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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2025, n. 5131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5131 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6248/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al ruolo n. 6248 RGAC dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 7 novembre 2024, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e ivi elettivamente domiciliata in viale Europa n. 98, presso lo C.F._1
v. Elisabetta MICELI, che la rappresenta e difende per delega allegata in calce al ricorso in appello APPELLANTE
E nato ad [...] il [...] Controparte_1 mente domiciliato in Roma, Via Atessa n. 2, presso lo C.F._2 studio del procuratore, avv. Laura COLONNELLO, che lo rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta APPELLATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12891/2022 del Tribunale di Roma emessa il 21 luglio 2022, pubblicata il 2 agosto 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 marzo 2017 - deducendo che il 20 Parte_1
luglio 2014 aveva contratto matrimonio in Roma con e Controparte_1
sottolineando che da tale unione erano nati i figli (nata a [...] il [...]) Per_1
e (nato a [...] il [...]) - adiva il Tribunale di Roma per sentir Per_2
pronunziare la separazione personale tra le parti con addebito al resistente;
per sentirsi assegnare la casa familiare;
per sentir porre a carico del un assegno di CP_1
mantenimento per i figli in misura pari a euro 1.400,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie nonché un assegno di mantenimento per lei stessa nella misura di 700,00 euro mensili.
Si costituiva che non si opponeva alla domanda di separazione Controparte_1
ma chiedeva in via riconvenzionale l'addebito della separazione alla coniuge. Chiedeva inoltre l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita paterno.
In sede di comparizione personale dei coniugi, fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori, collocandoli presso la madre, a cui assegnava la casa familiare, regolamentando il diritto di visita paterno;
onerava il di corrispondere alla CP_1 Parte_1
la somma mensile di euro 200,00 per il mantenimento della stessa e la somma mensile di
1.000,00 euro quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rimettendo le parti dinanzi al Giudice istruttore per il prosieguo.
All'esito del giudizio - istruito mediante prova per testi sui capitoli ammessi - la causa veniva decisa con la sentenza n° 12891/2022 che respingeva la domanda di addebito formulata dalla addebitava la separazione a quest'ultima; disponeva Parte_1
l'affidamento condiviso dei figli minori, collocandoli presso la madre e regolamentando il diritto di visita paterno;
dichiarava inammissibile la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla determinava in euro 600,00 il contributo Parte_1
2 paterno mensile dovuto per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie e condannava la l pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato il 23 novembre 2022, che con il primo motivo, lamenta che il Tribunale di
Roma aveva erroneamente respinto la sua domanda di addebito al coniuge della separazione, addebitandola a lei stessa. Con gli ulteriori tre motivi di censura lamenta che il primo giudice aveva erroneamente dichiarato inammissibile la richiesta di assegnazione della casa coniugale e aveva altresì quantificato in soli euro 600,00 mensili l'assegno di mantenimento dei figli minori, oltre ad averla condannata al pagamento delle spese di lite.
Ha pertanto chiesto che, in riforma della decisione impugnata, fosse addebitata la separazione al marito, fosse a lei assegnata la casa coniugale e fosse determinato in 1.400,00 euro mensili l'assegno di mantenimento dei figli minori, con condanna della controparte al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Si è costituito che ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui Controparte_1
ha chiesto il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
Il Procuratore Generale, a cui gli atti sono stati trasmessi in data 11 ottobre 2024, non ha fatto pervenire il proprio parere.
Con decreto del Presidente di Sezione dell'8 ottobre 2024, depositato il 9 ottobre 2024,
l'udienza del 7 novembre 2024, fissata per la decisione, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
3 Il Tribunale ha respinto la richiesta di addebito della separazione al marito formulata dalla ha dichiarato la separazione addebitabile a quest'ultima, accertando che Parte_1
la relazione da questa instaurata con avesse determinato la crisi definitiva CP_2
del rapporto affettivo e sentimentale tra i coniugi.
La decisione va esente da censure.
Osserva questa Corte che, come noto, e come costantemente affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione, <<…la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito. Ed, invero, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito…>> (così testualmente Cass. n° 40795/21 che cita altresì Cass. n° 14840/06; vedi altresì sempre in tal senso Cass. n° 20866/21). Specifica ancora la Suprema Corte di Cassazione, sempre in tema di addebito della separazione, che
<<…la regola generale secondo cui l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la convivenza grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge (Cass.
16691/2020, Cass. 14840/2006, Cass. 12383/2005) rimane superata quando si constati la mancanza di un nesso causale …>> (così testualmente la citata Cass. n° 20866/21) fra il comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio e crisi coniugale, in modo che risulti la preesistenza di una crisi ormai irreversibile. Nel caso di specie, la a fondato la sua domanda di addebito sul comportamento aggressivo e Parte_1
violento attuato dal coniuge, a causa del quale ella si era recata al pronto soccorso con
4 diagnosi: "Dolore lombare e stato ansioso in pz alla 34 sett", ma come esattamente sottolineato dal Tribunale nell'impugnata sentenza, la stessa non ha in alcun modo dimostrato i fatti, da lei dedotti solo genericamente, che i comportamenti tenuti dal avessero determinato l'insorgere della crisi coniugale. Diversamente, CP_1
sottolinea questa Corte che correttamente il Tribunale ha addebitato la separazione alla moglie, avendo accertato che la relazione extraconiugale intrattenuta dalla Parte_1
con il non è stata da quest'ultimo disconosciuta. L'istruttoria espletata, attraverso CP_2
l'escussione di testi, ha inoltre fornito supporto ai fatti posti dal a CP_1
fondamento della sua richiesta di addebito della separazione alla coniuge: la teste
[...]
, escussa all'udienza del 12 febbraio 2021, ha dichiarato che <<…Tramite Tes_1
un'amica comune ho saputo che la sig.ra è stata vista con il da altre persone. Preciso Parte_1 CP_2
che nelle occasioni che ho detto stavamo tutti insieme e non ha visto atteggiamenti particolari tra lui e la sig.ra Un'amica mi disse che li avevano visti in un locale a Ciampino. Tramite questa amica Parte_1
si parlava del fatto che la sig.ra si frequentasse con il >> nonché <<…Quel Parte_1 Per_3
giorno io ero con mio fratello ed ho visto il messaggio che ha ricevuto dal che diceva di invitare la CP_2
moglie di non cercarlo più perché non voleva avere più alcun rapporto, nemmeno sessuale. Confermo il contenuto del messaggio che mi si legge…>> (Verbale di udienza del 12 febbraio 2021); il teste
, escusso all'udienza del 26 marzo 2021, ha dichiarato <<…Confermo il CP_2
messaggio inviato a che mi si mostra…>> (Verbale di udienza del 26 marzo 2021). CP_1
Correttamente, dunque, il Tribunale ha accertato che la responsabilità del fallimento dell'unione coniugale è addebitabile alla condotta lesiva dei doveri nascenti dal matrimonio integrata dalla per avere instaurato una relazione extraconiugale con altro Parte_1
uomo.
Assegnazione casa familiare
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda formulata dalla olta Parte_1
a ottenere l'assegnazione della nuova abitazione in cui la stessa si è trasferita unitamente ai figli e al suo attuale compagno.
La decisione è condivisibile.
L'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli minori ovvero maggiorenni non economicamente indipendenti, conviventi con il genitore;
risulta invece
5 dagli atti del presente procedimento che nelle more del giudizio di primo grado la i è allontanata, unitamente ai minori, dalla casa familiare sita in Roma, Parte_1
via Siculiana n° 173/A, per trasferirsi presso un altro immobile, sito in via Montallegro n°
105; risulta inoltre dall'esame della documentazione depositata in atti che il 13 dicembre
2022 la nelle more del presente giudizio, ha acquistato in data un Parte_1
immobile in Roma, via Fiumefreddo di Sicilia n° 70, ove attualmente vive unitamente ai figli (cfr. in proposito la dichiarazione sostitutiva di atto notorio); del tutto correttamente dunque il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di assegnazione della casa familiare, che era già stata rilasciata sia dall'odierna appellante che dal CP_1
prima della decisione su tale domanda. Va dunque confermata sul punto l'impugnata decisione.
