Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01151/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01100/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Della Monica e Pasquale Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Minori, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del Comune di Minori prot. n. -OMISSIS-dell’8 aprile 2024, recante sospensione e rimozione degli effetti della SCIA prot. n. -OMISSIS-del 14 marzo 2024;
del provvedimento n. -OMISSIS-del 23 febbraio 2022, con cui era stata dichiarata inefficace la CILA prot. n. -OMISSIS- e sospesa la SCIA prot. n. -OMISSIS-;
dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 18 dicembre 2023;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 31 gennaio 2025:
del provvedimento del Comune di Minori prot. n. -OMISSIS-del 29 novembre 2024, recante sospensione dell’efficacia/rigetto della SCIA ex art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Minori;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso originario si impugnava il provvedimento n. -OMISSIS-dell’8 aprile 2024, con cui il Comune di Minori aveva sospeso e rimosso gli effetti della SCIA in sanatoria prot. n. -OMISSIS-del 14 marzo 2024, unitamente al provvedimento n. -OMISSIS-del 23 febbraio -OMISSIS-(con cui era stata dichiarata inefficace la CILA prot. n. -OMISSIS- e sospesa la SCIA prot. n. -OMISSIS-) e all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 18 dicembre 2023.
Nelle more del giudizio è stata presentata nuova istanza di sanatoria, che il Comune ha respinto.
In data 31 gennaio 2025 sono stati depositati motivi aggiunti avverso il suddetto diniego.
All’udienza pubblica del 12 febbraio 2025, stante la presentazione di motivi aggiunti, è stato disposto il rinvio all’udienza dell’11 giugno 2025.
Con il ricorso per motivi aggiunti si impugna il provvedimento del Comune di Minori prot. n. -OMISSIS-del 29 novembre 2024, recante sospensione dell’efficacia dell’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001 presentata con SCIA trasmessa il 29 ottobre 2024.
In particolare, nel provvedimento si legge quanto segue:
“ COMUNICA
che in relazione alla SCIA, acquisita al prot. di questo Comune in data 31.10.2024 al n. -OMISSIS-, è stata verificata la mancanza dei seguenti presupposti stabiliti dall’art. 19, co. 1, della legge 241/90 e s.m.i., e dell’art. 36bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., in quanto, nel confermare i contenuti di cui al provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 14.03.2024:
- l’istanza risulta fortemente carente non essendo corredata da alcun elaborato grafico e neanche dei minimi elaborati descrittivi;
- le modalità di ripristino della volta in muratura sono in contrasto con il co. 3 dell’art. 26 della Legge Regionale n. 35/87, con la quale si approvava il Piano Urbanistico Territoriale dell’area sorrentino amalfitana:
- le opere in sanatoria, qualificabili quali intervento di ristrutturazione edilizia, non sono ammissibili sia dal Piano Urbanistico Comunale che dal Piano Urbanistico Territoriale dell’area sorrentino amalfitana ”.
Premette il ricorrente che la presentazione della nuova istanza non comporta acquiescenza ai provvedimenti impugnati con il ricorso principale, sicché permarrebbe l’interesse a coltivare detto gravame.
Evidenzia, inoltre, che la presentazione della sanatoria alla luce della normativa sopravvenuta: è idonea a superare la problematica relativa alla c.d. “sanatoria con opere”, ora espressamente ammessa dal legislatore; è corredata da perizia attestante il miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile; è in grado di superare le precedenti determinazioni dell’ufficio.
Quanto alle principali questioni già oggetto del ricorso originario, il ricorrente deduce:
con riferimento alla volta in muratura, di essersi dichiarato disponibile al ripristino delle altezze interne o eventualmente alla ricostruzione della volta stessa in cartongesso o altro materiale simile;
con riferimento all’ambiente lato destro (lato sud), che l’organismo edilizio risale a prima del 1967 e ha destinazione residenziale originaria per intero, essendo stata utilizzata la denominazione di “accessori” relativamente alle porzioni laterali del manufatto in senso esclusivamente catastale;
con riferimento al ringrosso del solaio, che lo stesso è giustificato dal dimostrato miglioramento energetico.
Espone poi che il provvedimento impugnato è fondato sulle seguenti motivazioni:
le modalità di ripristino della volta in muratura non sarebbero conformi all’art. 26, comma 3, Legge n. 35/1987;
la destinazione d’uso residenziale del locale sul lato destro non sarebbe consentita, in mancanza dei necessari requisiti e in presenza di una qualificazione come superficie accessoria;
il ringrosso sarebbe eccessivo rispetto a quanto necessario ai fini dell’isolamento termico;
vi sarebbe un cambio di destinazione d’uso da superficie accessoria a superficie residenziale non consentito dalla strumentazione urbanistica vigente, con conseguente inapplicabilità dell’art. 36 bis;
risulterebbero confermati i contenuti del provvedimento originario e l’istanza risulterebbe carente;
si sarebbe in presenza di un intervento di ristrutturazione edilizia, non ammissibile in base alla disciplina urbanistica.
Eccepisce innanzitutto la mancata previa comunicazione dei motivi ostativi, dovuta in caso di SCIA in sanatoria, anche ex art. 36 bis.
Si duole poi del vizio di motivazione, anche in ragione del fatto che il Comune non ha tenuto conto degli elementi che già erano emersi in corso di causa e ha comunque omesso di indicare i lavori che avrebbero consentito di ottenere la sanatoria.
Contesta infine i motivi già esposti nel provvedimento originario richiamando le argomentazioni del ricorso principale.
Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti in quanto non sono stati impugnati il provvedimento n. -OMISSIS- (che ha cristallizzato il carattere accessorio del locale a destra), il provvedimento -OMISSIS--(con cui sono stati ritenuti non assentibili gli interventi controversi) e l’ordinanza n. -OMISSIS-/2023.
Ha contestato la necessità della comunicazione dei motivi ostativi a fronte di un atto di diniego dovuto, così come la possibilità di indicare interventi ammissibili.
Ha ribadito la non sanabilità della demolizione della volta (ai sensi dell’art. 26 L.R.C. n. 35/1987) e dell’intervento di coibentazione (che ha comportato un incremento di volume non consentito dal PUC), confermando la natura accessoria del locale accessorio (privo dei requisiti di abitabilità).
Con memoria di replica il ricorrente, nell’insistere sui motivi di impugnazione, ha contestato sia l’asserita acquiescenza che la presunta doverosità del diniego, ha eccepito l’inammissibilità di motivazioni postume e ha specificato che la volta non è stata demolita ma è crollata autonomamente, negando in ogni caso qualsiasi aumento di volume, interno o esterno.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica dell’11 giugno 2025 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso originario è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Rileva, invero, il Collegio che il provvedimento relativo alla prima SCIA in sanatoria, impugnato con il ricorso originario, è oramai superato dal secondo provvedimento, impugnato con i motivi aggiunti.
Dunque, la lesione alla sfera giuridica del ricorrente deriva da tale ultimo provvedimento, il quale assorbe in sé la valenza pregiudizievole della determinazione amministrativa, onde non vi è più interesse a ottenere una decisione di merito sulla legittimità dell’atto impugnato con il ricorso originario.
Può a questo punto passarsi all’esame dei motivi aggiunti proposti, con i quali è stato gravato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 29 novembre 2024, recante sospensione dell’efficacia/rigetto della SCIA ex art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001.
L’impugnazione deve essere accolta, in ragione della manifesta fondatezza dell’assorbente censura sollevata con il primo motivo di ricorso, con cui è stata dedotta l’illegittimità dell’atto che ha sospeso l’efficacia della SCIA in sanatoria per violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, non avendo il Comune, prima dell’adozione del gravato provvedimento, comunicato i motivi ostativi alla suddetta SCIA.
Ciò ha precluso al ricorrente di valersi dell’ulteriore contraddittorio previsto dal legislatore e, quindi, di presentare osservazioni per il superamento dei motivi alla base del provvedimento negativo.
L’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, nei procedimenti ad istanza di parte, sancisce il dovere dell’Amministrazione di comunicare i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza (c.d. preavviso di rigetto), prima della formale adozione del provvedimento di reiezione.
La comunicazione in questione ha la funzione di garantire un confronto fra l’Amministrazione procedente e la parte istante al momento della conclusione dell’istruttoria ma prima dell’adozione del provvedimento negativo, onde consentire agli interessati di avere un ulteriore contraddittorio e di provare a superare, mediante osservazioni, gli ostacoli frapposti dall’Amministrazione all’accoglimento dell’istanza.
La giurisprudenza più recente interpreta la norma in maniera rigorosa, ritenendo che la partecipazione alla fase decisoria e predecisoria assuma una valenza rispetto al formarsi della decisione amministrativa che ha valore ulteriore e diverso da quella che assume la partecipazione alla fase istruttoria, sicché la mancata previsione del vizio di violazione dell’art. 10 bis tra quelli suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo, non può essere ascritta ad una lacuna, ma ad una scelta legislativa, non emendabile dall’interprete.
Peraltro, alla facoltà del privato di rappresentare le proprie considerazioni sulle ragioni ostative prospettate dall’Amministrazione con il preavviso di rigetto fa da contraltare l’obbligo per quest’ultima di dar conto, nel provvedimento finale, delle ragioni che l’hanno indotta a discostarsi dalle osservazioni di parte, venendo così in rilievo, da un lato, un obbligo di motivazione specifica e rinforzata e, dall’altro, una limitazione dello ius variandi ; per quest’ultimo aspetto nella considerazione che l’Amministrazione non potrà, in sede di emanazione del provvedimento finale,
addurre nuove ragioni rispetto a quelle già prospettate con il preavviso di rigetto (T.A.R. Napoli, Sez. III, 18 dicembre 2020, n. 6255).
Per giurisprudenza consolidata la comunicazione di cui all’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 si applica anche nei procedimenti di sanatoria o condono edilizio ( ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2023, n. 3672; T.A.R. Lazio, II quater, 3 novembre 2020, n. 11307; T.A.R. Lazio, II quater, 4 maggio 2023, n. 7586) ed è altresì necessaria per l’ipotesi di presentazione di una SCIA in sanatoria, il cui procedimento si conclude con un provvedimento espresso e non mediante silenzio provvedimentale (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 20 febbraio 2023, n. 1708; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 28 novembre 2024, n. 2305; 10 luglio 2024, n. 1454 e 23 novembre 2023, n. 2704).
Di conseguenza, deve ritenersi illegittimo il provvedimento che dichiara l’inefficacia della SCIA in sanatoria che non sia stato preceduto dall’invio della comunicazione in questione.
Il Comune ha, infatti, precluso al privato la possibilità di rappresentare le proprie osservazioni, a detrimento dell’utilità, non soltanto difensiva, ma anche collaborativa, che l’istituto riveste per la stessa Amministrazione procedente.
Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del gravato provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 29 novembre 2024 ed assorbimento delle ulteriori censure.
Le spese di lite, tenuto conto del complessivo andamento in fatto della vicenda, possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, così dispone:
dichiara improcedibile il ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse;
accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Minori prot. n. -OMISSIS-del 29 novembre 2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato, anche di luogo, idoneo ad identificare enti o persone.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.