Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
15 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5657 / 2024 R.G. promossa da
Parte_1
rappresentati e difesi dall' avv. to Fabio Gaetano Cavallaro come da procura come in atti;
-ricorrente-
contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. to Livia CP_1
Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 12/06/2024 i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di agire nella qualità di genitori di esponevano: Parte_1
- che il minore a seguito di domanda amministrativa del 16.5.2023, veniva riconosciuto in data
12.07.2023 “Portatore di handicap in situazione di gravità” (comma 3 art. 3) “ e “MINORE
INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età -
L.18/80, con la seguente diagnosi: “ Disturbo dello spettro autistico”;
- di avere proposto, avverso siffatto accertamento, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al Tribunale di Catania iscritto al N.R.G 12765/23 ;
- che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente riteneva che il minore “ in atto,
è affetto da: “ Disturbo Multisistemico dello sviluppo a rischio di Disturbo dello Spettro
Autistico”. Il minore, in atto, si sottopone a terapia specifica e frequenta l'asilo con insegnante di sostegno e dell'assistente igienico sanitaria. Il minore cammina da solo e compie da solo i passaggi posturali. Per tale quadro clinico il predetto un soggetto con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Lo stesso, inoltre,
è sufficientemente autonomo nella deambulazione e nei passaggi posturali e nello svolgimento degli atti quotidiani della vita (in riferimento alla sua età)”, così denegando la sussistenza del requisito sanitario necessario al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
- di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del minore come rilevato nelle osservazioni mosse alla consulenza dal CTP, meglio richiamate e trascritte nel ricorso;
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludevano chiedendo “ 1) Accogliere, previa comparizione delle parti, la presente domanda e per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto del minore alla corresponsione dei ratei di indennità Parte_1
di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18.02.80, prevista per gli inabili con permanente totale inabilità lavorativa ed impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, dal primo giorno del mese successivo la domanda amministrativa (16.05.2023) o dalla data accertata in corso di lite, più ratei maturandi, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a tale data sino al soddisfo e rivalutazione monetaria, 2) conseguentemente condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante dell'indennità di accompagnamento con la decorrenza richiesta o alla somma eventualmente riconosciuta in corso di causa, oltre ai ratei maturandi e relativi interessi .Con vittoria di spese e competenze legge da quantificarsi ex DM
147/22, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa con distrazione al procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso. In CP_1 particolare, l' eccepiva in via preliminare “ l'inammissibilità del ricorso, dal momento che CP_2
esso è volto unicamente alla liquidazione dei ratei di indennità di accompagnamento, e non già - come invece prescritto dall'art. 445 bis c.p.c.- unicamente all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”.
Chiamato ad interloquire sulla predetta eccezione preliminare, nelle note di trattazione scritta del
15/11/2024 parte ricorrente precisava la domanda oggetto del ricorso rilevando testualmente : “
Controparte, infatti si limita a riportare un inciso delle conclusioni del ricorso del 11.06.2024, in cui per mera svista a pag. 6, richiedendo la condanna dell'istituto resistente alla liquidazione in favore del ricorrente dell'indennità di accompagnamento, appare evidente che si è in presenza di un refuso relativo ad altro e diverso giudizio ossia un ricorso per condannatorio, palesemente estraneo al giudizio de quo. Nonostante la svista che, in ogni caso “non potrebbe indurre in errore”, non vi è alcun dubbio che l'incoato giudizio è volto ad accertare le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere in giudizio ossia la totale impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, in presenza del requisito socio-economico del non ricovero gratuito presso strutture sanitarie pubbliche o private.
In seno all'iniziale ricorso per ATP iscritto al RG 12765/23 questa difesa allegava non a caso la dichiarazione di responsabilità relativa al “non ricovero gratuito” del 2.10.2023 (cfr. doc. 4 dell'indice ATP) ossia dell'unico requisito extrasanitario per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dopo aver accertato il requisito sanitario. La stessa dichiarazione di responsabilità del 2.10.2023 veniva allegata al ricorso per opposizione ad atp del
11.6.2024 (vedi pag. 7 del ricorso in opposizione), fatto che fuga ogni dubbio su quanto richiesto da questa difesa, ossia l'accertamento sanitario, in presenza costante del requisito socio-economico del
“non ricovero gratuito”, per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Tale circostanza emerge chiaramente anche dall'intestazione del ricorso che reca la dicitura
“Ricorso successivo ad A.T.P. ex art. 445 bis cp.c.”, nonché dall'OGGETTO: riconoscimento del diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1 L. 18/80 ( indennità di accompagnamento per minore)- liquidazione ratei. Da una mera lettura del ricorso emerge evidente che la procedura giudiziaria di opposizione ad ATP segue la necessaria dichiarazione di dissenso del 11.06.24 (cfr. doc. 2) avverso le conclusioni del CTU della fase dell'A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c, in cui il CTU nominato nell'ATP dal G.L., dott.ssa , disconosceva i benefici di cui all'art. 1 L. 18/80 in favore del minore (cfr. Per_1
doc. 1: CTU della dott.sa e doc 2: copia atto dissenso). Ed ancora, dopo un excursus di Per_1
quanto accaduto nel procedimento per A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al RG. 12765/23 del
Tribunale di Catania- Sez. Lavoro, a pag 5 del ricorso in opposizione si precisava che “E' necessario, pertanto, adire nuovamente le vie giudiziarie per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80, in quanto le minorazioni sopra indicate raggiungono la misura prevista dalla legge e sussistono i requisiti soggettivi di legge, considerato che l'istante non è mai stato ricoverato gratuitamente a lunga degenza presso istituti sanitari pubblici nonchè possiede le condizioni ex art 445 bis c.p.c., per cui venivano depositati nel fascicolo di parte dell'ATP iscritto al RG 12765/23 tutti i documenti attestanti il possesso dei requisiti sanitari e socio-economici di legge”. Tenuto conto di quanto sopra appare evidente che nelle conclusioni si chieda al Tribunale del lavoro di “Accogliere, previa comparizione delle parti, la presente domanda e per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto del minore alla corresponsione dei ratei di indennità Parte_1
di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18.02.80, prevista per gli inabili con permanente totale inabilità lavorativa ed impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore”, e ciò alla luce del previo accertamento sanitario tramite nuova CTU e verifica del requisito persistente del
“non ricovero gratuito”, per cui la domanda è volta al propedeutico e preventivo accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione assistenziale secondo la procedura ex art. 445 bis c.p.c., in cui si insiste, e non secondo lo schema del ricorso di merito del tutto estraneo a tale giudizio”.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 15 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
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1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Tanto premesso non può, accogliersi l'eccezione di inammissibilità sollevata in via preliminare da
, atteso che il contenuto della domanda attorea, comunque evincibile dagli atti di causa, è stato CP_1 opportunamente specificato dal ricorrente nelle note di trattazione scritta del 15.11.2024, come sopra richiamate.
2. Venendo al merito il ricorso è parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare in capo al figlio minore il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento.
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il minore non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha, invece, rilevato: “ Scopo del mio mandato è di accertare se il minore presenti i Parte_1
requisiti sanitari per godere dei benefici economici previsti dalle leggi n. 509/88, 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni. Sulla scorta dei dati emersi dalla presente indagine, è possibile affermare che il piccolo sia in atto affetta da “gravi turbe del comportamento, della Parte_1
comunicazione, della relazione e del linguaggio in soggetto affetto da disturbo multisistemico dello sviluppo (spettro autistico)”. Tale situazione clinica, allo stato attuale è dotata di pregnanza medico- legale, apportando, certamente, al soggetto “difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età” ai sensi della legge 509/88. Il complesso patologico sopra evidenziato, inoltre, rende il piccolo periziando abbisognevole di assistenza continua, non essendo ancora capace di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Alla luce di quanto appena rilevato, pertanto, è opinione della scrivente che il minore sia, in atto, soggetto con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età e presenti i requisiti medico-legali per poter essere dichiarato soggetto con incapacità a svolgere gli atti quotidiani della vita;
in tal senso pertanto possiede il diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento previsto dalla legge 18/80 sin dal mese di maggio 2024, epoca in cui risulta ben documentata la gravità del quadro clinico obiettivato dalla scrivente. Nel caso di specie, infine, risulta auspicabile una visita di revisione tra 3 anni”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Anche quanto alla decorrenza, il riferimento al mese di maggio
2024 trova riscontro nella documentazione in atti, come richiamata nella relazione peritale.
Per tutto quanto esposto e considerato, in parziale accoglimento del ricorso va accertato e dichiarato che il minore è soggetto con incapacità a svolgere gli atti quotidiani della vita in Parte_1 possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal mese di maggio 2024. 3.Avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva dalla data di presentazione della domanda amministrativa le spese di entrambe le fasi del giudizio possono essere interamente compensate.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che il minore è Parte_1
soggetto con incapacità a svolgere gli atti quotidiani della vita e, pertanto, in possesso del requisito per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di maggio
2024; spese compensate;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di e liquidate come da separati decreti CP_1
Catania, 15/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso