Art. 1.
L'indennita' fissa annua di lire 400, computabile per la pensione, spettante ai primi capitani dell'Esercito, ai primi tenenti di vascello e ai primi capitani della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e' elevata a lire 12.000.
Le pensioni ordinarie liquidate agli ufficiali di cui al precedente comma, cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate di ufficio, con effetto dal 1 luglio 1960 o dalla data di cessazione dal servizio se posteriore, considerando l'indennita', suddetta nella nuova misura di lire 12.000 annue.
Agli ufficiali di cui al primo comma e' dovuta l'indennita' militare del grado superiore.
L'indennita' fissa annua di lire 400, computabile per la pensione, spettante ai primi capitani dell'Esercito, ai primi tenenti di vascello e ai primi capitani della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e' elevata a lire 12.000.
Le pensioni ordinarie liquidate agli ufficiali di cui al precedente comma, cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate di ufficio, con effetto dal 1 luglio 1960 o dalla data di cessazione dal servizio se posteriore, considerando l'indennita', suddetta nella nuova misura di lire 12.000 annue.
Agli ufficiali di cui al primo comma e' dovuta l'indennita' militare del grado superiore.