Mantenimento figli
Il Tribunale comparate le rispettive risorse economico-patrimoniali degli ex-coniugi, valutabili ex art. 337 ter n. 4 c.c., all'esito dell'istruttoria espletata e tenuto conto delle esigenze dei figli, ha quantificato in 600,00 euro mensili il contributo dovuto dal per il mantenimento di questi ultimi, oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
La decisione non è censurabile.
L'istruttoria espletata nei due gradi di giudizio fornisce i seguenti elementi di valutazione: la ha dedotto e documentato tramite dichiarazione sostitutiva di atto Parte_1
notorio di svolgere attività lavorativa quale presso l'azienda Primark s.r.l. Controparte_3
presso il centro commerciale Roma est con contratto di assunzione part-time per il quale percepisce una retribuzione compresa tra i 650,00 e i 900,00 euro mensili in considerazione degli straordinari effettuati;
di avere la proprietà di un immobile sito in Roma, via
Fiumefreddo di Sicilia, oltre al box di pertinenza, acquistati in data 13 dicembre 2022, per il quale corrisponde un rateo mensile di euro 650,00 sino al 2052 a titolo di mutuo;
di essere onerata del prestito personale acceso presso con scadenza al 2027 per CP_4
il quale corrisponde un rateo mensile pari a 100,00 euro;
di essere onerata della rata per la scuola di danza della figlia pari a 70,00 euro mensili, oltre alla mensa scolastica del Per_1
figlio pari a 292,00 euro annui. Inoltre, ha documentato di aver percepito un Per_2
reddito complessivo pari a euro 12.115,66 nel 2022 (come risulta dalla Certificazione Unica
6 2023 per i redditi percepiti nell'anno 2022). Il ha dedotto e documentato CP_1
tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, depositata in primo grado, di essere titolare della ditta individuale nonché socio della “Dreams s.n.c. Controparte_1
di AP G. e AP N.” (attività imprenditoriale nell'ambito di abbigliamento); di aver percepito un reddito netto pari a euro 16.810,00 nel 2016; pari a zero euro nell'anno
2015; pari a euro 17.701,00 nel 2014; di avere la proprietà di un immobile sito in Frascati acquistato nel 2016 e alienato nelle more del presente giudizio;
di possedere il 50% delle quote della Dreams s.n.c. di AP G. e AP N.”; di essere onerato del prestito con la sua ditta individuale con rata mensile di 565,00 euro. Inoltre, ha documentato di aver percepito un reddito complessivo pari a euro 24.096,00 nel 2019 (come risulta dalla dichiarazione per le Persone Fisiche 2020 per i redditi percepiti nel 2019) e pari a euro
17.453,00 nel 2020 (come risulta dalla dichiarazione per le Persone Fisiche 2021 per i redditi percepiti nel 2020), così documentando il peggioramento delle sue condizioni economiche. Alla stregua dei superiori elementi la decisione del Tribunale risulta corretta, poiché l'assegno quantificato dal Tribunale appare equo, tenuto conto delle rispettive capacità reddituali delle parti e dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore.
In conclusione, l'appello va integralmente respinto.
