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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 3477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3477 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7129/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7129 2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti DAL PIAZ MASSIMO (C.F. C.F._2
) e AR FA (C.F. , elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliati in Firenze, via Rosolino Pilo n. 7, presso il difensore;
OPPONENTE/I contro
P.IVA , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1
(P.IVA , in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
con il patrocinio dell'avv. CACCHIARELLI STEFANO (C.F. ),
[...] C.F._5 elettivamente domiciliata in Empoli (FI), via Zandonai n. 14, presso il difensore;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis:
Nel merito: dichiarare l'improcedibilità dell'azione monitoria proposta da parte ricorrente in violazione della clausola contrattuale di cui all'art. 11 del contratto di finanziamento chirografario, per non aver esperito il tentativo di mediazione ivi previsto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
In denegata ipotesi: accertata la violazione delle fideiussioni de quibus al disposto di cui all'art. 2 della Legge n. 287 del 1990, in materia di normativa antitrust, dichiarare la nullità totale delle fideiussioni rilasciate dalla Sig.ra e per l'effetto, revocare e/o dichiarare Parte_2 nullo e/o inefficace nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto;
in ulteriore denegata ipotesi: accertato che il comportamento della società beneficiaria delle fideiussioni relative al rapporto di conto corrente intercorso tra lo Sportclub di CI DO
e , non è stato improntato nei confronti della garante Controparte_4 Parte_2 al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede, dichiarare, ai sensi dell'art. 1956 c.c., la nullità delle suddette fideiussioni e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese di lite.”.
Parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice monocratico, ogni contraria eccezione, argomentazione e difesa disattese, acclarata l'infondatezza e pretestuosità dell'opposizione proposta da e , riconosciuta Parte_1 Parte_2 altresì la validità delle motivazioni esposte dalla società convenuta, rigettare l'opposizione formulata dagli opponenti poiché infondata sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma e dichiarazione di esecutorietà e definitività del decreto ingiuntivo opposto n. 1469/2023 (R.G.
3754/2023), emesso dal Tribunale di Firenze in data 07.04.2023 (depositato in data 11.04.2023), e relativa condanna dei debitori ingiunti al pagamento, in solido tra di loro, in favore di
[...]
quanto a , della complessiva somma di € Controparte_1 Parte_1
113.511,24 e, quanto a , della minor somma di € 104.501,54, ovvero dell'importo Parte_2 maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre alle spese, accessori e interessi liquidati nel procedimento monitorio. Il tutto, con condanna dei medesimi opponenti al pagamento delle competenze professionali e spese di lite della presente controversia.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 11.4.2023, veniva notificato ai sig.ri e il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1469/2023 (R.G. 3754/2023), emesso in data 7.4.2023 (depositato in data
11.4.2023), dal Tribunale di Firenze, con cui veniva ingiunto il pagamento, in solido tra loro, a favore di della somma di € 113.511,24, quanto al Controparte_1 Pt_1
(nella qualità di titolare dell'impresa individuale Sportclub di CI DO), ovvero di €
104.501,54, quanto alla nella veste di garante). A fondamento della propria domanda, la Pt_2 parte ricorrente asseriva di essere creditrice della suddetta somma a titolo di saldo debitore di conto corrente e di finanziamento chirografario, accesi presso la MP.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1469/2023, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, la stessa ha allegato che:
- a garanzia delle obbligazioni assunte dalla ditta individuale “Sportclub di CI DO” nei confronti di la sig.ra aveva prestato Controparte_5 Parte_2 fideiussione omnibus in data 9 novembre 2005, fino alla concorrenza di euro 155.000,00;
- il rapporto bancario, inizialmente regolare, si era progressivamente deteriorato a seguito della revoca degli affidamenti e della richiesta di immediato rientro avanzata dalla banca, nonostante il regolare adempimento fino a quel momento delle obbligazioni principali;
- successivamente, la aveva unilateralmente proceduto alla chiusura del conto corrente CP_5
n. 42667 e all'iscrizione a sofferenza della posizione, con successiva cessione del credito ad
[...]
a seguito di scissione parziale del ramo d'azienda relativo ai crediti deteriorati. CP_1
Posto ciò, nel merito, ha eccepito la nullità della garanzia prestata, in quanto conforme al c.d. schema ABI, dichiarato frutto di intesa anticoncorrenziale illecita, ovvero – in subordine – la nullità di date clausole (nello specifico, degli artt. 2, 6 e 8).
Ha altresì eccepito la decadenza della dal diritto di agire verso il garante, ex art. 1957 CP_5
c.c..
Ha, pertanto, domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La quale cessionaria pro soluto dei Controparte_1 crediti già facenti capo a MP (per effetto dell'atto di scissione parziale del 25.11.2020, pubblicato nella G.U. n. 151 del 29.12.2020), regolarmente costituita in giudizio, ha contestato integralmente le difese dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel merito, ha evidenziato che nella fattispecie si ha una fideiussione specifica, sicché alla stessa
è inapplicabile la decisione della Banca d'Italia, che ha ravvisato la nullità dello schema ABI esclusivamente con riferimento alle fideiussioni omnibus.
Ha, pertanto, contestato le domande attore, chiedendo la conferma del D.I. opposto.
Esperito senza esito positivo procedimento di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 17/06/2025.
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---
1. Sull'eccezione di nullità della fideiussione
L'eccezione di nullità della fideiussione è infondata, per le ragioni che seguono.
È opportuno ripercorrere in maniera sintetica l'evoluzione della problematica delle fideiussioni redatte secondo il modello ABI.
Il suddetto modello, predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana e da quest'ultima messo a disposizione delle singole banche, costituiva uno schema negoziale contenente una serie di clausole che disciplinavano il costituendo rapporto contrattuale con il cliente tenuto a prestare la garanzia fideiussoria.
L'applicazione costante ed uniforme del suddetto schema negoziale nei rapporti con il cliente – fideiussore ha dato vita, nel corso degli anni, ad una vera e propria prassi per gli istituti di credito.
Senonché, nel 2005, con provvedimento n. 55, la Banca d'Italia ha dichiarato illegittime alcune clausole del suddetto modello, in quanto ritenute espressione di intese restrittive della concorrenza e pertanto, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, lesive del divieto posto dall'art.
2. L. 287/1990.
In particolare, il provvedimento della Banca d'Italia ha fatto esplicito riferimento alle clausole n. 2, 6 e 8 del modello ABI, le quali, imponendo eccesivi oneri in capo al fideiussore, finiscono per squilibrare in maniera consistente il rapporto contrattuale a favore della banca.
L'art. 2 dello schema ABI (noto anche come “clausola di reviviscenza”) prevede infatti che il fideiussore sia tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'art. 6 (noto anche come “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957”) invece dispone che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; infine, l'art. 8 (noto anche come “clausola di sopravvivenza”) sancisce
l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, stabilendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
In virtù del citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, si pone pertanto il problema di individuare le conseguenze e i possibili riflessi, sul contratto di fideiussione, della violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, di cui sono espressione dette clausole.
In merito, si sono susseguiti nel corso del tempo vari indirizzi giurisprudenziali. Un primo orientamento, perlopiù minoritario, tende ad escludere che la nullità dell'intesa “a monte” possa inficiare la validità del contratto di fideiussione “a valle”, con la conseguenza che il fideiussore, qualora fosse appunto dichiarato la nullità dell'intesa, potrebbe esclusivamente agire per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 33 L. 287/1990 (Tribunale di Verona, ordinanza del
1° Ottobre 2018; Tribunale di Treviso, sentenza n. 1623 del 26 Luglio 2018; Tribunale di Napoli, sentenza n. 2338 del 3 Marzo 2019). Tale orientamento, che si richiama a quanto affermato dalla nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 2207/2005, (secondo la quale “siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33”), si fonda sul principio della distinzione tra regole di comportamento e regole di validità degli atti, in forza del quale una violazione delle prime può dar luogo esclusivamente ad una tutela risarcitoria, senza incidere sulla validità del negozio. Pertanto, una intesa anticoncorrenziale, integrante una violazione delle regole di comportamento, non sarebbe idonea a inficiare la validità dei contratti di fideiussione espressione dell'intesa.
Si è d'altra parte osservato che, invero, il principio stabilito dalla sopra richiamata sentenza delle
SU ha ad oggetto esclusivamente le intese anticoncorrenziali e i relativi rimedi a cui può ricorrere il consumatore, ma in realtà non si esprime in merito ai contratti “a valle” dell'intesa, come la fideiussione.
Anzi, particolarmente significativo è un passaggio della stessa pronuncia, nel quale si afferma che “il contratto cosiddetto "a valle" costituisce lo sbocco della intesa, essenziale a realizzarne gli effetti. Esso […], oltre ad estrinsecarla, la attua”.
Proprio in ragione di questo passaggio, un secondo orientamento ha ritenuto che il contratto di fideiussione “a valle” dovesse ritenersi nullo, atteso che se la fideiussione costituisce il negozio mediante il quale l'intesa si attua, la nullità di quest'ultima non può che ripercuotersi sulla prima
(Cassazione, ordinanza n. 29810 del 12.12.2017, richiamata anche da parte opposta).
Si tratterebbe quindi di una nullità totale, in grado di travolgere l'intero contratto di fideiussione.
I giudici di legittimità hanno poi sottolineato che tale nullità si estenderebbe anche ai contratti di fideiussione antecedenti al provvedimento della Banca d'Italia del 2005, ovviamente con riferimento alle condotte poste in essere negli anni oggetto dell'accertamento di Banca d'Italia.
Infatti, come affermato dalla già ricordata ordinanza della Cassazione n. 29810 del 12 Dicembre
2017, l'illecito anticoncorrenziale, ai sensi della disciplina prevista dalla L. 287/1990, non si realizza solo ed esclusivamente tramite il negozio giuridico espressione dell'intesa, ma anche tramite tutti i comportamenti e/o atti successivi all'intesa che determinano una violazione o alterazione delle regole della concorrenza. Come chiarito dalla Corte “qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust”.
Pertanto, il contratto di fideiussione, in quanto anch'esso costituente una forma di distorsione della concorrenza, sarebbe affetto da nullità proprio in virtù della stessa legge n. 287/1990, antecedente al provvedimento della Banca d'Italia; a condizione, ovviamente, che tale contratto sia successivo all'intesa illecita.
Vi è, infine, un terzo orientamento, che questo Tribunale ritiene di condividere, affermato dal giudice di legittimità con le sentenze n. 24044 del 26.09.2019, n. 4175 del 19.02.2020 e da ultimo con la recentissima sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni Unite secondo cui “I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Alla luce di tale orientamento, pertanto, la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 di cui al modello ABI non comporterebbe la nullità in toto del contratto di fideiussione, ma solo la sua nullità parziale, ovverosia limitata alle stesse singole clausole, trovando applicazione l'art. 1419 c.c., secondo cui
“La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Premessa (in ipotesi) una nullità parziale (e non totale), in questo contesto emerge, poi, la questione, sollevata dalla parte opponente, dell'applicazione/applicabilità del suddetto CP_ provvedimento sanzionatorio della non solo alle fideiussioni omnibus, ma anche alle fideiussioni specifiche.
Va premesso, a tal proposito il discrimen tra tali due fideiussioni.
Per fideiussione omnibus si intende quella fideiussione che è estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, la cui validità è subordinata, ex art. 1938 c.c., al fatto che vi sia la precisazione dell'imposto massimo garantito (v. Cass., 31 gennaio 2017, n. 2492).
Per converso, si intendono fideiussioni specifiche quelle che si riferiscono alla garanzia di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia (T. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015).
Pertanto, la differenza – in buona sostanza – consiste nell'oggetto della garanzia: le prime riguardano tutte le obbligazioni del debitore;
le secondo le obbligazioni attinenti una (o più) specifica operazione (T. Firenze, 16 febbraio 2023, n. 528).
Detto ciò, occorre ora chiedersi se la nullità delle clausole di cui allo schema ABI, sanzionato dal provvedimento i Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, riguardi esclusivamente le fideiussioni omnibus o anche le fideiussioni specifiche.
Sul punto si registrano due tesi.
Una prima tesi, estensiva, sostiene la nullità delle clausole anche nelle fideiussioni specifiche, in quanto la S.C. (Cass. Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994), nell'affermare la illiceità delle clausole di cui allo schema ABI, non ha fatto distinzioni tra fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche.
Secondo tale orientamento ritenere la validità delle fideiussioni specifiche che contengano le clausole di cui sopra, solo per il diverso nomen juris darebbe la possibilità alle banche di “eludere il precetto antitrust, sottoponendo ai clienti esclusivamente fideiussioni di tale tipo e non “omnibus”.
Si tratterebbe cioè di risultato interpretativo inaccettabile.
All'opposto, con scelta interpretativa che questo Ufficio fa propria, è stato argomentato, che il CP_ provvedimento della non è applicabile alle c.d. fideiussioni specifiche, poiché, avendo l'accertamento in quella sede riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancari, in relazione a queste difetterebbe di regola la prova che anche esse sarebbero frutto di intesa illecita anticoncorrenziale.
Non sarebbe infatti possibile invocare la decisione citata della autorità di vigilanza al fine di provare l'accordo illecito (T. Firenze, 16 febbraio 2023, n. 528, T. Milano, 21 giugno 2022, n. 5481
e 6 settembre 2022, n. 7015, T. Napoli, 16 giugno 2020). CP_ È noto, difatti, che il citato provvedimento della presenta natura di prova privilegiata, ossia di presunzione della “sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato del suo eventuale abuso” (Cass., 22 maggio 2019, n. 134846).
Ne consegue, pertanto, che mentre la sola corrispondenza di una fideiussione omnibus allo schema ABI integra, in difetto di contrari elementi, la prova che la stessa deriva da accordo illecito antitrust, con conseguente nullità, altrettanto non sarebbe possibile affermare in caso di fideiussione specifica.
D'altra parte, la stessa Banca d'Italia nel provvedimento de quo fa esplicito ed univoco riferimento allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, dando poi atto che le valutazioni poste in essere durante l'istruttoria non hanno avuto di per sé ad oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzarle nella contrattualistica (cfr. Corte d'Appello Milano, 4 ottobre 2022, n. 3082).
Si aggiunga che ragioni di ordine logico depongono per la tesi restrittiva.
Invero, non può infatti escludersi, anzi appare del tutto probabile, che a seguito della diffusione nel sistema bancario del modello ABI relativo alle omnibus, le BANCHE abbiano di propria iniziativa esteso ed applicato il modello a tutta la modulistica delle garanzie.
Ciò non in attuazione di un accordo illecito tra loro, ma semplicemente per propria convenienza imprenditoriale, trattandosi di clausole compatibili anche con la struttura e funzione della fideiussione specifica e perché le stesse rafforzano la posizione contrattuale della banca rispetto alla disciplina legale della fideiussione.
Ne segue che la semplice presenza in un contratto di fideiussione specifica di clausole conformi a quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8, già oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, non costituisce prova dell'esistenza di accordo illecito a monte e non produce alcuna nullità della garanzia (T. Firenze, 16 febbraio 2023, n. 528).
Tanto premesso in diritto poiché nella specie è documentale che trattasi di fideiussione specifica tesa a garantire uno specifico e determinato credito (quanto dovuto dal debitore per capitale e interessi, anche se moratori), l'eccezione di nullità sollevata va senz'altro disattesa.
Non da meno, pur volendo argomentare diversamente, nessuna prova, ovvero deduzione valida,
è stata prodotta, ovvero avanzata, dalla parte opponente in punto di natura della fideiussione de qua,
e, pertanto, la questione andrebbe – ad ogni modo – ugualmente disattesa.
Resta assorbita ogni altra questione anche in ordine alla eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., trattandosi di norma derogabile per volontà delle parti (giurisprudenza pacifica) ed avendovi l'opponente pattiziamente rinunciato.
2. il credito garantito
Sul punto non si pongono questioni particolari non avendo parte opponente contestato la sussistenza e la quantificazione dell'obbligazione della debitrice principale.
3. conclusioni
L'opposizione va quindi respinta, confermando il D.I. n. 1469/2023 (R.G. 3754/2023), emesso in data 7.4.2023 (depositato in data 11.4.2023), dal Tribunale di Firenze.
4. le spese di lite Le spese seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ssmmii (D.M. 147/22), tenuto conto del valore della controversia (Euro 113.511,24, scaglione da 52.000 a 260.000) e dell'attività defensionale effettuata.
Si giustifica una liquidazione sotto parametro per la fase di trattazione ed istruttoria, trattandosi di causa documentale.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- RESPINGE l'opposizione;
- CONFERMA il D.I. n. 1469/2023 (R.G. 3754/2023), emesso in data 7.4.2023 (depositato in data 11.4.2023), dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA gli opponenti a rimborsare, a favore della parte opposta, le spese di lite che liquida in Euro 11.268,00 per compensi (nello specifico, Euro 2.552,00, per lo Studio, Euro 1.628,00, per l'Introduttiva, Euro 2.835,00 per l'istruttoria, Euro 4.253,00 per la decisionale), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze. 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Bonacchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7129 2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti DAL PIAZ MASSIMO (C.F. C.F._2
) e AR FA (C.F. , elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliati in Firenze, via Rosolino Pilo n. 7, presso il difensore;
OPPONENTE/I contro
P.IVA , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1
(P.IVA , in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
con il patrocinio dell'avv. CACCHIARELLI STEFANO (C.F. ),
[...] C.F._5 elettivamente domiciliata in Empoli (FI), via Zandonai n. 14, presso il difensore;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis:
Nel merito: dichiarare l'improcedibilità dell'azione monitoria proposta da parte ricorrente in violazione della clausola contrattuale di cui all'art. 11 del contratto di finanziamento chirografario, per non aver esperito il tentativo di mediazione ivi previsto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
In denegata ipotesi: accertata la violazione delle fideiussioni de quibus al disposto di cui all'art. 2 della Legge n. 287 del 1990, in materia di normativa antitrust, dichiarare la nullità totale delle fideiussioni rilasciate dalla Sig.ra e per l'effetto, revocare e/o dichiarare Parte_2 nullo e/o inefficace nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto;
in ulteriore denegata ipotesi: accertato che il comportamento della società beneficiaria delle fideiussioni relative al rapporto di conto corrente intercorso tra lo Sportclub di CI DO
e , non è stato improntato nei confronti della garante Controparte_4 Parte_2 al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede, dichiarare, ai sensi dell'art. 1956 c.c., la nullità delle suddette fideiussioni e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese di lite.”.
Parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice monocratico, ogni contraria eccezione, argomentazione e difesa disattese, acclarata l'infondatezza e pretestuosità dell'opposizione proposta da e , riconosciuta Parte_1 Parte_2 altresì la validità delle motivazioni esposte dalla società convenuta, rigettare l'opposizione formulata dagli opponenti poiché infondata sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma e dichiarazione di esecutorietà e definitività del decreto ingiuntivo opposto n. 1469/2023 (R.G.
3754/2023), emesso dal Tribunale di Firenze in data 07.04.2023 (depositato in data 11.04.2023), e relativa condanna dei debitori ingiunti al pagamento, in solido tra di loro, in favore di
[...]
quanto a , della complessiva somma di € Controparte_1 Parte_1
113.511,24 e, quanto a , della minor somma di € 104.501,54, ovvero dell'importo Parte_2 maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre alle spese, accessori e interessi liquidati nel procedimento monitorio. Il tutto, con condanna dei medesimi opponenti al pagamento delle competenze professionali e spese di lite della presente controversia.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 11.4.2023, veniva notificato ai sig.ri e il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1469/2023 (R.G. 3754/2023), emesso in data 7.4.2023 (depositato in data
11.4.2023), dal Tribunale di Firenze, con cui veniva ingiunto il pagamento, in solido tra loro, a favore di della somma di € 113.511,24, quanto al Controparte_1 Pt_1
(nella qualità di titolare dell'impresa individuale Sportclub di CI DO), ovvero di €
104.501,54, quanto alla nella veste di garante). A fondamento della propria domanda, la Pt_2 parte ricorrente asseriva di essere creditrice della suddetta somma a titolo di saldo debitore di conto corrente e di finanziamento chirografario, accesi presso la MP.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1469/2023, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, la stessa ha allegato che:
- a garanzia delle obbligazioni assunte dalla ditta individuale “Sportclub di CI DO” nei confronti di la sig.ra aveva prestato Controparte_5 Parte_2 fideiussione omnibus in data 9 novembre 2005, fino alla concorrenza di euro 155.000,00;
- il rapporto bancario, inizialmente regolare, si era progressivamente deteriorato a seguito della revoca degli affidamenti e della richiesta di immediato rientro avanzata dalla banca, nonostante il regolare adempimento fino a quel momento delle obbligazioni principali;
- successivamente, la aveva unilateralmente proceduto alla chiusura del conto corrente CP_5
n. 42667 e all'iscrizione a sofferenza della posizione, con successiva cessione del credito ad
[...]
a seguito di scissione parziale del ramo d'azienda relativo ai crediti deteriorati. CP_1
Posto ciò, nel merito, ha eccepito la nullità della garanzia prestata, in quanto conforme al c.d. schema ABI, dichiarato frutto di intesa anticoncorrenziale illecita, ovvero – in subordine – la nullità di date clausole (nello specifico, degli artt. 2, 6 e 8).
Ha altresì eccepito la decadenza della dal diritto di agire verso il garante, ex art. 1957 CP_5
c.c..
Ha, pertanto, domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La quale cessionaria pro soluto dei Controparte_1 crediti già facenti capo a MP (per effetto dell'atto di scissione parziale del 25.11.2020, pubblicato nella G.U. n. 151 del 29.12.2020), regolarmente costituita in giudizio, ha contestato integralmente le difese dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel merito, ha evidenziato che nella fattispecie si ha una fideiussione specifica, sicché alla stessa
è inapplicabile la decisione della Banca d'Italia, che ha ravvisato la nullità dello schema ABI esclusivamente con riferimento alle fideiussioni omnibus.
Ha, pertanto, contestato le domande attore, chiedendo la conferma del D.I. opposto.
Esperito senza esito positivo procedimento di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 17/06/2025.
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1. Sull'eccezione di nullità della fideiussione
L'eccezione di nullità della fideiussione è infondata, per le ragioni che seguono.
È opportuno ripercorrere in maniera sintetica l'evoluzione della problematica delle fideiussioni redatte secondo il modello ABI.
Il suddetto modello, predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana e da quest'ultima messo a disposizione delle singole banche, costituiva uno schema negoziale contenente una serie di clausole che disciplinavano il costituendo rapporto contrattuale con il cliente tenuto a prestare la garanzia fideiussoria.
L'applicazione costante ed uniforme del suddetto schema negoziale nei rapporti con il cliente – fideiussore ha dato vita, nel corso degli anni, ad una vera e propria prassi per gli istituti di credito.
Senonché, nel 2005, con provvedimento n. 55, la Banca d'Italia ha dichiarato illegittime alcune clausole del suddetto modello, in quanto ritenute espressione di intese restrittive della concorrenza e pertanto, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, lesive del divieto posto dall'art.
2. L. 287/1990.
In particolare, il provvedimento della Banca d'Italia ha fatto esplicito riferimento alle clausole n. 2, 6 e 8 del modello ABI, le quali, imponendo eccesivi oneri in capo al fideiussore, finiscono per squilibrare in maniera consistente il rapporto contrattuale a favore della banca.
L'art. 2 dello schema ABI (noto anche come “clausola di reviviscenza”) prevede infatti che il fideiussore sia tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'art. 6 (noto anche come “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957”) invece dispone che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; infine, l'art. 8 (noto anche come “clausola di sopravvivenza”) sancisce
l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, stabilendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
In virtù del citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, si pone pertanto il problema di individuare le conseguenze e i possibili riflessi, sul contratto di fideiussione, della violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, di cui sono espressione dette clausole.
In merito, si sono susseguiti nel corso del tempo vari indirizzi giurisprudenziali. Un primo orientamento, perlopiù minoritario, tende ad escludere che la nullità dell'intesa “a monte” possa inficiare la validità del contratto di fideiussione “a valle”, con la conseguenza che il fideiussore, qualora fosse appunto dichiarato la nullità dell'intesa, potrebbe esclusivamente agire per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 33 L. 287/1990 (Tribunale di Verona, ordinanza del
1° Ottobre 2018; Tribunale di Treviso, sentenza n. 1623 del 26 Luglio 2018; Tribunale di Napoli, sentenza n. 2338 del 3 Marzo 2019). Tale orientamento, che si richiama a quanto affermato dalla nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 2207/2005, (secondo la quale “siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33”), si fonda sul principio della distinzione tra regole di comportamento e regole di validità degli atti, in forza del quale una violazione delle prime può dar luogo esclusivamente ad una tutela risarcitoria, senza incidere sulla validità del negozio. Pertanto, una intesa anticoncorrenziale, integrante una violazione delle regole di comportamento, non sarebbe idonea a inficiare la validità dei contratti di fideiussione espressione dell'intesa.
Si è d'altra parte osservato che, invero, il principio stabilito dalla sopra richiamata sentenza delle
SU ha ad oggetto esclusivamente le intese anticoncorrenziali e i relativi rimedi a cui può ricorrere il consumatore, ma in realtà non si esprime in merito ai contratti “a valle” dell'intesa, come la fideiussione.
Anzi, particolarmente significativo è un passaggio della stessa pronuncia, nel quale si afferma che “il contratto cosiddetto "a valle" costituisce lo sbocco della intesa, essenziale a realizzarne gli effetti. Esso […], oltre ad estrinsecarla, la attua”.
Proprio in ragione di questo passaggio, un secondo orientamento ha ritenuto che il contratto di fideiussione “a valle” dovesse ritenersi nullo, atteso che se la fideiussione costituisce il negozio mediante il quale l'intesa si attua, la nullità di quest'ultima non può che ripercuotersi sulla prima
(Cassazione, ordinanza n. 29810 del 12.12.2017, richiamata anche da parte opposta).
Si tratterebbe quindi di una nullità totale, in grado di travolgere l'intero contratto di fideiussione.
I giudici di legittimità hanno poi sottolineato che tale nullità si estenderebbe anche ai contratti di fideiussione antecedenti al provvedimento della Banca d'Italia del 2005, ovviamente con riferimento alle condotte poste in essere negli anni oggetto dell'accertamento di Banca d'Italia.
Infatti, come affermato dalla già ricordata ordinanza della Cassazione n. 29810 del 12 Dicembre
2017, l'illecito anticoncorrenziale, ai sensi della disciplina prevista dalla L. 287/1990, non si realizza solo ed esclusivamente tramite il negozio giuridico espressione dell'intesa, ma anche tramite tutti i comportamenti e/o atti successivi all'intesa che determinano una violazione o alterazione delle regole della concorrenza. Come chiarito dalla Corte “qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust”.
Pertanto, il contratto di fideiussione, in quanto anch'esso costituente una forma di distorsione della concorrenza, sarebbe affetto da nullità proprio in virtù della stessa legge n. 287/1990, antecedente al provvedimento della Banca d'Italia; a condizione, ovviamente, che tale contratto sia successivo all'intesa illecita.
Vi è, infine, un terzo orientamento, che questo Tribunale ritiene di condividere, affermato dal giudice di legittimità con le sentenze n. 24044 del 26.09.2019, n. 4175 del 19.02.2020 e da ultimo con la recentissima sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni Unite secondo cui “I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Alla luce di tale orientamento, pertanto, la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 di cui al modello ABI non comporterebbe la nullità in toto del contratto di fideiussione, ma solo la sua nullità parziale, ovverosia limitata alle stesse singole clausole, trovando applicazione l'art. 1419 c.c., secondo cui
“La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Premessa (in ipotesi) una nullità parziale (e non totale), in questo contesto emerge, poi, la questione, sollevata dalla parte opponente, dell'applicazione/applicabilità del suddetto CP_ provvedimento sanzionatorio della non solo alle fideiussioni omnibus, ma anche alle fideiussioni specifiche.
Va premesso, a tal proposito il discrimen tra tali due fideiussioni.
Per fideiussione omnibus si intende quella fideiussione che è estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, la cui validità è subordinata, ex art. 1938 c.c., al fatto che vi sia la precisazione dell'imposto massimo garantito (v. Cass., 31 gennaio 2017, n. 2492).
Per converso, si intendono fideiussioni specifiche quelle che si riferiscono alla garanzia di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia (T. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015).
Pertanto, la differenza – in buona sostanza – consiste nell'oggetto della garanzia: le prime riguardano tutte le obbligazioni del debitore;
le secondo le obbligazioni attinenti una (o più) specifica operazione (T. Firenze, 16 febbraio 2023, n. 528).
Detto ciò, occorre ora chiedersi se la nullità delle clausole di cui allo schema ABI, sanzionato dal provvedimento i Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, riguardi esclusivamente le fideiussioni omnibus o anche le fideiussioni specifiche.
Sul punto si registrano due tesi.
Una prima tesi, estensiva, sostiene la nullità delle clausole anche nelle fideiussioni specifiche, in quanto la S.C. (Cass. Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994), nell'affermare la illiceità delle clausole di cui allo schema ABI, non ha fatto distinzioni tra fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche.
Secondo tale orientamento ritenere la validità delle fideiussioni specifiche che contengano le clausole di cui sopra, solo per il diverso nomen juris darebbe la possibilità alle banche di “eludere il precetto antitrust, sottoponendo ai clienti esclusivamente fideiussioni di tale tipo e non “omnibus”.
Si tratterebbe cioè di risultato interpretativo inaccettabile.
All'opposto, con scelta interpretativa che questo Ufficio fa propria, è stato argomentato, che il CP_ provvedimento della non è applicabile alle c.d. fideiussioni specifiche, poiché, avendo l'accertamento in quella sede riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancari, in relazione a queste difetterebbe di regola la prova che anche esse sarebbero frutto di intesa illecita anticoncorrenziale.
Non sarebbe infatti possibile invocare la decisione citata della autorità di vigilanza al fine di provare l'accordo illecito (T. Firenze, 16 febbraio 2023, n. 528, T. Milano, 21 giugno 2022, n. 5481
e 6 settembre 2022, n. 7015, T. Napoli, 16 giugno 2020). CP_ È noto, difatti, che il citato provvedimento della presenta natura di prova privilegiata, ossia di presunzione della “sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato del suo eventuale abuso” (Cass., 22 maggio 2019, n. 134846).
Ne consegue, pertanto, che mentre la sola corrispondenza di una fideiussione omnibus allo schema ABI integra, in difetto di contrari elementi, la prova che la stessa deriva da accordo illecito antitrust, con conseguente nullità, altrettanto non sarebbe possibile affermare in caso di fideiussione specifica.
D'altra parte, la stessa Banca d'Italia nel provvedimento de quo fa esplicito ed univoco riferimento allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, dando poi atto che le valutazioni poste in essere durante l'istruttoria non hanno avuto di per sé ad oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzarle nella contrattualistica (cfr. Corte d'Appello Milano, 4 ottobre 2022, n. 3082).
Si aggiunga che ragioni di ordine logico depongono per la tesi restrittiva.
Invero, non può infatti escludersi, anzi appare del tutto probabile, che a seguito della diffusione nel sistema bancario del modello ABI relativo alle omnibus, le BANCHE abbiano di propria iniziativa esteso ed applicato il modello a tutta la modulistica delle garanzie.
Ciò non in attuazione di un accordo illecito tra loro, ma semplicemente per propria convenienza imprenditoriale, trattandosi di clausole compatibili anche con la struttura e funzione della fideiussione specifica e perché le stesse rafforzano la posizione contrattuale della banca rispetto alla disciplina legale della fideiussione.
Ne segue che la semplice presenza in un contratto di fideiussione specifica di clausole conformi a quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8, già oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, non costituisce prova dell'esistenza di accordo illecito a monte e non produce alcuna nullità della garanzia (T. Firenze, 16 febbraio 2023, n. 528).
Tanto premesso in diritto poiché nella specie è documentale che trattasi di fideiussione specifica tesa a garantire uno specifico e determinato credito (quanto dovuto dal debitore per capitale e interessi, anche se moratori), l'eccezione di nullità sollevata va senz'altro disattesa.
Non da meno, pur volendo argomentare diversamente, nessuna prova, ovvero deduzione valida,
è stata prodotta, ovvero avanzata, dalla parte opponente in punto di natura della fideiussione de qua,
e, pertanto, la questione andrebbe – ad ogni modo – ugualmente disattesa.
Resta assorbita ogni altra questione anche in ordine alla eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., trattandosi di norma derogabile per volontà delle parti (giurisprudenza pacifica) ed avendovi l'opponente pattiziamente rinunciato.
2. il credito garantito
Sul punto non si pongono questioni particolari non avendo parte opponente contestato la sussistenza e la quantificazione dell'obbligazione della debitrice principale.
3. conclusioni
L'opposizione va quindi respinta, confermando il D.I. n. 1469/2023 (R.G. 3754/2023), emesso in data 7.4.2023 (depositato in data 11.4.2023), dal Tribunale di Firenze.
4. le spese di lite Le spese seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ssmmii (D.M. 147/22), tenuto conto del valore della controversia (Euro 113.511,24, scaglione da 52.000 a 260.000) e dell'attività defensionale effettuata.
Si giustifica una liquidazione sotto parametro per la fase di trattazione ed istruttoria, trattandosi di causa documentale.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- RESPINGE l'opposizione;
- CONFERMA il D.I. n. 1469/2023 (R.G. 3754/2023), emesso in data 7.4.2023 (depositato in data 11.4.2023), dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA gli opponenti a rimborsare, a favore della parte opposta, le spese di lite che liquida in Euro 11.268,00 per compensi (nello specifico, Euro 2.552,00, per lo Studio, Euro 1.628,00, per l'Introduttiva, Euro 2.835,00 per l'istruttoria, Euro 4.253,00 per la decisionale), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze. 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Bonacchi