Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1987/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Angela
Iemmolo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti e da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed Parte_2 C.F._2
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria Concetta
Catera, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
NT I CP_1
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
19.02.2025.
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Modica (RG) in data 30.06.2001, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2001, parte II, serie A,
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 17.12.2002), maggiorenne indipendente Per_1
e residente altrove, (Modica, 12.12.2013) ed (Modica, 17.08.2015); Per_2 Per_3
che le parti hanno esposto di essersi separati giusto decreto di omologa n. 8054/2020 del 05.05.2020 reso, in seno al procedimento per separazione consensuale n.ro 4361/2019 R.G. dal Tribunale di
Ragusa, e di non essersi da allora riconciliate;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 8054/2020 reso dal Tribunale di Ragusa in data 05.05.2020 in seno al procedimento per separazione consensuale n. 4361/2019 R.G., nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno, inoltre, concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. disporre l'affido condiviso dei due figli ed ad entrambi i genitori, per Per_2 Per_3 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione principale con la madre e con facoltà del padre di vedere ed avere con se i figli (compatibilmente con i turni di autotrasportatore e la distanza frapposta dal genitore che vive a Bergamo), per garantire il rispetto della bigenitorialità viene concordato un nuovo calendario di visita
Genitore/figli a Modica che tiene conto della distanza:
-per due fine settimana al mese dalle ore 10:00 del sabato con pernottamento fino alle 21:00 della domenica sera fin quando il genitore vive al Nord, e anche oltre il calendario, ogni volta che il genitore fa rientro a Modica dai viaggi di lavoro, nel suo giorno di riposo potrà vedere ed avere con sé i figli, compatibilmente con gli orari scolastici e gli orari delle terapie e dei trattamenti sanitari seguiti dei minori;
-qualora il genitore dovesse tornare stabilmente a Modica, il calendario di visita sarà settimanale per due pomeriggi infrasettimanali: martedì e giovedì dalle 16:30 alle 20:30; ed a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 17:00 (o appena il padre rientra dal lavoro) con pernottamento fino alla domenica sera alle ore 21:00; tutti gli orari sono concordati con un'ora di tolleranza ed un'ora in più in estate. Inoltre, qualora i turni di lavoro del sig. dovessero cambiare, i genitori si impegnano sin d'ora a concordare Parte_2 altri giorni in sostituzione di quelli indicati nell'attuale calendario per l'esercizio del diritto di vista padre/figli.
2. I figli staranno con ciascun genitore, qualora il padre si trovi a Modica, per le festività
Natalizie per due giorni consecutivi alternando il 23/24 o 25/26 dicembre, alternativamente a Capodanno il 30/31 o 1/2 gennaio, alternativamente la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; alternativamente le altre festività e il giorno del compleanno dei figli (a pranzo o cena), il giorno del compleanno del genitore e la festa del papà o della mamma;
per 15 giorni nel periodo estivo, non consecutivi, ad anni alterni da concordare dall'1 al 31 luglio o dall'1 al 31 agosto, compatibilmente con le ferie estive del genitore e le esigenze ed impegni dei figli di seguire le terapie mediche, che il genitore si impegna a rispettare, e comunque tutte le volte che i figli ed vorranno vedere e stare col padre quando è a Per_2 Per_3
Modica.
3. La casa familiare in Modica Via Passo Gatta n 15, comprensiva di mobili, rimane assegnata alla sig.ra collocataria dei figli ed la quale sosterrà in via Parte_1 Per_2 Per_3
esclusiva gli oneri condominiali e spese per utenze domestiche;
4. Il sig. a far data dal mese di ottobre c.a. si obbliga a contribuire al Parte_2 mantenimento dei due figli e della moglie con un assegno di € 500 mensili (200 per ogni figlio ed € 100 a titolo di contributo assegno divorzile alla moglie), da corrispondere alla comparente entro il 5 di ogni mese, con bonifico alla sua postapay, con rivalutazione ISTAT come per legge;
la madre percepirà in via esclusiva l'A.U Inps in favore dei figli e/o altri benefit di sostegno familiare.
5. Entrambi i genitori contribuiranno nella diversa misura del 60% il padre e del 40% la madre alle spese straordinarie mediche, specialistiche, psicologiche ed a tutte le terapie di logopedia, psicomotorie, trattamento ABA ecc, oculistiche, dentistiche, farmacologiche, sanitarie ecc. non coperte dal SSN e necessarie per i figli;
entrambi i figli ed Per_2 Per_3
sono affetti da diverse patologie: è un minore portatore di handicap, con indennità Per_2 di frequenza, affetto da “disturbo del linguaggio e della coordinazione motoria” è seguito dal 2018 dal Servizio di Neuropsichiatria infantile di Modica, a seguito di ricovero all'Ospedale di Troina e della diagnosi formulata ha avuto prescritti diversi trattamenti
“esercizi di rieducazione posturale da associare ad attività sportive;
correzione ottica;
intervento psicologico cognitivo comportamentale, parent training per ADHD, consulenza psicoeducativa, trattamento logopedico specifico, intervento psicomotorio”, la maggior parte di tali trattamenti con sedute settimanali sono a pagamento;
inoltre entrambi i figli Per_2
ed hanno problemi di vista e sono seguiti dal Per_3 Controparte_2 Controparte_3
e necessitano di periodiche sostituzioni di lenti;
spese scolastiche (per tasse,
[...]
libri, corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche, lezioni private ecc) e spese ludiche
(attività sportive, ricreative, eventi particolari e di socializzazione ecc.) che si renderanno necessarie per i figli;
tutte le predette spese, tranne quelle già in essere e mediche o sanitarie urgenti indifferibili, saranno preventivamente concordate tra i genitori, con esibizione di documentazione giustificativa e verranno corrisposte entro tre giorni dalla spesa e comunque entro il mese di competenza.
6. Entrambi i genitori si impegnano a far mantenere ai figli rapporti continuativi con i nonni e parenti paterni e materni ed a collaborare per assumere assieme le decisioni più importati nel preminente interesse dei figli, per cure, salute, istruzione, attività ricreative extra ecc.
7. I coniugi in conseguenza del divorzio, al fine di ridurre le conflittualità esistenti tra loro, dichiarano di aver raggiunto un accordo per la sistemazione patrimoniale dei loro rapporti economici relativi all'unico immobile che forma oggetto di comproprietà e al mutuo di cui è gravato, le cui rate ad oggi sono state pagate dalla sig.ra con l'aiuto dei genitori, Parte_1 stante l'inadempimento del sig. e riguardo allo stesso convengono quanto segue: Parte_2
Il sig. si obbliga a cedere e trasferire alla sig.ra la Parte_2 Parte_1
propria quota indivisa del 50% - (stante che l'altro 50% già appartiene alla sig.ra )- Parte_1 pervenuto ai comparenti in forza dell'atto di compravendita del 26.01.2006 in Notaio
, rep. 74403 – racc. 21000- trascritto al reg. gen. N 440. e reg. part. Persona_4
n… (Doc. 9) - dell'appartamento compreso nel fabbricato sito in Modica Via Passo Gatta n
15, P.2 a dx salendo le scale, interno 3, composto da tre vani e accessori, oltre alla quota condominiale delle parti comuni ed ogni accessorio, pertinenza e dipendenza per legge e destinazione, confinante con proprietà con la Via Passo Gatta di accesso ed altri;
Per_5 del garage al piano terra dell'edificio attiguo al locale caldaia, confinante con proprietà
e con la via, e un vano lavanderia in terrazza di circa 9 mq, prospiciente sulla via e CP_4 precisamente l'ultimo vano percorrendo il corridoio che si diparte dalla porta di ingresso al terrazzo, e quota proporzionale di tutte le parti e di tutti gli impianti dell'edificio comuni per legge, meglio descritti nell'atto prodotto;
detta unità immobiliare risulta censita al NCEU di Modica al foglio 171- part. lle 531/5, via
Roma, p.2 int. 3, zc 1, cat. A/3, cl. 2, vani 6, RC € 325,37 – part. 531/8, via Roma, p.t., zc. 1, ct. C/6, cl.9, mq. 21 RC 56,40. La superiore quota del 50% verrà ceduta dal sig. nello stato di fatto e di diritto in Parte_2 cui attualmente si trova l'immobile, con tutti i diritti, le azioni e le ragioni inerenti, con tutte le servitù attive e passive nascenti dalla situazione dei luoghi e dal titolo di provenienza;
Il sig. garantisce la piena proprietà della quota promessa e si obbliga per Parte_2
l'evizione ed i vizi e ne garantisce la libertà da vincoli, oneri, pesi, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli e privilegi fiscali, ad eccezione dell'ipoteca iscritta il 27.01.06 ai nn …. a garanzia del mutuo di € 75.000,00 contratto dai comparenti con la con atto del CP_5
27.01.06, per l'acquisto dell'immobile stesso- rep.74404-racc.21001 reg.441.
I coniugi convengono che a seguito del trasferimento di proprietà della quota dell'immobile, il mutuo contratto con la per l'acquisto dell'immobile, per la differenza dovuta per CP_5
rate scadute ed a scadere, verrà accollato interamente alla sig.ra che Parte_1 pagherà le relative rate mensili con l'aiuto dei suoi genitori come ha fatto dal 2022 ad oggi, atteso l'inadempimento all'impegno assunto dal coniuge in sede di separazione.
Dichiarano i comparenti che il trasferimento avverrà senza corrispettivo o conguaglio alcuno ed a totale compensazione con l'accollo della quota di mutuo ancora da pagare a carico della sig.ra . Parte_1
In conseguenza del superiore obbligo di trasferimento della quota del 50%, il possesso dell'immobile verrà trasferito immediatamente a far data dalla sottoscrizione del presente atto alla sig.ra che già lo abita con i figli, mentre l'atto definitivo di trasferimento Parte_1
della proprietà della quota verrà stipulato, avanti notaio scelto dalla parte, entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto.
Rinunziano le parti a qualsiasi ipoteca legale da questo atto possa sorgere.
Agli effetti fiscali i comparenti dichiarano di essere coniugi e la sistemazione patrimoniale serve a dirimere le conflittualità esistenti tra gli stessi. Le parti dichiarano di voler usufruire, ai fini delle imposte, delle agevolazioni dell'art. 19 della L.n 74/87.
8. In conseguenza del superiore accordo di divorzio con sistemazione patrimoniale, i comparenti di comune accordo dichiarano e si obbligano ad abbandonare e non più riassumere, per qualsiasi ragione, azione o causa, tutti i procedimenti civili e penali pendenti tra loro e precisamente: Proc. civ n. 1465/2023 RG presso la Corte di Appello di Catania;
Proc civile n. 502/2024 RG presso il Tribunale di Ragusa, con spese compensate;
il sig. si obbliga a pagare le spese legali già liquidate nei procedimenti definiti: 1) D.I. Parte_2
n.137/23 emesso dal G.d.P. Modica- 2) Sent. n 394/2023 emessa dal G.d.P. Modica a definizione del proc. 816/23RG; 3) Sentenza n. 1591/2023 emessa dal Tribunale di Ragusa a definizione del proc. 26/22RG con relativi precetti – si obbliga altresì a pagare alla sig.ra la sua quota spese straordinarie per i figli portata dal D.I. n. 137/23 di € 1.706,81 Parte_1
e la quota spese straordinarie successive sostenute per i figli già richiesta con pec del
23.07.24 di € 1749,71; il predetto importo di complessivi € 3.455,71 per spese straordinarie già sostenute sarà corrisposto dal Sig. alla madre, quanto ad € 700 al momento Parte_2
della sottoscrizione del presente accordo e la restante parte dilazionata con rate di € 200 mensili unitamente all'assegno di mantenimento dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo fino ad estinzione.
La sig.ra rinuncia a chiedere al sig. le differenze di assegno di Parte_1 Parte_2
mantenimento arretrato non pagate fino ad oggi ed a richiedere le somme per rate mensili mutuo che è stata costretta a pagare in via esclusiva con l'aiuto dei genitori dal 2022 ad oggi,
a causa dell'inadempimento del sig. nel pagamento delle predette rate di mutuo. Parte_2
Le parti, col rispetto e buon fine di tutte le clausole del superiore accordo, si impegnano reciprocamente a rimettere le querele sposte fino ad oggi, e per quelle non rimettibili a non costituirsi parte civile.
I coniugi dichiarano col presente accordo di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere altro a pretendere se non il rispetto delle superiori condizioni.
Per quanto non espressamente previsto le parti si rimettono alle leggi vigenti in materia.”; che le superiori condizioni concordate nell'interesse della prole e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e possono, pertanto, essere omologate da questo
Tribunale; che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Modica (RG) in data 30.06.2001 tra e , con atto trascritto nel registro Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2001, parte II, serie A, numero 34;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della Sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti