Articolo 3 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1612
Articolo 2Articolo 4
Versione
20 gennaio 1961
Art. 3.
Lo spedizioniere doganale non puo', senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio.
Il Consiglio dell'albo compartimentale deleghera', a turno fra gli iscritti, uno o piu' spedizionieri doganali accreditati presso le dogane perche' prestino gratuitamente la loro opera nei casi di operazioni doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi e simili.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1961
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