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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/06/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1583/2018 R.G. avente ad oggetto: somministrazione e vertente tra
TRA in persona del l.r.p.t., (P.IVA , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Massimo Primerano e Paola Lacroce ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Davoli (CZ), viale Cassiodoro n. 65;
Attrice
E
(già , in pers. del l.r.p.t., (P.IVA Controparte_1 Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Erminio Moraca ed elettivamente domiciliata P.IVA_2 presso il suo studio sito in Soverato (CZ) alla via G. Bruno n. 54;
Convenuta
Conclusioni: come da conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16.03.2018 l'attrice conveniva in giudizio l' Controparte_1 per chiedere la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di alcuni fenomeni di
[...] interruzione nella somministrazione di energia elettrica e stimati in euro 26.000,00.
La difesa di parte attrice esponeva: che tra le parti era stato stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica in virtù del quale la convenuta era obbligata a garantire la continuità del servizio;
che in data 06.07.2015 avveniva una interruzione improvvisa di energia elettrica che causava danni agli elettrodomestici della società attorea, impegnata nel commercio di generi alimentari;
che in data 07.07.2015, all'apertura mattiniera dell'esercizio commerciale, il
1 titolare ed i dipendenti rilevavano la presenza di acqua a ridosso del banco frigo che aveva smesso di essere alimentato, con conseguente deterioramento dei generi alimentari ivi contenuti;
analogamente anche per il congelatore e i prodotti al suo interno;
che nella medesima data parte attrice diffidava a mezzo pec la al risarcimento dei danni subiti;
che in data Controparte_3
30.07.2015 la società convenuta comunicava la natura accidentale dell'evento interruttivo lamentato ed escludeva il risarcimento richiesto;
che in data 31.10.2015, nella fascia oraria dalle 11:00 alle
15:00, si verificava ulteriore black out all'interno dell'esercizio commerciale che comprometteva il funzionamento di un Pc, di un'affettatrice, del banco frigo e di quello salumi nonché del congelatore con i prodotti ivi contenuti;
che sul luogo intervenivano i carabinieri di Davoli che redigevano relazione di servizio dalla quale risultavano nel dettaglio i danni subiti;
che in data
03.11.2015 la convenuta veniva nuovamente diffidata al risarcimento dei danni nonché ad un sollecito intervento per scongiurare ulteriori interruzioni di corrente;
che in data 24.11.2015 la
[...]
negava ogni responsabilità in relazione ai danni subiti da parte attrice sulla CP_3 considerazione dell'accidentalità dell'evento; che il tentativo di conciliazione del 13.03.2017 non sortiva alcun risultato;
che i danni subiti ammontavano a circa 26.000,00 euro.
Chiedeva, dunque, la condanna della l' al pagamento della somma di € Controparte_1
26.000,00 oltre a spese e competenze di giudizio.
In data 01.09.2018 si costituiva in giudizio l' che, in via preliminare, Controparte_1 eccepiva l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, occupandosi la convenuta di distribuzione di energia elettrica e dunque del controllo e della lettura dei misuratori, mentre il contratto di somministrazione de quo sarebbe intervenuto tra l'attrice e la società Enel Servizio
Elettrico S.p.a, oggi Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
La convenuta osservava: che l' interruzione dell'energia elettrica aveva avuto carattere accidentale, tanto da escludere la responsabilità contrattuale, giuste condizioni del contratto stilato tra le parti;
che ai sensi della delibera AEEG n. 198/11, l'erogazione dell'energia elettrica non è una prestazione assicurata con assoluta continuità, essendo contemplata la possibilità di interruzioni di carattere accidentale;
che ai sensi delle norme CEI 0-21 par. 5.2.3 – CEI 64-8 all'art. 443.1 è il proprietario dell'impianto a farsi carico della protezione dello stesso in via esclusiva, prendendo in considerazione l'eventualità di sovratensioni;
che è onere di parte attrice provare l'esistenza dei dispositivi di sicurezza atti a scongiurare il verificarsi di anomalie di tensione;
che l'impianto di distribuzione elettrica era stato realizzato a regola d'arte e che erano state attivate tutte le misure tecniche preventive idonee ad evitare l'insorgenza di danni conformemente alle prescrizioni di legge vigenti in materia;
che, ai sensi dell'art. 1227 c.c., II comma, è esclusa la risarcibilità dei
2 danni che il creditore della prestazione avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
che la controversia non era riconducibile all'art. 2050 c.c., inerente all'esercizio di un'attività pericolosa;
che parte attrice non aveva adempiuto al proprio onere probatorio, non avendo dimostrato, in particolare, carenze dell'impianto della , o deficienze della manutenzione. Controparte_1
Concludeva, quindi, per il rigetto della pretesa avversaria sia sotto il profilo dell'an sia sotto quello del quantum dal momento che i danni lamentati da parte attrice non erano supportati da alcuna prova non potendo considerare sufficienti allo scopo le fatture ed i preventivi in quanto atti di formazione unilaterale e chiedendo, inoltre, la condanna della società al pagamento della Parte_1 somma di € 3000,00 per responsabilità aggravata.
Istruita la causa, a seguito dell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e dell'escussione dei testi ammessi, all'udienza del 14.04.2025, sostituita da note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di parte convenuta in merito al difetto di legittimazione passiva.
L , infatti, è stata convenuta in giudizio, in qualità di società di distribuzione Controparte_1 dell'energia elettrica, invocandone in via principale un profilo di responsabilità contrattuale ed in via subordinata uno di responsabilità extracontrattuale.
Nonostante tra la società e la società distributrice non intercorra alcun Parte_1 Parte_1 rapporto contrattuale - in quanto la società attrice è contrattualmente legata con la sola società venditrice/fornitrice di energia elettrica- la è responsabile ai sensi dell'art. Controparte_1
2050 c.c., svolgendo attività intrinsecamente pericolosa della quale sopporta l'alea del rischio.
Al riguardo si evidenzia che tra le attività pericolose, ai sensi dell'art. 2050 c.c., si annoverano non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, sia nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, sia nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza.
L'indagine fattuale deve quindi essere svolta seguendo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività (cfr. ex multis, Cass., Sez. III,
16/01/2013, n. 919; Cass., Sez. III, 29/07/2015, n. 16052).
L'attività di erogazione e distribuzione di energia elettrica ha senz'altro natura intrinsecamente
3 pericolosa;
con orientamento maggioritario, del tutto condivisibile, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, consistente nella produzione e fornitura di energia elettrica (v. Trib. Reggio Calabria, Sez. I
24/01/2018; Trib. Arezzo, 16/05/2016, n. 617; Trib. Avellino, 03/03/2017, n. 439; Trib. Pisa,
05/06/2015).
Tale indirizzo si pone sulla scia di quanto affermato in più di un'occasione dalla
Suprema Corte con specifico riferimento all'attività di distribuzione di energia elettrica, la quale, in pur in mancanza di espressa previsione legislativa, è stata espressamente qualificata come attività pericolosa in considerazione anche dell'elevato numero di cautele imposte per il suo svolgimento la quale ha confermato la non illogicità della sussunzione nella fattispecie di cui all'art. 2050 c.c. dell'attività di erogazione di energia elettrica in casi analoghi a quello qui in discussione, in cui i danni erano stati cagionati da sbalzi di tensione.
In senso conforme, da ultimo, Cass., Sez. III, ord. 12/12/2019, n. 32498, secondo cui “in tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o, come nella specie, di guasti alla distribuzione.”
Di conseguenza, non può accogliersi l'eccezione di parte convenuta secondo cui dovrebbe essere la società venditrice unica legittimata sostanziale ed, infatti, la Suprema Corte sul punto ha chiarito che “in caso di mancata erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art. 1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non possono essere considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/01/2018, n.
1581).
Passando al merito della controversia, la domanda deve essere accolta per le ragioni che si esplicitano a seguire e nei limiti esposti.
Preliminarmente, deve chiarirsi che la responsabilità ex art. 2050 c.c. si tipizza quale figura di
"responsabilità oggettiva" ponendo a carico dell'esercente l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente provare di aver rispettato la normativa
4 vigente nell'esercizio dell'attività o di non aver commesso alcuna negligenza (da ultimo Cass. civ.,
Sez. III, Sentenza, 28/03/2025, n. 8224 (rv. 674235-04)).
Tuttavia, pur versandosi in ipotesi di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa, essa pur sempre presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo.
La prova incombe sul danneggiato il quale deve dimostrare che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente.
La circostanza dei due eventi interruttivi nella somministrazione di energia elettrica verificatisi rispettivamente in data 06.07.2015 e 31.10.2015 è pacifica tra le parti, oltre ad essere emersa dalle allegazioni attoree e in particolare del carteggio pec con la società convenuta nonché della relazione di servizio dei carabinieri di Davoli dell'01.11.2015., non specificamente contestato
Per escludere, quindi, la responsabilità della società distributrice non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento.
Il nesso di causalità, in ogni caso, potrebbe essere stato interrotto dal caso fortuito, consistente nella forza maggiore, nel fatto del terzo e nella colpa del danneggiato, tutti elementi che consentono di condurre il danno occorso all'elemento esterno anziché allo svolgimento dell'attività pericolosa.
In altre parole, la responsabilità ex art. 2050 c.c. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio dell'attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente (Cass. n. 13397/2012).
In assenza di prova di aver adottato tutte le misure preventive idonee, l'E-Distribuzione avrebbe potuto superare la presunzione di responsabilità solo con la dimostrazione del caso fortuito, inteso in senso ampio come fatto di un terzo o anche dello stesso danneggiato, quale fattore esterno sopravvenuto avente le caratteristiche dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, da solo sufficiente a cagionare l'evento e, dunque, a recidere il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa.
Nel caso di specie, però, la società distributrice si è difesa sostenendo incombesse sull'attrice l'onere di provare di avere adottato tutte le misure di protezione necessarie a scongiurare il danno che si è limitata a definire di natura accidentale, lasciando tale assunto sguarnito di prova.
Parte attrice ha quindi assolto l'onus probandi incombente sulla stessa, avendo dimostrato la sussistenza del rapporto causale tra l'allegato evento lesivo dei danni agli elettrodomestici e
5 l'attività pericolosa svolta dalla società convenuta mentre non può ritenersi parimenti soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla società distributrice dell'energia elettrica, risultando indimostrato il ricorrere del caso fortuito solo genericamente invocato.
In considerazione del criterio di riparto dell'onere della prova appare evidente, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, che non si possa fare carico all'attore di non aver sopperito alla possibilità del verificarsi di sbalzi di tensione con personali cautele od autonome iniziative né rilevano clausole contrattuali sottoscritte in occasione di contratti di fornitura di energia elettrica, non essendo la responsabilità del distributore fondata su un rapporto contrattuale.
Ciò detto in merito all'an della domanda risarcitoria, in relazione al quantum è necessario individuare quei danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'evento interruttivo e procedere alla loro liquidazione.
In particolare, in merito ai danni elencati da parte attrice relativamente agli elettrodomestici le cui riparazioni o sostituzioni emergono dai preventivi e dalle fatture allegate, temporalmente posti in epoca antecedente e comunque prossima con le date dei disservizi di corrente elettrica, nonché emergenti dalla relazione di servizio e dalle deposizioni di dipendenti e clienti è necessaria una valutazione puntuale e relativa alle singole voci precisandosi che, come chiarito dalla Suprema
Corte, anche i preventivi di spesa possono essere idonei a provare il danno, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
26/06/2024, n. 17670 (rv. 671572-01).
In primo luogo, deve essere ristorato il danno alla merce alimentare deperibile per come documentato nelle ricevute fiscali allegate (fattura n. 62905 del 29/10/2015, fattura n. 3131 del
31.10.2015, fattura n. 4363 del 31.10.2015, fattura tentata vendita del 02.07.2015, del 29.06.2015, fattura n. 388/3 del 04.07.2015, fattura n. 1604 del 20.06.2015, fattura n. 1697 del 27.06.2015, fattura n. 39395 del 04.07.2015, fattura n. 24638 del 22.06.2015, fattura di tentata vendita del
29.10.2015) per un totale di € 2.743,25. Appare evidente che la merce deperibile si sia deteriorata in ragione dell'interruzione della erogazione di energia, risultando spenti i frigo e i banconi termici come emerso dall'istruttoria svolta .
