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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte, composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 15.7.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E
nella causa civile in grado di appello n. 278/2025 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Fernando Parte_1
Colantoni, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, Piazza B. Buozzi n. 9
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
[...]
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 902/2024 pubblicata il 10.9.2024.
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 esponeva: - di aver lavorato dal 1965 al 2019 presso diverse società svolgendo mansioni di
1 macellaio;
- che, in relazione alle specifiche modalità di espletamento della prestazione e degli sforzi sostenuti, aveva contratto malattia professionale tabellata (“spondilodiscopatie con protusioni discali multiple”), collegata al rischio di “movimentazione di carichi pesanti eseguiti con continuità”; - di aver presentato all' in data 4.2.2020 domanda di riconoscimento di malattia CP_1 professionale, ma che l'istanza non era stata accolta per ritenuta inidoneità del rischio a provocare la malattia denunciata;
- di aver diritto di ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata con un danno biologico non inferiore al 6% o nella diversa maggiore misura da accertarsi in corso di causa e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo CP_1 in capitale o della rendita, oltre al diritto alle spese per cure mediche e chirurgiche e ogni altra prestazione riconosciuta dalla normativa, con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero dalla diversa decorrenza ritenuta di legge, il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
L' si costituiva contestando la domanda e, in particolare, la mancata esposizione al CP_1 rischio del lavoratore su cui gravava l'onere di dimostrare le caratteristiche morbigene delle lavorazioni e la multifattorialità della malattia denunciata;
chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 902/2024 del 10 settembre 2024 il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, alla luce dell'esperita istruttoria testimoniale e della consulenza tecnica medico- legale, così statuiva: «- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla CP_1 parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 8% in relazione alla malattia professionale presentata in data 04.02.2020, oltre accessori di legge
- spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.200,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa - definitivamente a carico dell' CP_1
In particolare, in relazione alla regolamentazione delle spese, così motivava: “Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta”.
Avverso tale sentenza proponeva appello , limitatamente alla Parte_1 quantificazione delle spese di lite, sulla base di un unico motivo denominato: “violazione di legge - omessa motivazione – errata applicazione dei valori tabellari nella quantificazione delle spese processuali”. Lamentava l'appellante l'inosservanza da parte del Tribunale delle disposizioni sulla liquidazione dei compensi professionali di cui al D.M. 55/2014, come successivamente modificato,
e dei principi enunciati dalla Corte di cassazione in materia, secondo cui il giudice non può limitarsi
2 ad una determinazione globale dei compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte: nella specie, la liquidazione era intervenuta senza alcuna spiegazione del sistema di calcolo adottato, in particolare dello scaglione di valore applicato e delle singole fasi oggetto di valutazione, ed in violazione dei minimi tabellari.
Deduceva l'appellante che, nella specie, tenuto conto dell'entità dell'indennizzo spettante a
(pari a euro 6.294,37) e del corrispondente scaglione tariffario (da euro 5.201,00 Parte_1
a euro 26.000,00), gli onorari professionali, nei valori medi, ammontavano complessivamente ad euro 5.391,00 (euro 929,00 per la fase di studio;
euro 777,00 per la fase di studio ed introduttiva;
euro 1.664,00 per la fase istruttoria;
euro 2.021,00 per la fase decisionale); operando la riduzione massima del 50%, gli onorari minimi liquidabili ammontavano ad euro 2.697,00 (euro 465,00 per la fase di studio;
euro 389,00 per la fase introduttiva;
euro 832,00 per la fase istruttoria;
euro 1.001,00 per la fase decisionale). Era, dunque, evidente la violazione delle disposizioni relative alla determinazione dei compensi professionali.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di “1. condannare l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente tenuto conto CP_1 dello scaglione “5.201,00 – 26.000,00” per la fase di studio, introduttiva, istruttoria- trattazione e decisionale nei valori medi previsti ovvero, in subordine, entro i valori minimi prescritti, da distrarsi in favore dello scrivente difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., detratto quanto già versato dall' a titolo di onorari per il primo grado di giudizio”, oltre alle spese e ai CP_1 compensi del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario..
All'udienza del 1° luglio 2025 la parte appellante chiedeva termine per fornire la prova della notifica dell'atto di appello all' . CP_1
All'udienza del 15.7.2025, verificata la regolarità della notifica depositata nel fascicolo telematico, è stata dichiarata la contumacia dell' ; quindi, sulle conclusioni come in atti, la CP_1 causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello - limitato alla pronuncia sulle spese – merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
2.1. Innanzi tutto, deve rilevarsi che effettivamente la pronuncia impugnata non ha chiarito lo scaglione di valore utilizzato ai fini della quantificazione delle spese di lite né le fasi del giudizio oggetto di liquidazione.
Rileva il Collegio che, nella specie, il valore della causa, di natura previdenziale, va determinato in ragione dell'importo riconosciuto dal Tribunale, pari all'indennizzo in capitale dovuto in rapporto ad un danno biologico dell'8% con decorrenza dalla domanda amministrativa
3 del 4.2.2020 (quando l'appellante aveva 65 anni); secondo i notori criteri di calcolo, il valore dell'indennizzo è rientrante nello scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000,00 euro (cfr. anche la tabella allegata alla circolare n. 27 dell'11.10.2019, in atti). CP_1
Vanno, quindi, applicate le previsioni del D.M. n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022, atteso che le prestazioni professionali del procuratore dell'appellante si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022.
I compensi - nei valori minimi – corrispondono, dunque, ai seguenti importi: fase di studio della controversia: euro 465,00; fase introduttiva del giudizio: euro 389,00; fase istruttoria: euro
832,000; fase decisoria: euro 1.011,00 (per un importo complessivo pari a euro 2.697,00).
Tenuto conto del fatto che, nella specie, la fase istruttoria vi è stata (con l'escussione dei testi e l'espletamento di una consulenza medica), appare evidente che la liquidazione del Tribunale
è inferiore ai minimi previsti.
Tanto chiarito, occorre ora interrogarsi sulla derogabilità dei minimi tariffari.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass.
89/2021; Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo
2014 n. 55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815;
Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in
4 ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il
50 per cento”.
È bene evidenziare che l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile al caso di specie), prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne segue che, essendo la norma immutata in parte qua, anche al presente giudizio sono applicabili i principi dettati dai
Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffati, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.M. 55/2014 nel 2018.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai
5 collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del
Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da
Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura della parte appellante è quindi fondata, avendo il Tribunale determinato i compensi in misura inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita.
2.2. Venendo alla quantificazione delle spese di lite, richieste in prima battuta nei valori medi e in subordine nei valori minimi, avuto riguardo alle attività in concreto espletate (in esse comprese la fase istruttoria, essendo stata espletata innanzi al Tribunale l'escussione dei testi e una c.t.u. medico-legale) e alle questioni giuridiche trattate (invero non complesse), le spese di lite del giudizio di primo grado possono essere quantificate in euro 550,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria, euro 1.100,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo di euro 3.250,00. Esse vanno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di , antistatario. Parte_1
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell' . CP_1
Quanto al valore della controversia nel grado, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del
3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
Pertanto, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio (pari a euro 1.050,00), sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a 1.100,00 euro.
6 Le spese del grado si liquidano, dunque, come da dispositivo (tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria: Sez. 2, Ordinanza n. 25408 del 2023; Sez. 3,
Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021), con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna l' a rifondere a CP_1
le spese del primo grado del giudizio, liquidate in euro 3.250,00 (in luogo della Parte_1 minor somma liquidata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario;
- condanna l' a rifondere a le spese del presente grado del giudizio, CP_1 Parte_1 liquidate in euro 300,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott.ssa Maria Antonia Garzia
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