Articolo 13 bis della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 14Articolo 14
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20 gennaio 1972
Art. 13-bis. ((Con legge dello Stato puo' essere attribuita alla regione e alle province la potesta' di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente Statuto.))
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972
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