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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 861/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 29 gennaio 2025 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
Avv. Maria Assunta Sudano (C.F. C.F._2
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._3
Avv. Paolo Vinci (C.F. C.F._4
PARTE
APPELLATA
E
.IVA ) Controparte_2 C.F._5 P.IVA_1 Avv. Simona Ferrari (C.F. ) C.F._6
Avv. Giulio Gonnella (C.F. ) C.F._7
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 13572/2018 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 13572/2018 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da , che aveva agito nei confronti del chirurgo estetico Parte_1
al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto stipulato per CP_1
l'esecuzione di un intervento di mastoplastica additiva e per ottenere la condanna alla restituzione del compenso ricevuto, nonché al risarcimento dei danni cagionati dall'asserita condotta negligente tenuta dal convenuto e dalla violazione del consenso informato;
ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso la citata sentenza , ha proposto appello e ha Parte_1
chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in riforma della impugnata sentenza n. 13572/18 e in accoglimento del presente gravame,
1) In via preliminare ed istruttoria, ritenere e dichiarare sufficienti e dirimenti i dati oggettivi contenuti nella consulenza tecnica del primo grado ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno della responsabilità del chirurgo convenuto, come delineati nei sopra esposti motivi di impugnazione;
2) Sempre in via preliminare ed istruttoria ma in subordine, ove non ritenuta sufficiente la consulenza tecnica del primo grado ai fini sopra detti, disporre la rinnovazione della C.T.U.; 3) In via principale e nel merito, in accoglimento del presente gravame, affermare la responsabilità contrattuale del prof. per i fatti di cui è causa, e per CP_1
l'effetto:
a) Dichiarare risolto il contratto intercorso tra le parti avente ad oggetto la prestazione chirurgica di mastoplastica additiva e conseguentemente condannare il convenuto alla restituzione della somma di € 5.400,00 ricevuta a titolo di compenso;
b) Condannare altresì il prof. al risarcimento del danno patrimoniale CP_1
emergente ammontante ad € € 5.696,00 di cui € 2.196,00 per ospedalizzazione, €
800,00 per anestesia generale, € 1.700,00 per protesi ALLERGAN, € 400,00 per visita di controllo presso lo studio del prof. effettuata dalla dr.ssa Per_1
, le cui relative fatture sono contenute nel fascicolo attoreo di Controparte_3
primo grado;
c) Condannare altresì il convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla sig.ra come valutati dal C.T.U. dr. Parte_1 Persona_2
(Danno Biologico 8%, I.T.T. gg. 8 – I.T.P. al 50% gg. 40) nonchè al Danno Morale da liquidarsi equitativamente, o nella diversa somma che risulterà in corso di causa, per l'ipotesi che sia disposta la rinnovazione della C.T.U.;
d) Condannare il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla libera autodeterminazione del paziente, correlata alla mancanza di consenso informato, da liquidarsi in via equitativa;
e) Sulle somme che saranno liquidate, si chiede la condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data dell'intervento sino al soddisfo;
f) Condannare infine il prof. al pagamento delle spese, diritti ed onorari CP_1
del doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarato anticipo.” Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha rassegnato le CP_1
conclusioni di seguito riportate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
1. In via pregiudiziale, dichiarare ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'inammissibilità dell'atto di citazione Appello notificato dalla Sig.ra per i Parte_1
motivi esposti in narrativa ed, in particolare, per non aver fornito alcuna motivazione critica a sostegno dell'impugnazione della sentenza ed essersi limitata ad un'apodittica critica della CTU spiegata in primo grado;
2. Nel merito, confermare la sentenza gravata laddove esclude ogni profilo di responsabilità a carico del Prof. e, per l'effetto, respingere le richieste di CP_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, così come formulate nell'atto d'Appello;
3. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
4. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Corte dovesse accogliere anche solo parzialmente l'Appello, limitarsi il quantum risarcitorio negli stretti limiti del giusto e provato, dichiarando tenuta la Parte_2
in persona del suo legale rappresentante
[...] Controparte_4
pro tempore, a garantire e mallevare il Prof. , da ogni avversa richiesta CP_1
di risarcimento di danni e/o di rimborso di somme giusta polizza n. 7770296647, con condanna al pagamento diretto ai sensi dell'art. 1917 comma 2 c.c.; quantomeno con compensazione di spese e competenze di lite.”
Si è altresì costituita l' che ha concluso come Controparte_2
segue:
“Piaccia all'Illustrissima Corte di Appello di Roma: in via principale, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
in ipotesi di riforma della sentenza e di condanna anche solo parziale e pro quota del prof. : CP_1
con riferimento al rapporto assicurativo instaurato tra il Dott. ed CP_1
, accertare e dichiarare la inoperatività della polizza per i Controparte_2
motivi dedotti ovvero stante la assenza del presupposto della insolvenza della struttura di cui all'art. 16 c.g.a. (oggetto della garanzia) e la esclusione di cui all'art.
18 c.g.a. in caso di danni conseguenza della mancanza di consenso informato;
accertare e dichiarare in subordine la sua operatività in secondo rischio per le ragioni spiegate e previa ammissione dei mezzi di prova dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di seguito riportati letteralmente;
con la ripartizione del rischio spiegata.
accertare e dichiarare infine la sussistenza dei limiti e delle esclusioni indicate anche con riguardo all'impegno di risultato assunto e in particolare con riferimento alla violazione dell'obbligo di salvataggio;
con condanna al pagamento di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso contributo forfettario per spese generali ex art. 15 l.p.f., nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.”
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
23 gennaio 2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio è stato promosso da , che ha agito in Parte_1
primo grado nei confronti del chirurgo estetico lamentando CP_1
l'inadempimento della prestazione avente ad oggetto l'intervento di mastoplastica additiva eseguito il 4 marzo del 2008 presso la clinica privata “Sanatrix” in Roma. Secondo la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice, dopo circa un mese dall'operazione chirurgica si erano manifestate deformazioni (rotazioni) verso l'esterno delle protesi anatomiche impiantate, che avevano determinato un aspetto innaturale del seno, suscettibile di ripristino solo attraverso auto manipolazioni con il riposizionamento delle protesi nelle sedi originarie;
l'intervento non era stato correttamente eseguito né era stato preceduto da un adeguato consenso informato in merito alla differenza tra le due tipologie di protesi utilizzabili (anatomiche o rotonde) e alla possibile rotazione, con conseguente pregiudizio della consapevolezza della scelta effettuata.
Il Tribunale, all'esito dell'espletata Consulenza tecnica d'ufficio, ha escluso qualsiasi profilo di responsabilità a carico di il quale ha eseguito CP_1
correttamente l'intervento di mastoplastica additiva, con l'utilizzo di protesi anatomiche adeguate alla paziente;
ha respinto la domanda risarcitoria per la lesione del consenso informato, in difetto di prova che - anche laddove Parte_1
fosse stata resa edotta delle conseguenze dell'intervento - non vi si sarebbe, comunque, sottoposta e in ragione della circostanza che la posizione antiestetica assunta dalle protesi non poteva ricondursi ad errore del medico;
ha compensato le spese di lite tra le parti, anche in relazione alla Controparte_2
chiamata in causa dal chirurgo.
L'appello non è fondato e va respinto.
La prima censura, con la quale la parte appellante si duole del “Vizio di omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi;
- Violazione dei principi di diritto in ordine al criterio di riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità medica- Violazione degli artt. 1176 comma 2, 1218 e 2697 c.c. e della regola della preponderanza causale.”, va disattesa.
Tale censura muove dall'assunto secondo cui la motivazione della gravata sentenza è fondata sulle sole conclusioni della Consulenza tecnica d'ufficio ed è carente nella valutazione dei fatti che, ove correttamente esaminati, avrebbero portato all'affermazione dell'inadempimento del chirurgo estetico. Al riguardo, va innanzitutto rammentato il consolidato principio dettato dalla
Corte di Cassazione secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”(Cass. 33742/22).
Nel caso in esame, la Consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dr. Per_2
ha ricostruito, in modo puntuale e accurato, la vicenda di
[...] Parte_1
, dando conto di tutti i rilievi mossi dai Consulenti di parte e giungendo a
[...]
motivate conclusioni che non vi è motivo di disattendere, in quanto frutto di un lavoro analitico supportato dalla letteratura scientifica e svolto sulla base della documentazione medica acquisita.
Ciò posto, è pacifico e documentato in atti che il 4 marzo Parte_1
del 2008 si è sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva eseguito dal chirurgo estetico tramite l'inserimento delle protesi anatomiche, e che - CP_1
dopo circa un mese - si è manifestata una rotazione verso l'esterno delle protesi impiantate, con conseguente alterazione della forma naturale del seno della paziente.
La parte appellante assume che detta rotazione è stata cagionata dall'errato confezionamento della tasca periprotesica, ritenuta, in particolare, sovraordinata rispetto alle indicazioni disposte dalla casa produttrice, secondo le quali il chirurgo deve realizzare una tasca molto precisa, così da evitare spostamenti;
per l'effetto sostiene che l'intervento non è stato correttamente eseguito.
Invero, dalla Consulenza tecnica d'ufficio è emerso che “L'intervento programmato e pattuito fu del tutto compatibile con le condizioni di partenza della
Sig.na .” e che “… Secondo quanto accertato durante l'esame clinico alla Pt_1 Sig.ra e da quanto si legge agli Atti l'intervento in oggetto è stato eseguito Pt_1
in conformità delle metodiche medico-chirurgiche stabilite e come previsto dalle succitate linee guida …” ed inoltre, il dr. ha reputato corretta la scelta Per_2
delle protesi RA 510 MX utilizzate per l'intervento di mastoplastica additiva, in quanto adeguate e proporzionate alla struttura fisica della donna.
Quanto poi al problema della rotazione, il Consulente tecnico d'ufficio ha affermato con assoluta certezza che il fenomeno lamentato, del tutto emendabile con un nuovo intervento chirurgico, va ascritto a un distacco traumatico delle capsule periprotesiche, indipendentemente dall'allestimento delle tasche.
In particolare, il dr. ha rilevato che “…è indubbiamente vero che le Per_2
tasche per l'inserimento delle protesi, soprattutto anatomiche, debbano essere eseguite a misura precisa, per consentire nelle prime settimane postoperatorie la formazione di una capsula altrettanto precisa, ma è altrettanto vero … che sollecitazioni attive dall'interno ( contrazioni muscolari intense, infiammazioni e compressioni) e passive dall'esterno (schiacciamenti e veementi manipolazioni) possano determinare quel distacco tra capsula e protesi che consente poi a quest'ultima di spostarsi anche a distanza di tempo dall'intervento”.
Nell'elaborato peritale è stato, infatti, chiarito che “… se le tasche fossero state anche appena sovradimensionate, avrebbero effettivamente potuto consentire alle protesi di spostarsi al loro interno, ma esclusivamente entro i primi giorni postoperatori, cioè nel periodo nel quale le capsule periprotesiche non sono ancora completamente formate (21 giorni!) dopo tale periodo, la capsula naturalmente formatasi, aderisce completamente alla superficie delle protesi e le blocca nella posizione iniziale. La capsula periprotesica non può formarsi senza aderire alla superficie delle protesi e pertanto ogni eventuale spazio dopo tre settimane è da ritenersi completamente eliminato dalla formazione della capsula stessa! Di conseguenza ogni dislocazione dinamica (rotazione) che sopraggiunge, come nel caso in questione ad oltre un mese dalla fisiologica formazione della capsula periprotesica, cioè dopo 45 giorni di totale attenzione, come riferito dalla , Pt_1 presuppone esclusivamente un trauma che ha comportato il distacco della capsula dalla protesi, liberandola dalla precedente fissità realizzatasi nei 21 giorni postoperatori e quindi indipendentemente da un eventuale “impreciso allestimento” delle tasche. Per chiarire ulteriormente il concetto, una protesi può muoversi all'interno della tasca sin tanto ché la capsula non si è formata (21 giorni) aderendo completamente alla superficie protesica, dopo tale periodo solo un distacco traumatico della capsula dalla protesi può permettere a quest'ultima una dislocazione dinamica all'interno della tasca!”
Nel caso in esame, dunque, la rotazione delle protesi anatomiche impiantate, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, è stata causata da un comportamento imprudente della paziente, che effettuando una precoce attività fisica post-operatoria ha impedito la giusta aderenza e la ricostruzione del tessuto, necessaria per mantenere la protesi ferma e per inglobarla.
Difatti, come è emerso dalla documentazione in atti e dalla stessa consulenza tecnica di parte depositata dall'appellante, ha rilevato il Parte_1
problema della rotazione delle protesi nei primi rapporti sessuali avvenuti dopo l'intervento chirurgico (deformazione a seguito di compressione da parte del torace del compagno), con la conseguenza che tale prematura e non cauta attività fisica effettuata in spregio agli specifici avvertimenti ricevuti in sede di sottoscrizione dei moduli di consenso informato è stata la causa del problema lamentato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione del Tribunale merita condivisione, atteso che il trattamento chirurgico è stato correttamente eseguito e, secondo quanto accertato dal Consulente tecnica d'ufficio, “non v'è rapporto causale tra l'operato dei sanitari ed i postumi lamentati”, che vanno piuttosto ascritti al comportamento imprudente dell'attrice.
Non si ravvisano, dunque, ragioni per disporre l'invocato rinnovo dell'accertamento peritale, apparendo esaustive le motivate conclusioni cui è pervenuto il dr. Persona_2 La seconda censura, con la quale parte appellante si duole della “violazione dei principi di diritto in materia di consenso informato”, va del pari disattesa, con la conferma della pronuncia gravata, sia pure con la diversa motivazione di seguito riportata (Cass. 4889/16).