In secondo luogo, in relazione agli elettrodomestici danneggiati, rispetto ai quali non vi sono state specifiche contestazioni da parte convenuta, :
- si esclude il riconoscimento dell'importo portato dalla fattura n. 2059 del 11.11.2015 per l'importo di euro 39,00 (toner e cart. ) per essere una voce di costo del tutto scollegata e CP_4 indipendente dell'evento dannoso, e si riconosce la sola somma di euro 90,00 relativa a Monitor, apparecchio elettronico cui l'evento dannoso ha certamente recato danno;
6 - in relazione al preventivo di spesa n. 311 del 2.11.2015, confermato in giudizio, deve escludersi la voce di costo “pc touch screen all in one ” perché analoga voce è contenuta nella fattura n. 1038 del
31.12.2015 di tal che ben può ritenersi che il detto preventivo afferisca a bene poi acquistato e fatturato e il relativo costo di acquisto, come più oltre indicato, deve essere riconosciuto;
della voce di costo “affettatrice” e quella “banco salumi ventilato” deve escludersene il riconoscimento atteso che la loro riparazione è indicata nel preventivo di spesa n. 345 del 31.12.2015. Sul punto si chiarisce che il preventivo n. 345 è successivo a quello n. 311 e ivi si indica la riparazione della strumentazione tecnica e non l'acquisto della stessa, ciò dimostrando che la riparazione degli apparecchi fosse possibile e sufficiente al ripristino del danno subito, emergendo dunque superfluo l'acquisto di nuovi beni;
in merito, deve considerarsi la mancata produzione dell'assenza di fatture o documentazione specifica relativa agli apparecchi danneggiati, così da consentire al
Giudice di valutarne il costo, se acquistati nuovi ovvero già utilizzati, le condizioni di utilizzo, le caratteristiche concrete al momento del danno e lo stato di ammortamento della strumentazione, così da valutarsi l'eventuale necessità di una loro sostituzione, ovvero, come documentato in atti, se fosse possibile la riparazione come indicata nel preventivo 311 pur prodotto in atti. Ciò appare conforme alla natura del risarcimento danni che non può consistere in una ingiustificata locupletazione che si verificherebbe, a vantaggio del creditore, nel caso del riconoscimento di un risarcimento superiore al danno subito e ciò in funzione della natura riparatoria e ripristinatoria della responsabilità civile (vedi sul punto Cassazione civile sez. III,
19/11/2024 (n.29815);
- si riconosce per intero l'importo contenuto nell'ordine di lavoro del 7.7.2015 e conseguente fattura n. 639 del 9.10.2015 relativo all'intervento sul murale latticini per un totale di euro 988,20 essendo tale lavoro necessario al ripristino di un danno causalmente connesso all'evento accertato;
- Cont
- si riconosce per intero l'importo riportato nella fattura n. 13 del 7.1.2016 per il gruppo anch'essa strumentazione elettrica, danneggiata dall'evento dannoso, per un totale di euro 134,20;
- si riconosce per intero l'importo riportato nella fattura n. 1038 del 31.12.2015 relativa a POS, stampante fiscale, modulo fidelity card per un totale di euro 2100,00 per essere tali apparecchi stati danneggiati dal problema riscontrato sulla rete elettrica;
- si riconosce per intero l'importo contenuto nel preventivo di spesa n. 345 del 31.12.2015 relativo alla sostituzione del motore del banco salumi, riparazione affettatrice, riparazione scanner e alimentatore per un totale di euro 1.464,00 ; il tutto per un totale pari a euro 4.776,40.
Dunque, in relazione agli eventi di interruzione di energia elettrica così come provati nel corso del giudizio sono riconosciuti danni pari a euro 7.519,65 (euro 2.743,25 per l'avaria dei generi
7 alimentari ed euro 4.776,40 per il danneggiamento dell'apparecchiatura tecnica utilizzata nell'esercizio dell'attività commerciale).
Sulle somme complessivamente determinate vanno riconosciuti gli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. del 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore ricompreso nello scaglione tra € 5201,00 a € 26000,00 con applicazione dei minimi stante la natura del giudizio e la scarsa complessità dello stesso), dandosi atto del parziale accoglimento della domanda, con compensazione delle spese al 30%..
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – in persona della Dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta dall'attrice per quanto di ragione e accertata la responsabilità di nella determinazione dei danni subiti da Controparte_3 Parte_1 condanna la in persona del l.r.p.t.,, al risarcimento dei danni subiti Controparte_3 dalla nella misura complessiva di euro 7.519,65, oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo.
- Compensa le spese di lite al 30% che liquida per l'intero in euro 3.808,00 per onorari, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15% e condanna la al Controparte_3 pagamento del 70% delle spese di lite in favore di – e per essa al Parte_1 procuratore dichiaratosi antistatario- che liquida in complessivi euro 2.665,60 per onorari, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%-
Catanzaro 16.06.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1583/2018 R.G. avente ad oggetto: somministrazione e vertente tra
TRA in persona del l.r.p.t., (P.IVA , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Massimo Primerano e Paola Lacroce ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Davoli (CZ), viale Cassiodoro n. 65;
Attrice
E
(già , in pers. del l.r.p.t., (P.IVA Controparte_1 Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Erminio Moraca ed elettivamente domiciliata P.IVA_2 presso il suo studio sito in Soverato (CZ) alla via G. Bruno n. 54;
Convenuta
Conclusioni: come da conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16.03.2018 l'attrice conveniva in giudizio l' Controparte_1 per chiedere la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di alcuni fenomeni di
[...] interruzione nella somministrazione di energia elettrica e stimati in euro 26.000,00.
La difesa di parte attrice esponeva: che tra le parti era stato stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica in virtù del quale la convenuta era obbligata a garantire la continuità del servizio;
che in data 06.07.2015 avveniva una interruzione improvvisa di energia elettrica che causava danni agli elettrodomestici della società attorea, impegnata nel commercio di generi alimentari;
che in data 07.07.2015, all'apertura mattiniera dell'esercizio commerciale, il
1 titolare ed i dipendenti rilevavano la presenza di acqua a ridosso del banco frigo che aveva smesso di essere alimentato, con conseguente deterioramento dei generi alimentari ivi contenuti;
analogamente anche per il congelatore e i prodotti al suo interno;
che nella medesima data parte attrice diffidava a mezzo pec la al risarcimento dei danni subiti;
che in data Controparte_3
30.07.2015 la società convenuta comunicava la natura accidentale dell'evento interruttivo lamentato ed escludeva il risarcimento richiesto;
che in data 31.10.2015, nella fascia oraria dalle 11:00 alle
15:00, si verificava ulteriore black out all'interno dell'esercizio commerciale che comprometteva il funzionamento di un Pc, di un'affettatrice, del banco frigo e di quello salumi nonché del congelatore con i prodotti ivi contenuti;
che sul luogo intervenivano i carabinieri di Davoli che redigevano relazione di servizio dalla quale risultavano nel dettaglio i danni subiti;
che in data
03.11.2015 la convenuta veniva nuovamente diffidata al risarcimento dei danni nonché ad un sollecito intervento per scongiurare ulteriori interruzioni di corrente;
che in data 24.11.2015 la
[...]
negava ogni responsabilità in relazione ai danni subiti da parte attrice sulla CP_3 considerazione dell'accidentalità dell'evento; che il tentativo di conciliazione del 13.03.2017 non sortiva alcun risultato;
che i danni subiti ammontavano a circa 26.000,00 euro.
Chiedeva, dunque, la condanna della l' al pagamento della somma di € Controparte_1
26.000,00 oltre a spese e competenze di giudizio.
In data 01.09.2018 si costituiva in giudizio l' che, in via preliminare, Controparte_1 eccepiva l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, occupandosi la convenuta di distribuzione di energia elettrica e dunque del controllo e della lettura dei misuratori, mentre il contratto di somministrazione de quo sarebbe intervenuto tra l'attrice e la società Enel Servizio
Elettrico S.p.a, oggi Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
La convenuta osservava: che l' interruzione dell'energia elettrica aveva avuto carattere accidentale, tanto da escludere la responsabilità contrattuale, giuste condizioni del contratto stilato tra le parti;
che ai sensi della delibera AEEG n. 198/11, l'erogazione dell'energia elettrica non è una prestazione assicurata con assoluta continuità, essendo contemplata la possibilità di interruzioni di carattere accidentale;
che ai sensi delle norme CEI 0-21 par. 5.2.3 – CEI 64-8 all'art. 443.1 è il proprietario dell'impianto a farsi carico della protezione dello stesso in via esclusiva, prendendo in considerazione l'eventualità di sovratensioni;
che è onere di parte attrice provare l'esistenza dei dispositivi di sicurezza atti a scongiurare il verificarsi di anomalie di tensione;
che l'impianto di distribuzione elettrica era stato realizzato a regola d'arte e che erano state attivate tutte le misure tecniche preventive idonee ad evitare l'insorgenza di danni conformemente alle prescrizioni di legge vigenti in materia;
che, ai sensi dell'art. 1227 c.c., II comma, è esclusa la risarcibilità dei
2 danni che il creditore della prestazione avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
che la controversia non era riconducibile all'art. 2050 c.c., inerente all'esercizio di un'attività pericolosa;
che parte attrice non aveva adempiuto al proprio onere probatorio, non avendo dimostrato, in particolare, carenze dell'impianto della , o deficienze della manutenzione. Controparte_1
Concludeva, quindi, per il rigetto della pretesa avversaria sia sotto il profilo dell'an sia sotto quello del quantum dal momento che i danni lamentati da parte attrice non erano supportati da alcuna prova non potendo considerare sufficienti allo scopo le fatture ed i preventivi in quanto atti di formazione unilaterale e chiedendo, inoltre, la condanna della società al pagamento della Parte_1 somma di € 3000,00 per responsabilità aggravata.
