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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile - Famiglia
Proc. n. 345/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto con ricorso depositato in via telematica in data 27.3.2024 da
, nata a [...]è (BG) in data 17.7.1962 e ivi res. via Parte_1
San Faustino 16, rappresentata e difesa dall'avv. Marco di Paolo del Foro di Bergamo presso il cui studio ha eletto domicilio, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera COA di Brescia del 9.2.2024 appellante nei confronti di
, nato a [...] in data [...], res. Villa d'Almè Controparte_1
(BG) via Donizetti 2, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Fusco del Foro di Bergamo presso lo studio della quale ha eletto domicilio appellato
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2001/2023 del Tribunale di Bergamo, depositata in data 3.10.2023, non notificata e pronunciata nella causa iscritta al R. G.
n. 2491/2021 in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile - Famiglia
Proc. n. 345/2024 R. G.
1) In parziale riforma della sentenza impugnata n. 2001/2023 Sent. - N. 2491/21 Rg
Tribunale di Bergamo, ed alla luce dei redditi attualmente percepiti dal sig.
[...]
prevedere a titolo di assegno divorzile a carico di ed in CP_1 Controparte_1 favore della sig.ra la somma mensile di euro 1.174,00 Parte_1
(millecentosettantaquattro/00) di cui euro 1074,00 (millesettantaquattro/00) quale assegno stabilito dal Tribunale rivalutato, ed euro 100,00 (cento/00) ulteriori quale aumento concordato;
tale assegno sarà rivalutato come per legge a far tempo dall'anno successivo al provvedimento;
2) Dare atto che sig. rinuncia alle spese legali riconosciute in sentenza n. CP_1
2001/2023 Sent. N. 2491/21 Rg Tribunale di Bergamo, e restituisce le somme già versate dalla sig.ra pari a complessivi euro 2.100,00 (duemilacento/00) entro 5 Pt_1 giorni dalla data del provvedimento;
3) Le parti dichiarano che a titolo di pregressi Istat maturati e mai versati il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma complessiva di euro 750,00 CP_1 Pt_1
(settecentocinquanta/00) che restituirà in n. tre rate mensile da euro 250,00 cad (duecentocinquanta/00), la prima entro 5 giorni dal provvedimento;
4) Le parti dichiarano e danno atto di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto sopra;
5) Spese legali compensate
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE:
Letti gli atti del proc. civ. n.345/2024 R.G.; Letta in particolare la comparsa di costituzione e risposta per in cui si dà atto del raggiungimento Controparte_1 di un intervenuto accordo fra le parti sulla materia del contendere (entità dell'assegno divorzile a favore della ex moglie nonché sulle spese del Parte_1 giudizio, chiede che la Corte, verificata l'effettività dell'accordo mediante esplicita manifestazione di assenso da parte dell'appellante, emetta pronuncia recettiva dello stesso. In subordine, ritenendo condivisibili le argomentazioni a sostegno della decisione di cui al provvedimento impugnato, si chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.3.2021 adiva il Tribunale di Parte_1
Bergamo chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e prevedersi un assegno divorzile in proprio favore pari Controparte_1
a euro 1.700,00, con spese di lite rifuse. In via istruttoria, chiedeva ordinarsi all'Agenzia delle Entrate la produzione degli esiti dell'interrogazione all'anagrafe tributaria riferita al signor ordinarsi a quest'ultimo la produzione delle
CP_1 dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti alla separazione, ordinarsi all'INPS e/o al la produzione degli atti/documenti/certificazioni da cui risultasse il
CP_1 rapporto previdenziale con l'INPS e l'importo annuo, lordo e netto, del trattamento pensionistico e ordinarsi al signor e/o alla Polini Motori S.p.A. la
CP_1 produzione del contratto e, comunque, del titolo in forza del quale il aveva
CP_1
2 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile - Famiglia
Proc. n. 345/2024 R. G.
prestato e prestava l'attività lavorativa, nonché della documentazione da cui emergeva l'importo lordo erogato annualmente. La signora esponeva che in Pt_1 data 13.6.1981 aveva contratto matrimonio con il signor che dalla loro CP_1 unione erano nati i figli (18.12.1981) e (9.6.1987), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che in sede di separazione consensuale i coniugi avevano raggiunto un accordo1 che era stato omologato dal
Tribunale di Bergamo con provvedimento del 6.7.2017 e che da quel momento la convivenza con il signor non era più ripresa. La ricorrente deduceva di non CP_1 aver mai svolto alcuna attività lavorativa, di essersi sempre dedicata alla famiglia e di essere proprietaria del solo appartamento in cui viveva. Per converso, il signor sebbene pensionato, aveva avviato una collaborazione con la società presso CP_1 la quale aveva in precedenza lavorato, così percependo, oltre alla pensione, un reddito a titolo di collaboratore dell'azienda e godendo di redditi addirittura superiori a quelli di cui godeva negli anni prima della separazione e fino al momento della stessa.
2. Con comparsa depositata in data 18.1.2022 si costituiva il signor il quale, CP_1 nell'aderire alle domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di previsione di un assegno divorzile in favore della signora chiedeva che lo Pt_1 stesso venisse previsto nella misura pari a euro 1.000,00, con spese di lite rifuse. Il signor deduceva che in sede di separazione consensuale i coniugi avevano CP_1 previsto a suo carico il versamento dell'importo pari a euro 1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento e che con quanto residuava dallo stipendio (circa euro 1.200,00) non riusciva a far fronte a tutte le sue necessità, circostanza – questa – che lo aveva indotto a intraprendere una nuova attività lavorativa. Per converso, la signora abitava in una casa di proprietà, per la quale non aveva spese di Pt_1 locazione e/o di mutuo e godeva di euro 1000,00 mensili.
3. All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi tenutasi in data 24.2.2022, il Presidente delegato, dopo aver sentito le parti, con ordinanza depositata in data 17.3.2022, in via provvisoria e urgente, poneva a carico del signor CP_1
l'obbligo di versare alla signora un assegno divorzile pari a euro 1.000,00, Pt_1 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile - Famiglia
Proc. n. 345/2024 R. G.
nominava sé stesso Giudice istruttore e rinviava la causa all'udienza del 28.6.2022. Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, C. P. C., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale di e, ritenuta la causa matura per la CP_1 decisione, il Giudice istruttore rinviava la causa all'udienza del 16.5.2023 per la precisazione delle conclusioni. In vista dell'udienza del 16.5.2023 le parti depositavano note contenenti le conclusioni e la causa, previa assegnazione dei termini ex art. 190 C. P. C., veniva rimessa al Collegio per la decisione.
4. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2001/2023, depositata in data 27.3.2024 e non notificata, così provvedeva: Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in BERGAMO il 13/06/1981 tra , nata a [...]_1 il 17/07/1962, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di BERGAMO di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1981, parte II, serie A, n. 279;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di assegno divorzile Controparte_1
a favore di entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 1000,00, Parte_1 oltre rivalutazione annuale ISTAT;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1 CP_1
che liquida in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la
[...] fase iniziale, € 903,00 per la fase istruttoria e € 1.453,00 per la fase decisionale) a titolo di compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%. la condanna alle spese a carico della Pt_1
5. Avverso tale sentenza, pubblicata in data 3.10.2023 e non notificata, Parte_1
con ricorso depositato in data 27.3.2024, ha proposto appello chiedendo di
[...] porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1 con un assegno mensile di almeno € 1.700,00, somma da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici accertati dall'ISTAT, con effetto retroattivo decorrente dalla data in cui è stata depositata la sentenza di primo grado, condannando a rifondere alla ricorrente spese ed oneri di difesa di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio. Avanzava quindi istanze istruttorie.
6. In data 10.10.2024 ha depositato comparsa di costituzione al solo Controparte_1 fine di dare atto che, nelle more della fissazione dell'udienza, era intervenuto un accordo tra le parti, indicato in comparsa nei punti da 1 a 5, che chiedeva che venisse ratificato, in accordo con la parte appellante.
7. All'udienza del 15.10.2024 i difensori delle parti hanno concluso congiuntamente come sopra trascritto e la Corte, acquisito il parere del P.G. ha trattenuto la causa in decisione. 4 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile - Famiglia
Proc. n. 345/2024 R. G.
8. Può essere recepito l'accordo raggiunto dalle parti nei termini dalle stesse indicato. Pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata così come richiesto congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2001/2023 del Tribunale di Bergamo, depositata in data 3.10.2023, sulle conclusioni congiunte delle parti e su conforme parere del P.G., così provvede, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) PONE a carico di a titolo di assegno divorzile in favore della Controparte_1 sig.ra la somma mensile di euro 1.174,00 Parte_1
(millecentosettantaquattro/00) di cui euro 1074,00 (millesettantaquattro/00) quale assegno stabilito dal Tribunale rivalutato, ed euro 100,00 (cento/00) ulteriori quale aumento concordato;
tale assegno sarà rivalutato come per legge a far tempo dall'anno successivo al provvedimento;
2) DA' ATTO che sig. rinuncia alle spese legali riconosciute in sentenza n. CP_1
2001/2023 RG 2491/21 Rg Tribunale di Bergamo, e restituisce le somme già versate dalla sig.ra pari a complessivi euro 2.100,00 (duemilacento/00) entro 5 giorni Pt_1 dalla data del provvedimento;
3) DA' ATTO che a titolo di pregressi Istat maturati e mai versati il sig. CP_1 corrisponderà alla sig.ra la somma complessiva di euro 750,00 Pt_1
(settecentocinquanta/00) che restituirà in n. tre rate mensile da euro 250,00 cad (duecentocinquanta/00), la prima entro 5 giorni dal provvedimento;
4) DA' ATTO che le parti non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto sopra;
5) COMPENSA tra le parti le spese di giudizio
Brescia, 15.10.2024
Il Presidente Maria Grazia Domanico
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1L'accordo di separazione consensuale omologata prevedeva: “a) la casa coniugale di Villa d'Almè, via San Faustino 16, di proprietà esclusiva della sig.ra ivi compresi arredi e mobilio, rimangono di esclusivo godimento della Pt_1 moglie;
b) la moglie concede in comodato d'uso non esclusivo al marito l'autorimessa pertinenziale all'abitazione coniugale fino al 30/04/2022, data a partire dalla quale il comodato avrà scadenza e il sig. si obbliga a
CP_1 restituire alla moglie le chiavi dell'autorimessa e il telecomando del cancello elettrico, lasciando questa libero dalle sue cose;
c) il marito si impegna a corrispondere alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 1.000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
d) il sig. si impegna, nell'ambito della regolamentazione di tutti i rapporti patrimoniali con la moglie, a
CP_1 corrisponderle la somma omnia di € 19.500,00 da versare in diverse tranches. Con il versamento di tale importo, la sig.ra rinuncia alla quota di TFR di spettanza del marito, non avanzando altra pretesa al riguardo;
e) Pt_1 l'autovettura Peugeot 306, targa DP775BL, intestata al sig. rimane in proprietà e suo uso esclusivo, mentre
CP_1 lo scooter Beverly targato BT81002 intestato sempre al sig. acquistato in costanza di matrimonio, rimane in
CP_1 proprietà ed uso esclusivo alla moglie. I coniugi si prestano, ove occorra, ogni assenso al trasferimento di proprietà; f) l'impegno del sig. senza compenso alcuno, a manutenere il giardino della ex casa coniugale, provvedendo al
CP_1 regolare taglio d'erba e della siepe, ed assumendo a proprio rischio ogni possibile conseguenza o danno procurato a sé
o a terzi, derivante dalla precitata attività, mantenendo indenne da ogni responsabilità la sig.ra Pt_1 3
Proc. n. 345/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto con ricorso depositato in via telematica in data 27.3.2024 da
, nata a [...]è (BG) in data 17.7.1962 e ivi res. via Parte_1
San Faustino 16, rappresentata e difesa dall'avv. Marco di Paolo del Foro di Bergamo presso il cui studio ha eletto domicilio, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera COA di Brescia del 9.2.2024 appellante nei confronti di
, nato a [...] in data [...], res. Villa d'Almè Controparte_1
(BG) via Donizetti 2, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Fusco del Foro di Bergamo presso lo studio della quale ha eletto domicilio appellato
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2001/2023 del Tribunale di Bergamo, depositata in data 3.10.2023, non notificata e pronunciata nella causa iscritta al R. G.
n. 2491/2021 in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile - Famiglia
Proc. n. 345/2024 R. G.
1) In parziale riforma della sentenza impugnata n. 2001/2023 Sent. - N. 2491/21 Rg
Tribunale di Bergamo, ed alla luce dei redditi attualmente percepiti dal sig.
[...]
prevedere a titolo di assegno divorzile a carico di ed in CP_1 Controparte_1 favore della sig.ra la somma mensile di euro 1.174,00 Parte_1
(millecentosettantaquattro/00) di cui euro 1074,00 (millesettantaquattro/00) quale assegno stabilito dal Tribunale rivalutato, ed euro 100,00 (cento/00) ulteriori quale aumento concordato;
tale assegno sarà rivalutato come per legge a far tempo dall'anno successivo al provvedimento;
2) Dare atto che sig. rinuncia alle spese legali riconosciute in sentenza n. CP_1
2001/2023 Sent. N. 2491/21 Rg Tribunale di Bergamo, e restituisce le somme già versate dalla sig.ra pari a complessivi euro 2.100,00 (duemilacento/00) entro 5 Pt_1 giorni dalla data del provvedimento;
3) Le parti dichiarano che a titolo di pregressi Istat maturati e mai versati il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma complessiva di euro 750,00 CP_1 Pt_1
(settecentocinquanta/00) che restituirà in n. tre rate mensile da euro 250,00 cad (duecentocinquanta/00), la prima entro 5 giorni dal provvedimento;
4) Le parti dichiarano e danno atto di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto sopra;
5) Spese legali compensate
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE:
Letti gli atti del proc. civ. n.345/2024 R.G.; Letta in particolare la comparsa di costituzione e risposta per in cui si dà atto del raggiungimento Controparte_1 di un intervenuto accordo fra le parti sulla materia del contendere (entità dell'assegno divorzile a favore della ex moglie nonché sulle spese del Parte_1 giudizio, chiede che la Corte, verificata l'effettività dell'accordo mediante esplicita manifestazione di assenso da parte dell'appellante, emetta pronuncia recettiva dello stesso. In subordine, ritenendo condivisibili le argomentazioni a sostegno della decisione di cui al provvedimento impugnato, si chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.3.2021 adiva il Tribunale di Parte_1
Bergamo chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e prevedersi un assegno divorzile in proprio favore pari Controparte_1
a euro 1.700,00, con spese di lite rifuse. In via istruttoria, chiedeva ordinarsi all'Agenzia delle Entrate la produzione degli esiti dell'interrogazione all'anagrafe tributaria riferita al signor ordinarsi a quest'ultimo la produzione delle
CP_1 dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti alla separazione, ordinarsi all'INPS e/o al la produzione degli atti/documenti/certificazioni da cui risultasse il
CP_1 rapporto previdenziale con l'INPS e l'importo annuo, lordo e netto, del trattamento pensionistico e ordinarsi al signor e/o alla Polini Motori S.p.A. la
CP_1 produzione del contratto e, comunque, del titolo in forza del quale il aveva
CP_1
2 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile - Famiglia
Proc. n. 345/2024 R. G.
prestato e prestava l'attività lavorativa, nonché della documentazione da cui emergeva l'importo lordo erogato annualmente. La signora esponeva che in Pt_1 data 13.6.1981 aveva contratto matrimonio con il signor che dalla loro CP_1 unione erano nati i figli (18.12.1981) e (9.6.1987), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che in sede di separazione consensuale i coniugi avevano raggiunto un accordo1 che era stato omologato dal
Tribunale di Bergamo con provvedimento del 6.7.2017 e che da quel momento la convivenza con il signor non era più ripresa. La ricorrente deduceva di non CP_1 aver mai svolto alcuna attività lavorativa, di essersi sempre dedicata alla famiglia e di essere proprietaria del solo appartamento in cui viveva. Per converso, il signor sebbene pensionato, aveva avviato una collaborazione con la società presso CP_1 la quale aveva in precedenza lavorato, così percependo, oltre alla pensione, un reddito a titolo di collaboratore dell'azienda e godendo di redditi addirittura superiori a quelli di cui godeva negli anni prima della separazione e fino al momento della stessa.
2. Con comparsa depositata in data 18.1.2022 si costituiva il signor il quale, CP_1 nell'aderire alle domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di previsione di un assegno divorzile in favore della signora chiedeva che lo Pt_1 stesso venisse previsto nella misura pari a euro 1.000,00, con spese di lite rifuse. Il signor deduceva che in sede di separazione consensuale i coniugi avevano CP_1 previsto a suo carico il versamento dell'importo pari a euro 1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento e che con quanto residuava dallo stipendio (circa euro 1.200,00) non riusciva a far fronte a tutte le sue necessità, circostanza – questa – che lo aveva indotto a intraprendere una nuova attività lavorativa. Per converso, la signora abitava in una casa di proprietà, per la quale non aveva spese di Pt_1 locazione e/o di mutuo e godeva di euro 1000,00 mensili.
3. All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi tenutasi in data 24.2.2022, il Presidente delegato, dopo aver sentito le parti, con ordinanza depositata in data 17.3.2022, in via provvisoria e urgente, poneva a carico del signor CP_1
l'obbligo di versare alla signora un assegno divorzile pari a euro 1.000,00, Pt_1 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile - Famiglia
Proc. n. 345/2024 R. G.
nominava sé stesso Giudice istruttore e rinviava la causa all'udienza del 28.6.2022. Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, C. P. C., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale di e, ritenuta la causa matura per la CP_1 decisione, il Giudice istruttore rinviava la causa all'udienza del 16.5.2023 per la precisazione delle conclusioni. In vista dell'udienza del 16.5.2023 le parti depositavano note contenenti le conclusioni e la causa, previa assegnazione dei termini ex art. 190 C. P. C., veniva rimessa al Collegio per la decisione.
4. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2001/2023, depositata in data 27.3.2024 e non notificata, così provvedeva: Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in BERGAMO il 13/06/1981 tra , nata a [...]_1 il 17/07/1962, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di BERGAMO di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1981, parte II, serie A, n. 279;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di assegno divorzile Controparte_1
a favore di entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 1000,00, Parte_1 oltre rivalutazione annuale ISTAT;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1 CP_1
che liquida in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la
[...] fase iniziale, € 903,00 per la fase istruttoria e € 1.453,00 per la fase decisionale) a titolo di compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%. la condanna alle spese a carico della Pt_1
5. Avverso tale sentenza, pubblicata in data 3.10.2023 e non notificata, Parte_1
con ricorso depositato in data 27.3.2024, ha proposto appello chiedendo di
[...] porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1 con un assegno mensile di almeno € 1.700,00, somma da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici accertati dall'ISTAT, con effetto retroattivo decorrente dalla data in cui è stata depositata la sentenza di primo grado, condannando a rifondere alla ricorrente spese ed oneri di difesa di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio. Avanzava quindi istanze istruttorie.
6. In data 10.10.2024 ha depositato comparsa di costituzione al solo Controparte_1 fine di dare atto che, nelle more della fissazione dell'udienza, era intervenuto un accordo tra le parti, indicato in comparsa nei punti da 1 a 5, che chiedeva che venisse ratificato, in accordo con la parte appellante.
7. All'udienza del 15.10.2024 i difensori delle parti hanno concluso congiuntamente come sopra trascritto e la Corte, acquisito il parere del P.G. ha trattenuto la causa in decisione. 4 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile - Famiglia
Proc. n. 345/2024 R. G.
8. Può essere recepito l'accordo raggiunto dalle parti nei termini dalle stesse indicato. Pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata così come richiesto congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2001/2023 del Tribunale di Bergamo, depositata in data 3.10.2023, sulle conclusioni congiunte delle parti e su conforme parere del P.G., così provvede, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) PONE a carico di a titolo di assegno divorzile in favore della Controparte_1 sig.ra la somma mensile di euro 1.174,00 Parte_1
(millecentosettantaquattro/00) di cui euro 1074,00 (millesettantaquattro/00) quale assegno stabilito dal Tribunale rivalutato, ed euro 100,00 (cento/00) ulteriori quale aumento concordato;
tale assegno sarà rivalutato come per legge a far tempo dall'anno successivo al provvedimento;
2) DA' ATTO che sig. rinuncia alle spese legali riconosciute in sentenza n. CP_1
2001/2023 RG 2491/21 Rg Tribunale di Bergamo, e restituisce le somme già versate dalla sig.ra pari a complessivi euro 2.100,00 (duemilacento/00) entro 5 giorni Pt_1 dalla data del provvedimento;
3) DA' ATTO che a titolo di pregressi Istat maturati e mai versati il sig. CP_1 corrisponderà alla sig.ra la somma complessiva di euro 750,00 Pt_1
(settecentocinquanta/00) che restituirà in n. tre rate mensile da euro 250,00 cad (duecentocinquanta/00), la prima entro 5 giorni dal provvedimento;
4) DA' ATTO che le parti non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto sopra;
5) COMPENSA tra le parti le spese di giudizio
Brescia, 15.10.2024
Il Presidente Maria Grazia Domanico
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1L'accordo di separazione consensuale omologata prevedeva: “a) la casa coniugale di Villa d'Almè, via San Faustino 16, di proprietà esclusiva della sig.ra ivi compresi arredi e mobilio, rimangono di esclusivo godimento della Pt_1 moglie;
b) la moglie concede in comodato d'uso non esclusivo al marito l'autorimessa pertinenziale all'abitazione coniugale fino al 30/04/2022, data a partire dalla quale il comodato avrà scadenza e il sig. si obbliga a
CP_1 restituire alla moglie le chiavi dell'autorimessa e il telecomando del cancello elettrico, lasciando questa libero dalle sue cose;
c) il marito si impegna a corrispondere alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 1.000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
d) il sig. si impegna, nell'ambito della regolamentazione di tutti i rapporti patrimoniali con la moglie, a
CP_1 corrisponderle la somma omnia di € 19.500,00 da versare in diverse tranches. Con il versamento di tale importo, la sig.ra rinuncia alla quota di TFR di spettanza del marito, non avanzando altra pretesa al riguardo;
e) Pt_1 l'autovettura Peugeot 306, targa DP775BL, intestata al sig. rimane in proprietà e suo uso esclusivo, mentre
CP_1 lo scooter Beverly targato BT81002 intestato sempre al sig. acquistato in costanza di matrimonio, rimane in
CP_1 proprietà ed uso esclusivo alla moglie. I coniugi si prestano, ove occorra, ogni assenso al trasferimento di proprietà; f) l'impegno del sig. senza compenso alcuno, a manutenere il giardino della ex casa coniugale, provvedendo al
CP_1 regolare taglio d'erba e della siepe, ed assumendo a proprio rischio ogni possibile conseguenza o danno procurato a sé
o a terzi, derivante dalla precitata attività, mantenendo indenne da ogni responsabilità la sig.ra Pt_1 3