La lamenta la violazione del diritto alla libera autodeterminazione, Pt_1
non essendo stata messa nelle condizioni di poter decidere con volontà consapevole quali protesi utilizzare per l'intervento di mastoplastica additiva (anatomiche o rotonde) e non essendo stata informata delle possibili complicanze dell'intervento, quale la rotazione.
Il Tribunale ha ritenuto che il modulo sottoscritto dall'attrice non fosse
“pienamente adeguato”, ma ha respinto, comunque, la domanda risarcitoria in quanto l'intervento era stato bene eseguito e non risultava che la non si sarebbe Pt_1
sottoposta all'operazione ove avesse ricevuto un'adeguata informazione.
Ad avviso della Corte, invece, contestualizzando la relativa valutazione all'epoca dei fatti, i moduli di consenso informato, sottoscritti dall'attrice prima dell'operazione, appaiono adeguatamente dettagliati e contengono tutte le informazioni specifiche in merito alla tipologia di intervento, cui la paziente si è sottoposta, e alle modalità di esecuzione, oltre a una serie di analitiche prescrizioni afferenti alla fase pre-operatoria e alle precise precauzioni da osservare nella fase post- operatoria tra le quali: “Cercare di non utilizzare i muscoli pettorali e quindi non forzare sulle braccia per alzarsi dal letto;
Per almeno due giorni non fumare, per evitare colpi di tosse e quindi possibili sanguinamenti;
E' consentita una cauta ripresa dell'attività sessuale non prima di 7 giorni;
Per almeno due settimane non compiere ampi movimenti con le braccia e non sollevare pesi;
Eventuali attività sportive possono essere riprese dopo un mese…”
Ed ancora, nel “Protocollo di consenso informato di mastoplastica additiva” sono state specificate le possibili complicanze dell'intervento chirurgico, nel senso che “il risultato è di solito ottimale ma in una modesta percentuale di casi le protesi vanno incontro ad un indurimento che può essere fastidioso per la paziente e talvolta alterare la forma stessa del seno. Si possono verificare, anche se raramente, come ogni intervento chirurgico, raccolte ematiche o sierosa o infezioni che possono comportare un prolungamento del trattamento post-operatorio ed eccezionalmente la rimozione delle protesi” e infine “poiché la chirurgia non è una scienza esatta, non può essere precisamente pronosticata a priori la percentuale di miglioramento del difetto da correggere e l'entità della durata del risultato, così come qualità delle cicatrici residue e l'eventuale costituzione di ematomi, alerosi, infezioni, in quanto… dipendono non solo dalle tecniche chirurgiche impiegate ma ancor più dalle risposte dell'organismo”; in detta occasione la ha espressamente acconsentito a Pt_1
sottoporsi a successivi trattamenti chirurgici per risolvere le eventuali complicazioni.
I moduli appaiono, quindi, completi e del tutto idonei alla formazione del consenso informato, così da permettere l'esercizio di una scelta consapevole.
Del resto, l'eventuale decisione della paziente di ricorrere alle protesi tonde in luogo delle anatomiche non avrebbe fatto venir meno il problema della possibile rotazione che, come detto, è stata provocata da un distacco traumatico della capsula protesica in esito all'attività fisica precocemente compiuta dalla stessa appellante.
La circostanza che i moduli non contenessero l'indicazione della rotazione delle protesi anatomiche RA 510 MX (ossia quelle utilizzate nel caso di specie) tra le possibili complicanze dell'intervento, non spiega rilievo atteso che, come affermato dal C.t.u., solo agli inizi dell'anno 2010 è emersa nella letteratura medica la consapevolezza del citato inconveniente, per cui all'epoca dei fatti (2007/2008) la modulistica era attualizzata alle conoscenze mediche del momento, tra le quali non rientrava la problematica in esame.
In conclusione, non ricorre alcuna violazione degli obblighi informativi, tale da dare luogo all'invocato risarcimento del danno, in quanto la è stata posta Pt_1
nelle condizioni di scegliere consapevolmente di sottoporsi all'intervento e, soprattutto, è stata avvisata delle conseguenze lesive di condotte incaute;
la stessa è stata, altresì, messa al corrente dell'eventualità di dover ricorrere ad un'operazione correttiva in ragione della risposta dell'organismo, cosicché ancor più ha accettato le conseguenze negative ascrivibili ad una condotta non rispettosa delle avvertenze ricevute.
L'appello va, quindi, respinto.
In continuità con la linea seguita dal giudice di primo grado, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite della fase di gravame, attese la complessità e la particolarità della vicenda trattata e l'esigenza che la regolamentazione delle spese di lite obbedisca anche a criteri di giustizia sostanziale, tesi tra l'altro ad evitare che la parte soccombente sia costretta ad affrontare ingenti oneri economici derivanti dalla pluralità delle parti in causa (Corte
Cost. 77/18).
Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese del grado;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 861/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 29 gennaio 2025 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
Avv. Maria Assunta Sudano (C.F. C.F._2
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._3
Avv. Paolo Vinci (C.F. C.F._4
PARTE
APPELLATA
E
.IVA ) Controparte_2 C.F._5 P.IVA_1 Avv. Simona Ferrari (C.F. ) C.F._6
Avv. Giulio Gonnella (C.F. ) C.F._7
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 13572/2018 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 13572/2018 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da , che aveva agito nei confronti del chirurgo estetico Parte_1
al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto stipulato per CP_1
l'esecuzione di un intervento di mastoplastica additiva e per ottenere la condanna alla restituzione del compenso ricevuto, nonché al risarcimento dei danni cagionati dall'asserita condotta negligente tenuta dal convenuto e dalla violazione del consenso informato;
ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso la citata sentenza , ha proposto appello e ha Parte_1
chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in riforma della impugnata sentenza n. 13572/18 e in accoglimento del presente gravame,
1) In via preliminare ed istruttoria, ritenere e dichiarare sufficienti e dirimenti i dati oggettivi contenuti nella consulenza tecnica del primo grado ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno della responsabilità del chirurgo convenuto, come delineati nei sopra esposti motivi di impugnazione;
2) Sempre in via preliminare ed istruttoria ma in subordine, ove non ritenuta sufficiente la consulenza tecnica del primo grado ai fini sopra detti, disporre la rinnovazione della C.T.U.; 3) In via principale e nel merito, in accoglimento del presente gravame, affermare la responsabilità contrattuale del prof. per i fatti di cui è causa, e per CP_1
l'effetto:
a) Dichiarare risolto il contratto intercorso tra le parti avente ad oggetto la prestazione chirurgica di mastoplastica additiva e conseguentemente condannare il convenuto alla restituzione della somma di € 5.400,00 ricevuta a titolo di compenso;
b) Condannare altresì il prof. al risarcimento del danno patrimoniale CP_1
emergente ammontante ad € € 5.696,00 di cui € 2.196,00 per ospedalizzazione, €
800,00 per anestesia generale, € 1.700,00 per protesi ALLERGAN, € 400,00 per visita di controllo presso lo studio del prof. effettuata dalla dr.ssa Per_1
, le cui relative fatture sono contenute nel fascicolo attoreo di Controparte_3
primo grado;
c) Condannare altresì il convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla sig.ra come valutati dal C.T.U. dr. Parte_1 Persona_2
(Danno Biologico 8%, I.T.T. gg. 8 – I.T.P. al 50% gg. 40) nonchè al Danno Morale da liquidarsi equitativamente, o nella diversa somma che risulterà in corso di causa, per l'ipotesi che sia disposta la rinnovazione della C.T.U.;
d) Condannare il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla libera autodeterminazione del paziente, correlata alla mancanza di consenso informato, da liquidarsi in via equitativa;
e) Sulle somme che saranno liquidate, si chiede la condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data dell'intervento sino al soddisfo;
f) Condannare infine il prof. al pagamento delle spese, diritti ed onorari CP_1
del doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarato anticipo.” Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha rassegnato le CP_1
conclusioni di seguito riportate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
1. In via pregiudiziale, dichiarare ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'inammissibilità dell'atto di citazione Appello notificato dalla Sig.ra per i Parte_1
motivi esposti in narrativa ed, in particolare, per non aver fornito alcuna motivazione critica a sostegno dell'impugnazione della sentenza ed essersi limitata ad un'apodittica critica della CTU spiegata in primo grado;
2. Nel merito, confermare la sentenza gravata laddove esclude ogni profilo di responsabilità a carico del Prof. e, per l'effetto, respingere le richieste di CP_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, così come formulate nell'atto d'Appello;
3. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
4. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Corte dovesse accogliere anche solo parzialmente l'Appello, limitarsi il quantum risarcitorio negli stretti limiti del giusto e provato, dichiarando tenuta la Parte_2
in persona del suo legale rappresentante
[...] Controparte_4
pro tempore, a garantire e mallevare il Prof. , da ogni avversa richiesta CP_1
di risarcimento di danni e/o di rimborso di somme giusta polizza n. 7770296647, con condanna al pagamento diretto ai sensi dell'art. 1917 comma 2 c.c.; quantomeno con compensazione di spese e competenze di lite.”
Si è altresì costituita l' che ha concluso come Controparte_2
segue:
“Piaccia all'Illustrissima Corte di Appello di Roma: in via principale, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
in ipotesi di riforma della sentenza e di condanna anche solo parziale e pro quota del prof. : CP_1
con riferimento al rapporto assicurativo instaurato tra il Dott. ed CP_1
, accertare e dichiarare la inoperatività della polizza per i Controparte_2
motivi dedotti ovvero stante la assenza del presupposto della insolvenza della struttura di cui all'art. 16 c.g.a. (oggetto della garanzia) e la esclusione di cui all'art.