Istruita la causa, a seguito dell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e dell'escussione dei testi ammessi, all'udienza del 14.04.2025, sostituita da note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di parte convenuta in merito al difetto di legittimazione passiva.
L , infatti, è stata convenuta in giudizio, in qualità di società di distribuzione Controparte_1 dell'energia elettrica, invocandone in via principale un profilo di responsabilità contrattuale ed in via subordinata uno di responsabilità extracontrattuale.
Nonostante tra la società e la società distributrice non intercorra alcun Parte_1 Parte_1 rapporto contrattuale - in quanto la società attrice è contrattualmente legata con la sola società venditrice/fornitrice di energia elettrica- la è responsabile ai sensi dell'art. Controparte_1
2050 c.c., svolgendo attività intrinsecamente pericolosa della quale sopporta l'alea del rischio.
Al riguardo si evidenzia che tra le attività pericolose, ai sensi dell'art. 2050 c.c., si annoverano non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, sia nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, sia nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza.
L'indagine fattuale deve quindi essere svolta seguendo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività (cfr. ex multis, Cass., Sez. III,
16/01/2013, n. 919; Cass., Sez. III, 29/07/2015, n. 16052).
L'attività di erogazione e distribuzione di energia elettrica ha senz'altro natura intrinsecamente
3 pericolosa;
con orientamento maggioritario, del tutto condivisibile, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, consistente nella produzione e fornitura di energia elettrica (v. Trib. Reggio Calabria, Sez. I
24/01/2018; Trib. Arezzo, 16/05/2016, n. 617; Trib. Avellino, 03/03/2017, n. 439; Trib. Pisa,
05/06/2015).
Tale indirizzo si pone sulla scia di quanto affermato in più di un'occasione dalla
Suprema Corte con specifico riferimento all'attività di distribuzione di energia elettrica, la quale, in pur in mancanza di espressa previsione legislativa, è stata espressamente qualificata come attività pericolosa in considerazione anche dell'elevato numero di cautele imposte per il suo svolgimento la quale ha confermato la non illogicità della sussunzione nella fattispecie di cui all'art. 2050 c.c. dell'attività di erogazione di energia elettrica in casi analoghi a quello qui in discussione, in cui i danni erano stati cagionati da sbalzi di tensione.
In senso conforme, da ultimo, Cass., Sez. III, ord. 12/12/2019, n. 32498, secondo cui “in tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o, come nella specie, di guasti alla distribuzione.”
Di conseguenza, non può accogliersi l'eccezione di parte convenuta secondo cui dovrebbe essere la società venditrice unica legittimata sostanziale ed, infatti, la Suprema Corte sul punto ha chiarito che “in caso di mancata erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art. 1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non possono essere considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/01/2018, n.
1581).
Passando al merito della controversia, la domanda deve essere accolta per le ragioni che si esplicitano a seguire e nei limiti esposti.
Preliminarmente, deve chiarirsi che la responsabilità ex art. 2050 c.c. si tipizza quale figura di
"responsabilità oggettiva" ponendo a carico dell'esercente l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente provare di aver rispettato la normativa
4 vigente nell'esercizio dell'attività o di non aver commesso alcuna negligenza (da ultimo Cass. civ.,
Sez. III, Sentenza, 28/03/2025, n. 8224 (rv. 674235-04)).
Tuttavia, pur versandosi in ipotesi di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa, essa pur sempre presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo.
La prova incombe sul danneggiato il quale deve dimostrare che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente.
La circostanza dei due eventi interruttivi nella somministrazione di energia elettrica verificatisi rispettivamente in data 06.07.2015 e 31.10.2015 è pacifica tra le parti, oltre ad essere emersa dalle allegazioni attoree e in particolare del carteggio pec con la società convenuta nonché della relazione di servizio dei carabinieri di Davoli dell'01.11.2015., non specificamente contestato
Per escludere, quindi, la responsabilità della società distributrice non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento.
Il nesso di causalità, in ogni caso, potrebbe essere stato interrotto dal caso fortuito, consistente nella forza maggiore, nel fatto del terzo e nella colpa del danneggiato, tutti elementi che consentono di condurre il danno occorso all'elemento esterno anziché allo svolgimento dell'attività pericolosa.
In altre parole, la responsabilità ex art. 2050 c.c. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio dell'attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente (Cass. n. 13397/2012).
In assenza di prova di aver adottato tutte le misure preventive idonee, l'E-Distribuzione avrebbe potuto superare la presunzione di responsabilità solo con la dimostrazione del caso fortuito, inteso in senso ampio come fatto di un terzo o anche dello stesso danneggiato, quale fattore esterno sopravvenuto avente le caratteristiche dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, da solo sufficiente a cagionare l'evento e, dunque, a recidere il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa.
Nel caso di specie, però, la società distributrice si è difesa sostenendo incombesse sull'attrice l'onere di provare di avere adottato tutte le misure di protezione necessarie a scongiurare il danno che si è limitata a definire di natura accidentale, lasciando tale assunto sguarnito di prova.
Parte attrice ha quindi assolto l'onus probandi incombente sulla stessa, avendo dimostrato la sussistenza del rapporto causale tra l'allegato evento lesivo dei danni agli elettrodomestici e
5 l'attività pericolosa svolta dalla società convenuta mentre non può ritenersi parimenti soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla società distributrice dell'energia elettrica, risultando indimostrato il ricorrere del caso fortuito solo genericamente invocato.
In considerazione del criterio di riparto dell'onere della prova appare evidente, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, che non si possa fare carico all'attore di non aver sopperito alla possibilità del verificarsi di sbalzi di tensione con personali cautele od autonome iniziative né rilevano clausole contrattuali sottoscritte in occasione di contratti di fornitura di energia elettrica, non essendo la responsabilità del distributore fondata su un rapporto contrattuale.
Ciò detto in merito all'an della domanda risarcitoria, in relazione al quantum è necessario individuare quei danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'evento interruttivo e procedere alla loro liquidazione.
In particolare, in merito ai danni elencati da parte attrice relativamente agli elettrodomestici le cui riparazioni o sostituzioni emergono dai preventivi e dalle fatture allegate, temporalmente posti in epoca antecedente e comunque prossima con le date dei disservizi di corrente elettrica, nonché emergenti dalla relazione di servizio e dalle deposizioni di dipendenti e clienti è necessaria una valutazione puntuale e relativa alle singole voci precisandosi che, come chiarito dalla Suprema
Corte, anche i preventivi di spesa possono essere idonei a provare il danno, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
26/06/2024, n. 17670 (rv. 671572-01).
In primo luogo, deve essere ristorato il danno alla merce alimentare deperibile per come documentato nelle ricevute fiscali allegate (fattura n. 62905 del 29/10/2015, fattura n. 3131 del
31.10.2015, fattura n. 4363 del 31.10.2015, fattura tentata vendita del 02.07.2015, del 29.06.2015, fattura n. 388/3 del 04.07.2015, fattura n. 1604 del 20.06.2015, fattura n. 1697 del 27.06.2015, fattura n. 39395 del 04.07.2015, fattura n. 24638 del 22.06.2015, fattura di tentata vendita del
29.10.2015) per un totale di € 2.743,25. Appare evidente che la merce deperibile si sia deteriorata in ragione dell'interruzione della erogazione di energia, risultando spenti i frigo e i banconi termici come emerso dall'istruttoria svolta .
In secondo luogo, in relazione agli elettrodomestici danneggiati, rispetto ai quali non vi sono state specifiche contestazioni da parte convenuta, :
- si esclude il riconoscimento dell'importo portato dalla fattura n. 2059 del 11.11.2015 per l'importo di euro 39,00 (toner e cart. ) per essere una voce di costo del tutto scollegata e CP_4 indipendente dell'evento dannoso, e si riconosce la sola somma di euro 90,00 relativa a Monitor, apparecchio elettronico cui l'evento dannoso ha certamente recato danno;
6 - in relazione al preventivo di spesa n. 311 del 2.11.2015, confermato in giudizio, deve escludersi la voce di costo “pc touch screen all in one ” perché analoga voce è contenuta nella fattura n. 1038 del
31.12.2015 di tal che ben può ritenersi che il detto preventivo afferisca a bene poi acquistato e fatturato e il relativo costo di acquisto, come più oltre indicato, deve essere riconosciuto;
della voce di costo “affettatrice” e quella “banco salumi ventilato” deve escludersene il riconoscimento atteso che la loro riparazione è indicata nel preventivo di spesa n. 345 del 31.12.2015. Sul punto si chiarisce che il preventivo n. 345 è successivo a quello n. 311 e ivi si indica la riparazione della strumentazione tecnica e non l'acquisto della stessa, ciò dimostrando che la riparazione degli apparecchi fosse possibile e sufficiente al ripristino del danno subito, emergendo dunque superfluo l'acquisto di nuovi beni;
in merito, deve considerarsi la mancata produzione dell'assenza di fatture o documentazione specifica relativa agli apparecchi danneggiati, così da consentire al
Giudice di valutarne il costo, se acquistati nuovi ovvero già utilizzati, le condizioni di utilizzo, le caratteristiche concrete al momento del danno e lo stato di ammortamento della strumentazione, così da valutarsi l'eventuale necessità di una loro sostituzione, ovvero, come documentato in atti, se fosse possibile la riparazione come indicata nel preventivo 311 pur prodotto in atti. Ciò appare conforme alla natura del risarcimento danni che non può consistere in una ingiustificata locupletazione che si verificherebbe, a vantaggio del creditore, nel caso del riconoscimento di un risarcimento superiore al danno subito e ciò in funzione della natura riparatoria e ripristinatoria della responsabilità civile (vedi sul punto Cassazione civile sez. III,
19/11/2024 (n.29815);
- si riconosce per intero l'importo contenuto nell'ordine di lavoro del 7.7.2015 e conseguente fattura n. 639 del 9.10.2015 relativo all'intervento sul murale latticini per un totale di euro 988,20 essendo tale lavoro necessario al ripristino di un danno causalmente connesso all'evento accertato;
- Cont
- si riconosce per intero l'importo riportato nella fattura n. 13 del 7.1.2016 per il gruppo anch'essa strumentazione elettrica, danneggiata dall'evento dannoso, per un totale di euro 134,20;
- si riconosce per intero l'importo riportato nella fattura n. 1038 del 31.12.2015 relativa a POS, stampante fiscale, modulo fidelity card per un totale di euro 2100,00 per essere tali apparecchi stati danneggiati dal problema riscontrato sulla rete elettrica;
- si riconosce per intero l'importo contenuto nel preventivo di spesa n. 345 del 31.12.2015 relativo alla sostituzione del motore del banco salumi, riparazione affettatrice, riparazione scanner e alimentatore per un totale di euro 1.464,00 ; il tutto per un totale pari a euro 4.776,40.
Dunque, in relazione agli eventi di interruzione di energia elettrica così come provati nel corso del giudizio sono riconosciuti danni pari a euro 7.519,65 (euro 2.743,25 per l'avaria dei generi
7 alimentari ed euro 4.776,40 per il danneggiamento dell'apparecchiatura tecnica utilizzata nell'esercizio dell'attività commerciale).
Sulle somme complessivamente determinate vanno riconosciuti gli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. del 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore ricompreso nello scaglione tra € 5201,00 a € 26000,00 con applicazione dei minimi stante la natura del giudizio e la scarsa complessità dello stesso), dandosi atto del parziale accoglimento della domanda, con compensazione delle spese al 30%..
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – in persona della Dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta dall'attrice per quanto di ragione e accertata la responsabilità di nella determinazione dei danni subiti da Controparte_3 Parte_1 condanna la in persona del l.r.p.t.,, al risarcimento dei danni subiti Controparte_3 dalla nella misura complessiva di euro 7.519,65, oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo.
- Compensa le spese di lite al 30% che liquida per l'intero in euro 3.808,00 per onorari, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15% e condanna la al Controparte_3 pagamento del 70% delle spese di lite in favore di – e per essa al Parte_1 procuratore dichiaratosi antistatario- che liquida in complessivi euro 2.665,60 per onorari, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%-
Catanzaro 16.06.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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