CASS
Sentenza 13 ottobre 2022
Sentenza 13 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/10/2022, n. 29980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29980 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 16182-2019 proposto da: OT MI, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE PETRENGA;
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e Civile Sent. Sez. L Num. 29980 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 13/10/2022 difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 52/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/01/2019 R.G.N. 538/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2022 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GIUSEPPE PETRENGA. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 22 gennaio 2019, la Corte di Appello di Torino, chiamata a pronunziarsi in sede di appello sulla decisione resa dal Tribunale di Torino di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da MI TA nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con cui la TA, docente di scuola primaria inserita nella graduatoria permanente e poi assunta come insegnante di sostegno, aveva impugnato il decreto di dispensa dal servizio per doppio esito sfavorevole della prova, dichiarava inammissibile l'appello della TA. - La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto il provvedimento ex art. 700 c.p.c. non appellabile ma soggetto a reclamo innanzi allo stesso Tribunale ex art. 669 terdecies c. p.c.. Per la cassazione di tale decisione ricorre la TA, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Ministero - Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. All'odierna udienza il Collegio prendeva atto del mancato c o, deposit~ sentenza impugnata da parte della ricorrente e del Ministero controricorrente, disponendo per l'improcedibilità del proposto ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il L. versamento da parte del Yricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2022.
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e Civile Sent. Sez. L Num. 29980 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 13/10/2022 difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 52/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/01/2019 R.G.N. 538/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2022 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GIUSEPPE PETRENGA. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 22 gennaio 2019, la Corte di Appello di Torino, chiamata a pronunziarsi in sede di appello sulla decisione resa dal Tribunale di Torino di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da MI TA nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con cui la TA, docente di scuola primaria inserita nella graduatoria permanente e poi assunta come insegnante di sostegno, aveva impugnato il decreto di dispensa dal servizio per doppio esito sfavorevole della prova, dichiarava inammissibile l'appello della TA. - La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto il provvedimento ex art. 700 c.p.c. non appellabile ma soggetto a reclamo innanzi allo stesso Tribunale ex art. 669 terdecies c. p.c.. Per la cassazione di tale decisione ricorre la TA, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Ministero - Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. All'odierna udienza il Collegio prendeva atto del mancato c o, deposit~ sentenza impugnata da parte della ricorrente e del Ministero controricorrente, disponendo per l'improcedibilità del proposto ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il L. versamento da parte del Yricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2022.