18 c.g.a. in caso di danni conseguenza della mancanza di consenso informato;
accertare e dichiarare in subordine la sua operatività in secondo rischio per le ragioni spiegate e previa ammissione dei mezzi di prova dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di seguito riportati letteralmente;
con la ripartizione del rischio spiegata.
accertare e dichiarare infine la sussistenza dei limiti e delle esclusioni indicate anche con riguardo all'impegno di risultato assunto e in particolare con riferimento alla violazione dell'obbligo di salvataggio;
con condanna al pagamento di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso contributo forfettario per spese generali ex art. 15 l.p.f., nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.”
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
23 gennaio 2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio è stato promosso da , che ha agito in Parte_1
primo grado nei confronti del chirurgo estetico lamentando CP_1
l'inadempimento della prestazione avente ad oggetto l'intervento di mastoplastica additiva eseguito il 4 marzo del 2008 presso la clinica privata “Sanatrix” in Roma. Secondo la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice, dopo circa un mese dall'operazione chirurgica si erano manifestate deformazioni (rotazioni) verso l'esterno delle protesi anatomiche impiantate, che avevano determinato un aspetto innaturale del seno, suscettibile di ripristino solo attraverso auto manipolazioni con il riposizionamento delle protesi nelle sedi originarie;
l'intervento non era stato correttamente eseguito né era stato preceduto da un adeguato consenso informato in merito alla differenza tra le due tipologie di protesi utilizzabili (anatomiche o rotonde) e alla possibile rotazione, con conseguente pregiudizio della consapevolezza della scelta effettuata.
Il Tribunale, all'esito dell'espletata Consulenza tecnica d'ufficio, ha escluso qualsiasi profilo di responsabilità a carico di il quale ha eseguito CP_1
correttamente l'intervento di mastoplastica additiva, con l'utilizzo di protesi anatomiche adeguate alla paziente;
ha respinto la domanda risarcitoria per la lesione del consenso informato, in difetto di prova che - anche laddove Parte_1
fosse stata resa edotta delle conseguenze dell'intervento - non vi si sarebbe, comunque, sottoposta e in ragione della circostanza che la posizione antiestetica assunta dalle protesi non poteva ricondursi ad errore del medico;
ha compensato le spese di lite tra le parti, anche in relazione alla Controparte_2
chiamata in causa dal chirurgo.
L'appello non è fondato e va respinto.
La prima censura, con la quale la parte appellante si duole del “Vizio di omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi;
- Violazione dei principi di diritto in ordine al criterio di riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità medica- Violazione degli artt. 1176 comma 2, 1218 e 2697 c.c. e della regola della preponderanza causale.”, va disattesa.
Tale censura muove dall'assunto secondo cui la motivazione della gravata sentenza è fondata sulle sole conclusioni della Consulenza tecnica d'ufficio ed è carente nella valutazione dei fatti che, ove correttamente esaminati, avrebbero portato all'affermazione dell'inadempimento del chirurgo estetico. Al riguardo, va innanzitutto rammentato il consolidato principio dettato dalla
Corte di Cassazione secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”(Cass. 33742/22).
Nel caso in esame, la Consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dr. Per_2
ha ricostruito, in modo puntuale e accurato, la vicenda di
[...] Parte_1
, dando conto di tutti i rilievi mossi dai Consulenti di parte e giungendo a
[...]
motivate conclusioni che non vi è motivo di disattendere, in quanto frutto di un lavoro analitico supportato dalla letteratura scientifica e svolto sulla base della documentazione medica acquisita.
Ciò posto, è pacifico e documentato in atti che il 4 marzo Parte_1
del 2008 si è sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva eseguito dal chirurgo estetico tramite l'inserimento delle protesi anatomiche, e che - CP_1
dopo circa un mese - si è manifestata una rotazione verso l'esterno delle protesi impiantate, con conseguente alterazione della forma naturale del seno della paziente.
La parte appellante assume che detta rotazione è stata cagionata dall'errato confezionamento della tasca periprotesica, ritenuta, in particolare, sovraordinata rispetto alle indicazioni disposte dalla casa produttrice, secondo le quali il chirurgo deve realizzare una tasca molto precisa, così da evitare spostamenti;
per l'effetto sostiene che l'intervento non è stato correttamente eseguito.
