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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 03/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00165/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00570/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 570 del 2024, proposto da
RD NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Gianfranco Groppali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Cremona, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in SC, via S. Caterina, 6;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento, emanato dallo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Cremona il 29.4.2024, di revoca del nulla osta al lavoro che era stato rilasciato, su richiesta del ricorrente, in favore del lavoratore EE NG;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Considerato che, a seguito del remand disposto con ordinanza cautelare n. 271 del 2.8.2024, la Prefettura, in data 18.9.2024, ha emesso un nuovo nulla osta al lavoro subordinato, ma ne ha poi dato notizia solo il 18.2.2025, a seguito del sollecito per l’ottemperanza al remand disposto con ordinanza cautelare n. 437 del 6.12.2024;
Ritenuto che pertanto sia cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., essendo il predetto provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente;
Ritenuto infine che, essendo il ricorso fondato per le ragioni esposte nell’ordinanza di remand , in forza del principio della soccombenza virtuale l’Amministrazione resistente debba essere condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.200,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fede | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO