Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 869/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 4/03/2025, tenutasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Andrea Doveri e Lorenzo Bimbi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Buoncristiani, sito in Pisa Via Oberdan, 57
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con atto depositato in data 12.9.2022, il ricorrente ha chiesto “In via principale, che CP_ codesto Ecc.mo Tribunale, voglia ordinare all' di tornare ad erogare la pensione al ricorrente pari ad € 1.044,95 mensili, con condanna al pagamento degli arretrati dal mese di ottobre 2021. In subordine, si chiede che codesto Ecc.mo Giudice ordini CP_ all' di traslare i contributi versati da Mediamax in favore del dipendente Parte_1
dalla gestione dipendenti a quella Commercianti e ordini all'Istituto di
[...] ricalcolare l'importo della pensione a seguito della traslazione;
In ulteriore ipotesi subordinata, si chiede che codesto Ecc.mo Giudice ordini all' di calcolare i CP_1 contributi che il sig. deve versare nella gestione dipendenti, tenendo conto che Parte_1
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2. Con memorie depositate in data 24.4.2023 si è costituito l'Ente resistente il quale si è opposto all'accoglimento delle domande ex adverso avanzate.
3. Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 11.6.2024, il ricorrente ha CP_ rappresentato che “l' ha comunicato l'importo dei contributi che il sig. e Parte_1 la ditta Mediamax avrebbero dovuto versare per “regolarizzare” – a detta dell' CP_1
– la posizione contributiva. I pagamenti sono stati effettuati, senza riconoscimento alcuno ed al solo fine di ottenere nuovamente l'erogazione della pensione e dal mese di maggio 2023, finalmente la prestazione è stata nuovamente erogata”.
Di conseguenza, ha chiesto che venisse dichiarata la “cessazione della materia del contendere, in ordine a tutte le domande proposte tra le quali la richiesta avanzata in CP_ via principale che qui si ritrascrive: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito ordinare all' di tornare ad erogare la pensione al ricorrente pari ad € 1.044,95 mensili, con condanna al pagamento degli arretrati dal mese di ottobre 2021”.
4. L'erogazione della prestazione richiesta, come evidenziato dalla stessa parte ricorrente, comporta la cessazione della materia del contendere.
La stessa parte ricorrente ha chiesto, tuttavia, una espressa pronuncia “sulla domanda
(formulata incidenter tantum), che costituiva il presupposto delle richieste formulate, cioè la genuinità o meno del rapporto instaurato tra il sig. e Parte_1
nei periodi contestati nel verbale di accertamento sopra richiamato e Controparte_2 cioè: il rapporto di lavoro subordinato stipulato a decorrere dal 17.08.2020 e cessato
CP_ in data 28.02.2021 nullo per l' e con effetti a decorrere dal 01.03.2018, il rapporto
CP_ di lavoro cessato in data 30.06.2018, ricondotta previdenzialmente dall' a quello di commerciante coadiutore del figlio . Il sig. ha interesse Persona_1 Parte_1 attuale ad avere una tale pronuncia - richiesta incidenter tantum rispetto alle domande formulate in via principale e subordinata – in modo da poter recuperare, con un altro
CP_ giudizio, i contributi versati nella gestione che l' reputava sbagliata ed agire per il
CP_ risarcimento dei danni nei confronti dell' stesso. Ed ha interesse anche ad ottenere una pronuncia che accerti che, in pendenza del procedimento amministrativo e sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione, non avente efficacia esecutiva,
CP_ l' non poteva smettere di erogare il trattamento pensionistico da un giorno all'altro”.
Pag. 2 di 3 4.1. Una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale devono ritenersi nuove e perciò inammissibili ex art. 420 c.p.c. sia l'ulteriore domanda volta a dichiarare “la genuinità o meno del rapporto instaurato tra il sig.
e nei periodi contestati nel verbale di Parte_1 Controparte_2 accertamento” sia quella volta ad accertare “che, in pendenza del procedimento amministrativo e sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione, non CP_ avente efficacia esecutiva, l' non poteva smettere di erogare il trattamento pensionistico da un giorno all'altro”.
5. Le spese di lite possono essere compensate alla luce dell'esito complessivo della causa.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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