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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/03/2024, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3364/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3364/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PACIFICO EMILIANO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore avv. PACIFICO EMILIANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SARIO Controparte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DE SARIO GIUSEPPE
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEMERARO CESARE, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. SEMERARO CESARE
APPELLATO
(C.F. e (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 638/2021 Parte_1 depositata in cancelleria in data 29.03.2021 con la quale il Giudice di Pace di aveva accolto CP_2
l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo n. 2019/249946 proposta da Controparte_1
pagina 1 di 4 limitatamente ai crediti portate dalle ingiunzioni di pagamento riguardanti l'omesso pagamento CP_1 di sanzioni amministrative per violazione al c.d.s.
A sostegno dell'appello, evidenziava che il Giudice di Pace, una volta valutata la regolarità Parte_1 della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 367972, avrebbe dovuto dichiarare inammissibili le eccezioni di omessa notifica del verbale e di prescrizione eventualmente maturata sino alla notifica dell'ingiunzione stessa;
evidenziava ancora che, sempre in relazione alla ingiunzione di pagamento n.
367972 - emessa per conto del - la notifica era stata ritualmente eseguita presso Controparte_3 [...]
– in Sava, luogo di residenza del contribuente, come certificato storico allegato;
rappresentava CP_5 ancora che anche per l'ingiunzione di pagamento n. 17627, n. 368596, n. 31218 e n. 25533 era stata data prova della rituale notifica, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di primo grado.
Ciò premesso, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva di accertare che le ingiunzioni di pagamento nn. 367972, 17627, 31218, 368596 e 25533 erano state ritualmente notificate al sig. Controparte_1
con declaratoria di inammissibilità di tutte le eccezioni relative alla omessa notifica dei verbali di
[...] accertamento della violazione al c.d.s. ed alla prescrizione in quanto proposte tardivamente.
Si costituiva nel presente giudizio per ribadire il mancato perfezionamento Controparte_1 della notifica dei titoli esecutivi sottesi alle pretese creditorie avanzate dalle amministrazioni appellate con conseguente illegittimità delle ingiunzioni di pagamento emesse da . Parte_1
Spiegava appello incidentale per sentir dichiarare la nullità del fermo amministrativo impugnato stante l'intervenuto parziale annullamento da parte della , adìta per Organizzazione_1 le pretese di natura tributaria. Proponeva appello incidentale anche sulle spese di lite stante la non congruità degli importi riconosciuti a titolo di onorari.
Anche la si costituiva per chiedere il rigetto dell'appello stante la rituale notifica dei Controparte_2 propri atti.
Gli altri due appellati, sebbene ritualmente citati, decidevano di non costituirsi in giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 16.11.2023 tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appello deve trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Deve in primo luogo rilevarsi che, sebbene l'azione proposta dalla parte opponente sia qualificata nell'atto introduttivo come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., ovvero come opposizione proposta prima che l'esecuzione abbia avuto inizio, con riferimento alla natura dell'atto opposto – costituito dal preavviso di fermo amministrativo n. 2019/249946 – va data continuità all'orientamento giurisprudenziale, condiviso dal decidente, secondo il quale “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, d.lg. n. 150 del 2011 ex art. 7,
pagina 2 di 4 nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al citato decreto, art. 6, comma
5, lett. a) e b), per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza -ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo” (così anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018; conf. Sez. 6 - 3, ord. n. 24711 del 08/10/2018, che ha ribadito il principio espresso dalle Sezioni Unite secondo il quale “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta a indurre il debitore all'adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore - Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015 -”).
Venendo al merito, parte appellante ha dato prova nel giudizio di primo grado di aver ritualmente notificato le ingiunzioni di pagamento relative ai verbali di contestazione per violazione del Codice della Strada producendo le relate di notifica dalle quali risulta, per quella n. 367972/2012, che l'atto è stato spedito, unitamente alla ingiunzione di pagamento n. 17627 e n. 368596, in data 19.03.2014, in – in CP_5
Sava, luogo di residenza del contribuente, come risulta dal certificato storico allegato. Dalla relazione di notifica si evince, invero, che il Pubblico Ufficiale notificante ha accertato la momentanea assenza del contribuente ed ha pubblicato l'atto all'Albo Pretorio del Comune di Sava con invio della raccomandata a/r
15117466377-7, perfezionatasi per compiuta giacenza.
Anche l'ingiunzione esattoriale n. 31218 risulta ritualmente inviata in data 22.04.2015 in c.da – in CP_5
Sava e, stante l'assenza momentanea del destinatario, il PU ha pubblicato l'atto all'Albo Pretorio del
Comune di Sava inviando la raccomandata a/r 151495385316, non ritirata
Parimenti vi è prova della notifica della ingiunzione n. 25533 spedita in data 07.03.2016 in c.da – CP_5 in Sava con successivo invio della raccomandata a/r 152147421643, non ritirata.
Dunque, l'opponente non avrebbe potuto eccepire un fatto estintivo intervenuto prima delle (rituali) notifiche delle ingiunzioni di pagamento che sono quindi divenute definitive per mancata opposizione dovendosi rigettare l'eccezione di prescrizione del credito per mancata notifica delle ordinanze ingiunzioni rispettivamente sottese.
Non risulta invece condivisibile quanto affermato dall'appellante incidentale secondo cui l'accertata insussistenza di alcuni dei crediti indicati nel preavviso di pagamento comporterebbe in ogni caso l'invalidità dell'intero atto, stante l'“unitarietà dell'atto di preavviso”.
Invero, tale conclusione (pure sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito) contrasta con la circostanza che a mezzo di tale provvedimento viene solitamente intimato il pagamento di una pluralità di cartelle esattoriali (e dei crediti in esse incorporati) e che, a fronte dell'annullamento di alcune di esse, altre possono rimanere valide ed efficaci (in quanto non opposte o confermate in esito ad opposizione), con pagina 3 di 4 conseguente idoneità di queste ultime a sostenere la esecuzione del fermo preannunziata a mezzo del preavviso.
L'elisione di uno o più dei titoli posti a fondamento della pretesa esecutiva non può che determinare una nuova delimitazione dell'efficacia del preavviso, circoscritta ai soli titoli ritenuti validi. In altri termini, il preavviso conserva comunque la propria efficacia di rappresentazione della pretesa dell' CP_6
per la parte di cartelle di pagamento non travolte nel loro contenuto di pretesa di esazione (v. in
[...] tal senso, da ultimo, Tribunale Ragusa sezione lavoro Sentenza n. 1225/2021).
L'accoglimento dell'appello principale impone la necessità di pronunciarsi nuovamente sulla regolamentazione delle spese di lite e, quindi, le doglianze sollevate sul punto dall'appellante incidentale restano assorbite.
Esse possono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio stante la particolarità delle questioni affrontate e della divergenza di orientamenti giurisprudenziali di merito in ordine alla natura unitaria dell'atto di preavviso.
Stante il rigetto del gravame incidentale, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo introdotto dalla legge cd. di stabilità, trattandosi di impugnazione successiva alla data del 31/01/2013
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da
[...]
; Controparte_1
- spese di lite interamente compensate tra tutte le parti per entrambi i gradi di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n.
228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Taranto, 11 marzo 2024
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3364/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PACIFICO EMILIANO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore avv. PACIFICO EMILIANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SARIO Controparte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DE SARIO GIUSEPPE
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEMERARO CESARE, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. SEMERARO CESARE
APPELLATO
(C.F. e (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 638/2021 Parte_1 depositata in cancelleria in data 29.03.2021 con la quale il Giudice di Pace di aveva accolto CP_2
l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo n. 2019/249946 proposta da Controparte_1
pagina 1 di 4 limitatamente ai crediti portate dalle ingiunzioni di pagamento riguardanti l'omesso pagamento CP_1 di sanzioni amministrative per violazione al c.d.s.
A sostegno dell'appello, evidenziava che il Giudice di Pace, una volta valutata la regolarità Parte_1 della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 367972, avrebbe dovuto dichiarare inammissibili le eccezioni di omessa notifica del verbale e di prescrizione eventualmente maturata sino alla notifica dell'ingiunzione stessa;
evidenziava ancora che, sempre in relazione alla ingiunzione di pagamento n.
367972 - emessa per conto del - la notifica era stata ritualmente eseguita presso Controparte_3 [...]
– in Sava, luogo di residenza del contribuente, come certificato storico allegato;
rappresentava CP_5 ancora che anche per l'ingiunzione di pagamento n. 17627, n. 368596, n. 31218 e n. 25533 era stata data prova della rituale notifica, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di primo grado.
Ciò premesso, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva di accertare che le ingiunzioni di pagamento nn. 367972, 17627, 31218, 368596 e 25533 erano state ritualmente notificate al sig. Controparte_1
con declaratoria di inammissibilità di tutte le eccezioni relative alla omessa notifica dei verbali di
[...] accertamento della violazione al c.d.s. ed alla prescrizione in quanto proposte tardivamente.
Si costituiva nel presente giudizio per ribadire il mancato perfezionamento Controparte_1 della notifica dei titoli esecutivi sottesi alle pretese creditorie avanzate dalle amministrazioni appellate con conseguente illegittimità delle ingiunzioni di pagamento emesse da . Parte_1
Spiegava appello incidentale per sentir dichiarare la nullità del fermo amministrativo impugnato stante l'intervenuto parziale annullamento da parte della , adìta per Organizzazione_1 le pretese di natura tributaria. Proponeva appello incidentale anche sulle spese di lite stante la non congruità degli importi riconosciuti a titolo di onorari.
Anche la si costituiva per chiedere il rigetto dell'appello stante la rituale notifica dei Controparte_2 propri atti.
Gli altri due appellati, sebbene ritualmente citati, decidevano di non costituirsi in giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 16.11.2023 tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appello deve trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Deve in primo luogo rilevarsi che, sebbene l'azione proposta dalla parte opponente sia qualificata nell'atto introduttivo come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., ovvero come opposizione proposta prima che l'esecuzione abbia avuto inizio, con riferimento alla natura dell'atto opposto – costituito dal preavviso di fermo amministrativo n. 2019/249946 – va data continuità all'orientamento giurisprudenziale, condiviso dal decidente, secondo il quale “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, d.lg. n. 150 del 2011 ex art. 7,
pagina 2 di 4 nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al citato decreto, art. 6, comma
5, lett. a) e b), per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza -ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo” (così anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018; conf. Sez. 6 - 3, ord. n. 24711 del 08/10/2018, che ha ribadito il principio espresso dalle Sezioni Unite secondo il quale “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta a indurre il debitore all'adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore - Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015 -”).
Venendo al merito, parte appellante ha dato prova nel giudizio di primo grado di aver ritualmente notificato le ingiunzioni di pagamento relative ai verbali di contestazione per violazione del Codice della Strada producendo le relate di notifica dalle quali risulta, per quella n. 367972/2012, che l'atto è stato spedito, unitamente alla ingiunzione di pagamento n. 17627 e n. 368596, in data 19.03.2014, in – in CP_5
Sava, luogo di residenza del contribuente, come risulta dal certificato storico allegato. Dalla relazione di notifica si evince, invero, che il Pubblico Ufficiale notificante ha accertato la momentanea assenza del contribuente ed ha pubblicato l'atto all'Albo Pretorio del Comune di Sava con invio della raccomandata a/r
15117466377-7, perfezionatasi per compiuta giacenza.
Anche l'ingiunzione esattoriale n. 31218 risulta ritualmente inviata in data 22.04.2015 in c.da – in CP_5
Sava e, stante l'assenza momentanea del destinatario, il PU ha pubblicato l'atto all'Albo Pretorio del
Comune di Sava inviando la raccomandata a/r 151495385316, non ritirata
Parimenti vi è prova della notifica della ingiunzione n. 25533 spedita in data 07.03.2016 in c.da – CP_5 in Sava con successivo invio della raccomandata a/r 152147421643, non ritirata.
Dunque, l'opponente non avrebbe potuto eccepire un fatto estintivo intervenuto prima delle (rituali) notifiche delle ingiunzioni di pagamento che sono quindi divenute definitive per mancata opposizione dovendosi rigettare l'eccezione di prescrizione del credito per mancata notifica delle ordinanze ingiunzioni rispettivamente sottese.
Non risulta invece condivisibile quanto affermato dall'appellante incidentale secondo cui l'accertata insussistenza di alcuni dei crediti indicati nel preavviso di pagamento comporterebbe in ogni caso l'invalidità dell'intero atto, stante l'“unitarietà dell'atto di preavviso”.
Invero, tale conclusione (pure sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito) contrasta con la circostanza che a mezzo di tale provvedimento viene solitamente intimato il pagamento di una pluralità di cartelle esattoriali (e dei crediti in esse incorporati) e che, a fronte dell'annullamento di alcune di esse, altre possono rimanere valide ed efficaci (in quanto non opposte o confermate in esito ad opposizione), con pagina 3 di 4 conseguente idoneità di queste ultime a sostenere la esecuzione del fermo preannunziata a mezzo del preavviso.
L'elisione di uno o più dei titoli posti a fondamento della pretesa esecutiva non può che determinare una nuova delimitazione dell'efficacia del preavviso, circoscritta ai soli titoli ritenuti validi. In altri termini, il preavviso conserva comunque la propria efficacia di rappresentazione della pretesa dell' CP_6
per la parte di cartelle di pagamento non travolte nel loro contenuto di pretesa di esazione (v. in
[...] tal senso, da ultimo, Tribunale Ragusa sezione lavoro Sentenza n. 1225/2021).
L'accoglimento dell'appello principale impone la necessità di pronunciarsi nuovamente sulla regolamentazione delle spese di lite e, quindi, le doglianze sollevate sul punto dall'appellante incidentale restano assorbite.
Esse possono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio stante la particolarità delle questioni affrontate e della divergenza di orientamenti giurisprudenziali di merito in ordine alla natura unitaria dell'atto di preavviso.
Stante il rigetto del gravame incidentale, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo introdotto dalla legge cd. di stabilità, trattandosi di impugnazione successiva alla data del 31/01/2013
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da
[...]
; Controparte_1
- spese di lite interamente compensate tra tutte le parti per entrambi i gradi di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n.
228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Taranto, 11 marzo 2024
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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