Le spese di giudizio seguono anche per il presente grado il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi della legge n° 55/14 e successivi aggiornamenti e vanno determinate – comprese quelle relative al subprocedimento avente a oggetto la richiesta di sospensiva dell'efficacia della sentenza - in complessivi euro 4.400,00 per compensi professionali (valore della causa indeterminabile, complessità bassa), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, fatti salvi gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
LA CORTE
7 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , con la partecipazione del Procuratore Generale, Controparte_1
così provvede: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n° Parte_1
12891/2022 del Tribunale di Roma emessa il 21 luglio 2022, pubblicata il 2 agosto 2022; condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al ruolo n. 6248 RGAC dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 7 novembre 2024, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e ivi elettivamente domiciliata in viale Europa n. 98, presso lo C.F._1
v. Elisabetta MICELI, che la rappresenta e difende per delega allegata in calce al ricorso in appello APPELLANTE
E nato ad [...] il [...] Controparte_1 mente domiciliato in Roma, Via Atessa n. 2, presso lo C.F._2 studio del procuratore, avv. Laura COLONNELLO, che lo rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta APPELLATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12891/2022 del Tribunale di Roma emessa il 21 luglio 2022, pubblicata il 2 agosto 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 marzo 2017 - deducendo che il 20 Parte_1
luglio 2014 aveva contratto matrimonio in Roma con e Controparte_1
sottolineando che da tale unione erano nati i figli (nata a [...] il [...]) Per_1
e (nato a [...] il [...]) - adiva il Tribunale di Roma per sentir Per_2
pronunziare la separazione personale tra le parti con addebito al resistente;
per sentirsi assegnare la casa familiare;
per sentir porre a carico del un assegno di CP_1
mantenimento per i figli in misura pari a euro 1.400,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie nonché un assegno di mantenimento per lei stessa nella misura di 700,00 euro mensili.
Si costituiva che non si opponeva alla domanda di separazione Controparte_1
ma chiedeva in via riconvenzionale l'addebito della separazione alla coniuge. Chiedeva inoltre l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita paterno.
In sede di comparizione personale dei coniugi, fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori, collocandoli presso la madre, a cui assegnava la casa familiare, regolamentando il diritto di visita paterno;
onerava il di corrispondere alla CP_1 Parte_1
la somma mensile di euro 200,00 per il mantenimento della stessa e la somma mensile di
1.000,00 euro quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rimettendo le parti dinanzi al Giudice istruttore per il prosieguo.
All'esito del giudizio - istruito mediante prova per testi sui capitoli ammessi - la causa veniva decisa con la sentenza n° 12891/2022 che respingeva la domanda di addebito formulata dalla addebitava la separazione a quest'ultima; disponeva Parte_1
l'affidamento condiviso dei figli minori, collocandoli presso la madre e regolamentando il diritto di visita paterno;
dichiarava inammissibile la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla determinava in euro 600,00 il contributo Parte_1
2 paterno mensile dovuto per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie e condannava la l pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato il 23 novembre 2022, che con il primo motivo, lamenta che il Tribunale di
Roma aveva erroneamente respinto la sua domanda di addebito al coniuge della separazione, addebitandola a lei stessa. Con gli ulteriori tre motivi di censura lamenta che il primo giudice aveva erroneamente dichiarato inammissibile la richiesta di assegnazione della casa coniugale e aveva altresì quantificato in soli euro 600,00 mensili l'assegno di mantenimento dei figli minori, oltre ad averla condannata al pagamento delle spese di lite.
Ha pertanto chiesto che, in riforma della decisione impugnata, fosse addebitata la separazione al marito, fosse a lei assegnata la casa coniugale e fosse determinato in 1.400,00 euro mensili l'assegno di mantenimento dei figli minori, con condanna della controparte al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Si è costituito che ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui Controparte_1
ha chiesto il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
Il Procuratore Generale, a cui gli atti sono stati trasmessi in data 11 ottobre 2024, non ha fatto pervenire il proprio parere.
Con decreto del Presidente di Sezione dell'8 ottobre 2024, depositato il 9 ottobre 2024,
l'udienza del 7 novembre 2024, fissata per la decisione, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
3 Il Tribunale ha respinto la richiesta di addebito della separazione al marito formulata dalla ha dichiarato la separazione addebitabile a quest'ultima, accertando che Parte_1
la relazione da questa instaurata con avesse determinato la crisi definitiva CP_2
del rapporto affettivo e sentimentale tra i coniugi.
La decisione va esente da censure.
Osserva questa Corte che, come noto, e come costantemente affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione, <<…la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito. Ed, invero, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito…>> (così testualmente Cass. n° 40795/21 che cita altresì Cass. n° 14840/06; vedi altresì sempre in tal senso Cass. n° 20866/21). Specifica ancora la Suprema Corte di Cassazione, sempre in tema di addebito della separazione, che
<<…la regola generale secondo cui l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la convivenza grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge (Cass.
16691/2020, Cass. 14840/2006, Cass. 12383/2005) rimane superata quando si constati la mancanza di un nesso causale …>> (così testualmente la citata Cass. n° 20866/21) fra il comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio e crisi coniugale, in modo che risulti la preesistenza di una crisi ormai irreversibile. Nel caso di specie, la a fondato la sua domanda di addebito sul comportamento aggressivo e Parte_1
violento attuato dal coniuge, a causa del quale ella si era recata al pronto soccorso con
4 diagnosi: "Dolore lombare e stato ansioso in pz alla 34 sett", ma come esattamente sottolineato dal Tribunale nell'impugnata sentenza, la stessa non ha in alcun modo dimostrato i fatti, da lei dedotti solo genericamente, che i comportamenti tenuti dal avessero determinato l'insorgere della crisi coniugale. Diversamente, CP_1
sottolinea questa Corte che correttamente il Tribunale ha addebitato la separazione alla moglie, avendo accertato che la relazione extraconiugale intrattenuta dalla Parte_1
con il non è stata da quest'ultimo disconosciuta. L'istruttoria espletata, attraverso CP_2
l'escussione di testi, ha inoltre fornito supporto ai fatti posti dal a CP_1
fondamento della sua richiesta di addebito della separazione alla coniuge: la teste
[...]
, escussa all'udienza del 12 febbraio 2021, ha dichiarato che <<…Tramite Tes_1
un'amica comune ho saputo che la sig.ra è stata vista con il da altre persone. Preciso Parte_1 CP_2
che nelle occasioni che ho detto stavamo tutti insieme e non ha visto atteggiamenti particolari tra lui e la sig.ra Un'amica mi disse che li avevano visti in un locale a Ciampino. Tramite questa amica Parte_1
si parlava del fatto che la sig.ra si frequentasse con il >> nonché <<…Quel Parte_1 Per_3
giorno io ero con mio fratello ed ho visto il messaggio che ha ricevuto dal che diceva di invitare la CP_2
moglie di non cercarlo più perché non voleva avere più alcun rapporto, nemmeno sessuale. Confermo il contenuto del messaggio che mi si legge…>> (Verbale di udienza del 12 febbraio 2021); il teste
, escusso all'udienza del 26 marzo 2021, ha dichiarato <<…Confermo il CP_2
messaggio inviato a che mi si mostra…>> (Verbale di udienza del 26 marzo 2021). CP_1
Correttamente, dunque, il Tribunale ha accertato che la responsabilità del fallimento dell'unione coniugale è addebitabile alla condotta lesiva dei doveri nascenti dal matrimonio integrata dalla per avere instaurato una relazione extraconiugale con altro Parte_1
uomo.
Assegnazione casa familiare
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda formulata dalla olta Parte_1
a ottenere l'assegnazione della nuova abitazione in cui la stessa si è trasferita unitamente ai figli e al suo attuale compagno.
La decisione è condivisibile.
L'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli minori ovvero maggiorenni non economicamente indipendenti, conviventi con il genitore;
risulta invece
5 dagli atti del presente procedimento che nelle more del giudizio di primo grado la i è allontanata, unitamente ai minori, dalla casa familiare sita in Roma, Parte_1
via Siculiana n° 173/A, per trasferirsi presso un altro immobile, sito in via Montallegro n°
105; risulta inoltre dall'esame della documentazione depositata in atti che il 13 dicembre
2022 la nelle more del presente giudizio, ha acquistato in data un Parte_1
immobile in Roma, via Fiumefreddo di Sicilia n° 70, ove attualmente vive unitamente ai figli (cfr. in proposito la dichiarazione sostitutiva di atto notorio); del tutto correttamente dunque il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di assegnazione della casa familiare, che era già stata rilasciata sia dall'odierna appellante che dal CP_1
prima della decisione su tale domanda. Va dunque confermata sul punto l'impugnata decisione.
Mantenimento figli
Il Tribunale comparate le rispettive risorse economico-patrimoniali degli ex-coniugi, valutabili ex art. 337 ter n. 4 c.c., all'esito dell'istruttoria espletata e tenuto conto delle esigenze dei figli, ha quantificato in 600,00 euro mensili il contributo dovuto dal per il mantenimento di questi ultimi, oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
La decisione non è censurabile.
L'istruttoria espletata nei due gradi di giudizio fornisce i seguenti elementi di valutazione: la ha dedotto e documentato tramite dichiarazione sostitutiva di atto Parte_1
notorio di svolgere attività lavorativa quale presso l'azienda Primark s.r.l. Controparte_3
presso il centro commerciale Roma est con contratto di assunzione part-time per il quale percepisce una retribuzione compresa tra i 650,00 e i 900,00 euro mensili in considerazione degli straordinari effettuati;
di avere la proprietà di un immobile sito in Roma, via
Fiumefreddo di Sicilia, oltre al box di pertinenza, acquistati in data 13 dicembre 2022, per il quale corrisponde un rateo mensile di euro 650,00 sino al 2052 a titolo di mutuo;
di essere onerata del prestito personale acceso presso con scadenza al 2027 per CP_4
il quale corrisponde un rateo mensile pari a 100,00 euro;
di essere onerata della rata per la scuola di danza della figlia pari a 70,00 euro mensili, oltre alla mensa scolastica del Per_1
figlio pari a 292,00 euro annui. Inoltre, ha documentato di aver percepito un Per_2
reddito complessivo pari a euro 12.115,66 nel 2022 (come risulta dalla Certificazione Unica
6 2023 per i redditi percepiti nell'anno 2022). Il ha dedotto e documentato CP_1
tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, depositata in primo grado, di essere titolare della ditta individuale nonché socio della “Dreams s.n.c. Controparte_1
di AP G. e AP N.” (attività imprenditoriale nell'ambito di abbigliamento); di aver percepito un reddito netto pari a euro 16.810,00 nel 2016; pari a zero euro nell'anno
2015; pari a euro 17.701,00 nel 2014; di avere la proprietà di un immobile sito in Frascati acquistato nel 2016 e alienato nelle more del presente giudizio;
di possedere il 50% delle quote della Dreams s.n.c. di AP G. e AP N.”; di essere onerato del prestito con la sua ditta individuale con rata mensile di 565,00 euro. Inoltre, ha documentato di aver percepito un reddito complessivo pari a euro 24.096,00 nel 2019 (come risulta dalla dichiarazione per le Persone Fisiche 2020 per i redditi percepiti nel 2019) e pari a euro
17.453,00 nel 2020 (come risulta dalla dichiarazione per le Persone Fisiche 2021 per i redditi percepiti nel 2020), così documentando il peggioramento delle sue condizioni economiche. Alla stregua dei superiori elementi la decisione del Tribunale risulta corretta, poiché l'assegno quantificato dal Tribunale appare equo, tenuto conto delle rispettive capacità reddituali delle parti e dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore.
In conclusione, l'appello va integralmente respinto.
Le spese di giudizio seguono anche per il presente grado il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi della legge n° 55/14 e successivi aggiornamenti e vanno determinate – comprese quelle relative al subprocedimento avente a oggetto la richiesta di sospensiva dell'efficacia della sentenza - in complessivi euro 4.400,00 per compensi professionali (valore della causa indeterminabile, complessità bassa), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, fatti salvi gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
LA CORTE
7 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , con la partecipazione del Procuratore Generale, Controparte_1
così provvede: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n° Parte_1
12891/2022 del Tribunale di Roma emessa il 21 luglio 2022, pubblicata il 2 agosto 2022; condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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