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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/12/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1905/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Barbara Cao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies - 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1905 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente:
TRA
(C.F. ) residente Parte_1 C.F._1 in Matera, Via degli Etruschi n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. pagina 1 di 13 LE NO del foro di Taranto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Ginosa (TA), Via Roma n. 7 (PEC: Email_1
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), residente in [...]
Rongio n. 50, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Fabio Meazza ed Elisa Gasco entrambi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano, Via Paleocapa n. 6 (PEC: Email_2
Email_3
-resistente-
Oggetto: Promessa di pagamento – ricognizione di debito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25 novembre 2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione sulla base delle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
pagina 2 di 13
1. Accertare che il resistente Controparte_1
si è sottratto alla sua obbligazione contrattuale,
[...] accampando scusanti sempre diverse e negandosi ai contatti con il ricorrente e con il suo procuratore con i comportamenti descritti in narrativa e precisati in questo atto;
2. Condannare il resistente, Controparte_1
, al pagamento alla parte ricorrente, come sopra
[...] rappresentato, difeso e domiciliato, la cifra di € 103.291,38, corrispondente all'attualità alla cifra di 200.000.000 di lire di cui all'accordo raggiunto nei modi che sono stati precisati in questo atto;
3. Con condanna del signor Controparte_1
alla rifusione delle spese e competenze di procedura.
[...] da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018;
4. Visto l'art. 96, primo comma, c.p.c., si fa istanza di condanna del signor al risarcimento Controparte_1 dei danni per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa, per aver resistito in giudizio con malafede”.
Per parte resistente:
“In via preliminare:
pagina 3 di 13 - accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in atti, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal signor
[...] nel presente giudizio;
Parte_1
In via principale:
- respingere e/o rigettare, per la causali di cui in atti, domande avanzate da nei confronti di Parte_1 [...] in quanto inammissibili, improcedibili, Controparte_1 nonché infondate in fatto e in diritto, anche con ogni preventiva eventuale statuizione sulle eccezioni di nullità dell'accordo del 1992/1998 di cui in atti;
In via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi a prova per testi e per interrogatorio formale del ricorrente sul seguente capitolo di prova contraria:
“Vero o non vero che nel 1998, il signor Parte_1 chiedeva ai figli , e Persona_1 Persona_2
di riconoscere a suo favore la Controparte_1 cifra di 600.000.000 di lire, cioè 200.000.000 di lire a testa per quello che fino ad allora aveva fatto loro e che i signori
, e Persona_1 Persona_2 CP_1 CP_1
accettavano la suddetta richiesta e stipulavano con il
[...] padre un accordo verbale che prevedeva la Parte_1 corresponsione a quest'ultimo della cifra di 200.000.000 di lire a testa?”
pagina 4 di 13 Si indicano a testi la signora residente in [...]
Saronno, via Legnani, n. 18, e la signora Testimone_1 residente in [...].
Ci si oppone alla CTU richiesta dal ricorrente per le ragioni già esposte.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compenso del presente giudizio;
- condannare, per le causali di cui in narrativa,
[...] al risarcimento del danno, da liquidarsi in via Parte_1 equitativa, per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.”
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 5.6.2024 conveniva in giudizio il figlio Parte_1 [...]
chiedendo che fosse condannato al pagamento Controparte_1
in suo favore della somma di € 103.291,38, corrispondente all'attualità alla cifra di 200.000.000 di lire, di cui all'asserito accordo raggiunto tra le parti nel 1998.
A fondamento della propria pretesa il ricorrente esponeva che il figlio aveva riconosciuto nell'anno 2008, con comunicazione e.mail pagina 5 di 13 (cfr. doc. 3), il proprio debito nei suoi confronti;
aggiungeva che tale obbligazione pecuniaria derivava da un'obbligazione naturale di assistenza in suo favore posto che, nel 1998, si era trovato in condizioni di indigenza e necessità dopo che nel precedente anno
1992 aveva con le sue sole forze e sostanze acquistato un terreno in
TE MA al solo scopo di edificarvi quattro villette, una per sé e le altre tre per i propri figli. Successivamente, in sede di memoria autorizzata ex art. 281 duodecies co. IV c.p.c., il resistente precisava che tale obbligazione, gravante sul proprio figlio (e dallo stesso, come già detto, asseritamente riconosciuta a mezzo e.mail, ma mai adempiuta), avrebbe avuto origine da un contratto di mutuo conclusosi oralmente tra padre e figli prima di procedere con l'acquisto del già citato terreno.
In data 26.06.2024 il G.I. fissava per l'1.10.2024 la prima udienza ai sensi degli artt. 281 undecies e ss. c.p.c., concedendo termine al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto alla controparte entro 40 giorni prima della data fissata per l'udienza, con onere per quest'ultima di costituzione entro 10 giorni prima dell'udienza.
pagina 6 di 13 si costituiva ritualmente in CP_1 Controparte_1
giudizio il 19.9.2024 e contestava integralmente, nelle proprie difese, la ricostruzione dei fatti operata dal padre. Eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla controparte e, nel merito, negava l'esistenza di ogni tipo di accordo restitutorio tra le parti, disconoscendo altresì le comunicazioni e.mail prodotte sub. docc. 3 e 4 dalla difesa di parte ricorrente, chiedendo per l'effetto il rigetto di ogni domanda avanzata nei suoi confronti dal padre.
In sede di prima udienza le parti si riportavano alle rispettive difese chiedendo al contempo la concessione del termine di cui all'art. 281 duodecies co. IV, che veniva dal giudice concesso rinviando all'uopo all'udienza del 26.11.2024, ex art. 127 ter c.p.c.
Successivamente al deposito degli scritti difensivi autorizzati ad opera di entrambe le parti il G.I., con ordinanza datata 26.11.2024, riteneva la causa matura per la decisone e fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. l'udienza del 25.11.2025.
pagina 7 di 13 In tale sede, discussa oralmente la causa e recepite le conclusioni delle parti, il giudice tratteneva il fascicolo in decisione riservandosi il deposito della sentenza nei termini di legge.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente è infondata e deve essere respinta. fonda la propria pretesa contro il figlio qui Parte_1
convenuto basandosi sul valore asseritamente ricognitivo del debito contenuto in una e.mail del 26.3.2008, allegata come doc. 3, che lo esimerebbe in quanto tale dalla prova in ordine al cosiddetto
“rapporto fondamentale” ex art. 1988 c.c. (e sul quale, peraltro, cambia versione nel ricorso, nella memoria autorizzata e nel doc. 5 di c.d. messa in mora).
Il convenuto, fin dal primo atto difensivo, ha disconosciuto tali mail (cfr. paragrafo 15 pag. 5 comparsa di costituzione), sia quanto alla provenienza che quanto al contenuto.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che le comunicazioni di posta elettronica semplice sono documenti informatici ai sensi dell'art. 2712 c.c. e, come tali, possono essere disconosciuti, tanto nella loro provenienza quanto nel loro contenuto pagina 8 di 13 (vedi, da ultimo, Cass. Civ., sez. III, n. 25131/2024 e Cass. Civ., sez.
III, n. 14046/2024).
Deve dunque ritenersi che il resistente abbia validamente effettuato il disconoscimento di tali documenti tanto nella loro provenienza e paternità quanto nel loro contenuto;
per tale ragione, tali produzioni documentali non potranno di per sé stesse assumere nel presente procedimento valore di piena prova di quanto in essi riportato, ovvero del presunto riconoscimento di debito ex art. 1988
c.c. per la somma di Lire 200.000.000 in favore del ricorrente.
I documenti citati formano infatti piena prova dei fatti e di quanto in essi rappresentato unicamente laddove non siano contestati né nella loro provenienza né nel loro contenuto.
Laddove, come nel caso di specie, siano invece contestati, il giudice li deve valutare unitamente a tutti gli altri elementi disponibili e prodotti in giudizio dalle parte che vuole avvalersene, tenendo conto precipuamente delle loro caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità ed immodificabilità.
Considerando preliminarmente le caratteristiche intrinseche di tali documenti informatici occorre rilevare che gli stessi, trattandosi di comunicazioni di posta elettronica semplice in formato.eml non pagina 9 di 13 hanno alcuna garanzia di sicurezza, integrità e immodificabilità; inoltre, non è stato prodotto dal ricorrente alcun ulteriore riscontro probatorio a sostegno di tale presunto riconoscimento di debito né è stato offerto alcun mezzo di prova in tal senso.
E' anzi lo stesso ricorrente che, nel proprio atto introduttivo, sottolinea come sia il doc. 3, sia l'unico mezzo di prova atto a fornire
(a sua detta, “ampia prova scritta”) la dimostrazione del diritto di credito vantato (cfr. pag. 4, punto q del ricorso introduttivo).
Nel concreto, dunque, a fronte del disconoscimento delle mail in discorso e della mancanza di ulteriori supporti probatori alla tesi del ricorrente, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per difetto di valido riscontro probatorio in ordine alla sussistenza del diritto di credito asseritamente vantato, con assorbimento di ogni altra valutazione.
Non può poi sottacersi che il convenuto ha comunque ad abundantiam eccepito fin da subito l'eventuale prescrizione del supposto credito, asseritamente sorto il 26.3.2008 e la cui prescrizione sarebbe stata interrotta dalla lettera raccomandata di messa in mora del 21.3.2018 (doc. 5 allegato al ricorso), documento di cui manca qualsivoglia prova dell'avvenuta ricezione e/o della pagina 10 di 13 data di compiuta giacenza e che, in ogni caso, ha un contenuto del tutto difforme, come prontamente eccepito, dalla narrazione del ricorso e dei successivi atti e come tale quindi inidoneo a fungere di per sé da atto di valida messa in mora del presunto credito qui azionato.
Si ritiene in ogni caso di dover respingere anche la domanda di responsabilità aggravata formulata ex art. 96 c.p.c. dal resistente, non avendo fornito agli atti del Controparte_1
procedimento la prova della sussistenza in capo al padre del dolo o della gravità della colpa nel promuovere l'azione giudiziale;
infatti, sebbene parte ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio a suo carico per dimostrare la sussistenza del credito vantato, il complesso degli elementi prodotti in corso di causa non consentono di ritenere che questi abbia promosso il giudizio nella consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La liquidazione viene effettuata nei minimi di cui al D.M. n.
147/2022 in base al valore della causa come individuato in sede di pagina 11 di 13 ricorso, in considerazione della non particolare complessità della vertenza.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile – in composizione monocratica, definitivamente decidendo sul procedimento iscritto al ruolo generale al n. 1905/2024 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 1988 c.c. promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
;
[...]
rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. promossa da nei Controparte_1
confronti di;
Parte_1
condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente procedimento, Controparte_1
liquidate in € 7052,00 per compensi, oltre C.P.A. e I.V.A. e rimborso spese forfettario del 15% come per legge;
pagina 12 di 13 Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Como, lì 9 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Barbara Cao
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Barbara Cao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies - 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1905 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente:
TRA
(C.F. ) residente Parte_1 C.F._1 in Matera, Via degli Etruschi n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. pagina 1 di 13 LE NO del foro di Taranto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Ginosa (TA), Via Roma n. 7 (PEC: Email_1
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), residente in [...]
Rongio n. 50, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Fabio Meazza ed Elisa Gasco entrambi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano, Via Paleocapa n. 6 (PEC: Email_2
Email_3
-resistente-
Oggetto: Promessa di pagamento – ricognizione di debito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25 novembre 2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione sulla base delle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
pagina 2 di 13
1. Accertare che il resistente Controparte_1
si è sottratto alla sua obbligazione contrattuale,
[...] accampando scusanti sempre diverse e negandosi ai contatti con il ricorrente e con il suo procuratore con i comportamenti descritti in narrativa e precisati in questo atto;
2. Condannare il resistente, Controparte_1
, al pagamento alla parte ricorrente, come sopra
[...] rappresentato, difeso e domiciliato, la cifra di € 103.291,38, corrispondente all'attualità alla cifra di 200.000.000 di lire di cui all'accordo raggiunto nei modi che sono stati precisati in questo atto;
3. Con condanna del signor Controparte_1
alla rifusione delle spese e competenze di procedura.
[...] da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018;
4. Visto l'art. 96, primo comma, c.p.c., si fa istanza di condanna del signor al risarcimento Controparte_1 dei danni per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa, per aver resistito in giudizio con malafede”.
Per parte resistente:
“In via preliminare:
pagina 3 di 13 - accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in atti, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal signor
[...] nel presente giudizio;
Parte_1
In via principale:
- respingere e/o rigettare, per la causali di cui in atti, domande avanzate da nei confronti di Parte_1 [...] in quanto inammissibili, improcedibili, Controparte_1 nonché infondate in fatto e in diritto, anche con ogni preventiva eventuale statuizione sulle eccezioni di nullità dell'accordo del 1992/1998 di cui in atti;
In via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi a prova per testi e per interrogatorio formale del ricorrente sul seguente capitolo di prova contraria:
“Vero o non vero che nel 1998, il signor Parte_1 chiedeva ai figli , e Persona_1 Persona_2
di riconoscere a suo favore la Controparte_1 cifra di 600.000.000 di lire, cioè 200.000.000 di lire a testa per quello che fino ad allora aveva fatto loro e che i signori
, e Persona_1 Persona_2 CP_1 CP_1
accettavano la suddetta richiesta e stipulavano con il
[...] padre un accordo verbale che prevedeva la Parte_1 corresponsione a quest'ultimo della cifra di 200.000.000 di lire a testa?”
pagina 4 di 13 Si indicano a testi la signora residente in [...]
Saronno, via Legnani, n. 18, e la signora Testimone_1 residente in [...].
Ci si oppone alla CTU richiesta dal ricorrente per le ragioni già esposte.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compenso del presente giudizio;
- condannare, per le causali di cui in narrativa,
[...] al risarcimento del danno, da liquidarsi in via Parte_1 equitativa, per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.”
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 5.6.2024 conveniva in giudizio il figlio Parte_1 [...]
chiedendo che fosse condannato al pagamento Controparte_1
in suo favore della somma di € 103.291,38, corrispondente all'attualità alla cifra di 200.000.000 di lire, di cui all'asserito accordo raggiunto tra le parti nel 1998.
A fondamento della propria pretesa il ricorrente esponeva che il figlio aveva riconosciuto nell'anno 2008, con comunicazione e.mail pagina 5 di 13 (cfr. doc. 3), il proprio debito nei suoi confronti;
aggiungeva che tale obbligazione pecuniaria derivava da un'obbligazione naturale di assistenza in suo favore posto che, nel 1998, si era trovato in condizioni di indigenza e necessità dopo che nel precedente anno
1992 aveva con le sue sole forze e sostanze acquistato un terreno in
TE MA al solo scopo di edificarvi quattro villette, una per sé e le altre tre per i propri figli. Successivamente, in sede di memoria autorizzata ex art. 281 duodecies co. IV c.p.c., il resistente precisava che tale obbligazione, gravante sul proprio figlio (e dallo stesso, come già detto, asseritamente riconosciuta a mezzo e.mail, ma mai adempiuta), avrebbe avuto origine da un contratto di mutuo conclusosi oralmente tra padre e figli prima di procedere con l'acquisto del già citato terreno.
In data 26.06.2024 il G.I. fissava per l'1.10.2024 la prima udienza ai sensi degli artt. 281 undecies e ss. c.p.c., concedendo termine al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto alla controparte entro 40 giorni prima della data fissata per l'udienza, con onere per quest'ultima di costituzione entro 10 giorni prima dell'udienza.
pagina 6 di 13 si costituiva ritualmente in CP_1 Controparte_1
giudizio il 19.9.2024 e contestava integralmente, nelle proprie difese, la ricostruzione dei fatti operata dal padre. Eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla controparte e, nel merito, negava l'esistenza di ogni tipo di accordo restitutorio tra le parti, disconoscendo altresì le comunicazioni e.mail prodotte sub. docc. 3 e 4 dalla difesa di parte ricorrente, chiedendo per l'effetto il rigetto di ogni domanda avanzata nei suoi confronti dal padre.
In sede di prima udienza le parti si riportavano alle rispettive difese chiedendo al contempo la concessione del termine di cui all'art. 281 duodecies co. IV, che veniva dal giudice concesso rinviando all'uopo all'udienza del 26.11.2024, ex art. 127 ter c.p.c.
Successivamente al deposito degli scritti difensivi autorizzati ad opera di entrambe le parti il G.I., con ordinanza datata 26.11.2024, riteneva la causa matura per la decisone e fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. l'udienza del 25.11.2025.
pagina 7 di 13 In tale sede, discussa oralmente la causa e recepite le conclusioni delle parti, il giudice tratteneva il fascicolo in decisione riservandosi il deposito della sentenza nei termini di legge.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente è infondata e deve essere respinta. fonda la propria pretesa contro il figlio qui Parte_1
convenuto basandosi sul valore asseritamente ricognitivo del debito contenuto in una e.mail del 26.3.2008, allegata come doc. 3, che lo esimerebbe in quanto tale dalla prova in ordine al cosiddetto
“rapporto fondamentale” ex art. 1988 c.c. (e sul quale, peraltro, cambia versione nel ricorso, nella memoria autorizzata e nel doc. 5 di c.d. messa in mora).
Il convenuto, fin dal primo atto difensivo, ha disconosciuto tali mail (cfr. paragrafo 15 pag. 5 comparsa di costituzione), sia quanto alla provenienza che quanto al contenuto.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che le comunicazioni di posta elettronica semplice sono documenti informatici ai sensi dell'art. 2712 c.c. e, come tali, possono essere disconosciuti, tanto nella loro provenienza quanto nel loro contenuto pagina 8 di 13 (vedi, da ultimo, Cass. Civ., sez. III, n. 25131/2024 e Cass. Civ., sez.
III, n. 14046/2024).
Deve dunque ritenersi che il resistente abbia validamente effettuato il disconoscimento di tali documenti tanto nella loro provenienza e paternità quanto nel loro contenuto;
per tale ragione, tali produzioni documentali non potranno di per sé stesse assumere nel presente procedimento valore di piena prova di quanto in essi riportato, ovvero del presunto riconoscimento di debito ex art. 1988
c.c. per la somma di Lire 200.000.000 in favore del ricorrente.
I documenti citati formano infatti piena prova dei fatti e di quanto in essi rappresentato unicamente laddove non siano contestati né nella loro provenienza né nel loro contenuto.
Laddove, come nel caso di specie, siano invece contestati, il giudice li deve valutare unitamente a tutti gli altri elementi disponibili e prodotti in giudizio dalle parte che vuole avvalersene, tenendo conto precipuamente delle loro caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità ed immodificabilità.
Considerando preliminarmente le caratteristiche intrinseche di tali documenti informatici occorre rilevare che gli stessi, trattandosi di comunicazioni di posta elettronica semplice in formato.eml non pagina 9 di 13 hanno alcuna garanzia di sicurezza, integrità e immodificabilità; inoltre, non è stato prodotto dal ricorrente alcun ulteriore riscontro probatorio a sostegno di tale presunto riconoscimento di debito né è stato offerto alcun mezzo di prova in tal senso.
E' anzi lo stesso ricorrente che, nel proprio atto introduttivo, sottolinea come sia il doc. 3, sia l'unico mezzo di prova atto a fornire
(a sua detta, “ampia prova scritta”) la dimostrazione del diritto di credito vantato (cfr. pag. 4, punto q del ricorso introduttivo).
Nel concreto, dunque, a fronte del disconoscimento delle mail in discorso e della mancanza di ulteriori supporti probatori alla tesi del ricorrente, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per difetto di valido riscontro probatorio in ordine alla sussistenza del diritto di credito asseritamente vantato, con assorbimento di ogni altra valutazione.
Non può poi sottacersi che il convenuto ha comunque ad abundantiam eccepito fin da subito l'eventuale prescrizione del supposto credito, asseritamente sorto il 26.3.2008 e la cui prescrizione sarebbe stata interrotta dalla lettera raccomandata di messa in mora del 21.3.2018 (doc. 5 allegato al ricorso), documento di cui manca qualsivoglia prova dell'avvenuta ricezione e/o della pagina 10 di 13 data di compiuta giacenza e che, in ogni caso, ha un contenuto del tutto difforme, come prontamente eccepito, dalla narrazione del ricorso e dei successivi atti e come tale quindi inidoneo a fungere di per sé da atto di valida messa in mora del presunto credito qui azionato.
Si ritiene in ogni caso di dover respingere anche la domanda di responsabilità aggravata formulata ex art. 96 c.p.c. dal resistente, non avendo fornito agli atti del Controparte_1
procedimento la prova della sussistenza in capo al padre del dolo o della gravità della colpa nel promuovere l'azione giudiziale;
infatti, sebbene parte ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio a suo carico per dimostrare la sussistenza del credito vantato, il complesso degli elementi prodotti in corso di causa non consentono di ritenere che questi abbia promosso il giudizio nella consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La liquidazione viene effettuata nei minimi di cui al D.M. n.
147/2022 in base al valore della causa come individuato in sede di pagina 11 di 13 ricorso, in considerazione della non particolare complessità della vertenza.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile – in composizione monocratica, definitivamente decidendo sul procedimento iscritto al ruolo generale al n. 1905/2024 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 1988 c.c. promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
;
[...]
rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. promossa da nei Controparte_1
confronti di;
Parte_1
condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente procedimento, Controparte_1
liquidate in € 7052,00 per compensi, oltre C.P.A. e I.V.A. e rimborso spese forfettario del 15% come per legge;
pagina 12 di 13 Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Como, lì 9 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Barbara Cao
pagina 13 di 13