Invero, dalla Consulenza tecnica d'ufficio è emerso che “L'intervento programmato e pattuito fu del tutto compatibile con le condizioni di partenza della
Sig.na .” e che “… Secondo quanto accertato durante l'esame clinico alla Pt_1 Sig.ra e da quanto si legge agli Atti l'intervento in oggetto è stato eseguito Pt_1
in conformità delle metodiche medico-chirurgiche stabilite e come previsto dalle succitate linee guida …” ed inoltre, il dr. ha reputato corretta la scelta Per_2
delle protesi RA 510 MX utilizzate per l'intervento di mastoplastica additiva, in quanto adeguate e proporzionate alla struttura fisica della donna.
Quanto poi al problema della rotazione, il Consulente tecnico d'ufficio ha affermato con assoluta certezza che il fenomeno lamentato, del tutto emendabile con un nuovo intervento chirurgico, va ascritto a un distacco traumatico delle capsule periprotesiche, indipendentemente dall'allestimento delle tasche.
In particolare, il dr. ha rilevato che “…è indubbiamente vero che le Per_2
tasche per l'inserimento delle protesi, soprattutto anatomiche, debbano essere eseguite a misura precisa, per consentire nelle prime settimane postoperatorie la formazione di una capsula altrettanto precisa, ma è altrettanto vero … che sollecitazioni attive dall'interno ( contrazioni muscolari intense, infiammazioni e compressioni) e passive dall'esterno (schiacciamenti e veementi manipolazioni) possano determinare quel distacco tra capsula e protesi che consente poi a quest'ultima di spostarsi anche a distanza di tempo dall'intervento”.
Nell'elaborato peritale è stato, infatti, chiarito che “… se le tasche fossero state anche appena sovradimensionate, avrebbero effettivamente potuto consentire alle protesi di spostarsi al loro interno, ma esclusivamente entro i primi giorni postoperatori, cioè nel periodo nel quale le capsule periprotesiche non sono ancora completamente formate (21 giorni!) dopo tale periodo, la capsula naturalmente formatasi, aderisce completamente alla superficie delle protesi e le blocca nella posizione iniziale. La capsula periprotesica non può formarsi senza aderire alla superficie delle protesi e pertanto ogni eventuale spazio dopo tre settimane è da ritenersi completamente eliminato dalla formazione della capsula stessa! Di conseguenza ogni dislocazione dinamica (rotazione) che sopraggiunge, come nel caso in questione ad oltre un mese dalla fisiologica formazione della capsula periprotesica, cioè dopo 45 giorni di totale attenzione, come riferito dalla , Pt_1 presuppone esclusivamente un trauma che ha comportato il distacco della capsula dalla protesi, liberandola dalla precedente fissità realizzatasi nei 21 giorni postoperatori e quindi indipendentemente da un eventuale “impreciso allestimento” delle tasche. Per chiarire ulteriormente il concetto, una protesi può muoversi all'interno della tasca sin tanto ché la capsula non si è formata (21 giorni) aderendo completamente alla superficie protesica, dopo tale periodo solo un distacco traumatico della capsula dalla protesi può permettere a quest'ultima una dislocazione dinamica all'interno della tasca!”
Nel caso in esame, dunque, la rotazione delle protesi anatomiche impiantate, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, è stata causata da un comportamento imprudente della paziente, che effettuando una precoce attività fisica post-operatoria ha impedito la giusta aderenza e la ricostruzione del tessuto, necessaria per mantenere la protesi ferma e per inglobarla.
Difatti, come è emerso dalla documentazione in atti e dalla stessa consulenza tecnica di parte depositata dall'appellante, ha rilevato il Parte_1
problema della rotazione delle protesi nei primi rapporti sessuali avvenuti dopo l'intervento chirurgico (deformazione a seguito di compressione da parte del torace del compagno), con la conseguenza che tale prematura e non cauta attività fisica effettuata in spregio agli specifici avvertimenti ricevuti in sede di sottoscrizione dei moduli di consenso informato è stata la causa del problema lamentato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione del Tribunale merita condivisione, atteso che il trattamento chirurgico è stato correttamente eseguito e, secondo quanto accertato dal Consulente tecnica d'ufficio, “non v'è rapporto causale tra l'operato dei sanitari ed i postumi lamentati”, che vanno piuttosto ascritti al comportamento imprudente dell'attrice.
Non si ravvisano, dunque, ragioni per disporre l'invocato rinnovo dell'accertamento peritale, apparendo esaustive le motivate conclusioni cui è pervenuto il dr. Persona_2 La seconda censura, con la quale parte appellante si duole della “violazione dei principi di diritto in materia di consenso informato”, va del pari disattesa, con la conferma della pronuncia gravata, sia pure con la diversa motivazione di seguito riportata (Cass. 4889/16).
