a dedurre di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda svolgendo la propria attività Org_1 lavorativa in agricoltura a tempo determinato nei mesi aprile/giugno 2018, senza alcuna allegazione dell'orario di lavoro e senza alcuna deduzione in ordine all'eterodirezione dell'orario di lavoro, delle mansioni e dei compiti effettivamente svolti, il soggetto che eventualmente esercitava il potere direttivo e di controllo tipico del datore di lavoro né infine il/i terreni sui cui avrebbe eventualmente lavorato. Il semplice richiamo ad un concetto di "dipendenza" non può, all'uopo, ritenersi sufficiente, esprimendo la nozione in esame la qualificazione giuridica operata dall'ordinamento in relazione ad un rapporto che presenti determinate caratteristiche che devono essere puntualmente allegate, e successivamente provate, da chi di tale qualificazione intenda avvalersi in sede giudiziaria: affermare genericamente di aver lavorato alle dipendenze di altri significa incorrere in una evidente petizione di principio ponendo la parte a fondamento della domanda quella che, viceversa, è una valutazione giuridica riservata al giudicante all'esito dell'attività istruttoria. Tali essendo le scarne allegazioni nell'atto introduttivo, si osserva ulteriormente che i capitoli di prova orale ivi formulati non vertono su alcun elemento idoneo eventualmente a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro disconosciuto, siccome tendenti soltanto a dimostrare lo svolgimento da parte dell'azienda agricola di attività di coltivazione e raccolta di prodotti agricoli a mezzo dell'uso di macchinari e di manodopera ma alcun capitolo verte sul tema rilevante ai fini di causa vale a dire l'effettiva prestazione di lavoro da parte attrice resa in regime di subordinazione nel periodo oggetto di disconoscimento. Tali capitoli di prova, pertanto, essendo formulati su circostanze non rilevanti ai fini del tema di prova non sono stati ammessi siccome privi di rilevanza, osservandosi che il giudizio di rilevanza della prova va effettuata
6 esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia. Invero, la rilevanza e l'idoneità dimostrativa delle prove vanno valutate d'ufficio dal giudice;
nel caso di specie, le circostanze dedotte sono carenti di pertinenza rispetto al tema controverso siccome tendenti a dimostrare non la sussistenza dello specifico rapporto di lavoro della parte ricorrente ma lo svolgimento da parte dell'azienda agricola di attività agricola a mezzo anche di senza alcun riferimento individualizzante al proprio rapporto di lavoro. Ritenuta, pertanto, inammissibile per irrilevanza la prova orale formulata (per tale motivo non ammessa) si ritiene al contempo che altri elementi probatori e, segnatamente, quelli documentali prodotti in giudizio (buste paga e comunicazione ) devono considerarsi del tutto inattendibili CP_4 alla luce degli accertamenti ispettivi i quali hanno evidenziato la fittizietà delle complessive assunzioni dichiarate all' CP_1
Sotto tale profilo si evidenzia che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha una scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonchè Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria. In tanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli Istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle buste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza. Pertanto, nelle controversie in questione, in specie ove le allegazioni risultino particolarmente carenti, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria. 7 Altrimenti opinando, si consegnerebbe al datore di lavoro, che concorra nell'illecita opera simulatoria ai danni dell'Ente, il potere di precostituire le prove per il riconoscimento del rapporto in sede giurisdizionale. Alla luce di tali considerazioni, ritenuto che la parte ricorrente non ha fornito la prova del rapporto di lavoro subordinato nel periodo per cui è causa, il ricorso va rigettato. Le spese di lite, tenuto conto della inapplicabilità alla fattispecie di causa dell'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., vanno poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza, posto che Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. con sentenza n. 16676/2020 ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli) posto che nel caso di specie il diritto alla prestazione (rectius l'accertamento dell'insussistenza del diritto dell' di ripetere le CP_1 somme indebitamente erogate) non è l'oggetto diretto della domanda ma soltanto la conseguenza indiretta dell'accertamento del diritto della parte attrice alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. In ordine al quantum, letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. 33482/2022) i parametri minimi stabiliti per lo scaglione 5.200,01/26.000 di cui alla tabella n. 4 (cause di previdenza) computando tre fasi (studio, introduttiva e decisionale) sono pari, rispettivamente, a euro 929,00, 777,00 e 2.021,00 (per complessivi euro 3.727,00) devono essere ridotti, ai sensi dell'art. 4 c. 1 del d.m. 55/2014 e succ. mod., del 50 per cento, tenendo conto della scarsa complessità della controversia, del suo carattere seriale e della qualità delle 8 parti, osservandosi che il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (cfr. Cass. n. 10438/2023). Pertanto, precisandosi che se pure l'art. 5 del d.m. 55/2014 e succ. mod. prevede che, al comma 6, che Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia, quanto alla determinazione del valore della controversia, non ignora il giudice che nella giurisprudenza della Suprema Corte è stato affermato il principio secondo cui l'espressione "Di valore non inferiore a 26.000 euro" non sta a significare che i 26.000 euro rappresenterebbero il valore massimo ma, al contrario, il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile (conf. Cass. n. 24076/2019; Cass. n. 22330/2020), tuttavia deve tenersi conto proprio della formulazione letterale della norma de qua (art. 5 co. 6 del DM n. 55/2014 per come modificato dal d.m. 147/22), secondo cui
“Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”. “Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”. La dizione letterale ha quindi legittimato l'affermazione del principio di diritto, secondo cui l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia" (Cass. n. 968/2022; Cass. n. 38466/2021, secondo cui alla lettera della norma va assegnato il significato di individuare uno scaglione cui il giudice deve in genere attenersi, ad eccezione dei casi in cui sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della 9 controversia", di tal che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra € 5201,00 26000,00; conf. Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019). L'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 non impedisce - dunque - al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni delle decisione (Cass. 11887/2019). Nel caso di specie, considerata la particolare modestia delle questioni trattate, la minima entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione in ragione del non rilevante valore patrimoniale delle prestazioni previdenziali che l' è tenuto a erogare in CP_1 caso di iscrizione negli elenchi nonché la sollecita definizione del procedimento, nonché la costituzione dell'istituto a mezzo di legali interni, deve trovare applicazione lo scaglione immediatamente inferiore. Pertanto, le spese di lite si liquidano in euro 1.863,50, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.863,50, oltre accessori dovuti. Cosenza, 29/01/2024 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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, rappresentata e difesa dall'avv. MADDALENA Parte_1
GIULIANA RACHIELI
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1 avv. CARMELA FILICE e Controparte_2
resistente FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.06.2023 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva dinanzi al Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, l' e, premesso di essere iscritta negli CP_1 elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza (ACRI) sin dall'annualità 2005, esponeva di aver lavorato nell'anno 2018 (da aprile a giugno) in forza di contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di , titolare di azienda agricola;
di Parte_2 Org_1 aver ricevuto provvedimento con cui l' le comunicava la cancellazione CP_1 dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2018 ed ulteriore provvedimento con cui l'istituto chiedeva la restituzione della somma indebitamente percepita a titolo di disoccupazione agricola. Tanto premesso ed esposto, evidenziava che l'azienda datoriale ha richiesto – per l'anno per cui è causa – mediante relazione tecnico descrittiva giurata – l'aumento del fabbisogno di manodopera per ciascuna delle colture praticate sui terreni di proprietà ovvero concessi in locazione o comodato e
1 che ha ottenuto dall' la preventiva approvazione della denuncia CP_1 aziendale;
che i terreni di proprietà dell'azienda agricola sono tutti coltivati e che per tali coltivazioni sono utilizzate macchine siccome proprietaria e/o comodataria di fondi agricoli di rilevante estensione. Tanto premesso, chiedeva accertarsi il suo diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno per cui è causa e, per l'effetto di tale reiscrizione, il suo diritto al conseguimento delle prestazioni previdenziali già liquidate dall' ed a quelle maturate ma non liquidate;
con vittoria delle spese di CP_1 lite, da distrarsi. Si costituiva il convenuto istituto previdenziale, sollevando eccezione di decadenza dall'azione, nel merito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, rappresentando di aver correttamente disposto la cancellazione a seguito di un accertamento ispettivo da cui era emerso il carattere fittizio del rapporto di lavoro della parte ricorrente. Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Richiamando una recente sentenza di questo Tribunale (n. 40/2024, dott.ssa Cavalcanti) deve in via preliminare rilevarsi che il ricorso è ammissibile, non essendo parte ricorrente incorsa in decadenza per omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di cancellazione secondo quanto infondatamente eccepito dall' (decadenza rilevabile anche d'ufficio; CP_1 cfr. Cass. sent. n. 9622/2015). Com'è noto, l'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7 prevede un termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. In particolare, il termine decadenziale - dapprima eliminato a seguito dell'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 come convertito dall'art. 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, - è stato in seguito ripristinato (a far data dal 6.7.2011) per effetto dell'art. 38 D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973”. (così Cass. Sez. lav. 6 luglio 2009, n. 15813). A tale orientamento è stata, da ultimo, data continuità dalla S.C. (sent. n. 9622/2015) che, nel confermare il principio per cui il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. nella L. n. 83 del 1970 ha natura di decadenza sostanziale (in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n.15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092), ha inoltre ritenuto che la decadenza, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 2969 c.c. riguardando una materia - come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - sottratta alla disponibilità delle parti. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa Corte nella sentenza n. 88 del 1988 - non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi) (in tal senso, Cass., 13092/2009, cit.; cfr. sulla rilevabilità d'ufficio della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 Cass., 9 settembre 2011, n. 18528). 3 È altresì noto che l'art. 38, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011 ha introdotto rilevanti novità in materia di elenchi nominativi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, prevedendo, in particolare, la notifica degli stessi mediante pubblicazione, avente valore ad ogni effetto di legge, sul sito internet dell . CP_3
Tuttavia, nel caso di specie, rilevano le modifiche introdotte dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha disposto: «[a]ll'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da "l' a "di variazione” sono sostituite dalle seguenti: "l' CP_1 CP_1 provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità” e il terzo periodo è soppresso». La novella normativa ripristina, dunque, la notifica mediante comunicazione individuale al lavoratore agricolo del provvedimento di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuto dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale e tale novella trova applicazione con decorrenza dal 23 luglio 2020 (data di pubblicazione del comunicato su GU 23.7.2020 n. 184) e che, pertanto, per come affermato anche dall' nel messaggio n. 71 dell'11.1.2021 Si CP_1 evidenzia, pertanto, che la pubblicazione del secondo elenco di variazione dell'anno 2020, la cui compilazione era stata comunque definita in attesa della conversione del decreto-legge n. 76/2020, non ha valore di notifica nei confronti dei lavoratori interessati in quanto avvenuta dopo l'entrata in vigore dell'articolo 43 del predetto decreto. Ed invero, l' ha provveduto, per come previsto dalla novella in esame, CP_1
a comunicare alla parte ricorrente il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo (51 giornate nel 2018) con provvedimento che la ricorrente ha ricevuto il 13/4/2023, tempestivamente contestato con ricorso depositato in data 30.06.2023, nel rispetto del termine decadenziale. Il ricorso, pur ammissibile, si rivela infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
4 La cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi nominativi è avvenuta a seguito degli accertamenti ispettivi condotti nei confronti di T_
, titolare di azienda agricola denominata corrente in
[...] Org_1
Bisignano, essendo gli ispettori pervenuti alla conclusione che, nel periodo 1/1/2017- 30-9-2022 (periodo cui si riferisce il verbale del 28/10/2022 in atti) i rapporti di lavoro denunciati (tra cui quello della odierna parte ricorrente) sono fittizi. Parte ricorrente assume, al contrario, di aver prestato lavoro agricolo per l'azienda agricola di nell'anno per cui è causa, Org_1 Parte_2 come comprovato dalla comunicazione obbligatoria di assunzione e dal contratto di lavoro in atti. Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. Civ. Sez. 3, n. 2379 del 2016, Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanto più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui
5 all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Applicando tali principi, si osserva che nel caso di specie la parte ricorrente, pur a tanto onerata, non ha dedotto (e non ha chiesto di provare) gli elementi fattuali da cui poter desumere la fattispecie di lavoro agricolo subordinato per gli anni di causa. Sotto tale profilo si evidenzia infatti che la ricorrente nell'atto introduttivo si è limitata a dedurre di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda svolgendo la propria attività Org_1 lavorativa in agricoltura a tempo determinato nei mesi aprile/giugno 2018, senza alcuna allegazione dell'orario di lavoro e senza alcuna deduzione in ordine all'eterodirezione dell'orario di lavoro, delle mansioni e dei compiti effettivamente svolti, il soggetto che eventualmente esercitava il potere direttivo e di controllo tipico del datore di lavoro né infine il/i terreni sui cui avrebbe eventualmente lavorato. Il semplice richiamo ad un concetto di "dipendenza" non può, all'uopo, ritenersi sufficiente, esprimendo la nozione in esame la qualificazione giuridica operata dall'ordinamento in relazione ad un rapporto che presenti determinate caratteristiche che devono essere puntualmente allegate, e successivamente provate, da chi di tale qualificazione intenda avvalersi in sede giudiziaria: affermare genericamente di aver lavorato alle dipendenze di altri significa incorrere in una evidente petizione di principio ponendo la parte a fondamento della domanda quella che, viceversa, è una valutazione giuridica riservata al giudicante all'esito dell'attività istruttoria. Tali essendo le scarne allegazioni nell'atto introduttivo, si osserva ulteriormente che i capitoli di prova orale ivi formulati non vertono su alcun elemento idoneo eventualmente a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro disconosciuto, siccome tendenti soltanto a dimostrare lo svolgimento da parte dell'azienda agricola di attività di coltivazione e raccolta di prodotti agricoli a mezzo dell'uso di macchinari e di manodopera ma alcun capitolo verte sul tema rilevante ai fini di causa vale a dire l'effettiva prestazione di lavoro da parte attrice resa in regime di subordinazione nel periodo oggetto di disconoscimento. Tali capitoli di prova, pertanto, essendo formulati su circostanze non rilevanti ai fini del tema di prova non sono stati ammessi siccome privi di rilevanza, osservandosi che il giudizio di rilevanza della prova va effettuata
6 esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia. Invero, la rilevanza e l'idoneità dimostrativa delle prove vanno valutate d'ufficio dal giudice;
nel caso di specie, le circostanze dedotte sono carenti di pertinenza rispetto al tema controverso siccome tendenti a dimostrare non la sussistenza dello specifico rapporto di lavoro della parte ricorrente ma lo svolgimento da parte dell'azienda agricola di attività agricola a mezzo anche di senza alcun riferimento individualizzante al proprio rapporto di lavoro. Ritenuta, pertanto, inammissibile per irrilevanza la prova orale formulata (per tale motivo non ammessa) si ritiene al contempo che altri elementi probatori e, segnatamente, quelli documentali prodotti in giudizio (buste paga e comunicazione ) devono considerarsi del tutto inattendibili CP_4 alla luce degli accertamenti ispettivi i quali hanno evidenziato la fittizietà delle complessive assunzioni dichiarate all' CP_1
Sotto tale profilo si evidenzia che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha una scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonchè Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria. In tanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli Istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle buste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza. Pertanto, nelle controversie in questione, in specie ove le allegazioni risultino particolarmente carenti, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria. 7 Altrimenti opinando, si consegnerebbe al datore di lavoro, che concorra nell'illecita opera simulatoria ai danni dell'Ente, il potere di precostituire le prove per il riconoscimento del rapporto in sede giurisdizionale. Alla luce di tali considerazioni, ritenuto che la parte ricorrente non ha fornito la prova del rapporto di lavoro subordinato nel periodo per cui è causa, il ricorso va rigettato. Le spese di lite, tenuto conto della inapplicabilità alla fattispecie di causa dell'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., vanno poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza, posto che Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. con sentenza n. 16676/2020 ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli) posto che nel caso di specie il diritto alla prestazione (rectius l'accertamento dell'insussistenza del diritto dell' di ripetere le CP_1 somme indebitamente erogate) non è l'oggetto diretto della domanda ma soltanto la conseguenza indiretta dell'accertamento del diritto della parte attrice alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. In ordine al quantum, letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. 33482/2022) i parametri minimi stabiliti per lo scaglione 5.200,01/26.000 di cui alla tabella n. 4 (cause di previdenza) computando tre fasi (studio, introduttiva e decisionale) sono pari, rispettivamente, a euro 929,00, 777,00 e 2.021,00 (per complessivi euro 3.727,00) devono essere ridotti, ai sensi dell'art. 4 c. 1 del d.m. 55/2014 e succ. mod., del 50 per cento, tenendo conto della scarsa complessità della controversia, del suo carattere seriale e della qualità delle 8 parti, osservandosi che il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (cfr. Cass. n. 10438/2023). Pertanto, precisandosi che se pure l'art. 5 del d.m. 55/2014 e succ. mod. prevede che, al comma 6, che Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia, quanto alla determinazione del valore della controversia, non ignora il giudice che nella giurisprudenza della Suprema Corte è stato affermato il principio secondo cui l'espressione "Di valore non inferiore a 26.000 euro" non sta a significare che i 26.000 euro rappresenterebbero il valore massimo ma, al contrario, il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile (conf. Cass. n. 24076/2019; Cass. n. 22330/2020), tuttavia deve tenersi conto proprio della formulazione letterale della norma de qua (art. 5 co. 6 del DM n. 55/2014 per come modificato dal d.m. 147/22), secondo cui
“Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”. “Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”. La dizione letterale ha quindi legittimato l'affermazione del principio di diritto, secondo cui l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia" (Cass. n. 968/2022; Cass. n. 38466/2021, secondo cui alla lettera della norma va assegnato il significato di individuare uno scaglione cui il giudice deve in genere attenersi, ad eccezione dei casi in cui sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della 9 controversia", di tal che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra € 5201,00 26000,00; conf. Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019). L'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 non impedisce - dunque - al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni delle decisione (Cass. 11887/2019). Nel caso di specie, considerata la particolare modestia delle questioni trattate, la minima entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione in ragione del non rilevante valore patrimoniale delle prestazioni previdenziali che l' è tenuto a erogare in CP_1 caso di iscrizione negli elenchi nonché la sollecita definizione del procedimento, nonché la costituzione dell'istituto a mezzo di legali interni, deve trovare applicazione lo scaglione immediatamente inferiore. Pertanto, le spese di lite si liquidano in euro 1.863,50, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.863,50, oltre accessori dovuti. Cosenza, 29/01/2024 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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