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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 9 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 181 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Capezzuoli ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Roma, alla Piazza di San Giovanni in Laterano n. 60, giusta mandato in calce al ricorso in appello
Appellante E
rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Marzano e Stefano CP_1 Mazziotti di Celso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Viale A. Gramsci n.18 Appellato E
Controparte_2
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6984/2021 pubblicata in data 27/07/2021
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado conveniva in giudizio le odierne Parte_1 appellate chiedendo di: 1) Accertare e dichiarare che l' dal 27.09.2012 al Pt_1
31.07.2019 ha sempre ed esclusivamente svolto l'attività di trasporto dei mezzi pesanti, quale operaio IV livello, con qualifica di Guardia Particolare Giurata, come da CCNL di settore;
2) accertare e dichiarare dovuta l'indennità di trasferta dal
27.09.2019 al 31.07.2019; 3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella lista assunzionale “ ruolo tecnico operativo” del 07.09.2019 con qualifica di operaio ruolo guardia giurata al primo posto o al diverso posto che sarà ritenuto di giustizia e per l'effetto 4) condannare la società
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. all'inserimento Controparte_2 nella lista assunzionale Trasporto Valori di al primo posto o a diversa Parte_1 posizione ritenuta di giustizia;
5) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto dalla dalla data del 01.10.2019 o dalla diversa data CP_1 ritenuta di giustizia, secondo l'inquadramento previsto dall'accordo siglato del
27.09.2019 e per l'effetto; 6) condannare la all'assunzione del CP_1 ricorrente, con il dovuto inquadramento previsto dal ccnl e dall'accordo collettivo sindacale sottoscritto il 29.09.2019 dalla data del 01.10.2019 o da diversa data ritenuta di giustizia;
7) condannare in solido la Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t.e la in persona del legale
[...] CP_1 rappresentante p.t., al risarcimento del danno patrimoniale pari alle differenze retributive non percepite dalla data del 01.10.2019 (data di assunzione) fino all'effettiva assunzione, o per la diversa decorrenza che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
In subordine 8) nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo Giudice ritenesse non applicabile il regime di solidarietà per il risarcimento del danno patrimoniale subito dal sig. condannare, in via Pt_1 esclusiva la , al risarcimento del Controparte_2 danno patrimoniale pari alle differenze retributive non percepite dalla data del
01.10.2019 (data di assunzione) fino all'effettiva assunzione, o per la diversa decorrenza che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo…Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito il quale si dichiara anticipatario e distrattario.
Le appellate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Con la sentenza in oggetto il Tribunale rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento in favore di ciascun convenuto di € 2.000,00 oltre oneri di legge.
Con l'atto di impugnazione si è censurata la decisione chiedendone la riforma, per errata valutazione delle prove, erroneità, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione e dell'iter logico giuridico decisionale.
Si è costituita la sola a chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
è rimasta contumace nonostante la Controparte_2 ritualità della notifica, come documentato, su richiesta della Corte con deposito telematico.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa.
Nella ricostruzione del Tribunale l'appellante conveniva in giudizio la società
[...]
e la esponendo: di aver lavorato CP_4 CP_5 Controparte_6 alle dipendenze di quest'ultima dal 27.09.2012, dapprima con contratto a termine prorogato, poi trasformato a tempo indeterminato a far data dal 01.11.2015, presso la sede di BO (reparto Saratoga) ed addetto in modo esclusivo e continuativo al trasporto dei mezzi pesanti, quale operaio IV livello, con qualifica di Guardia
Particolare Giurata.
Ha lamentato di aver percepito saltuariamente l'indennità di trasferta nonostante lo svolgimento di attività di trasportatore;
di essere stato trasferito oralmente presso la sede di Roma sempre nel ramo trasporti.
Ha precisato di essere stato assente dal 10/10/2018 al 28/2/2019 per infortunio e fino al 2/9/2019 per malattia.
Ha poi dedotto che in data 27.09.2019 era intervenuto tra e Controparte_2
e CP_1 CP_7 CP_8 Controparte_9 Parte_2
l'accordo sindacale della procedura ex art. 47 co. 4bis L. 428/1990 di Pt_3 cessione di ramo d'azienda della nel quale il personale in forza Controparte_2
a tempo indeterminato era stato suddiviso in sei distinte liste articolate per cessionarie, attività e territorio;
che in tale accordo era stato specificato che: “per prevalenza dell'attività è da intendersi l'attività svolta riconducibile alle diverse indennità imputate nei cedolini paga afferenti al periodo di riferimento intercorso dal 01.01.2019 al 31.07.2019” ed era stato pattuito che la assumerà CP_1 esclusivamente … n. 16 (sedici) addetti GPG a Roma …..”.
Ha quindi lamentato di essere stato illegittimamente escluso dalle predetta lista nonostante lo svolgimento di attività di trasporto valori ed essendo pertanto in possesso dei requisiti ai fini dell'inserimento della lista nonostante il mancato pagamento delle indennità previste per tale attività ed ha concluso come prima riportato.
Secondo il primo giudice, < nominativo del ricorrente è regolarmente inserito nell'elenco trasmesso dalla Cont cedente alla ( cfr doc. 3 in atti . Infatti, all'art 2 CP_2 CP_2 dell'accordo sindacale del 27 settembre 2019 è previsto che: “La cedente ha comunicato che, alla data odierna, l'organico a tempo indeterminato iscritto a libro matricola è di 500 unità, di cui ha fornito alle Cessionarie in data 27 Settembre 2019
a mezzo PEC l'elenco nominativo articolato per sede di lavoro, livello di inquadramento, data di assunzione e mansione prevalente svolta nel periodo gennaio-luglio 2019 (…)”. Il documento prodotto sub 11 dal ricorrente a dimostrazione del lamentato mancato inserimento del suo nominativo, non è la lista utilizzata dalle cessionarie e dai sindacati per determinare i criteri di scelta, ma è la comunicazione ex art 47 l. 429/90 inviata dal commissario straordinario ai sindacati, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nell'elenco trasmesso dalla cedente risulta invece regolarmente inserito il nominativo … il codice fiscale, la data di nascita il tipo di Parte_1 rapporto di lavoro (e di assunzione) a tempo indeterminato;
la sua qualifica e mansione, le patenti da lui conseguite (D-E-CQC) nonché la specificazione che il lavoratore era in malattia lunga>>.
Per il Tribunale la mancata assunzione dell'appellante non sarebbe dipesa << da un errore della cedente che avrebbe omesso l'inserimento del suo nominativo nell'elenco dei dipendenti nè da una violazione dell'accordo sindacale, ma dal fatto che egli non aveva il requisito ( oggettivo) stabilito nell'accordo stesso ovvero lo svolgimento effettivo della mansione di trasporto su mezzi pesanti “nel periodo gennaio-luglio 2019 “(essendo pacifico che era stato assente per malattia).>>
Per tale ragione ha escluso che l' potesse << vantare il diritto all'assunzione Per_1 in forza dell' accordo sindacale invocato>>
In relazione all'indennità di trasferta (rectius “indennità di trasporto”) dal 2017 al
2019 il giudice, premesso che in data 23/8/2017 il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato lo stato di insolvenza di e che nell'aprile 2018 Controparte_2
l'appellante aveva presentato ricorso per l'ammissione allo stato passivo di crediti di lavoro subordinato (tra cui varie indennità compresa quella di trasferta), la domanda non poteva essere riproposta davanti al giudice del lavoro per i medesimi emolumenti.
Il Giudice ha escluso, quanto alle rivendicazioni afferenti il periodo successivo alla dichiarazione di insolvenza (23 agosto 2017), che l'appellante, essendo stato, nel periodo 10 ottobre 2018- 2 settembre 2019, assente prima per infortunio e poi per malattia, non poteva avanzare alcuna pretesa.
Per il periodo residuo la pretesa riguarda una particolare indennità riconosciuta agli addetti al c.d. reparto “Saratoga” di BO ( cfr accordo depositato sub 2 in atti e ricorrente) che, come è pacifico tra le parti, si occupa di “trasporto di valori pesanti”
(lingotti d'oro e d'argento, medicinali) -e non di semplice trasporto valori- con automezzi pesanti (autotreni) che prevedono il possesso di determinate patenti.
Si legge nella sentenza gravata che per <l'accordo del 21.6.04 prevede la corresponsione “a tutti gli operatori reparto saratoga” di un emolumento erogato “sotto voce trasferta forfettaria” e per “indennizzare le ore non guida nell'arco della giornata lavorativa”. tale indennità, poi, unitamente a tutte le altre “legate alla specifica mansione dei dipendenti addetti al Reparto
Saratoga”, come espressamente previsto nell'accordo prodotto dal ricorrente , non vengono più erogate in caso di trasferimento del personale ad altro incarico>>.
Il Tribunale ha quindi concluso ritenendo che < dell'assegnazione del ricorrente presso la sede di Roma tale indennità non è stata più erogata (né è stato dedotto che egli abbia continuato a svolgere attività di trasporto di “valori pesanti” come sopra descritti)>>.
Secondo l'appellante ritenuto erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'elenco dei Cont lavoratori fosse stato trasmesso dalla cedente alla cessionaria mediante Pec del 27.09.2019 (doc. 3 e 4 della . CP_2
Il documento 3) è un semplice foglio excel senza firma, data e autentica, dunque insuscettibile di offrire qualsivoglia tipo di apporto probatorio non conforme alla disposizione di cui al DSG relativo al processo telematico, atteso che non è in formato “pdf” bensì in formato excel ovvero xls.; non vi sarebbe, inoltre, alcuna prova della trasmissione di tale documento dalla cedente alla cessionaria CP_2
Cont
, ed anzi risulterebbe il contrario. Il doc. 4) in tesi, rappresenterebbe la nota di accompagno alla Pec di inoltro con l'allegato 3), ma tra i destinatari del documento Cont non risulta stata inserita la . La Pec del 27 Settembre 2019 (doc. 4 , CP_2
a mezzo del quale tale elenco sarebbe stato trasmesso dalla cedente alla cessionaria Contr in realtà risulta essere stata inviata solo alle sigle sindacali e non già alla BTV srl, come provano gli indirizzi Pec dei destinatari: Email_1
Email_2 Email_3 Email_4
; Email_5 Email_6
Quindi secondo l'appellante la cedenteBTV srl ma solo alle sigle sindacale >> per cui non corrisponderebbe al vero quanto Cessionarie in data 27 Settembre 2019 a mezzo PEC l'elenco nominativo articolato per sede di lavoro, livello di inquadramento, data di assunzione e mansione prevalente svolta nel periodo gennaio-luglio 2019 (…)>>.
Non sarebbe stata fornita la prova che vi stato l'inoltro alla cessionaria BTV srl della lista dei lavoratori già alle dipendenze della contenente il nominativo CP_2
Cont del per contro, l'unico elenco pervenuto alla è proprio quello Parte_1 contenuto nel documento del 7 Agosto 2019 ove il nominativo dell' non è Pt_1 presente (doc. 11 produzione parte ricorrente).
Sul punto la pur dando atto della possibile “dimenticanza” di cui all'elenco CP_2 dell'agosto 2019, sostiene che in quella successiva inoltrata con PEC del 27.9.2019 il nominativo dell' era presente alla posizione 400. Pt_1
OT non è presente nell'elenco del 7 agosto, considerato che dal 10 ottobre 2018 al 28 febbraio 2019 è stato in infortunio e poi -senza soluzione di continuità- fino al 2 settembre 2019 in malattia. Dal 3 settembre è rientrato in servizio.
Orbene ove anche non fosse stato comunicato il nominativo dell'appellante, e così non è considerata la documentazione depositata da con il documento in CP_2 forma excell, per le ragioni che si indicheranno in sede di esame dei successivi motivi, l'appellante non avrebbe potuto posizionarsi utilemente ai fini dell'assunzione.
Con la seconda censura si sostiene che il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto preclusivo del diritto all'assunzione dell' la mancanza del requisito Pt_1 oggettivo stabilito nell'accordo sindacale ovvero “lo svolgimento effettivo della mansione di trasporto su mezzi pesanti nel periodo gennaio-luglio 2019 (essendo pacifico che era stato assente per malattia).
L'esclusione del ricorrente - appellante dalla lista assunzionale sarebbe < che lo stesso ha sempre ed esclusivamente svolto le attività di trasportatore di mezzi pesanti sin dal 2012, dapprima presso la sede di BO prima (reparto Saratoga doc. 2) e poi presso la sede di Roma…è il lavoratore ad avere i maggiori requisiti per anzianità di servizio, per titoli (in possesso di tutte le patenti richieste) e, ad avviso di questa difesa, doveva essere inserito al primo posto della lista.
Secondo l'appellante non potrebbe certo addebitarsi al lavoratore < posto in essere dalla Società in amministrazione straordinaria. La stessa infatti, come prova la documentazione allegata, ha versato saltuariamente l'indennità di trasporto al sig. e tale inadempimento ad oggi ha causato irreversibilmente la perdita Pt_1 del posto di lavoro>>.
L come ammesso dalla stessa difesa appellante, non è stato assunto < Pt_1 quanto nel periodo preso come riferimento dall'accordo sindacale era in infortunio e poi in malattia>>
L'accordo ed i criteri di scelta sarebbero discriminatori ed in particolare < ai criteri della sola indennità prevista nella busta paga e dello svolgimento prevalente dell'attività di trasportatore svolta nel periodo dal 01.01.2019 al
31.07.2019>>.
Non pare che vi sia stato alcun accordo ad escludendum riguardante il lavoratore che, per ragioni oggettive, non ha effettuato l'attività di trasportatore nel periodo richiesto.
Del resto lo stesso appellante, pur rivendicando una sorta di fictio che gli dovrebbe consentire di possedere, per il periodo di cui alle previsioni dell'accordo, indennità in parola, correttamente esclusa dal primo giudice perché << nel periodo 10 ottobre
2018- 2 settembre 2019, assente prima per infortunio e poi per malattia…>>, riguardo al periodo residuo la rivendica, sostenendo la identità di ratio che ne ha giustificato l'erogazione anche ove le prestazioni fossero state rese in luogo diverso rispetto a BO.
Invero anche tale doglianza deve essere respinta.
L'indennità in parola è stata prevista in corrispondenza alla specifica mansione svolta dai soli dipendenti addetti al Reparto Saratoga”, come espressamente previsto nell'accordo prodotto in atti e non vengono più erogate in caso di trasferimento del personale ad altro incarico.
Non può laconicamente sostenersi la illegittimità parziale dell'accordo e richiedere l'estensione della previsione ad ipotesi diverse e non previste.
Lamenta, in ultimo l'appellante l'omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e differenze retributive.
Il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall' relativamente alle somma dovuta quale indennità di Pt_1 trasporto, dal 2017 (così emendatosi un preteso errore materiale sulla decorrenza) al 2019; e quanto alla somma pari alle retribuzioni non percepite dal 01.10.2019 Cont giorno in cui doveva essere assunto dalla alla data di effettiva assunzione.
Su entrambi i profili le osservazioni svolte in precedenza escludono che residuino pretese risarcitorie nei confronti della CP_2
La particolarità della fattispecie consente la compensazione delle spese del grado quanto alla controparte costituita. Nulla per la società contumace.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 23.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 9 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 181 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Capezzuoli ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Roma, alla Piazza di San Giovanni in Laterano n. 60, giusta mandato in calce al ricorso in appello
Appellante E
rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Marzano e Stefano CP_1 Mazziotti di Celso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Viale A. Gramsci n.18 Appellato E
Controparte_2
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6984/2021 pubblicata in data 27/07/2021
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado conveniva in giudizio le odierne Parte_1 appellate chiedendo di: 1) Accertare e dichiarare che l' dal 27.09.2012 al Pt_1
31.07.2019 ha sempre ed esclusivamente svolto l'attività di trasporto dei mezzi pesanti, quale operaio IV livello, con qualifica di Guardia Particolare Giurata, come da CCNL di settore;
2) accertare e dichiarare dovuta l'indennità di trasferta dal
27.09.2019 al 31.07.2019; 3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella lista assunzionale “ ruolo tecnico operativo” del 07.09.2019 con qualifica di operaio ruolo guardia giurata al primo posto o al diverso posto che sarà ritenuto di giustizia e per l'effetto 4) condannare la società
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. all'inserimento Controparte_2 nella lista assunzionale Trasporto Valori di al primo posto o a diversa Parte_1 posizione ritenuta di giustizia;
5) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto dalla dalla data del 01.10.2019 o dalla diversa data CP_1 ritenuta di giustizia, secondo l'inquadramento previsto dall'accordo siglato del
27.09.2019 e per l'effetto; 6) condannare la all'assunzione del CP_1 ricorrente, con il dovuto inquadramento previsto dal ccnl e dall'accordo collettivo sindacale sottoscritto il 29.09.2019 dalla data del 01.10.2019 o da diversa data ritenuta di giustizia;
7) condannare in solido la Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t.e la in persona del legale
[...] CP_1 rappresentante p.t., al risarcimento del danno patrimoniale pari alle differenze retributive non percepite dalla data del 01.10.2019 (data di assunzione) fino all'effettiva assunzione, o per la diversa decorrenza che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
In subordine 8) nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo Giudice ritenesse non applicabile il regime di solidarietà per il risarcimento del danno patrimoniale subito dal sig. condannare, in via Pt_1 esclusiva la , al risarcimento del Controparte_2 danno patrimoniale pari alle differenze retributive non percepite dalla data del
01.10.2019 (data di assunzione) fino all'effettiva assunzione, o per la diversa decorrenza che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo…Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito il quale si dichiara anticipatario e distrattario.
Le appellate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Con la sentenza in oggetto il Tribunale rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento in favore di ciascun convenuto di € 2.000,00 oltre oneri di legge.
Con l'atto di impugnazione si è censurata la decisione chiedendone la riforma, per errata valutazione delle prove, erroneità, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione e dell'iter logico giuridico decisionale.
Si è costituita la sola a chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
è rimasta contumace nonostante la Controparte_2 ritualità della notifica, come documentato, su richiesta della Corte con deposito telematico.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa.
Nella ricostruzione del Tribunale l'appellante conveniva in giudizio la società
[...]
e la esponendo: di aver lavorato CP_4 CP_5 Controparte_6 alle dipendenze di quest'ultima dal 27.09.2012, dapprima con contratto a termine prorogato, poi trasformato a tempo indeterminato a far data dal 01.11.2015, presso la sede di BO (reparto Saratoga) ed addetto in modo esclusivo e continuativo al trasporto dei mezzi pesanti, quale operaio IV livello, con qualifica di Guardia
Particolare Giurata.
Ha lamentato di aver percepito saltuariamente l'indennità di trasferta nonostante lo svolgimento di attività di trasportatore;
di essere stato trasferito oralmente presso la sede di Roma sempre nel ramo trasporti.
Ha precisato di essere stato assente dal 10/10/2018 al 28/2/2019 per infortunio e fino al 2/9/2019 per malattia.
Ha poi dedotto che in data 27.09.2019 era intervenuto tra e Controparte_2
e CP_1 CP_7 CP_8 Controparte_9 Parte_2
l'accordo sindacale della procedura ex art. 47 co. 4bis L. 428/1990 di Pt_3 cessione di ramo d'azienda della nel quale il personale in forza Controparte_2
a tempo indeterminato era stato suddiviso in sei distinte liste articolate per cessionarie, attività e territorio;
che in tale accordo era stato specificato che: “per prevalenza dell'attività è da intendersi l'attività svolta riconducibile alle diverse indennità imputate nei cedolini paga afferenti al periodo di riferimento intercorso dal 01.01.2019 al 31.07.2019” ed era stato pattuito che la assumerà CP_1 esclusivamente … n. 16 (sedici) addetti GPG a Roma …..”.
Ha quindi lamentato di essere stato illegittimamente escluso dalle predetta lista nonostante lo svolgimento di attività di trasporto valori ed essendo pertanto in possesso dei requisiti ai fini dell'inserimento della lista nonostante il mancato pagamento delle indennità previste per tale attività ed ha concluso come prima riportato.
Secondo il primo giudice, < nominativo del ricorrente è regolarmente inserito nell'elenco trasmesso dalla Cont cedente alla ( cfr doc. 3 in atti . Infatti, all'art 2 CP_2 CP_2 dell'accordo sindacale del 27 settembre 2019 è previsto che: “La cedente ha comunicato che, alla data odierna, l'organico a tempo indeterminato iscritto a libro matricola è di 500 unità, di cui ha fornito alle Cessionarie in data 27 Settembre 2019
a mezzo PEC l'elenco nominativo articolato per sede di lavoro, livello di inquadramento, data di assunzione e mansione prevalente svolta nel periodo gennaio-luglio 2019 (…)”. Il documento prodotto sub 11 dal ricorrente a dimostrazione del lamentato mancato inserimento del suo nominativo, non è la lista utilizzata dalle cessionarie e dai sindacati per determinare i criteri di scelta, ma è la comunicazione ex art 47 l. 429/90 inviata dal commissario straordinario ai sindacati, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nell'elenco trasmesso dalla cedente risulta invece regolarmente inserito il nominativo … il codice fiscale, la data di nascita il tipo di Parte_1 rapporto di lavoro (e di assunzione) a tempo indeterminato;
la sua qualifica e mansione, le patenti da lui conseguite (D-E-CQC) nonché la specificazione che il lavoratore era in malattia lunga>>.
Per il Tribunale la mancata assunzione dell'appellante non sarebbe dipesa << da un errore della cedente che avrebbe omesso l'inserimento del suo nominativo nell'elenco dei dipendenti nè da una violazione dell'accordo sindacale, ma dal fatto che egli non aveva il requisito ( oggettivo) stabilito nell'accordo stesso ovvero lo svolgimento effettivo della mansione di trasporto su mezzi pesanti “nel periodo gennaio-luglio 2019 “(essendo pacifico che era stato assente per malattia).>>
Per tale ragione ha escluso che l' potesse << vantare il diritto all'assunzione Per_1 in forza dell' accordo sindacale invocato>>
In relazione all'indennità di trasferta (rectius “indennità di trasporto”) dal 2017 al
2019 il giudice, premesso che in data 23/8/2017 il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato lo stato di insolvenza di e che nell'aprile 2018 Controparte_2
l'appellante aveva presentato ricorso per l'ammissione allo stato passivo di crediti di lavoro subordinato (tra cui varie indennità compresa quella di trasferta), la domanda non poteva essere riproposta davanti al giudice del lavoro per i medesimi emolumenti.
Il Giudice ha escluso, quanto alle rivendicazioni afferenti il periodo successivo alla dichiarazione di insolvenza (23 agosto 2017), che l'appellante, essendo stato, nel periodo 10 ottobre 2018- 2 settembre 2019, assente prima per infortunio e poi per malattia, non poteva avanzare alcuna pretesa.
Per il periodo residuo la pretesa riguarda una particolare indennità riconosciuta agli addetti al c.d. reparto “Saratoga” di BO ( cfr accordo depositato sub 2 in atti e ricorrente) che, come è pacifico tra le parti, si occupa di “trasporto di valori pesanti”
(lingotti d'oro e d'argento, medicinali) -e non di semplice trasporto valori- con automezzi pesanti (autotreni) che prevedono il possesso di determinate patenti.
Si legge nella sentenza gravata che per <l'accordo del 21.6.04 prevede la corresponsione “a tutti gli operatori reparto saratoga” di un emolumento erogato “sotto voce trasferta forfettaria” e per “indennizzare le ore non guida nell'arco della giornata lavorativa”. tale indennità, poi, unitamente a tutte le altre “legate alla specifica mansione dei dipendenti addetti al Reparto
Saratoga”, come espressamente previsto nell'accordo prodotto dal ricorrente , non vengono più erogate in caso di trasferimento del personale ad altro incarico>>.
Il Tribunale ha quindi concluso ritenendo che < dell'assegnazione del ricorrente presso la sede di Roma tale indennità non è stata più erogata (né è stato dedotto che egli abbia continuato a svolgere attività di trasporto di “valori pesanti” come sopra descritti)>>.
Secondo l'appellante ritenuto erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'elenco dei Cont lavoratori fosse stato trasmesso dalla cedente alla cessionaria mediante Pec del 27.09.2019 (doc. 3 e 4 della . CP_2
Il documento 3) è un semplice foglio excel senza firma, data e autentica, dunque insuscettibile di offrire qualsivoglia tipo di apporto probatorio non conforme alla disposizione di cui al DSG relativo al processo telematico, atteso che non è in formato “pdf” bensì in formato excel ovvero xls.; non vi sarebbe, inoltre, alcuna prova della trasmissione di tale documento dalla cedente alla cessionaria CP_2
Cont
, ed anzi risulterebbe il contrario. Il doc. 4) in tesi, rappresenterebbe la nota di accompagno alla Pec di inoltro con l'allegato 3), ma tra i destinatari del documento Cont non risulta stata inserita la . La Pec del 27 Settembre 2019 (doc. 4 , CP_2
a mezzo del quale tale elenco sarebbe stato trasmesso dalla cedente alla cessionaria Contr in realtà risulta essere stata inviata solo alle sigle sindacali e non già alla BTV srl, come provano gli indirizzi Pec dei destinatari: Email_1
Email_2 Email_3 Email_4
; Email_5 Email_6
Quindi secondo l'appellante la cedente
Non sarebbe stata fornita la prova che vi stato l'inoltro alla cessionaria BTV srl della lista dei lavoratori già alle dipendenze della contenente il nominativo CP_2
Cont del per contro, l'unico elenco pervenuto alla è proprio quello Parte_1 contenuto nel documento del 7 Agosto 2019 ove il nominativo dell' non è Pt_1 presente (doc. 11 produzione parte ricorrente).
Sul punto la pur dando atto della possibile “dimenticanza” di cui all'elenco CP_2 dell'agosto 2019, sostiene che in quella successiva inoltrata con PEC del 27.9.2019 il nominativo dell' era presente alla posizione 400. Pt_1
OT non è presente nell'elenco del 7 agosto, considerato che dal 10 ottobre 2018 al 28 febbraio 2019 è stato in infortunio e poi -senza soluzione di continuità- fino al 2 settembre 2019 in malattia. Dal 3 settembre è rientrato in servizio.
Orbene ove anche non fosse stato comunicato il nominativo dell'appellante, e così non è considerata la documentazione depositata da con il documento in CP_2 forma excell, per le ragioni che si indicheranno in sede di esame dei successivi motivi, l'appellante non avrebbe potuto posizionarsi utilemente ai fini dell'assunzione.
Con la seconda censura si sostiene che il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto preclusivo del diritto all'assunzione dell' la mancanza del requisito Pt_1 oggettivo stabilito nell'accordo sindacale ovvero “lo svolgimento effettivo della mansione di trasporto su mezzi pesanti nel periodo gennaio-luglio 2019 (essendo pacifico che era stato assente per malattia).
L'esclusione del ricorrente - appellante dalla lista assunzionale sarebbe < che lo stesso ha sempre ed esclusivamente svolto le attività di trasportatore di mezzi pesanti sin dal 2012, dapprima presso la sede di BO prima (reparto Saratoga doc. 2) e poi presso la sede di Roma…è il lavoratore ad avere i maggiori requisiti per anzianità di servizio, per titoli (in possesso di tutte le patenti richieste) e, ad avviso di questa difesa, doveva essere inserito al primo posto della lista.
Secondo l'appellante non potrebbe certo addebitarsi al lavoratore < posto in essere dalla Società in amministrazione straordinaria. La stessa infatti, come prova la documentazione allegata, ha versato saltuariamente l'indennità di trasporto al sig. e tale inadempimento ad oggi ha causato irreversibilmente la perdita Pt_1 del posto di lavoro>>.
L come ammesso dalla stessa difesa appellante, non è stato assunto < Pt_1 quanto nel periodo preso come riferimento dall'accordo sindacale era in infortunio e poi in malattia>>
L'accordo ed i criteri di scelta sarebbero discriminatori ed in particolare < ai criteri della sola indennità prevista nella busta paga e dello svolgimento prevalente dell'attività di trasportatore svolta nel periodo dal 01.01.2019 al
31.07.2019>>.
Non pare che vi sia stato alcun accordo ad escludendum riguardante il lavoratore che, per ragioni oggettive, non ha effettuato l'attività di trasportatore nel periodo richiesto.
Del resto lo stesso appellante, pur rivendicando una sorta di fictio che gli dovrebbe consentire di possedere, per il periodo di cui alle previsioni dell'accordo, indennità in parola, correttamente esclusa dal primo giudice perché << nel periodo 10 ottobre
2018- 2 settembre 2019, assente prima per infortunio e poi per malattia…>>, riguardo al periodo residuo la rivendica, sostenendo la identità di ratio che ne ha giustificato l'erogazione anche ove le prestazioni fossero state rese in luogo diverso rispetto a BO.
Invero anche tale doglianza deve essere respinta.
L'indennità in parola è stata prevista in corrispondenza alla specifica mansione svolta dai soli dipendenti addetti al Reparto Saratoga”, come espressamente previsto nell'accordo prodotto in atti e non vengono più erogate in caso di trasferimento del personale ad altro incarico.
Non può laconicamente sostenersi la illegittimità parziale dell'accordo e richiedere l'estensione della previsione ad ipotesi diverse e non previste.
Lamenta, in ultimo l'appellante l'omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e differenze retributive.
Il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall' relativamente alle somma dovuta quale indennità di Pt_1 trasporto, dal 2017 (così emendatosi un preteso errore materiale sulla decorrenza) al 2019; e quanto alla somma pari alle retribuzioni non percepite dal 01.10.2019 Cont giorno in cui doveva essere assunto dalla alla data di effettiva assunzione.
Su entrambi i profili le osservazioni svolte in precedenza escludono che residuino pretese risarcitorie nei confronti della CP_2
La particolarità della fattispecie consente la compensazione delle spese del grado quanto alla controparte costituita. Nulla per la società contumace.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 23.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa