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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 11/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3535/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3535/2022 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
), rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Marcianò Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via Meucci n. 1, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTRICE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo La Sala CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), Via T. Gulli n.23, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“rinuncia alla domanda di addebito, affidamento esclusivo della figlia minore alla madre e diritto del padre di vederla quando possibile in base ad esigenze lavorative e scolastiche previo accordo e volontà della stessa, mantenimento dei due figli da parte del padre mediante versamento diretto ai figli di assegno mensile di € 250,00 per ciascuno oltre al concorso in misura del 50% nelle spese straordinarie
pagina 1 di 3 necessarie per i figli in base a quanto statuito dal Protocollo in essere presso questo Tribunale, assegno unico universale interamente alla madre, spese di lite compensate”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/12/2022 a chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale da , con il quale contrasse matrimonio a Ravenna (RA), l'11.6.2005 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005, atto n. 75, parte 2, serie A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero il
23.11.2005 il figlio ed il 31.5.2007 la figlia Per_1 Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13/3/2023 si è costituito , il CP_1
quale non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha richiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla moglie.
Intervenuto il PM in causa, all'udienza di comparizione delle parti il giudice relatore delegato, fallito il tentativo di riconciliazione, ha formulato alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, a cui le parti hanno aderito con conseguente rimessione della causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
1. Tanto premesso, il Collegio osserva innanzitutto che le circostanze dedotte dalle parti e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambe consentono d'inferire la sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c., per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza.
2. Quanto alle statuizioni accessorie della separazione personale, gli accordi conclusi dalle parti, in adesione alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato, non si appalesano in contrasto con gli interessi della figlia minorenne, con norme imperative o di ordine pubblico e possono, pertanto, essere in questa sede omologati.
3. Si dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite in adesione alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3535/2022 R.G., così provvede:
A] pronuncia la separazione personale di ( ) e Parte_1 C.F._1
( ), avendo i coniugi contratto matrimonio in Ravenna CP_1 C.F._2
(RA), l'11.6.2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005, atto n. 75, parte 2, serie A;
pagina 2 di 3 B] dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna (RA), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
C] omologa gli accordi tra le parti, adesivi alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato, sopra riportati in corsivo;
D] compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 11/2/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3535/2022 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
), rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Marcianò Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via Meucci n. 1, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTRICE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo La Sala CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), Via T. Gulli n.23, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“rinuncia alla domanda di addebito, affidamento esclusivo della figlia minore alla madre e diritto del padre di vederla quando possibile in base ad esigenze lavorative e scolastiche previo accordo e volontà della stessa, mantenimento dei due figli da parte del padre mediante versamento diretto ai figli di assegno mensile di € 250,00 per ciascuno oltre al concorso in misura del 50% nelle spese straordinarie
pagina 1 di 3 necessarie per i figli in base a quanto statuito dal Protocollo in essere presso questo Tribunale, assegno unico universale interamente alla madre, spese di lite compensate”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/12/2022 a chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale da , con il quale contrasse matrimonio a Ravenna (RA), l'11.6.2005 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005, atto n. 75, parte 2, serie A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero il
23.11.2005 il figlio ed il 31.5.2007 la figlia Per_1 Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13/3/2023 si è costituito , il CP_1
quale non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha richiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla moglie.
Intervenuto il PM in causa, all'udienza di comparizione delle parti il giudice relatore delegato, fallito il tentativo di riconciliazione, ha formulato alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, a cui le parti hanno aderito con conseguente rimessione della causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
1. Tanto premesso, il Collegio osserva innanzitutto che le circostanze dedotte dalle parti e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambe consentono d'inferire la sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c., per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza.
2. Quanto alle statuizioni accessorie della separazione personale, gli accordi conclusi dalle parti, in adesione alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato, non si appalesano in contrasto con gli interessi della figlia minorenne, con norme imperative o di ordine pubblico e possono, pertanto, essere in questa sede omologati.
3. Si dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite in adesione alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3535/2022 R.G., così provvede:
A] pronuncia la separazione personale di ( ) e Parte_1 C.F._1
( ), avendo i coniugi contratto matrimonio in Ravenna CP_1 C.F._2
(RA), l'11.6.2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005, atto n. 75, parte 2, serie A;
pagina 2 di 3 B] dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna (RA), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
C] omologa gli accordi tra le parti, adesivi alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato, sopra riportati in corsivo;
D] compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 11/2/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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