Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/06/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01886/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2025, proposto da RO La Spina, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di IA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di IA – Sez. lavoro del 6 maggio 2024, n. 2446.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito, dell’USR – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, e dell’USR – Ufficio VII – ambito territoriale di IA;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Diego Spampinato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato via PEC il giorno 8 gennaio 2025, e depositato lo stesso giorno, parte ricorrente chiede l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, passata in giudicato, giusta attestazione della Cancelleria del Tribunale di IA datata 2 dicembre 2024, in atti, e notificata all’Amministrazione via PEC il 6 maggio 2024.
L’Amministrazione intimata si è costituita in data 13 gennaio 2025 con comparsa di mera forma.
All’udienza camerale del giorno 5 giugno 2025 la causa è passata in decisione.
Parte ricorrente afferma che il Ministero resistente si sia finora sottratto agli obblighi derivanti dalla sentenza in epigrafe; il Collegio, atteso peraltro il silenzio del Ministero resistente in ordine all’eventuale adempimento, ritiene provato l’assunto (in tema di prova del fatto non specificamente contestato, CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703).
Risultando osservate le formalità procedurali vigenti, ed in particolare il decorso – alla data della spedizione in decisione dell’odierno ricorso – del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del DL 669/1996, e risultando provato che non risulta essere stato dato esatto adempimento al disposto della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, il ricorso va accolto e va, conseguentemente, ordinato al Ministero resistente di adottare i provvedimenti finalizzati a dare esatto adempimento alla sentenza in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, o notifica di parte se antecedente.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina Commissario ad acta , anche al fine di prevenire ulteriori esborsi, che potrebbero costituire ipotesi di danno erariale, il Dirigente dell’USR – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso tale struttura in possesso delle competenze professionali idonee all’espletamento dell’incarico, perché provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza.
Le spese, delle quali il procuratore costituito ha chiesto la distrazione in proprio favore, seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di IA (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto: a) dichiara l’obbligo del Ministero resistente di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa – o notificazione di parte se antecedente – della presente decisione; b) per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Dirigente dell’USR per la Sicilia, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso tale struttura in possesso delle competenze professionali idonee all’espletamento dell’incarico, perché provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza; c) condanna il Ministero resistente al pagamento, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO