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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1173/2024, introdotta da
Parte_1
nata a [...] l'[...]
con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Tucci
E
CP_1
nato a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv. Cinzia Folli
- ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 9 settembre 2009 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. La casa familiare sita in Roma in Via di Pietralata n. 326, di proprietà in comunione pro indiviso per il 70% della moglie e il restante 30% del marito, è assegnata alla Per_ sig. che vi abiterà unitamente alla figlia minore . Il Sig. Parte_1
[...] se ne è già allontanato, portando con sé tutti i propri effetti personali. CP_1
Per_ 2. La figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori e avrà domicilio stabile presso la madre.
3. Il padre, di professione impiegato progettista /settimo livello, potrà vedere e tenere con sé la figlia: durante il periodo scolastico il martedì e il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,30 con cena insieme al padre;
durante il periodo delle vacanze scolastiche il martedì e il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 21,00 con cena insieme al padre. I genitori dovranno rispettare i desideri della bambina anche nel caso in cui dovesse comunicare l'impossibilità di recarsi dal padre nei giorni prestabiliti per motivi di stanchezza. Potrà, inoltre, tenerla con sé dalle ore 10,00 - o comunque all'uscita di scuola - del sabato alle ore 20,30 della domenica (cena insieme al padre), a settimane alterne. Per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal
31 dicembre al 6 gennaio;
fermo il periodo di permanenza di cui sopra, la bambina ha espresso il desiderio di trascorrere la vigilia di Natale con la madre e il giorno di
Natale con il padre, così come il 31 dicembre con la madre ed il primo gennaio con il padre. Il desiderio della bambina di cui sopra dovrà essere rispettato da entrambi i genitori e anteposto alle proprie esigenze. Allo stesso modo, per le festività di Pasqua il giorno di Pasqua ed il successivo lunedì dell'Angelo, ad anni alterni. Per le vacanze estive 15 giorni, anche ripartiti in due periodi, da concordare con la madre entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Il giorno del proprio compleanno verrà trascorso dal genitore con la figlia, mentre per quello della bambina il pranzo con un genitore e la cena con l'altro secondo i desideri della figlia, in ipotesi di feste vi è facoltà di presenza di entrambi i genitori sempre secondo i desideri della figlia.
4. Il marito corrisponderà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di € 700,00 (settecento/00) e per la stessa Sig.ra la somma Pt_1 di € 300,00 (trecento/00) mensile a titolo di mantenimento entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
tali importi verranno rivalutati annualmente in considerazione dell'aumento del costo della vita da calcolarsi in base agli indici ISTAT. Il Sig. corrisponderà, inoltre, il 50% della rata mensile CP_1 del mutuo cointestato gravante sulla casa coniugale, fino ad estinzione del medesimo.
Nel dettaglio, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, il marito corrisponderà alla moglie la somma mensile aggiuntiva di € 85,00, pari al 50% della rata mensile di €
170,00 del detto mutuo cointestato, a mezzo bonifico sul C/C 4091 tratto su Istituto
Banca di Credito Cooperativo di Roma, IBAN [...].
Per ragione di economia potrà anche essere effettuato un bonifico unico omnicomprensivo di contributo al mantenimento della figlia, della moglie e del rateo mensile di mutuo. Il padre, altresì, sosterrà in ragione del 50% le spese straordinarie per la figlia, in totale applicazione del protocollo del Tribunale di Roma, la cui copia
è stata rimessa nelle mani di entrambi i coniugi. Altresì si impegna a provvedere a proprie spese al rinnovo per la minore dell'assicurazione sanitaria annuale già in essere e a sostenere il 50% di eventuali spese mediche in strutture private come da consuetudine preesistente alla separazione, alla stregua delle spese straordinarie obbligatorie. La quota delle spese straordinarie sarà rispettivamente rimborsata all'altro coniuge entro il giorno 5 del mese successivo all'effettivo esborso, previo invio di copia della fattura di spesa.
5. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena e tempestiva comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
l'impegno assunto sarà rispettato anche dai parenti più prossimi delle rispettive famiglie.
6. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Ritenuta la conformità delle condizioni proposte all'interesse della figlia minore, il
Tribunale dispone in conformità ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] l'8 marzo Parte_1
1972 e nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in CP_1
Roma in data 9 settembre 2009, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00449, Parte 2, Serie A05, Anno 2009, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 9 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1173/2024, introdotta da
Parte_1
nata a [...] l'[...]
con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Tucci
E
CP_1
nato a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv. Cinzia Folli
- ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 9 settembre 2009 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. La casa familiare sita in Roma in Via di Pietralata n. 326, di proprietà in comunione pro indiviso per il 70% della moglie e il restante 30% del marito, è assegnata alla Per_ sig. che vi abiterà unitamente alla figlia minore . Il Sig. Parte_1
[...] se ne è già allontanato, portando con sé tutti i propri effetti personali. CP_1
Per_ 2. La figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori e avrà domicilio stabile presso la madre.
3. Il padre, di professione impiegato progettista /settimo livello, potrà vedere e tenere con sé la figlia: durante il periodo scolastico il martedì e il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,30 con cena insieme al padre;
durante il periodo delle vacanze scolastiche il martedì e il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 21,00 con cena insieme al padre. I genitori dovranno rispettare i desideri della bambina anche nel caso in cui dovesse comunicare l'impossibilità di recarsi dal padre nei giorni prestabiliti per motivi di stanchezza. Potrà, inoltre, tenerla con sé dalle ore 10,00 - o comunque all'uscita di scuola - del sabato alle ore 20,30 della domenica (cena insieme al padre), a settimane alterne. Per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal
31 dicembre al 6 gennaio;
fermo il periodo di permanenza di cui sopra, la bambina ha espresso il desiderio di trascorrere la vigilia di Natale con la madre e il giorno di
Natale con il padre, così come il 31 dicembre con la madre ed il primo gennaio con il padre. Il desiderio della bambina di cui sopra dovrà essere rispettato da entrambi i genitori e anteposto alle proprie esigenze. Allo stesso modo, per le festività di Pasqua il giorno di Pasqua ed il successivo lunedì dell'Angelo, ad anni alterni. Per le vacanze estive 15 giorni, anche ripartiti in due periodi, da concordare con la madre entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Il giorno del proprio compleanno verrà trascorso dal genitore con la figlia, mentre per quello della bambina il pranzo con un genitore e la cena con l'altro secondo i desideri della figlia, in ipotesi di feste vi è facoltà di presenza di entrambi i genitori sempre secondo i desideri della figlia.
4. Il marito corrisponderà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di € 700,00 (settecento/00) e per la stessa Sig.ra la somma Pt_1 di € 300,00 (trecento/00) mensile a titolo di mantenimento entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
tali importi verranno rivalutati annualmente in considerazione dell'aumento del costo della vita da calcolarsi in base agli indici ISTAT. Il Sig. corrisponderà, inoltre, il 50% della rata mensile CP_1 del mutuo cointestato gravante sulla casa coniugale, fino ad estinzione del medesimo.
Nel dettaglio, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, il marito corrisponderà alla moglie la somma mensile aggiuntiva di € 85,00, pari al 50% della rata mensile di €
170,00 del detto mutuo cointestato, a mezzo bonifico sul C/C 4091 tratto su Istituto
Banca di Credito Cooperativo di Roma, IBAN [...].
Per ragione di economia potrà anche essere effettuato un bonifico unico omnicomprensivo di contributo al mantenimento della figlia, della moglie e del rateo mensile di mutuo. Il padre, altresì, sosterrà in ragione del 50% le spese straordinarie per la figlia, in totale applicazione del protocollo del Tribunale di Roma, la cui copia
è stata rimessa nelle mani di entrambi i coniugi. Altresì si impegna a provvedere a proprie spese al rinnovo per la minore dell'assicurazione sanitaria annuale già in essere e a sostenere il 50% di eventuali spese mediche in strutture private come da consuetudine preesistente alla separazione, alla stregua delle spese straordinarie obbligatorie. La quota delle spese straordinarie sarà rispettivamente rimborsata all'altro coniuge entro il giorno 5 del mese successivo all'effettivo esborso, previo invio di copia della fattura di spesa.
5. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena e tempestiva comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
l'impegno assunto sarà rispettato anche dai parenti più prossimi delle rispettive famiglie.
6. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Ritenuta la conformità delle condizioni proposte all'interesse della figlia minore, il
Tribunale dispone in conformità ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] l'8 marzo Parte_1
1972 e nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in CP_1
Roma in data 9 settembre 2009, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00449, Parte 2, Serie A05, Anno 2009, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 9 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi