Ordinanza collegiale 28 febbraio 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/06/2025, n. 4689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4689 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 04689/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04500/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4500 del 2024, proposto da
LA BO, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
AT IN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti inoltrata dalla ricorrente in data 29.07.2024;
e per la declaratoria della spettanza dell’accesso alla documentazione richiesta, con conseguente condanna della P.A. alla integrale ostensione dei documenti richiesti ed alla estrazione di copia completa di essi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Avviso del 4 luglio 2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha bandito una procedura per la selezione di 57 docenti a tempo indeterminato, da destinare ai Progetti nazionali per l’anno scolastico 2024/25 presso l’USR per la Campania, ai sensi dell’art. 1 comma 65 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
La ricorrente ha inoltrato domanda, ivi indicando l’Ambito I come “Ambito di interesse”, nonché i titoli culturali e di servizio posseduti; e, in aderenza al bando, ha anche allegato il proprio Curriculum vitae.
In data 26.07.2024, l’USR Campania ha pubblicato un elenco di docenti assegnati ai progetti nazionali, tra i quali non figurava la ricorrente. La prof.ssa BO ha, quindi, inoltrato all’USR Campania, in data 29.07.2024, un’istanza di accesso agli atti, chiedendo di prendere visione di:
-copia dei verbali della Commissione esaminatrice;
-copia del verbale contenente la valutazione dei propri titoli;
-copia delle domande e dei relativi curricula dei docenti, assegnati all’Ambito I, che precedevano la docente in graduatoria, con particolare riferimento a IN AT, PR OS, CA RO, CO NE, RR AN, VI NI e IO DE RA.
In data 2.09.2024, l’USR Campania ha inviato, alla prof.ssa BO, il documento denominato “Verbale 5 ambito I”, recante valutazione dei titoli e attribuzione dei relativi punteggi ai candidati; con tale documenti, l’USR riscontrava parzialmente l’istanza di accesso, in quanto trasmetteva il menzionato Verbale n. 5 relativo alle operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice per l’ambito progettuale, ritenendo sufficiente tale documentazione rispetto all’interesse manifestato dalla richiedente.
Col presente gravame, la ricorrente, non ritenendo sufficiente quanto osteso ha chiesto, previo accertamento del suo diritto, condannarsi l’Amministrazione alla ostensione di tutta la documentazione amministrativa, dettagliatamente richiesta con l’istanza del 29.07.2024.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rilevando che l’Ufficio aveva rivalutato l’istanza e, al fine di poter dar seguito all’accesso a tutti i documenti amministrativi richiesti, aveva proceduto, in data 29 ottobre 2024, ad inoltrare, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006, la notifica ai controinteressati, individuati ai sensi dell’art. 22 c. 1, lettera c), Legge n. 241/1990.
Con memoria depositata in data 9 maggio 2025, la ricorrente, preso atto di quanto esibito dall’Amministrazione, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l’Ufficio integralmente soddisfatto la sua istanza ostensiva; ha chiesto, altresì, la condanna della resistente alle spese di lite.
Alla camera di consiglio del 14 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in quanto l’interesse azionato in giudizio è stato integralmente soddisfatto mediante l’esibizione della documentazione richiesta.
Tale dichiarazione di cessata materia del contendere non esime, tuttavia, il Giudice dal dover liquidare le spese di giudizio che vanno poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito secondo il criterio della cd soccombenza virtuale, apprezzato il fondamento della pretesa azionata e rilevato che l’Amministrazione ha esibito quanto richiesto soltanto dopo la proposizione del presente ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese e competenze di lite nella misura di euro 750,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato, da attribuirsi al procuratore costituito antistatario
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO