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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di EN nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio) iscritto al n. 5006/2024 V.G. promosso da e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in calce C.F._2 al ricorso dall'Avv. Alberto Palamidessi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Eugenio Sansoni n. 13, Livorno
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “Voglia il Tribunale di EN,
1 - dichiarare la separazione personale dei coniugi (c.f.: Parte_1
e;
C.F._1 Parte_2 C.F._2
- ordinare al Comune di Rosignano Marittimo (LI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- compensate le spese legali:
Voglia altresì, omologare le seguenti condizioni di separazione:
1) la FI minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre. I genitori, limitatamente alle decisioni riguardanti questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, dovranno invece essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della FI;
2) la casa coniugale, posta in Poggibonsi (SI), Via Montesanto n. 17, rimarrà nella disponibilità di , proprietario esclusivo della stessa;
Parte_2
3) verserà anticipatamente a entro il giorno Parte_2 Parte_1 cinque di ogni mese, a decorrere da novembre 2024, la somma di € 350,00
(trecentocinquanta/00) mensili quale contributo per il mantenimento ordinario della FI . Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Per_1
Istat.
Le spese straordinarie (ovvero, a titolo esemplificativo, quelle scolastiche, mediche e ludiche) saranno suddivise tra i genitori al 50% secondo le linee guida 29.11.2017 del CNF.
L'assegno per il nucleo familiare sarà percepito, in aggiunta al contributo di mantenimento, da quale genitore collocatario, in via Parte_1 prevalente, della FI . La detrazione delle spese straordinarie ai fini irpef Per_1 sarà operata da entrambi i genitori al 50%. Le deduzioni per la FI a carico, saranno effettuate al 50% tra i genitori. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti
2 dallo Stato e/o da qualsiasi Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla FI, andranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
4) Nessun contributo è previsto tra i coniugi. Al momento della vendita della casa coniugale, si impegna e si obbliga a rimborsare a Parte_2 [...]
- entro quindici giorni dall'incasso del relativo prezzo – il Parte_1 finanziamento che la stessa ha attualmente in essere con Controparte_1 nella misura di € 20.000,00 (ventimila/00) che verranno versati direttamente sul conto corrente bancario di Nell'ipotesi in cui la vendita Parte_1 della casa non intervenga entro tre anni, decorrenti dalla sottoscrizione del presente ricorso, si impegna e si obbliga a versare a Parte_2 [...]
- a partire dal mese successivo alla scadenza del suddetto termine – Parte_1 la somma di € 260,00 mensili, fino al raggiungimento del complessivo importo sopra indicato di € 20.000,00, prevedendosi tuttavia che, nel caso in cui
l'immobile venga trasferito quando ancora il suddetto importo di € 20.000,00 non sia stato integralmente corrisposto, verserà in unica Parte_2 soluzione - entro quindici giorni dall'incasso del relativo prezzo - il saldo che in tale momento risulterà ancora dovuto”.
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
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considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio è nata la FI
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1 rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Rosignano Marittimo per l'anno 2003, al n. 79, parte
2, serie C;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nata il Parte_1
07/04/1965 a EN (SI) e , nato il [...] a [...], Parte_2 che si sono uniti in matrimonio in data 08/12/2003, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rosignano Marittimo dell'anno 2003 al n. 79, parte 2, serie C alle condizioni di cui in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
4 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Rosignano Marittimo in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in EN, 24/01/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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