La lamenta la violazione del diritto alla libera autodeterminazione, Pt_1
non essendo stata messa nelle condizioni di poter decidere con volontà consapevole quali protesi utilizzare per l'intervento di mastoplastica additiva (anatomiche o rotonde) e non essendo stata informata delle possibili complicanze dell'intervento, quale la rotazione.
Il Tribunale ha ritenuto che il modulo sottoscritto dall'attrice non fosse
“pienamente adeguato”, ma ha respinto, comunque, la domanda risarcitoria in quanto l'intervento era stato bene eseguito e non risultava che la non si sarebbe Pt_1
sottoposta all'operazione ove avesse ricevuto un'adeguata informazione.
Ad avviso della Corte, invece, contestualizzando la relativa valutazione all'epoca dei fatti, i moduli di consenso informato, sottoscritti dall'attrice prima dell'operazione, appaiono adeguatamente dettagliati e contengono tutte le informazioni specifiche in merito alla tipologia di intervento, cui la paziente si è sottoposta, e alle modalità di esecuzione, oltre a una serie di analitiche prescrizioni afferenti alla fase pre-operatoria e alle precise precauzioni da osservare nella fase post- operatoria tra le quali: “Cercare di non utilizzare i muscoli pettorali e quindi non forzare sulle braccia per alzarsi dal letto;
Per almeno due giorni non fumare, per evitare colpi di tosse e quindi possibili sanguinamenti;
E' consentita una cauta ripresa dell'attività sessuale non prima di 7 giorni;
Per almeno due settimane non compiere ampi movimenti con le braccia e non sollevare pesi;
Eventuali attività sportive possono essere riprese dopo un mese…”
Ed ancora, nel “Protocollo di consenso informato di mastoplastica additiva” sono state specificate le possibili complicanze dell'intervento chirurgico, nel senso che “il risultato è di solito ottimale ma in una modesta percentuale di casi le protesi vanno incontro ad un indurimento che può essere fastidioso per la paziente e talvolta alterare la forma stessa del seno. Si possono verificare, anche se raramente, come ogni intervento chirurgico, raccolte ematiche o sierosa o infezioni che possono comportare un prolungamento del trattamento post-operatorio ed eccezionalmente la rimozione delle protesi” e infine “poiché la chirurgia non è una scienza esatta, non può essere precisamente pronosticata a priori la percentuale di miglioramento del difetto da correggere e l'entità della durata del risultato, così come qualità delle cicatrici residue e l'eventuale costituzione di ematomi, alerosi, infezioni, in quanto… dipendono non solo dalle tecniche chirurgiche impiegate ma ancor più dalle risposte dell'organismo”; in detta occasione la ha espressamente acconsentito a Pt_1
sottoporsi a successivi trattamenti chirurgici per risolvere le eventuali complicazioni.
I moduli appaiono, quindi, completi e del tutto idonei alla formazione del consenso informato, così da permettere l'esercizio di una scelta consapevole.
Del resto, l'eventuale decisione della paziente di ricorrere alle protesi tonde in luogo delle anatomiche non avrebbe fatto venir meno il problema della possibile rotazione che, come detto, è stata provocata da un distacco traumatico della capsula protesica in esito all'attività fisica precocemente compiuta dalla stessa appellante.
La circostanza che i moduli non contenessero l'indicazione della rotazione delle protesi anatomiche RA 510 MX (ossia quelle utilizzate nel caso di specie) tra le possibili complicanze dell'intervento, non spiega rilievo atteso che, come affermato dal C.t.u., solo agli inizi dell'anno 2010 è emersa nella letteratura medica la consapevolezza del citato inconveniente, per cui all'epoca dei fatti (2007/2008) la modulistica era attualizzata alle conoscenze mediche del momento, tra le quali non rientrava la problematica in esame.
In conclusione, non ricorre alcuna violazione degli obblighi informativi, tale da dare luogo all'invocato risarcimento del danno, in quanto la è stata posta Pt_1
nelle condizioni di scegliere consapevolmente di sottoporsi all'intervento e, soprattutto, è stata avvisata delle conseguenze lesive di condotte incaute;
la stessa è stata, altresì, messa al corrente dell'eventualità di dover ricorrere ad un'operazione correttiva in ragione della risposta dell'organismo, cosicché ancor più ha accettato le conseguenze negative ascrivibili ad una condotta non rispettosa delle avvertenze ricevute.
L'appello va, quindi, respinto.
In continuità con la linea seguita dal giudice di primo grado, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite della fase di gravame, attese la complessità e la particolarità della vicenda trattata e l'esigenza che la regolamentazione delle spese di lite obbedisca anche a criteri di giustizia sostanziale, tesi tra l'altro ad evitare che la parte soccombente sia costretta ad affrontare ingenti oneri economici derivanti dalla pluralità delle parti in causa (Corte
Cost. 77/18).
Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese del grado;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino